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T A F R C R D

1. ASSAZIONE DELLE TTIVITÀ INANZIARIE: EDDITI DI APITALE E EDDITI IVERSI !

!

Tipologie di reddito!

!

Oggi ci occupiamo dei redditi che vengono prodotti dalle attività finanziarie, quindi redditi di capitale e redditi diversi. Queste due tipologie di

reddito rientrano in quelli codificati dall’articolo 6 del TUIR. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:!

!

a. redditi fondiari!

b. redditi di capitale!

c. redditi di lavoro dipendente!

d. redditi di lavoro autonomo!

e. redditi d’impresa!

!

Redditi da capitale: nozione e tassazione!

!

Non esiste una categoria omnicomprensiva di redditi di capitale, ma esistono ipotesi reddituali tipiche (art. 44, TUIR). In generale, i redditi di

capitale rappresentano il frutto o il provento normale dell’impiego di capitale, ancorché non predeterminato o predeterminabile. Sono esclusi

i proventi che, pur derivando da un impiego di capitale, sono guadagni eventuali e incerti: essi trovano collocazione tra i redditi diversi, di cui

all’art. 67, TUIR per esempio le plusvalenze aventi natura finanziaria. Quindi la peculiarità dei redditi diversi è che hanno natura aleatoria, ed

un’altra cosa che differenzia redditi di capitale e redditi diversi è che mentre il reddito da capitale ce lo paga o la società di cui deteniamo un

titolo o la società di cui deteniamo un’obbligazione, un reddito diverso ce lo paga il mercato. I redditi di capitale:!

! sono tassati nel periodo di imposta in cui sono stati percepiti: principio della tassazione “per cassa” (anche i redditi diversi)!

• sono tassati “al lordo” quindi non è ammessa alcuna deduzione delle spese eventualmente sostenute per conseguire tali redditi, cioè tutto

• ciò che è il nostro reddito viene portato a tassazione (i redditi diversi sono invece tassati al netto)!

le tipologie di reddito che formano la base imponibile sono interessi, utili, scarti di emissione o altri proventi percepiti nel periodo d’imposta!

• possono essere solo positivi (i redditi diversi possono essere anche negativi)!

• sono generalmente tassati nel momento in cui si considerano prodotti: tassazione istantanea. Pensiamo all’erogazione di un dividendo, il

• soggetto che possiede un titolo riceve un importo netto. Per esempio l’azione ha distribuito €100, al soggetto verrà accreditato sul conto

corrente €74 perché subiamo una ritenuta a titolo di imposta del 26% (nei redditi diversi si ha una tassazione per masse)!

!

Redditi diversi: nozione e tassazione!

!

Rientrano nei redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle seguenti attività finanziarie: !

! partecipazioni in società e enti, residenti e non residenti e altri titoli o diritti di natura partecipativa, che secondo la loro entità vanno distinte

• in qualificate e non qualificate (azioni)!

titoli non partecipativi, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetario (obbligazioni)!

• contratti derivati e altri contratti a termine, contratti di associazione in partecipazione!

• altri strumenti finanziari, non rientranti nelle categorie sopra elencate, quali i contratti produttivi di redditi di capitale, nonché i crediti!

!

I redditi diversi hanno natura aleatoria, cioè non sapremo mai a priori se, acquistando un’attività finanziaria la venderemo conseguendo una

plusvalenza o una minusvalenza. Il reddito di capitale è invece un elemento che ci possiamo aspettare (abbiamo la cedola e i dividendi che

non sono legati all’aleatorietà del mercato). E poi sono pagati da una controparte di mercato, mentre il reddito di capitale lo paga l’emittente

dell’obbligazione o la società di cui deteniamo delle azioni, i redditi diversi ce li paga il mercato, per esempio compriamo un’azione ad €1, la

vendiamo a €2 e l’euro di differenza è un reddito diverso. I redditi diversi:!

! sono tassati nel periodo di imposta in cui vengono fatte le plusvalenze: principio della tassazione “per cassa” (anche i redditi di capitale)!

• sono tassati “al netto” quindi al netto di tutti i costi che abbiamo sostenuto nel periodo in cui abbiamo detenuto l’attività finanziaria, questi

• costi possiamo dedurli dalla base imponibile che verrà assoggettata a tassazione (i redditi di capitale sono tassati al lordo)!

possono essere positivi o negativi, cioè posso conseguire plusvalenze o minusvalenze (i redditi di capitale possono essere solo positivi)!

• normalmente prevedono la possibilità di compensare le minusvalenze con le plusvalenze all’interno di un periodo: tassazione “per masse”.

• Se compriamo un’azione e la vediamo in perdita, possiamo compensare questa minusvalenza che ci portiamo dietro con una successiva

plusvalenza che dovessimo conseguire su una transazione successiva (nei redditi di capitale si ha una tassazione istantanea)!

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Tipologie di attività finanziarie: strumenti finanziari partecipativi e strumenti finanziari non partecipativi!

! → →

strumenti finanziari partecipativi partecipazione al rischio di impresa dividendi!

!

Sono strumenti che attribuiscono diritti amministrativi e diritti patrimoniali. Se deteniamo un’azione possiamo partecipare all’assemblea degli

azionisti e tra le tante cose possiamo deliberare l’approvazione del bilancio, partecipare alla scelta del consiglio d’amministrazione, scegliere

quanto pagarlo, scegliamo il collegio sindacale, la società di revisione, se distribuire o meno dividendi, la destinazione dell’utile di esercizio,

per cui siamo titolari di un diritto amministrativo molto forte. Passando all’aspetto del diritto patrimoniale, abbiamo il diritto di partecipare agli

utili o al patrimonio della società in proporzione alla quota di capitale che possediamo attraverso lo strumento finanziario partecipativo. Non

sono solamente le azioni, ci sono anche degli strumenti che sono un po’ un ibrido tra l’azione e l’obbligazione perché hanno dei diritti di voto

limitati e spesso la loro remunerazione è legata a casistiche residuali.!

! → →

strumenti finanziari non partecipativi finanziamento, ma senza assunzione del rischio di impresa rendite finanziarie!

!

Sono strumenti che non consentono al detentore di partecipare al rischio d’impresa, nel senso che il detentore è semplicemente un creditore

e quindi non ha assolutamente tutti quei diritti patrimoniali e amministrativi legati al possesso di un titolo partecipativo, semplicemente ha la

garanzia del rimborso del suo capitale e conosce l’importo della cedola che questo titolo normalmente riconosce. Siamo di fronte a strumenti

che di solito generano rendite finanziarie. Il concetto di rendita fa capire che ci stiamo riferendo alle eventuali cedole di un’obbligazione.!

!

Strumenti finanziari partecipativi: azioni !

!

Nelle società per azioni il capitale sociale è rappresentato da azioni, titoli di credito rappresentativi di una frazione del capitale sociale delle

S.p.a. La possibilità di suddividere il capitale sociale in tante piccole frazioni consente di diffondere il capitale di rischio tra una molteplicità di

soggetti, convogliando verso la stessa società risorse finanziarie spesso molto elevate. Altre caratteristiche peculiari delle azioni: !

! hanno identico valore nominale, indicato sul titolo e determinato dal rapporto tra capitale sociale e numero di azioni emesse!

• sono indivisibili, in caso di comproprietà i diritti devono essere esercitati da un rappresentate comune!

• possono essere titoli nominativi o al potatore !

• conferiscono ai possessori i cosiddetti diritti sociali, amministrativi e patrimoniali. Il diritto patrimoniale per eccellenza è il fatto di ricevere

• un eventuale dividendo, variabile in relazione all’utile distribuito dalla società.!

!

Partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate!

!

In termini di partecipazioni al capitale, una partecipazione è qualificata nel momento in cui possiedo una quota superiore al 5% del capitale

di una società quotata in borsa, oppure una quota superiore al 25% del capitale di una società non quotata in borsa. Se possiedo il 5,1% di

una società quotata in borsa, questa partecipazione è qualificata. Lo è anche se possiedo il 25,1% di una società non quotata in borsa.!

!

In termini di percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea, una partecipazione è qualificata nel momento in cui possiedo una quota

superiore al 2% dei diritti di voto di una società quotata in borsa oppure possiedo una quota superiore al 20% dei diritti di voto di una società

non quotata in borsa. !

!

Sono non qualificate le partecipazioni che non eccedono tali soglie. Negli ultimi anni anche in Italia si sta andando verso situazioni in cui si

parla di azioni a voto maggiorato: azioni che per statuto prevedono che se un’azionista possiede un’azione di una società per più di un certo

periodo, non va più a votare in assemblea in proporzione alla percentuale di capitale che possiede ma va a votare con un voto maggiorato.

Il fatto che la possibilità di partecipare al capitale non sempre coincide con i diritti di voto, giustifica questa doppia opzione.!

!

Regime dei dividendi: persone fisiche non imprenditori!

!

Prima delle modifiche ex Legge di Bilancio 2018, i dividendi erano tassati in capo alle persone fisiche non imprenditori:!

!

1. in caso di partecipazioni qualificate:!

! nel limite del 40% (per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31/12/2007)!

• nel limite del 49,72% (per gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31/12/2007 e sino all’esercizio in corso al 31/12/2016)!

• nel limite del 58,14% (per gli utili formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016)!

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2. in caso di partecipazioni non qualificate, con una ritenuta a titolo di imposta del 26% sull’intero dividendo!

3. in caso di partecipazioni in società localizzate in paesi black list, quindi a regime fiscale privilegiato, la tassazione del dividendo percepito

è integrale, non abbiamo nessun tipo di agevolazione!

!

Poi dal 1° gennaio 2018 siamo andati a rendere non più così significativa la differenza tra partecipazioni qualificate e non qualificate, perché,

indipendentemente dalla tipologia di partecipazione da cui deriva il dividendo, è assoggettato a una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Però

dobbiamo comunque ricordarci che cosa succedeva prima perché, come spesso succede quando abbiamo dei cambiamenti così drastici di

trattamento fiscale, si va a pensare sempre a un periodo di disciplina tran

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silvia_slaviero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Allena Marco.