LA FISCALITA’ AGEVOLATA DEI CONTRIBUENTI MINIMI
L’ art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/2007 (c.d. “Finanziaria 2008”) prevede
l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2008, di un regime fiscale agevolato per i contribuenti
minimi - alternativo alle modalità di assolvimento degli obblighi tributari previste ordinariamente -
già oggetto di esame da parte dell’Agenzia delle Entrate con numerose circolari (Circ. n. 73/E del
21/12/2007, Circ. n. 7/E del 28/12/2008, Circ. n. 13/E del 26/02/2008). Tale regime si pone come
obiettivo un carico fiscale inferiore all’ordinario e la semplificazione degli adempimenti a questo
connessi.
Il regime dei contribuenti minimi prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IVA,
IRPEF, IRAP e addizionali comunali e regionali. L’aliquota applicata è pari al 20% del reddito
d’impresa o di lavoro autonomo. In particolare, l’agevolazione è rappresentata da:
• l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 20% sul reddito, calcolato secondo il
principio di cassa (e non più competenza, come previsto ordinariamente) come differenza tra
ricavi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi
all’impresa; dal reddito si possono dedurre anche i contributi previdenziali;
• l’esclusione, relativamente al reddito derivante dall’attività di impresa, dal versamento
dell’Irpef, delle addizionali comunali e regionali all’ Irpef e dell’Irap;
• l’esonero dagli adempimenti ai fini Iva, tra cui la liquidazione e il versamento dell’imposta,
la registrazione delle fatture (ricevute ed emesse), le comunicazioni anche ai fini dell’elenco
clienti/fornitori, la dichiarazione annuale (l’Iva sugli acquisti rimane totalmente
indetraibile); il fatto che i contribuenti minimi siano esonerati dagli obblighi di tenuta dei
registri IVA non esclude che gli stessi possano, per scelta dettata da finalità amministrative
proprie ed ulteriori rispetto all’adempimento degli obblighi fiscali, decidere di tenere
comunque i registri previsti ai fini IVA;
• esclusione dall’applicazione degli studi di settore;
• esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Pur essendo esonerato da molteplici adempimenti, in capo al soggetto rientrante nel regime
agevolato permane l’obbligo di:
• numerare e conservare le fatture di acquisto;
• fatturare le operazione attive: su tali documenti (anche questi da conservare) deve essere
indicata la seguente dicitura: “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100,
della Legge n. 244/2007”;
• conservare gli altri documenti inerenti l’attività;
• adempiere al versamento annuale dell’imposta sostitutiva del 20%.
Per gli artisti e professionisti rimane l’obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali
nei quali far confluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali
devono essere prelevate le somme occorrenti per il pagamento delle spese.
Si applica ai contribuenti minimi la norma che prevede che i compensi in denaro per l'esercizio di
arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero
altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico,
salvo i casi di importi unitari inferiori a 100 euro. Si tenga presente che il limite, fino al 30 giugno
2008, è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500
euro.
Quanto all’ IVA, i contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa. Essi dunque non
applicano l’IVA sulle operazioni di cessione di beni e sulle prestazioni di servizi. Pertanto la fattura
emessa o lo scontrino non devono prevedere l’addebito dell’IVA. Sulla fattura emessa va riportata
la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge n. 244/2007”.
Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti di soggetti appartenenti ad un
altro stato membro dell’Unione Europea non sono considerate cessioni intracomunitarie ma cessioni
interne senza il diritto alla rivalsa.
In questi casi il cedente deve indicare nella fattura che l’operazione “non costituisce cessione
intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331”.
L’IVA su acquisti nazionali e comunitari e l’IVA relativa ad eventuali importazioni non può essere
detratta.
In tutti i casi nei quali il contribuente minimo pone in essere operazioni di acquisto con le quali
assume la qualità di debitore d'imposta nei confronti dell'Erario (ad esempio, nell'ipotesi di acquisti
intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge), egli è obbligato ad integrare la
fattura con l’indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e a versarla entro il termine stabilito
per i contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese
successivo a quel