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TUIR)
Il reddito complessivo delle società di capitali e degli enti soggetti ad IRES è sempre considerato
reddito d’impresa (da qualsiasi fonte provenga).
Il TUIR contempla dei principi generali di determinazione del reddito d’impresa.
Il primo principio è la dipendenza dell’imponibile dall’utile/perdita civilistica risultante dal c/e.
Il reddito complessivo è ottenuto apportando al risultato d’esercizio le variazioni in
aumento ed in diminuzione derivanti dall’applicazione delle norme tributarie del TUIR o di
leggi speciali.
Invece per i soggetti che redigono il bilancio secondo gli IAS, l’imponibile IRES è dato
dall’utile/perdita derivanti dal c/e così come costituito in base agli IAS. La loro base imponibile (in
deroga alle regole del TUIR) è determinata in base a criteri di qualificazione, imputazione
temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS.
Quando un componente positivo o negativo di reddito è determinato in base a criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio provenienti dagli IAS esso è
valido per misurare l’imponibile.
Al contrario, anche se si tratta di soggetti IAS, quando i componenti di reddito non sono influenzati
da questi criteri IAS si applicano le regole del TUIR.
Es: criteri di qualificazione -> gli IAS qualificano come ricavo qualcosa che magari ai fini del cc è
una sopravvenienza attiva.
Criteri di imputazione temporale -> criteri di imputazione all’esercizio dei componenti di reddito, gli
IAS possono divergere dai criteri di cassa e di competenza del TUIR. In caso di divergenza applico
gli IAS.
Classificazione in bilancio -> componenti patrimoniali ed economici, ad es. lo IAS 39 che riguarda
le componenti finanziarie dà una definizione di attivo fisso e attivo circolante diversa da quella del
TUIR.
Perché il legislatore ha ancorato l’imponibile fiscale al risultato d’esercizio? Perché il reddito
d’impresa è uno dei presupposti per l’applicazione delle imposte sul reddito, e questi presupposti
devono rispondere al principio costituzionale della capacità contributiva -> il risultato
economico rappresenta un indice attendibile di incremento/decremento di ricchezza idoneo a
rappresentare l’incremento/decremento della capacità contributiva.
Però la dipendenza dell’imponibile dal risultato d’esercizio non è assoluta. Per arrivare
all’imponibile bisogna apportare variazioni in aumento e in diminuzione -> perché il legislatore
ha la necessità di mediare tra il principio di capacità contributiva ed altre esigenze:
- di natura fiscale
• Esigenza di certezza del rapporto tributario -> pensate ai componenti reddituali
di origine valutativa e discrezionale (es. ammortamenti, valutazione delle poste di
bilancio, accantonamenti, valutazione delle rimanenze). Di fronte ad essi il
legislatore deve prescindere da questa discrezionalità ancorando questi componenti
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a parametri certi. C’è un ammontare minimo dei componenti positivi e un
ammontare massimo dei componenti negativi che concorrono a formare il reddito.
Es: le svalutazioni dei crediti sono fatte dagli amministratori in base al loro presunto
valore di realizzo (gli IAS dicono che l’amministratore se ha il minimo sentore che il
credito è irrecuperabile deve svalutare sulla base di una valutazione discrezionale).
Il legislatore non può accettare questa valutazione, ma dice che le svalutazioni
sono deducibili nei limiti dello 0,5% dell’ammontare dei crediti.
Se svaluto di 100 e lo 0,5% del totale dei miei crediti è 50 dovrò fare una variazione
in aumento.
• Necessità di contrastare comportamenti elusivi o evasivi -> il legislatore ha
previsto norme che limitano la deduzione di alcuni componenti negativi (es. spese
di viaggio dei lavoratori subordinati, costi di acquisto autovetture) e portano a
tassazione più componenti positivi (es. transfer pricing).
Es: evitare che il contribuente compri delle autovetture, ne imputi il costo alla
società, la ammortizzi ma in realtà la usi per fini propri. Quindi qualunque sia il
costo dell’autovettura al massimo si può dedurre 18.000€ nei limiti del 20% (in 5
anni).
• Esigenza di evitare doppia imposizione economica (in capo a soggetti diversi)
-> queste norme consentono di esentare/escludere dal reddito imponibile le
plusvalenze da cessioni di partecipazioni ed i dividendi distribuiti.
- di natura extrafiscale (legge delega 25/1971 di rafforzamento dell’apparato produttivo) dati
da esigenze esterne al sistema tributario.
Es: esigenze di politica economica -> pensiamo alla norma in materia di riduzione del
reddito complessivo in presenza di utili accantonati o conferimenti in denaro (DL 201/2011,
decreto Monti, ACE) secondo cui tutto il reddito complessivo è detassato nella seguente
misura: prendo gli utili accantonati dal precedente esercizio (non distribuiti), li sommo ad
eventuali conferimenti in denaro, moltiplico il totale per 3% -> questa somma non è
soggetta ad IRES -> necessità di capitalizzare le imprese italiane che di solito sono
sottocapitalizzate (perché più sono gli utili accantonati, più sono i conferimenti in denaro,
più l’impresa è patrimonializzata) -> norme agevolative/incentivanti
Per rafforzare la patrimonializzazione c’è anche una norma disincentivante che
disincentiva l’indebitamento -> art 63 TUIR, indeducibilità degli interessi passivi.
Vediamo ora in pratica cosa succede: quando il contribuente IRES compila la dichiarazione dei
redditi trova una riga che indica il risultato d’esercizio, poi ci saranno altre righe che contengono le
singole variazioni (in aumento o diminuzione) per arrivare al reddito imponibile/perdita fiscale.
Sono variazioni in aumento:
- norme che obbligano il contribuente a tassare componenti positivi non imputati a c/e (in
tutto o in parte) -> es. quando un bene fuoriesce dalla sfera giuridica soggettiva del
soggetto giuridico, non può uscire detassato. Darà luogo ad un ricavo (se bene merce) o
plusvalenza (se bene strumentale). Ci sono casi in cui non si ha un corrispettivo (né in
denaro né in natura) a fronte dell’uscita del bene: sono i casi di destinazione del bene a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Es: un bene passa dalla sfera imprenditoriale alla sfera personale dell’imprenditore, oppure
casi di cessioni gratuite -> porterò a tassazione il valore normale del bene (ma a c/e non
risulta nulla, quindi farò una variazione in aumento pari al valore normale).
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Ma la cessione a titolo gratuito non è una manifestazione della capacità contributiva! In
questo caso si vuole soddisfare un’esigenza di carattere fiscale, di certezza del rapporto
tributario (chiusura del sistema). È vero che in questo caso non ho una manifestazione
della capacità contributiva effettiva ma bisogna chiudere il sistema -> non è pensabile che
nel mondo dell’impresa un bene fuoriesca senza che dia luogo ad un componente
positivo/negativo di reddito. Quando un bene entra nell’impresa lo fa con un costo (valore
fiscale), e deve anche uscire con un proprio valore fiscale.
- norme che escludono componenti negativi che sono stati imputati a c/e -> o perché sono
indeducibili, o perché deducibili in periodi d’imposta successivi.
Es: svalutazioni dei crediti.
Sono variazioni in diminuzione:
- norme che consentono di includere nella formazione dell’imponibile costi non imputati a c/e.
Es: remunerazione degli amministratori con la distribuzione di utili, non c’è l’imputazione
del componente negativo di reddito a c/e perché ad aprile dell’anno successivo ci sarà la
distribuzione che prevede solo scritture con voci patrimoniali (utile, debiti v/amministratori,
banca). Il legislatore non può discriminare l’impresa perché decide di remunerare gli
amministratori in questo modo, quindi le consente di dedurre questo costo (che non passa
dal c/e) pari agli utili che vanno agli amministratori.
- componenti negativi di reddito imputati a c/e in esercizi precedenti che sono stati rinviati
perché non deducibili negli esercizi precedenti. Quando arriva il periodo d’imposta in cui la
legge mi consente di dedurli farò una variazione in diminuzione.
Es: accantonamento fondo rischi, non è deducibile (ma l’accantonamento è fatto in via
prudenziale).
Nell’esercizio in cui l’evento rischioso si verifica veramente stornerò il fondo rischi (fondo
rischi a banca) senza passare dal c/e, ma siccome l’evento si è verificato il legislatore mi
consente di dedurre quel costo (variazione in diminuzione).
La norma del TUIR elenca alcuni accantonamenti specificando i limiti nei quali essi sono
deducibili, tutti gli altri non menzionati sono indeducibili (norma residuale).
- norme che consentono di escludere i componenti positivi che non rilevano ai fini fiscali (es.
plusvalenze da cessioni di partecipazioni e dividendi distribuiti a soggetti IRES).
Le variazioni possono essere di carattere permanente o temporaneo, solo quelle temporanee
danno luogo a imposte differite passive o attive(imposte anticipate).
Abbiamo finora assunto che tutti i componenti positivi e negativi di reddito imputati a c/e trovano
regolamentazione nel TUIR.
Ma ci possono essere componenti negativi o positivi che non trovano una regolamentazione ai fini
fiscali!
In questo caso il componente concorre a formare l’imponibile nella stessa misura imputata a c/e.
Es: se compro della merce e sostengo un componente negativo non disciplinato dal TUIR, lo
faccio concorrere all’imponibile così come risulta da c/e.
Riserve in sospensione d’imposta e fondi tassati
Le variazioni in aumento/diminuzione esplicano i propri effetti non solo sui componenti
positivi/negativi di reddito (imputati a c/e), ma anche sui valori fiscali degli elementi patrimoniali
attivi/passivi che si riferiscono a quei componenti positivi/negativi.
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Una scrittura in partita doppia si fa solo se c’è una variazione finanziaria quindi c’è sempre un
componente patrimoniale.
Tutte le volte che abbiamo variazioni in aumento/diminuzione dobbiamo chiederci se ci sono
riflessi sugli elementi patrimoniali connessi ai componenti positivi/negativi oggetto delle variazioni.
In particolare possono formarsi le riserve in sospensione d’imposta -> sono poste del passivo
patrimoniale di natura fiscale, che nascono tutte le volte in cui il contribuente ottiene il diritto di
posticipare un componente positivo di reddito o di anticipare un componente negativo ->