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Considerazioni sulla cessione d'azienda

NB: Se chi cede l'azienda è un imprenditore individuale e quella ceduta rappresenta l'unica azienda posseduta dall'imprenditore, per effetto della cessione perde la qualifica di imprenditore e diventa un componente di reddito diverso.

Se cede un ramo d'azienda e mantiene un altro ramo imprenditoriale, la plusvalenza sarà tassabile come componente di reddito di impresa.

Se l'impresa è esercitata da più di 3 anni:

  • Se sono un imprenditore individuale, posso optare per la tassazione separata di questa plusvalenza.
  • Se sono un imprenditore collettivo, posso optare per la rateizzazione della plusvalenza in non più di 5 anni, ripartendo la plusvalenza per quote costanti.

Sintesi: La cessione d'azienda è realizzativa perché si verifica un'estromissione di beni dalla attività imprenditoriale.

proprietà dell'azienda

Ma, la differenza:

  • Cessione: Incasso un corrispettivo in denaro
  • Conferimento: Acquisisco delle partecipazioni

Conferisco la mia azienda nella Società conferitaria in cambio dell'azienda che ho conferito, acquisisco una quota di partecipazione nella Società conferitaria.

Ho apportato un bene al patrimonio di tale società e in cambio devo ricevere una quota di partecipazione al suo capitale.

Come regola generale, il legislatore dice: quando viene conferito un bene, l'eventuale componente positivo di reddito che deriva dalle operazioni di conferimento, si determina come differenza tra:

  • valore normale del bene conferito - costo fiscalmente riconosciuto.

Quando io conferisco, non avendo un prezzo, ho bisogno di un elemento di riferimento per stabilire la rilevanza fiscale dell'operazione.

- Ricavo se ho conferito un bene merce

- Plusvalenza se ho conferito un bene strumentale

Quando io conferisco un'azienda,

Il legislatore detta una regola derogatoria.

Cessione d'azienda:

  • Realizzativa
  • Conferimenti di singoli beni sono realizzativi
  • Conferimento d'azienda 180
  • Non è realizzativo.

Perché il legislatore ragiona: per effetto dell'operazione di conferimento, io non ho dimesso la mia attività imprenditoriale, ma la continuo in forma diversa.

Ieri gestivo l'azienda. Dopo il conferimento: gestisco quell'azienda, non più direttamente ma attraverso il possesso di quote di partecipazione in una società che gestisce l'azienda.

Mentre prima il rapporto era diretto: facevo impresa direttamente. Adesso: faccio impresa indirettamente, perché ho delle partecipazioni che rappresentano quella azienda che ho conferito.

Il legislatore, nella sua logica dice: nel conferimento non si verifica un effetto dismissivo = i beni non cessano di far parte di una attività imprenditoriale, continuano a fare parte.

Di un'attività imprenditoriale svolta in forme diverse. Cautela: non è realizzativo ma a determinate condizioni:

  1. Il costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita nella contabilità del conferente si deve trasferire sulle partecipazioni che ho ricevuto per effetto del conferimento.
  2. Il valore fiscalmente riconosciuto del compendio aziendale si trasferisce sulle partecipazioni che ho ricevuto per effetto del conferimento.

Es. Ieri avevo: complesso aziendale, che aveva, complessivamente, sommando il valore fiscalmente riconosciuto dei singoli beni che lo compongono, valore = 100. Io l'ho conferito nella Società B. Ho ricevuto in cambio Azioni di B. Le devo iscrivere nella mia contabilità come conferente, con un valore di 100. Non ho fatto altro che sostituire dei beni, mantenendo inalterati i valori. PRINCIPIO DI CONTINUITÀ.

Comporta una conseguenza: Se all'interno dell'azienda vi erano dei...

plusvalori latenti che non sono stati realizzati, non vengono tassati perché il conferimento non è realizzativo. Questi plusvalori latenti si trasferiscono sulle partecipazioni che ho allibrato al medesimo costo fiscalmente riconosciuto. Cioè: quella plusvalenza che era latente sull'azienda si trasferisce sulle partecipazioni. Quando cederò le partecipazioni realizzerò una plusvalenza che sarà esattamente di pari importo, sul piano fiscale. Sul piano contabile avviene, o può avvenire una cosa diversa: il conferimento può, dal punto di vista contabile, dar luogo ad una divergenza tra valori fiscali e valori contabili. Nel senso che ho trasferito un'azienda di 100 che in realtà ha dei plusvalori latenti. Quante azioni di B ricevo in cambio? Non ricevo azioni in B pari a 100, perché ricevo azioni di B, tali per cui la quota di partecipazione che queste azioni rappresentano nel patrimonio di B, siano il cumulo.

del valore fiscalmente riconosciuto di 100 + la plusvalenza latente, altrimenti farei un'operazione in perdita.

Se tu mi devi dare azioni di B sono azioni che devono rappresentare l'effettivo valore dell'azienda che io ho conferito, indipendentemente dai valori fiscali. Quindi voglio monetizzare in termini di partecipazione questo plusvalore, ancorché fiscalmente sia neutrale.

L'operazione di conferimento può generare dei disallineamenti tra:

  • Valori contabili
  • Valori fiscali

Nessun problema.

Il conferimento si fa sulla base di una stima peritale ai sensi del 2243 Cc, deve essere redatta una stima, da parte di un perito che dica che quell'azienda vale 1.000.

Allora B, nella sua contabilità, la contabilizza per un valore di 1.000 e mi da sue azioni che rappresentino una quota di patrimonio pari a 1.000

Fiscalmente: nulla di tutto questo, perché la mia azienda la avevo a 100 e le azioni di B le contabilizzo a 100.

Mi trovo ad avere:

Un'azienda che nella contabilità di B Vale 1.000 → 182 →- delle partecipazioni Valore fiscalmente riconosciuto = 100 → Disallineamento contabile. Non c'è problema, si redige un prospetto di raccordo per dire al Fisco: guarda che quell'azienda che aveva un valore fiscalmente riconosciuto presso il conferente = 100, è stata conferita ad un valore contabile di 1.000 ma il valore contabile non ha niente a che vedere col valore fiscale. Il prospetto di riconciliazione serve a rendere evidenti al fisco la differenza tra valori contabili valori fiscali. La regola è: →- Conferimento d'azienda Non realizzativo. Il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda si trasferisce sulle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento. Il conferimento può avere un oggetto diverso, ossia le partecipazioni di controllo o di collegamento. - Ho il 51% di una società - Conferisco le mie azioni di questa società in una società

terza.A Ha il 51% di C A Conferisce il 51% di C in BPer effetto del conferimento:B avrà il 51% di CA avrà azioni di B in un certo ammontare.Partecipazione di collegamento = quando supera il 20% del capitale socialeL'operazione di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento, per il legislatore fiscale è realizzativa e idonea a generare un differenziale redditualmente rilevante. Ma è un realizzativo volontario, nel senso: per stabilire se vi è stato una plusvalenza, occorre fare un confronto tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.Per determinare se A realizza una plusvalenza devo considerare:- Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita = 51%- Valore al quale la partecipazione conferita viene contabilizzata nel bilancio della conferitaria. Quando B riceve il 51% di C, a che valore lo iscrive? 183- Se B iscrive il 51% di C allo stesso valore che questo 51% aveva nellacontabilità di A L'operazione non è realizzativa, non in sé, ma perché non si generano disallineamenti, differenziali. È una operazione realizzativa ma che dipende dalla volontà delle parti: se B dovesse iscrivere la partecipazione che ha ricevuto per effetto del conferimento ad un costo fiscalmente riconosciuto superiore al costo fiscalmente riconosciuto che questa partecipazione aveva nel bilancio della conferente A, l'operazione è realizzativa per la conferente, per un pari importo. È logico: - Si ipotizzi che il 51% in A ha un costo fiscalmente riconosciuto = 100 - Se B lo iscrive a 100, ammesso che qua dentro vi fosse una plusvalenza latente, non succede niente: la plusvalenza rimane latente anche se riguarda beni diversi. - Ma se B iscrivesse questa partecipazione ad un costo di 200, quando B dovesse cedere questa partecipazione, avrebbe un ipotetico plusvalore dato dal prezzo di vendita - 200 quindi avrebbe un

costo fiscalmente riconosciuto di 200, però queste100 di differenza fra il costo fiscalmente riconosciuto attribuito da B alla partecipazione conferita e il costo fiscalmente riconosciuto che la partecipazione aveva nel bilancio di A, se non fosse tassabile, sarebbe un differenziale che sfugge a imposizione, perché A avrebbe una mancata tassazione e B avrebbe la possibilità di beneficiare di un maggior costo fiscalmente riconosciuto. Invece, il legislatore dice: se B le da un costo fiscalmente riconosciuto superiore, il differenziale è tassato in capo alla conferente. Se B dovesse iscrivere la partecipazione conferita a 200 A avrebbe una plusvalenza tassabile data dalla differenza tra 200 e 100 che era il suo costo fiscalmente riconosciuto. Se invece, B mantiene lo stesso costo fiscalmente riconosciuto che quella partecipazione aveva nella contabilità di A, l'operazione ancorché teoricamente realizzativa, non genera plusvalenze per la semplice

Ragione che non ci sono differenziali. Riepilogo:

  • Cessione d'azienda Realizzativa
  • Conferimento d'azienda Non realizzativo
  • Conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento Realizzativo ma condizionato al comportamento adottato dalla conferitaria.
  • Se la conferitaria mantiene gli stessi valori fiscalmente riconosciuti, non ci sono plusvalenze tassabili, perché non ci sono differenziali.
  • Se questo non accade, sul differenziale c'è una plusvalenza imponibile.

Scambi di partecipazione = sono operazioni attraverso le quali un soggetto integra o acquisisce una partecipazione di controllo o di collegamento e possono svilupparsi attraverso 2 modelli:

  1. Permuta - A ha il 30%
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giadamondodiritto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Dominici Remo.