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DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.
Sono redditi di capitale i dividendi e gli altri proventi, che derivano dalla partecipazione al
capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società .
assume rilievo il possesso di azioni o di altri titoli, individuati in ragione del fatto che
rappresentano una frazione del capitale o del patrimonio della società emittente. Ci si
riferisce solo alle società che sono soggette all'Ires, perché i redditi delle società di
persone sono imputati ai soci, in applicazione del principio di trasparenza, e non sono
qualificati come redditi di capitale, ma come REDDITI DI PARTECIPAZIONE. Generano
reddito di capitale le azioni delle spa e delle sapa; lo stesso regime fiscale vale anche per
riutilizzare Vivanti dalla partecipazione in altre società ed enti soggetti ad Ires.
Dobbiamo di distinguere gli AZIONISTI da quelli titolari di OBBLIGAZIONI:
Le AZIONI rappresentano frazione del capitale sociale, conferiscono la qualità di socio e il
diritto di partecipare alla distribuzione degli utili. Per il cc, possono essere sia nominative
che al portatore, in materia fiscale si impone la NOMINATIVITA’.
Le OBBLIGAZIONI rappresentano un diritto di credito; chi detiene obbligazioni di una
società non è socio ma CREDITORE.
FISCALE: dividendi e interessi, anche se fanno parte della stessa categoria reddituale,
sono trattati diversamente. Per le società non è fiscalmente indifferente disporre di capitale
proprio, CAPITALE DI RISCHIO, o di capitale di terzi, CAPITALE DI DEBITO, perché il
capitale proprio è remunerato con la distribuzione di utili, mentre le obbligazioni sono
remunerate con la corresponsione di interessi, deducibili dal reddito della società
erogante.
I dividendi, essendo previamente tassata la società che li distribuisce, non possono
essere tassati in modo pieno neanche il socio. Occorre evitare la doppia imposizione
economica. Di qui la tassazione ridotta, o nulla, dei dividendi a carico del socio.
Diverso è il regime fiscale degli interessi; la società che li corrisponde li deduce come
costo, per cui la tassazione del socio non duplica quella della società.
23
Con il dlgs 344/2003, in vigore il primo gennaio 2004, è stato riformulato e ampliato il testo
unico delle imposte sui redditi ed è stato riformato il sistema di tassazione dei dividendi e
delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Prima della riforma, al fine di
evitare la doppia imposizione economica dei dividendi, era adottato il MODELLO
DELL’IMPUTAZIONE, il quale comportava che l’imposta sugli utili era IMPUTATA
all'imposta dovuta dal socio, cui era attribuito un credito di imposta. A ciò che era dovuto
dalla società corrispondeva il credito d'imposta riconosciuto del socio.
In questo modo non c'era doppia tassazione. La tassazione della società era una sorta di
anticipazione dell'imposta dovuta dal socio; ed il prelievo definitivo era rapportato alla
situazione soggettiva del socio, nel cui reddito complessivo confluivano i dividendi. Questo
sistema non presenta inconvenienti quando società e socio appartengono ad un
medesimo sistema fiscale.
Se invece il socio risiede in uno Stato diverso da quello in cui risiede la società
partecipata, il metodo dell'imputazione presenta qualche difficoltà applicativa, perché il
socio non residente non è soggetto ad imposta sull' insieme dei suoi redditi nello Stato di
residenza della società partecipata.
ecco perché è stato adottato il METODO DELL’ESENZIONE, anzi, DELLA ESCLUSIONE
DA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI, PARTICIPATION EZEMPTION, che modella la
tassazione sulla situazione oggettiva della società, invece che su quella soggettiva del
socio. Viene tassato anche il dividendo percepito dal socio. con effetti di parziale doppia
imposizione. La detassazione dei dividendi è attuata in modo quasi completo solo nei
confronti dei soggetti passivi dell'Ires. La PARTICIPATION EZEMPTION riguarda i
dividendi e le plusvalenze . all'esenzione delle plusvalenze corrisponde l'indeducibilità
delle minusvalenze e dei costi inerenti . per le persone fisiche, imprenditori individuali e
società di persone, il nuovo sistema prevede la parziale NON TASSAZIONE delle
plusvalenze e dei dividendi; permane la tassazione ma solo su una parte del loro
ammontare, eliminando del tutto la doppia imposizione.
Questo sistema di tassazione dei dividendi ha modificato la funzione dell'imposta sul
reddito delle società. La distribuzione dei dividendi, tassati come componenti del reddito
complessivo del socio, generava un credito di imposta pari all'imposta dovuta dalla società
sui dividendi distribuiti. L'imposta dovuta dalla società operava come un'anticipazione
dell'imposta dovuta dal socio e la tassazione complessiva era determinata dalla situazione
personale del socio. Se il socio è una persona fisica, che non percepisce il dividendo
come imprenditore, il va in ragione della quota di partecipazione posseduta. Dobbiamo
distinguere Partecipazioni QUALIFICATE e NON QUALIFICATE.
La partecipazione in spa o altre società di capitali quotate è QUALIOFICATA se supera il
5% del capitale, o si attribuisce diritti di voto nell'assemblea ordinaria superiori al 2%. La
partecipazione in società di capitali non quotate, o altri soggetti passivi Ires, è qualificata
se supera il 25% del capitale, o se attribuisce diritti di voto nell'assemblea ordinaria
superiori al 5%. 24
Per le partecipazioni qualificate la base imponibile è costituita da una parte dei dividendi,
pari al 49,72%. A tale base imponibile si applicano le aliquote progressive dell'IRPEF. Per
calcolare l'onere fiscale complessivo bisogna sommare il Ires dovuta sugli utili della
società all'imposta dovuta sul dividendo.
Se il socio è un imprenditore o una società di persone, si applicano le disposizioni previste
per le partecipazioni qualificate, anche se le partecipazioni non superano le percentuali del
capitale o dei diritti di voto richiesti per le partecipazioni qualificate, PURCHE’ per il socio
imprenditore, le partecipazioni siano relative all’ATTIVITA’ D’IMPRESA.
Alle Partecipazioni NON QUALIFICATE si applica un regime fiscale sostitutivo. I dividendi
distribuiti a persone fisiche che detengono partecipazioni non qualificate sono soggette a
ritenuta a titolo di imposta del 26% da calcolare sull'intero importo percepito.
Il regime fiscale dei proventi azionari si applica anche ai proventi dei titoli simili alle azioni,
cioè per i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla
partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti
allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. I proventi non sono tassati come interessi ma come DIVIDENDI.
Questi titoli sono indicati come strumento finanziari partecipativi, e sono una via di mezzo
tra le azioni e le obbligazioni.
Le società possono emettere strumenti finanziari, a fronte dell'apporto di opere o servizi,
che non rappresentano una frazione del capitale ma attribuiscono il diritto di partecipare
agli utili.
Possono esserci anche i titoli obbligazionari la cui remunerazione NON E’ FISSA, ma
collegata all'andamento economico della società. Ai fini fiscali, vale questo principio:
I titoli o strumenti finanziari si considerano similari alle azioni quando la loro
- remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici
della società emittente. In questo caso i relativi proventi sono trattati come i
dividendi dei titoli azionari; le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla loro
cessione sono considerate come quelle relative alla cessione di partecipazioni
sociali.
per la società emittente, la remunerazione degli strumenti finanziari legata all'andamento
della società è indeducibile, come la distribuzione di utili ai soci.
Se la remunerazione di un titolo è variabile la conseguenza è duplice:
la remunerazione, per il percettore, è tassata come i dividendi;
A. per la società emittente è indeducibile;
B.
Va aggiunto che sono assimilati alle azioni solo i titoli la cui remunerazione dipende
totalmente dai risultati economici della società emittente. Se la dipendenza è parziale, il
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titolo va classificato tra i TITOLI ATIPICI, cioè tra i titoli che non sono né obbligazioni le
azioni e non sono riconducibili alle categorie dei titoli simili alle azioni o alle obbligazioni.
I proventi dei titoli atipici sono soggetti ad un regime fiscale sostitutivo.
Sono considerati SIMILI alle partecipazioni in una società italiana le partecipazioni al
capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti, se la relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito imponibile nel
paese estero di residenza del soggetto emittente.
RIPARTO DI RISERVE.
Non costituisce reddito ciò che i soci ricevono a titolo di ripartizione di riserve di capitale o
altri fondi non costituiti con utili:
sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote;
- interessi di conguaglio versati da sottoscrittori di nuove azioni o quote;
- versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale;
- saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
-
Questi introiti NON hanno natura reddituale ma PATRIMONIALE; sono non tassati in
quanto ESCLUSI, non in quanto esenti. Al riguardo dobbiamo ricordare che non possono
esserci distribuzione di riserve di capitali se ci sono UTILI o RISERVE DI UTILI DA
DISTRIBUIRE. Grazie ad una PRESUNZIONE LEGALE, che non ammette prova
contraria, si considerano PRIORITARIAMENTE distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve di
utili, anche se la delibera dell’assemblea dispone diversamente.
Le somme o valori distribuiti usando RISERVE DI CAPITALI RIDUCONO, per il socio, il
COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DELLE AZIONI O QUOTE POSSEDUTE.
In base al criterio per cui NON SONO REDDITO le restituzioni di conferimenti vanno
intese le norme concernenti il RECESSO e LE FATTISPECIE SIMILI.
Le somme o il valore normale dei beni che il socio riceve in caso di recesso, esclusione,
riscatto, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione delle società ed enti NON
COSTITUISCONO UTILI per la parte che corrisponde al costo delle partecipazioni; SONO
UTILI SOLO PER LA PARTE ECCEDENTE.
In tutte queste ipotesi la differenza tra la SOMMA RICEVUTA e CAPITALE INVESTITO è
trattata dal legislatore come REDDITO DI CAPITALE; se il differenziale NEGATI