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SICAF

Conferiscono ai possessori diritti, i c.d. diritti sociali, tra cui quello (patrimoniale) di ricevere l'eventuale dividendo, variabile in relazione all'utile distribuito dalla società.

Dal punto di vista anche fiscale è rilevante la distinzione tra:

Partecipazioni qualificate:

  • Rappresentano complessivamente una percentuale di diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
  • Ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Non qualificate: le partecipazioni che non eccedono le soglie indicate pocanzi.

Andiamo a vedere il regime di tassazione dei dividendi in capo alle persone fisiche non imprenditori. Dal punto di vista fiscale, ciò che incide sul regime impositivo

dei redditi di capitale delle plusvalenze finanziarie è la soggettività del percettore. Il regime fiscale in questo ambito muta al mutare delle condizioni soggettive di chi percepisce il reddito. Ciò che preme sottolineare è che dal punto di vista della tassazione dei dividendi (ma lo stesso accade per la tassazione di altre rendite finanziarie in senso lato) il vero problema è versare il reddito percepito e con i dividendi lo comprendiamo in pieno: abbiamo detto che è importante la nozione di doppia imposizione e in questo caso ci troviamo di fronte ad un caso di eventuale doppia imposizione dal punto di vista sostanziale. Dal punto di vista sostanziale, la società di capitale ha prodotto dei ricavi, ha operato tutti i calcoli in bilancio, ad un certo punto avrà un utile ante imposte, sul quale la società paga IRES ed IRAP, dopo di che vi sarà l'utile netto, che viene quindi prodotto in capo.

allasocietà di capitali e che si ha dopo il pagamento delle imposte. Quando questo utile viene distribuitoai soci, che forma assume in capo al percettore? Diventa a sua volta un reddito. Se per il percettorequel dividendo è un reddito, però su quel reddito sono già state pagate le imposte.Non vi è alcuna doppia imposizione in senso formale o in senso pieno, però nulla toglie che dal puntodi vista sostanziale sembra essere così.Ecco perché tutti gli ordinamenti si pongono il problema dell'attutire questa che sembra essere unadoppia imposizione in senso sostanziale. Dobbiamo dire che le alternative che risolverebbero questacosa sarebbero due: si potrebbe ad esempio ritenere non tassabili gli utili societari, bensì tassarli inmisura piena al momento della loro distribuzione mediante gli utili; oppure si potrebbe tassare laproduzione degli utili in misura piena in capo alla società e rendere intassati i dividendi

distribuiti incapo ai percettori.Queste due ipotesi, radicali ed astratte, andrebbero si a risolvere il problema, ma si presterebberosicuramente a tentativi di elusione, di tentativi di abuso e comportamenti tesi a sfruttare l'una o l'altraipotesi in un senso o nell'altro. Per questo tutti gli ordinamenti (o quasi) cercano soluzioni a questoproblema ed in via generale quella è stata trovata è quella appunto di attutire questa doppiaimposizione. Ciò che preme sottolineare, al di là delle percentuali qui sotto, è che prima della leggedi bilancio 2018 per il caso di partecipazioni qualificate, il dividendo distribuito alla persona fisicanon imprenditore era tassato in linea di massima solo per la metà.Nella normativa c'è un cosiddetto spartiacque, rappresentato dalla legge di bilancio del 2018; primadi essa, infatti, i dividendi erano tassati in capo alle persone fisiche non imprenditori:In caso di partecipazioni

qualificate venivano tassate:
  • fino al 40%: (utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31/12/2007) o fino al 49,72% (utili formatisi dopo l'esercizio in corso al 31/12/2007 e sino all'esercizio in corso al 31/12/2016);
  • fino al 58,14% (utili formatisi a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007).
In caso di partecipazioni non qualificate con una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% sull'intero dividendo. Anche in questo caso la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota agevolata è prevista sempre per risolvere il medesimo problema. Prima della legge di bilancio del 2018 c'era questa disciplina differenziata tra le due ipotesi perché si attribuiva importanza a questa distinzione, intendendo per partecipazioni non qualificate quelle in cui vi sia un sostanziale disinteresse o comunque un maggior distacco da parte della persona, a differenza di quelle qualificate.caso, i dividendi incassati sono considerati redditi d'impresa e sono soggetti a tassazione secondo le aliquote IRPEF previste per i redditi d'impresa. La legge di bilancio del 2018 ha introdotto una novità importante per le società di persone: i dividendi incassati da queste società sono considerati redditi d'impresa solo se derivano da partecipazioni qualificate. In caso contrario, i dividendi sono considerati redditi diversi e sono soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Questa distinzione è stata introdotta per favorire la semplificazione del sistema fiscale.caso non vi è (e non vi eranemmeno prima) alcuna distinzione dal punto di vista dell'entità della partecipazione e il regime è:
  • Fino al 40% (utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31.12.2007);
  • Fino al 49,72% (utili formatisi dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016);
  • Fino al 58,14% (utili formatisi a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016).
Questo regime non ha subito alcuna modifica ad opera della Legge di Bilancio 2018 e oggi vige essenzialmente l'aliquota del 58,14%.
Passiamo alla terza categoria di soggetti, vedendo il regime di tassazione dei dividendi in capo ai soggetti IRES. Questi soggetti hanno disciplina semplificata e, anzi, ancora più di favore: i soggetti IRES residenti tassano il dividendo nel limite del 5% dello stesso. Ciò significa che allorquando una società di capitali percepisce un dividendo.

azionario derivante da partecipazione in altre società di capitali, paga l'IRES solo sul 5% del dividendo percepito. Qui la ratio di fondo è quella di evitare quella astratta doppia imposizione: il dividendo è pressoché intassato in capo alla società di capitali che lo percepisce, salvo una misura minima. Si giustifica col fatto che la società di capitali che percepisce un dividendo o lo reinvestirà nell'attività d'impresa oppure a sua volta lo distribuirà ai propri soci e quindi comunque quel reddito entrerà o nel circuito dell'impresa oppure subirà in ultima un'imposizione se verrà redistribuito di nuovo come reddito.

Riepilogo del regime fiscale dei dividendi che derivano dalla partecipazione in società residenti in Italia o in stati a fiscalità ordinaria, a seguito delle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018:

Tassazione dei Redditi Diversi derivanti dalle

Le azioni generano redditi diversi rappresentati dal capital gain, che viene calcolato come la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione.

A partire dal 1° gennaio 2018, con la legge di bilancio, il regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate è stato equiparato al regime esistente per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, per le persone fisiche non imprenditori. Questa uniformazione è stata introdotta per semplificare il sistema, quindi sia le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate che quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate sono soggette a un'imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Per gli imprenditori individuali che detengono la partecipazione come bene d'impresa,

così come per le società di persone (non società semplici), la tassazione non dipende dall'entità della partecipazione stessa, bensì dalla sussistenza o meno dei requisiti della participation exemption (PEX), di cui all'art. 87, TUIR: - Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; - Prima iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie; - Residenza fiscale della partecipata in uno stato a "fiscalità ordinaria"; - Esercizio da parte della partecipata di impresa commerciale. Se la partecipazione ha i suddetti requisiti, la plusvalenza è imponibile in misura parziale (58,14% per imprenditori individuali e 49,72% per S.n.c. e S.a.s.). In assenza dei suddetti requisiti la tassazione della plusvalenza è invece integrale. Il regime PEX, che viene

richiamato per la tassazione delle plusvalenze in capo alle società di personeo in capo alle persone fisiche in regime d’impresa, in realtà è dettato in primis dall’articolo 87 del TUIR per le società di capitali.

Cos’è il Regime PEX? È un regime che è stato introdotto nel nostro sistema fiscale oramai da diversi anni, oramai dal 2004 allorquando è stata introdotta nel nostro ordinamento l’IRES, la quale è stata introdotta da noi per semplificare il sistema della tassazione delle società di capitali e si configura oggi come un insieme di regimi volti ad agevolare il più possibile l’impresa che collochi nel nostro paese la propria sede legale. Tra le polemiche legate agli strumenti economici da utilizzare per uscire dalla crisi covid19, etc. in questo periodo si è insediata la questione della sede fiscale delle società. In particolare, vi è tra i paesi contrari

all'utilizzo di certi strumenti l'Olanda, Paese che da un lato assurge a rigido controllore nei confronti degli altri paesi dell'UE e dall'altro ha connotati che la possono
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A.A. 2019-2020
44 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marialidia96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Allena Marco.