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Sezione Introduzione del giudizio

Art. 18 - Il ricorso

  1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
  2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
    • della commissione tributaria cui è diretto;
    • del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;
    • dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;
    • dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
    • dei motivi.
  3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte.
deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.[4] Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non è sottoscritto a norma del comma precedente. L'atto introduttivo del processo tributario è il ricorso (mentre l'atto di citazione lo è nel processo civile).43 Il ricorso esaurisce le domande e i motivi dell'attore, nel processo tributario: dopo il ricorso non è possibile indicare altre domande o altri motivi a sostegno delle proprie ragioni. Il ricorso deve contenere: - la Commissione Tributaria a cui ci si rivolge; - il nome, cognome (o la ragione sociale o la denominazione) del ricorrente e, quando c'è, del suo legale rappresentante; il legale rappresentante può rappresentare un ente collettivo o

una persona fisica

c- la residenza del contribuente (o la sede legale per persone giuridiche o il domicilio eletto);

d- il codice fiscale;

e- l'agenzia o l'ente locale o il concessionario della riscossione nei cui confronti è proposto; a causa dell'ampliamento può essere chiunque impone tasse o contributi

f- gli estremi dell'atto impugnato; l'utilizzo della locuzione di "atto impugnato" farebbe pensare che sia possibile solo l'azione di annullamento mentre è anche possibile che il contribuente impugni l'atto di rigetto dell'istanza di rimborso o il silenzio-rifiuto;

Si può impugnare il silenzio (visto che in questo caso non vi è un atto redatto dall'amministrazione, che può essere impugnato)? La dottrina fa rientrare l'ipotesi di silenzio nell'art. 18 perché pur in assenza di un atto impugnato è possibile presentare ricorso ad esempio azione di rimborso.

(Dinanzi al)

giudice tributario non possono essere esercitate azioni di mero accertamento, che trovano spazio nel processo civile: si chiede una pronuncia di accertamento dell'esistenza di un diritto in capo a me stesso; in questo caso l'amministrazione non contesta nulla e manca del tutto un atto. L'atto impugnato va individuato con certezza attraverso il proprio nomen e il numero ad esso assegnato 44g- l'oggetto della domanda (c.d. petitum); in materia fiscale il ricorrente può chiedere: di annullare un atto emesso dall'amministrazione finanziaria (azione di annullamento) o la condanna dell'amministrazione finanziaria al rimborso di determinate somme che ritiene dovute. I motivi di fatto e di diritto atti a provare la sua fondatezza; vi sono motivi legati all'aspetto formale (notificazione avvenuta in modo corretto, vizi concernenti la tempestività o la sottoscrizione o la motivazione contrastante, inadeguata dell'atto), altri.all'aspetto sostanziale (al contenuto) - la sottoscrizione del ricorrente; nell'ipotesi in cui il contribuente può fare ameno dell'assistente tecnico. - la sottoscrizione del difensore, quando è presente, con l'indicazione dell'incarico conferito. Il ricorrente si limita a conferire il mandato a margine o in calce al ricorso o attraverso una procura notarile e in questo caso i dati della procura devono essere richiamati nel ricorso. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta sia nell'originale del ricorso e sia nelle copie da destinare alle controparti. (n.b. l'originale sarà consegnata alla controparte, mentre al giudice andrà una copia) La mancata indicazione di uno o più elementi sopra indicati determina l'inammissibilità del ricorso; tuttavia, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso che manca dell'indicazione del solo codice fiscale (il ricorsosarà ammissibile ma al contribuente verrà irrogata una sanzione). È pacifico che se manca la sottoscrizione il ricorso è inammissibile; Ma quando è prevista una materia che richiede l'assistenza tecnica e il ricorso non viene sottoscritto dal difensore ma erroneamente dal medesimo ricorrente, cosa succede? L'art. 12 al quinto comma individua la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio senza assistenza tecnica anche se il collegio può, quando lo ritiene necessario per assicurare la parità delle parti nel processo, ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica, entro un termine. In questi casi, il ricorso si definisce inammissibile, solo quando la parte non adempia alla nomina di un assistente a seguito dell'invito da parte della Commissione ad adempiere. Il presidente se dichiara un ricorso inammissibile ne dà comunicazione alla segreteria della commissione, che ne darà comunicazione alle parti.

tramite affissione in bacheca.

Art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso 45[1]

Il ricorso può essere proposto avverso:

  1. l'avviso di accertamento del tributo;
  2. l'avviso di liquidazione del tributo;
  3. il provvedimento che irroga le sanzioni;
  4. il ruolo e la cartella di pagamento;
  5. l'avviso di mora;
  6. l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e successive modificazioni;
  7. il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e successive modificazioni;
  8. gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;
  9. il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  10. il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  11. ogni altro

atto per il quale la legge ne preveda l' autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.[2] Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l' indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell' art. 20.[3] Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all' atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a quest' ultimo.

PREMESSA: Salvo alcune modifiche quali: e-bis / e-ter (luglio 2006), l'articolo è rimasto pressoché inalterato. Dal 1992 ad oggi, sono intervenute varie modifiche soprattutto quelle circa l'ampliamento della giurisdizione della commissione, ma nonostante

ciò che è stato scritto nonostante non è stato modificato. L'articolo 19 contiene un elenco tassativo e di conseguenza si potrebbe ritenere che dinanzi ai nuovi atti non sia possibile proporre ricorso. Anche se formalmente non sono inseriti nell'art. 19, i nuovi tributi devono essere considerati inseriti nell'elenco: per evitare un diverso trattamento, devono considerarsi elencati nell'art. 19 tutti gli atti dei tributi di nuova introduzione ma solo gli atti che producono effetti simili agli effetti prodotti dagli atti espressamente elencati nell'articolo. Per effetto dell'estensione della competenza delle commissioni tributarie, effettuata con la L. 488/2001, a tutti i tributi, di ogni specie e genere, l'elencazione dell'art. 19 assume un significato tutt'altro che tassativo, potendo essere impugnato innanzi ai giudici tributari, ogni atto assimilabile, per funzione o natura, a quelli ivi elencati.) La dottrina stabilisce che

possono essere impugnati: gli atti impositivi. Per atto impositivo si intende l'atto attraverso il quale l'amministrazione esprime una pretesa in forma di somma di denaro o se anche non quantifica una pretesa (nonché la cifra da pagare) esprime una modifica della base imponibile del tributo. Una regola è quella secondo cui ogni atto crea la base di legittimazione del successivo ed è legittimato dal precedente, quindi quando il contribuente aggredisce l'atto impositivo, farà valere i vizi degli atti precedenti che ritiene che si siano trasmessi all'atto impositivo. Lezione 23.10.2006 In forza di quanto di previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie Provinciali: a) l'avviso di accertamento (o di rettifica) del tributo: si contesta la base imponibile e di conseguenza l'imposta; b) l'avviso di liquidazione del tributo: la liquidazione è il

procedimento attraverso cui si quantifica l'imposta dovuta, non si modifica la base imponibile ma l'imposta o liquidazione del tributo; esiste nelle imposte indirette sugli affari; similare all'avviso di liquidazione è l'avviso di pagamento e se ne parla in materia di accise;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni: in questa categoria rientrano l'atto di contestazione, l'avviso di irrogazione delle sanzioni, o l'irrogazione all'interno dell'avviso di accertamento o all'iscrizione a ruolo;

d) il ruolo e la cartella di pagamento: la cartella è lo strumento attraverso cui l'iscrizione a ruolo viene portata a conoscenza del destinatario; se la cartella non viene portata a conoscenza del contribuente non produce alcun effetto (è recettizia);

e) l'avviso di mora: atto soppresso!!,

e-b

Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
129 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Scienze giuridiche Prof.