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LA FISCALITA’ AGEVOLATA DEI CONTRIBUENTI MINIMI

L’ art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/2007 (c.d. “Finanziaria 2008”) prevede

l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2008, di un regime fiscale agevolato per i contribuenti

minimi - alternativo alle modalità di assolvimento degli obblighi tributari previste ordinariamente -

già oggetto di esame da parte dell’Agenzia delle Entrate con numerose circolari (Circ. n. 73/E del

21/12/2007, Circ. n. 7/E del 28/12/2008, Circ. n. 13/E del 26/02/2008). Tale regime si pone come

obiettivo un carico fiscale inferiore all’ordinario e la semplificazione degli adempimenti a questo

connessi.

Il regime dei contribuenti minimi prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IVA,

IRPEF, IRAP e addizionali comunali e regionali. L’aliquota applicata è pari al 20% del reddito

d’impresa o di lavoro autonomo. In particolare, l’agevolazione è rappresentata da:

• l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 20% sul reddito, calcolato secondo il

principio di cassa (e non più competenza, come previsto ordinariamente) come differenza tra

ricavi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi

all’impresa; dal reddito si possono dedurre anche i contributi previdenziali;

• l’esclusione, relativamente al reddito derivante dall’attività di impresa, dal versamento

dell’Irpef, delle addizionali comunali e regionali all’ Irpef e dell’Irap;

• l’esonero dagli adempimenti ai fini Iva, tra cui la liquidazione e il versamento dell’imposta,

la registrazione delle fatture (ricevute ed emesse), le comunicazioni anche ai fini dell’elenco

clienti/fornitori, la dichiarazione annuale (l’Iva sugli acquisti rimane totalmente

indetraibile); il fatto che i contribuenti minimi siano esonerati dagli obblighi di tenuta dei

registri IVA non esclude che gli stessi possano, per scelta dettata da finalità amministrative

proprie ed ulteriori rispetto all’adempimento degli obblighi fiscali, decidere di tenere

comunque i registri previsti ai fini IVA;

• esclusione dall’applicazione degli studi di settore;

• esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

Pur essendo esonerato da molteplici adempimenti, in capo al soggetto rientrante nel regime

agevolato permane l’obbligo di:

• numerare e conservare le fatture di acquisto;

• fatturare le operazione attive: su tali documenti (anche questi da conservare) deve essere

indicata la seguente dicitura: “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100,

della Legge n. 244/2007”;

• conservare gli altri documenti inerenti l’attività;

• adempiere al versamento annuale dell’imposta sostitutiva del 20%.

Per gli artisti e professionisti rimane l’obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali

nei quali far confluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali

devono essere prelevate le somme occorrenti per il pagamento delle spese.

Si applica ai contribuenti minimi la norma che prevede che i compensi in denaro per l'esercizio di

arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero

altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico,

salvo i casi di importi unitari inferiori a 100 euro. Si tenga presente che il limite, fino al 30 giugno

2008, è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500

euro.

Quanto all’ IVA, i contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa. Essi dunque non

applicano l’IVA sulle operazioni di cessione di beni e sulle prestazioni di servizi. Pertanto la fattura

emessa o lo scontrino non devono prevedere l’addebito dell’IVA. Sulla fattura emessa va riportata

la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge n. 244/2007”.

Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti di soggetti appartenenti ad un

altro stato membro dell’Unione Europea non sono considerate cessioni intracomunitarie ma cessioni

interne senza il diritto alla rivalsa.

In questi casi il cedente deve indicare nella fattura che l’operazione “non costituisce cessione

intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331”.

L’IVA su acquisti nazionali e comunitari e l’IVA relativa ad eventuali importazioni non può essere

detratta.

In tutti i casi nei quali il contribuente minimo pone in essere operazioni di acquisto con le quali

assume la qualità di debitore d'imposta nei confronti dell'Erario (ad esempio, nell'ipotesi di acquisti

intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge), egli è obbligato ad integrare la

fattura con l’indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e a versarla entro il termine stabilito

per i contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Di Pietro Adriano.
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