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MECCANISMO DELL'ESENZIONE
(comma 3) Non applico l'imposta/la ritenuta sul dividendo. Devono valere i presupposti per l'applicazione della direttiva. La società madre residente in un altro Stato membro, in particolare, deve produrre una dichiarazione, attraverso una certificazione rilasciata dall'autorità fiscale francese (ad. esempio, ma più in generale dall'autorità fiscale della società non residente). Tale certificazione deve attestare in un documento che:
- A) riveste una forma giuridica prevista dalla direttiva;
- B) il soggetto (società) francese è fiscalmente residente in Francia;
- C) è un soggetto che deve pagare le imposte in Francia, senza regimi di esonero o opzione.
Vi è bisogno di un'altra dichiarazione: la società figlia italiana deve dichiarare che è posseduta attraverso partecipazioni dirette (pari almeno al 10%) dalla madre francese da almeno un anno (holding).
Lezione 20 - Lezione conclusiva: osservazioni critiche/difese/prospettive di modifiche sulla disciplina dei redditi di capitale
“DELEZIONE CONCLUSIVA IURE CONDENDO” sulla riforma della “disciplina dei redditi di capitale”
Dibattito:
-
Prima osservazione critica (mancata progressività)
Quello sulla tassazione delle rendite finanziarie è un dibattito rilevante emerso negli anni - esso attiene alla necessità di mettere mano alla “disciplina dei redditi di capitale”. L’ultimo intervento (che abbiamo visto e citato più volte nel seminario di Intesa San Paolo) è quello del 1997, ma, in realtà, quello del 1997 non ha modificato in maniera sostanziale la modalità con cui sono tassati i redditi di capitale. Tali modalità sono rappresentate da una tassazione che esclude in maniera estesa il “principio di progressività”. Questa è la PRIMA OSSERVAZIONE CRITICA che recentemente,
sempre in maniera più forte, si palesa. "tante e i principi che sono recati dall'articolo 53 comma 2 della Costituzione ("il sistema tributario è informato a criteri di progressività") non sono del tutto rispettati nel reddito di capitale. → un'aliquota unica che da alcuni anni è pari al 26%, Il nostro sistema tributario prevede a prescindere dall'ammontare del reddito percepito (ovviamente parliamo sempre di percettori che non esercitano un'attività d'impresa perché, se siamo nell'ambito della redditività d'impresa, quel reddito confluisce nella base imponibile complessiva di impresa o dell'imprenditore venendo tassato conseguentemente - esenzione al 95%). "persona fisica", Ma, nel caso di una si ha un regime di tassazione che prescinde dalla progressività. Voi però potreste dire "ma se
siamo in presenza di una palese violazione dalla riforma avuta negli anni '70, è possibile che non ci sia stato modo di rimediare? La Corte costituzionale non ha mai acclarato/sancito la incostituzionalità del sistema attualmente vigente?". Noi sappiamo che la Corte costituzionale, quando è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità o meno delle leggi che sono presenti nel nostro ordinamento, al fine di sancire se quelle leggi siano rispettose della Costituzione o meno, deve fare un'attività di ponderazione. Quindi la Corte costituzionale deve ponderare fino a che punto questi principi possono essere "compressi" per privilegiare altri interessi e altri principi. In questo caso noi siamo in presenza di un regime che deroga la progressività, ma è anche vero che non necessariamente tutti i processi di tassazione devono "seguire la progressività" sistema nel suo complesso deve essere informato alla.progressività". (la capacità contributiva non è sempre "effettiva e reale")
2) Seconda osservazione critica
Le criticità mosse sugli interessi/redditi di capitale in generale non hanno solo questa peculiarità di esclusione della progressività: dobbiamo andare a vedere se ci sono altri principi che possono essere compressi (non dico "violati", ma "compressi").
Dobbiamo osservare che, inoltre, il nostro sistema di tassazione dei redditi di capitale non consente di prendere in considerazione una capacità contributiva reale ed effettiva. Siamo in presenza di un'altra deroga al principio sancito dall'art. 53 della Costituzione secondo cui la capacità contributiva deve essere effettiva e reale.
Nei redditi di capitale, abbiamo visto, infatti, che i costi (o i componenti negativi di reddito) non possono essere decurtati dalla base
imponibile e questo è un altro elemento di criticità sistema di tassazione (SECONDAOSSERVAZIONE CRITICA). Tale criticità è stata tollerata dal sistema - vedremo quali siano i contro altari chespiegano l’atteggiamento permissivo della Corte costituzionale.
Dobbiamo distinguere nelle rendite finanziarie: i “redditi di capitale”- (che sono interessi e dividendi, per i quali è esclusa a tutti gli effetti la deducibilità delle spese da reddito) “redditi- rispetto ai redditi di natura finanziaria, che sono inclusi nei diversi” (cioè le plusvalenze che derivano dalla cessione degli strumenti finanziari. vi è la possibilità di tener conto delle “minusvalenze” e quindi dei costi, ma solo in un caso le minusvalenze possono essere compensate con gli interessi attivi (risparmio gestito).
In questi casi abbiamo visto che, TALVOLTA, categorie “redditi diversi” abbiamo “componenti
ovveroCiò significa che: nella negativi di reddito", minusvalenzeche possonorealizzate dalla cessione di partecipazioni" andare a compensare gli interessi e, quindi, i redditi di capitaletradizionali. di "osmosi" tra i componenti negativi di reddito e iTuttavia, in linea di principio non è possibile superare questa sortacomponenti positivi di reddito. (l'aliquota del 26% non è inferiore a quella del primo scaglione IRPEF)3) Terza osservazione criticaAltro aspetto particolarmente criticabile (nonché più difficilmente difendibile) è rappresentato dal fatto che latassazione degli strumenti finanziari è sempre stata contraddistinta da una peculiarità (e nel PDF online vi è unadigressione su questo). fintanto che l'aliquota prevista per ilLa tassazione ad aliquota fissa (proporzionale) è sempre stata tollerata, maregime proporzionale era inferiore all'aliquota più bassadegli scaglioni IRPEF. Non a caso, la ritenuta sui redditi di capitale, che è stata per lungo tempo in vigore nel nostro sistema tributario, era quella del 12,5% - ancora adesso applicabile nel caso dei Titoli di Stato. L'aliquota più bassa della Questa previsione era una difesa particolarmente vigorosa di fronte a delle accezioni perché prima aliquota IRPEF non consentiva di lamentare una violazione neanche del PRINCIPIO DI UGAGLIANZA (TERZA OSSERVAZIONE CRITICA).
Nel senso che: il contribuente non aveva diritto ad una tassazione progressiva (che è quella che meglio va ad individuare la capacità contributiva), ma la tassazione vigente comunque garantiva che non ci fosse un effetto collaterale di "esproprio". → in termini colloquiali: "beh ma ti sto applicando il 12,5% che è sempre inferiore all'aliquota più bassa io, intanto, IRPEF". il contribuente che non poteva scegliere e doveva subire l'aliquota
del 12,5% Quindi non poteva lamentare un'aliquota del 21%, trattamento censurabile, anzi è un trattamento vantaggioso perché, anziché pagare, per esempio, IRPEF subiva il 12,5% e, a maggior ragione, vi era una convenienza. → Questo tema è diventato molto più delicato con la riforma fatta. c'era, anche se era molto poco "rappresentativo della realtà", Prima un principio distintivo tra soci qualificati e soci non qualificati e, sulla base di questa bipartizione, veniva attribuita una trattazione tributaria differente. all'altro: Oggi, tutto ciò non è più presente e quindi, oggi, qualsiasi contribuente è uguale uno può essere socio avendo 10 azioni ENEL oppure può avere il 10% delle azioni ENEL (società quotata in borsa italiana). Sotto un profilo tributario entrambi subiscono la tassazione del 26%. Questa conseguenza ha due profili di criticità. Il primo (che abbiamoVisto come "terza osservazione critica" è che non sia giusto che chi ha ricevuto un dividendo di 40 euro abbia la stessa tassazione di chi ha ricevuto un dividendo di 1 milione di euro.
Ma se questo può essere tollerabile per le ragioni che a breve vedremo, è ancora più difficile da tollerare qualora si, ossia in presenza di un regime dove il contribuente dice: devo pagare il 26% quando invece se tu, legislatore, mi consentissi di assoggettare a tassazione ordinaria i dividendi che ho percepito, al posto di subire il 26% potrei subire un'aliquota più bassa" (quarta osservazione critica).
Quarta osservazione critica (discriminazione tra i contribuenti non è possibile assoggettare a tassazione ordinaria) maggiore rispetto all'eventuale assoggettamento. Il contribuente che riceve un modesto reddito subisce una tassazione dell'eventuale imposizione progressiva. Questo, sotto l'aspetto
“grave”del principio, è particolarmente perché vadoad assoggettare un super prelievo tributario creando una PALESE DISCRIMINAZIONE TRA I CONTRIBUENTI(QUARTA OSSERVAZIONE CRITICA).a difesa dell’attuale regime?Quali sono le argomentazioni a difesa1) Prima difesa (semplificazione)l’abbiamo vista duranteUna PRIMA DIFESA i seminari. Abbiamo visto che una prima difesa consiste nellaSEMPLIFICAZIONE perché, comunque, la Corte costituzionale, quando è chiamata a pronunciarsi su queste leggi,deve ponderare i vari interessi. Senza dubbio:- la semplificazionel’esclusione di possibili evasioni-sicuramente sono elementi che devono essere valutati perché un sistema tributario semplice, non articolato e nonfarraginoso deve essere considerato.Oltretutto, come abbiamo visto, se tutte le tipologie di reddito finanziario confluiscono/vengono gestiti da dei soggettiben individuati (es. banche), che sono tenuti a adempiere in nome e per contodel contribuente, siamo in presenza di un'obbligazione tributaria.