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La fiscalità agevolata dei contribuenti minimi

Introduzione al regime fiscale agevolato

L'art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/2007 (c.d. "Finanziaria 2008") prevede l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2008, di un regime fiscale agevolato per i contribuenti minimi - alternativo alle modalità di assolvimento degli obblighi tributari previste ordinariamente - già oggetto di esame da parte dell'Agenzia delle Entrate con numerose circolari (Circ. n. 73/E del 21/12/2007, Circ. n. 7/E del 28/12/2008, Circ. n. 13/E del 26/02/2008). Tale regime si pone come obiettivo un carico fiscale inferiore all'ordinario e la semplificazione degli adempimenti a questo connessi.

Caratteristiche del regime dei contribuenti minimi

Il regime dei contribuenti minimi prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IVA, IRPEF, IRAP e addizionali comunali e regionali. L'aliquota applicata è pari al 20% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. In particolare, l'agevolazione è rappresentata da:

  • L'applicazione di un'unica imposta sostitutiva del 20% sul reddito, calcolato secondo il principio di cassa (e non più competenza, come previsto ordinariamente) come differenza tra ricavi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa; dal reddito si possono dedurre anche i contributi previdenziali.
  • L'esclusione, relativamente al reddito derivante dall'attività di impresa, dal versamento dell'Irpef, delle addizionali comunali e regionali all'Irpef e dell'Irap.
  • L'esonero dagli adempimenti ai fini IVA, tra cui la liquidazione e il versamento dell'imposta, la registrazione delle fatture (ricevute ed emesse), le comunicazioni anche ai fini dell'elenco clienti/fornitori, la dichiarazione annuale (l'IVA sugli acquisti rimane totalmente indetraibile); il fatto che i contribuenti minimi siano esonerati dagli obblighi di tenuta dei registri IVA non esclude che gli stessi possano, per scelta dettata da finalità amministrative proprie ed ulteriori rispetto all'adempimento degli obblighi fiscali, decidere di tenere comunque i registri previsti ai fini IVA.
  • Esclusione dall'applicazione degli studi di settore.
  • Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

Obblighi residui per i contribuenti minimi

Pur essendo esonerato da molteplici adempimenti, in capo al soggetto rientrante nel regime agevolato permane l'obbligo di:

  • Numerare e conservare le fatture di acquisto.
  • Fatturare le operazioni attive: su tali documenti (anche questi da conservare) deve essere indicata la seguente dicitura: "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della Legge n. 244/2007".
  • Conservare gli altri documenti inerenti l'attività.
  • Adempiere al versamento annuale dell'imposta sostitutiva del 20%.

Regole speciali per artisti e professionisti

Per gli artisti e professionisti rimane l'obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali nei quali far confluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali devono essere prelevate le somme occorrenti per il pagamento delle spese. Si applica ai contribuenti minimi la norma che prevede che i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni siano riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo i casi di importi unitari inferiori a 100 euro. Si tenga presente che il limite, fino al 30 giugno 2008, è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro.

Regime IVA per i contribuenti minimi

Quanto all'IVA, i contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa. Essi dunque non applicano l'IVA sulle operazioni di cessione di beni e sulle prestazioni di servizi. Pertanto la fattura emessa o lo scontrino non devono prevedere l'addebito dell'IVA. Sulla fattura emessa va riportata la dicitura "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge n. 244/2007".

Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti di soggetti appartenenti ad un altro stato membro dell'Unione Europea non sono considerate cessioni intracomunitarie ma cessioni interne senza il diritto alla rivalsa. In questi casi il cedente deve indicare nella fattura che l'operazione "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331".

L'IVA su acquisti nazionali e comunitari e l'IVA relativa ad eventuali importazioni non può essere detratta. In tutti i casi nei quali il contribuente minimo pone in essere operazioni di acquisto con le quali assume la qualità di debitore d'imposta nei confronti dell'Erario (ad esempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge), egli è obbligato ad integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quel periodo.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Di Pietro Adriano.
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