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DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.

Sono redditi di capitale i dividendi e gli altri proventi, che derivano dalla partecipazione al

capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società .

assume rilievo il possesso di azioni o di altri titoli, individuati in ragione del fatto che

rappresentano una frazione del capitale o del patrimonio della società emittente. Ci si

riferisce solo alle società che sono soggette all'Ires, perché i redditi delle società di

persone sono imputati ai soci, in applicazione del principio di trasparenza, e non sono

qualificati come redditi di capitale, ma come REDDITI DI PARTECIPAZIONE. Generano

reddito di capitale le azioni delle spa e delle sapa; lo stesso regime fiscale vale anche per

riutilizzare Vivanti dalla partecipazione in altre società ed enti soggetti ad Ires.

Dobbiamo di distinguere gli AZIONISTI da quelli titolari di OBBLIGAZIONI:

Le AZIONI rappresentano frazione del capitale sociale, conferiscono la qualità di socio e il

diritto di partecipare alla distribuzione degli utili. Per il cc, possono essere sia nominative

che al portatore, in materia fiscale si impone la NOMINATIVITA’.

Le OBBLIGAZIONI rappresentano un diritto di credito; chi detiene obbligazioni di una

società non è socio ma CREDITORE.

FISCALE: dividendi e interessi, anche se fanno parte della stessa categoria reddituale,

sono trattati diversamente. Per le società non è fiscalmente indifferente disporre di capitale

proprio, CAPITALE DI RISCHIO, o di capitale di terzi, CAPITALE DI DEBITO, perché il

capitale proprio è remunerato con la distribuzione di utili, mentre le obbligazioni sono

remunerate con la corresponsione di interessi, deducibili dal reddito della società

erogante.

I dividendi, essendo previamente tassata la società che li distribuisce, non possono

essere tassati in modo pieno neanche il socio. Occorre evitare la doppia imposizione

economica. Di qui la tassazione ridotta, o nulla, dei dividendi a carico del socio.

Diverso è il regime fiscale degli interessi; la società che li corrisponde li deduce come

costo, per cui la tassazione del socio non duplica quella della società.

23

Con il dlgs 344/2003, in vigore il primo gennaio 2004, è stato riformulato e ampliato il testo

unico delle imposte sui redditi ed è stato riformato il sistema di tassazione dei dividendi e

delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Prima della riforma, al fine di

evitare la doppia imposizione economica dei dividendi, era adottato il MODELLO

DELL’IMPUTAZIONE, il quale comportava che l’imposta sugli utili era IMPUTATA

all'imposta dovuta dal socio, cui era attribuito un credito di imposta. A ciò che era dovuto

dalla società corrispondeva il credito d'imposta riconosciuto del socio.

In questo modo non c'era doppia tassazione. La tassazione della società era una sorta di

anticipazione dell'imposta dovuta dal socio; ed il prelievo definitivo era rapportato alla

situazione soggettiva del socio, nel cui reddito complessivo confluivano i dividendi. Questo

sistema non presenta inconvenienti quando società e socio appartengono ad un

medesimo sistema fiscale.

Se invece il socio risiede in uno Stato diverso da quello in cui risiede la società

partecipata, il metodo dell'imputazione presenta qualche difficoltà applicativa, perché il

socio non residente non è soggetto ad imposta sull' insieme dei suoi redditi nello Stato di

residenza della società partecipata.

ecco perché è stato adottato il METODO DELL’ESENZIONE, anzi, DELLA ESCLUSIONE

DA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI, PARTICIPATION EZEMPTION, che modella la

tassazione sulla situazione oggettiva della società, invece che su quella soggettiva del

socio. Viene tassato anche il dividendo percepito dal socio. con effetti di parziale doppia

imposizione. La detassazione dei dividendi è attuata in modo quasi completo solo nei

confronti dei soggetti passivi dell'Ires. La PARTICIPATION EZEMPTION riguarda i

dividendi e le plusvalenze . all'esenzione delle plusvalenze corrisponde l'indeducibilità

delle minusvalenze e dei costi inerenti . per le persone fisiche, imprenditori individuali e

società di persone, il nuovo sistema prevede la parziale NON TASSAZIONE delle

plusvalenze e dei dividendi; permane la tassazione ma solo su una parte del loro

ammontare, eliminando del tutto la doppia imposizione.

Questo sistema di tassazione dei dividendi ha modificato la funzione dell'imposta sul

reddito delle società. La distribuzione dei dividendi, tassati come componenti del reddito

complessivo del socio, generava un credito di imposta pari all'imposta dovuta dalla società

sui dividendi distribuiti. L'imposta dovuta dalla società operava come un'anticipazione

dell'imposta dovuta dal socio e la tassazione complessiva era determinata dalla situazione

personale del socio. Se il socio è una persona fisica, che non percepisce il dividendo

come imprenditore, il va in ragione della quota di partecipazione posseduta. Dobbiamo

distinguere Partecipazioni QUALIFICATE e NON QUALIFICATE.

La partecipazione in spa o altre società di capitali quotate è QUALIOFICATA se supera il

5% del capitale, o si attribuisce diritti di voto nell'assemblea ordinaria superiori al 2%. La

partecipazione in società di capitali non quotate, o altri soggetti passivi Ires, è qualificata

se supera il 25% del capitale, o se attribuisce diritti di voto nell'assemblea ordinaria

superiori al 5%. 24

Per le partecipazioni qualificate la base imponibile è costituita da una parte dei dividendi,

pari al 49,72%. A tale base imponibile si applicano le aliquote progressive dell'IRPEF. Per

calcolare l'onere fiscale complessivo bisogna sommare il Ires dovuta sugli utili della

società all'imposta dovuta sul dividendo.

Se il socio è un imprenditore o una società di persone, si applicano le disposizioni previste

per le partecipazioni qualificate, anche se le partecipazioni non superano le percentuali del

capitale o dei diritti di voto richiesti per le partecipazioni qualificate, PURCHE’ per il socio

imprenditore, le partecipazioni siano relative all’ATTIVITA’ D’IMPRESA.

Alle Partecipazioni NON QUALIFICATE si applica un regime fiscale sostitutivo. I dividendi

distribuiti a persone fisiche che detengono partecipazioni non qualificate sono soggette a

ritenuta a titolo di imposta del 26% da calcolare sull'intero importo percepito.

Il regime fiscale dei proventi azionari si applica anche ai proventi dei titoli simili alle azioni,

cioè per i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla

partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti

allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono

stati emessi. I proventi non sono tassati come interessi ma come DIVIDENDI.

Questi titoli sono indicati come strumento finanziari partecipativi, e sono una via di mezzo

tra le azioni e le obbligazioni.

Le società possono emettere strumenti finanziari, a fronte dell'apporto di opere o servizi,

che non rappresentano una frazione del capitale ma attribuiscono il diritto di partecipare

agli utili.

Possono esserci anche i titoli obbligazionari la cui remunerazione NON E’ FISSA, ma

collegata all'andamento economico della società. Ai fini fiscali, vale questo principio:

I titoli o strumenti finanziari si considerano similari alle azioni quando la loro

- remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici

della società emittente. In questo caso i relativi proventi sono trattati come i

dividendi dei titoli azionari; le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla loro

cessione sono considerate come quelle relative alla cessione di partecipazioni

sociali.

per la società emittente, la remunerazione degli strumenti finanziari legata all'andamento

della società è indeducibile, come la distribuzione di utili ai soci.

Se la remunerazione di un titolo è variabile la conseguenza è duplice:

la remunerazione, per il percettore, è tassata come i dividendi;

A. per la società emittente è indeducibile;

B.

Va aggiunto che sono assimilati alle azioni solo i titoli la cui remunerazione dipende

totalmente dai risultati economici della società emittente. Se la dipendenza è parziale, il

25

titolo va classificato tra i TITOLI ATIPICI, cioè tra i titoli che non sono né obbligazioni le

azioni e non sono riconducibili alle categorie dei titoli simili alle azioni o alle obbligazioni.

I proventi dei titoli atipici sono soggetti ad un regime fiscale sostitutivo.

Sono considerati SIMILI alle partecipazioni in una società italiana le partecipazioni al

capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti, se la relativa

remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito imponibile nel

paese estero di residenza del soggetto emittente.

RIPARTO DI RISERVE.

Non costituisce reddito ciò che i soci ricevono a titolo di ripartizione di riserve di capitale o

altri fondi non costituiti con utili:

sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote;

- interessi di conguaglio versati da sottoscrittori di nuove azioni o quote;

- versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale;

- saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;

-

Questi introiti NON hanno natura reddituale ma PATRIMONIALE; sono non tassati in

quanto ESCLUSI, non in quanto esenti. Al riguardo dobbiamo ricordare che non possono

esserci distribuzione di riserve di capitali se ci sono UTILI o RISERVE DI UTILI DA

DISTRIBUIRE. Grazie ad una PRESUNZIONE LEGALE, che non ammette prova

contraria, si considerano PRIORITARIAMENTE distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve di

utili, anche se la delibera dell’assemblea dispone diversamente.

Le somme o valori distribuiti usando RISERVE DI CAPITALI RIDUCONO, per il socio, il

COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DELLE AZIONI O QUOTE POSSEDUTE.

In base al criterio per cui NON SONO REDDITO le restituzioni di conferimenti vanno

intese le norme concernenti il RECESSO e LE FATTISPECIE SIMILI.

Le somme o il valore normale dei beni che il socio riceve in caso di recesso, esclusione,

riscatto, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione delle società ed enti NON

COSTITUISCONO UTILI per la parte che corrisponde al costo delle partecipazioni; SONO

UTILI SOLO PER LA PARTE ECCEDENTE.

In tutte queste ipotesi la differenza tra la SOMMA RICEVUTA e CAPITALE INVESTITO è

trattata dal legislatore come REDDITO DI CAPITALE; se il differenziale NEGATI

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicapalo94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica internazionale UNINETTUNO di Roma o del prof Cipolla Giuseppe Maria.