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DEL REDDITO IMPONIBILE DAL RISULTATO CIVILISTICO (ART 83)

Ma perché il legislatore si è complicato la vita? Perché dover applicare una serie di variazioni in aumento o in diminuzione? È indubbio che il rinvio al risultato d'esercizio assicura al prelievo tributario una base economica attendibile, essendo misura idonea a rappresentare "in modo veritiero e corretto" la situazione patrimoniale ed economica della società, ma se l'impresa ha inserito nel conto economico delle spese che secondo la lente del legislatore tributario non assumono rilevanza, allora quelle spese non sono fiscalmente deducibili. Così la legge tributaria tende a distanziarsi dalla disciplina civilistica. Nel conto economico sono allocate spese deducibili solo per il profilo civilistico ma non tributario.

ecosì occorre una variazione in aumento del reddito imponibile. Il mo vo di questo discostamento dalla disciplina civilis ca è quello di rispe are i principi cos tuzionali (art 53). Molte volte le duenalità (tributaria e civilis ca) vanno verso direzioni discordan . Nella redazione del bilancio bisogna tener conto di cos probabili o incer nell' an e nel quantum, possibili o prevedibili e solo dei ricavi percepi (declinazione del principio di prudenza che rappresenta la stella polare di colui che redige il bilancio). Non si può ingrassare il patrimonio, si deve rispe are il principio del costo. Se però questa regola della prudenza, questa prospe va, fosse acce ata anche so o il pro lo tributario, avremmo due ordini di problemi: 1) la capacità contribu va non è quella che deriva da un confronto tra proven lordi e cos teoricio ipote ci ma è quella che deriva tra proven lordi e cos sostenu , non futuri o eventuali. Decurtare il redditoimponibile di questa cos incer non sarebbe rispettoso del principio di capacità contributiva. Il legislatore non ha optato per una congruenza e coincidenza tra risultato tributario e risultato civilistico, ma ha stabilito il criterio di derivazione del risultato tributario dal risultato civilistico. È solo una derivazione, dopodiché si applicano una serie di variazioni che discostano il risultato civilistico e tributario. 2) Se tutti i comportamenti prudenti fossero accettati dal diritto tributario non ci sarebbe più nessuno a pagare le imposte. La capacità contributiva deve essere equa, al netto delle spese sostenute per ottenere quella ricchezza, ma quelle componenti negative di reddito devono avere determinate requisiti di cautela, determinate caratteristiche. Viene riconosciuta la deduzione delle spese con ragionevolezza, in quanto la capacità contributiva è equa, ovvero concreta ed attuale, se coincide con il reale arricchimento del contribuente (la ricchezza è calcolata al

ne o dei cossostenu per creare quella ricchezza).I principi generali che a engono alla quan cazione del reddito li ritroviamo disciplina all’art109 del TUIR. Un tema rilevante a ene ai poteri di cui dispone l’AF nell’andare ad intervenire sullescelte civilis che. Il legislatore tributario impone variazioni in aumento o in diminuzione perarrivare ad un reddito imponibile da assogge are ad aliquota IRES del 24%. Quindil’amministrazione nanziaria entra nel merito delle variazioni e chiaramente nella non corre aapplicazione tributaria. Ma l’AF può entrare nel merito della corre a determinazione dell’u lecivilis co che compete all’assemblea dei soci? Potrebbe eccepire su come il risultato di partenza èstato determinato perché inevitabilmente questo in uisce sull’obbligazione tributaria.Lezione 14-16 O obreLe variazioni in aumento e in diminuzioneL’art. 83 è la disposizione del TUIR che esplicita il principio

della determinazione del reddito d'impresa, ovvero il principio della derivazione che rappresenta la modalità con la quale il reddito d'impresa deve essere quantificato. L'art. 83 prevede che il reddito d'impresa è quella che deriva apportando all'utile o perdita di bilancio le variazioni in aumento o in diminuzione, ci si basa sulle conseguenze del conto economico, grandezza civilistica utilizzata come base per determinare un risultato, una grandezza, scalamente rilevante ovvero la capacità contributiva dell'impresa. Quindi l'utile di bilancio è capacità economica ma non deve necessariamente coincidere con la capacità contributiva, è il punto di partenza che può essere uguale o non.uguale alla capacità contributiva. È una grandezza determinata a fronte della contabilità tenuta dall'impresa, quindi consente un'attività di controllo da parte dell'AF, al fine di verificare la fedeltà di questo dato (utile/perdita). Si vuole fare in modo che la forza economica che si legge dal documento di bilancio, a seguito di variazioni previste dal legislatore tributario, rispetti i principi costituzionali di certezza del diritto e il principio di capacità contributiva. Se un componente positivo di reddito non ha requisiti per contribuire alla determinazione del reddito imponibile, allora si applica una variazione in diminuzione. Al contrario, se sono inclusi componenti negativi di reddito, per i quali la loro allocazione nel CE è correttamente ma mancano requisiti tributari affinché quel componente possa essere scalamente deducibile, allora si ha una variazione in un aumento, in applicazione delle disposizioni tributarie.

clausole volte ad arrecare certezza del diritto e semplificazione. Ad esempio ci sono componenti negativi di reddito che non sono stati sostenuti con terze economie, significa che nella variegata tipologia di componenti di reddito allocati in bilancio, esistono alcuni che non derivano da una transazione con un soggetto estraneo all'impresa, ma derivano da una valutazione interna effettuata dall'impresa.

Vale a dire, l'acquisto di merce deriva da una transazione con un soggetto estraneo e quindi questo pro lo, salve diverse dimostrazioni da parte dell'AF (valgono i principi dei corrispettivi applicabili), significa che per l'impresa (che per esempio produce telai ed acquista ferro) l'acquisto di ferro è un componente negativo di reddito scalmente rilevante sulla base del corrispettivo pagato al fornitore. Se paga 20000 euro per il ferro, questo corrispettivo pagato è scalmente rilevante, e l'AF non entra nel merito, si da. Dietro questa conclusione vi è il

Presupposto secondo il quale il corrispettivo tra acquirente e venditore, con interessi contrastanti (il venditore vuole vendere al prezzo più alto e l'acquirente vuole comprare al prezzo più basso), è il prezzo di mercato, quindi l'AF fa affidamento su un corrispettivo che coincide con il prezzo di mercato.

Ad ogni modo, è l'AF a dover provare che il prezzo pattuito è superiore al prezzo di mercato, occorre un armamentario probatorio in modo tale da smontare la veridicità del corrispettivo, ma in assenza di indizi, se non prove, esso assume rilevanza scalare.

Vi sono però componenti di reddito che non hanno queste caratteristiche, non sempre sono frutto di transazioni con terze economie, quali i beni strumentali pluriennali che sono oggetto di procedura di ammortamento, che è l'imputazione temporale del costo su base pluriennale.

L'ammortamento di un costo presuppone che il bene relativo abbia vita pluriennale, ma non illimitata.

In quest’ul mo caso, infa , il costo è per intero recuperabile al momento delladismissione del bene. È il reda ore del bilancio a compiere queste operazioni.Si tra a di componen di po forfe ario, di po valuta vo, scelte discrezionali dalle quale possonoderivare contenziosi ed il legislatore per evitare problemi nella determinazione del quantum haintrodo o regimi forfe ari: ovvero, vengono assun coe cien , aliquote massime diammortamento per le varie categorie di beni strumentali. Il reda ore può decidere in mododiscrezionale (ma non con arbitrarietà) come ammor zzare, ma dal punto di vista tributario ildecreto ministeriale dell’88 stabilisce che la percentuale massima di ammortamento è del 20%.tttt fi tt t fi tt ti ti fi tti fi ti tti ti ti ffiti fi titt tt fi tt tt ti ti ti tt ff tti ti fi ttti ti ti fi tti tti fiti fi ti ti ti ti tt ti ti fi ti tittti ffi ti titt tt ttitt ti ti ti ti tt ti ti ffi ti fi tti tt tt tt tti titti ttttSe nelbilancio viene ammor zzato al 32%, è necessario e e uare una variazione in aumento del 12%, perché questo 12% non è scalmente rilevante. Prima o poi l’impresa godrà dell’e e o contrario, ovvero prima o poi l’ammortamento civilis coterminerà ma potrà ancora operare delle variazioni in diminuzione per ragioni scali. Dunque sitra a di una temporanea penalizzazione, perché a taverso le aliquote ministeriali allungo il processo di ammortamento ma non è un esproprio tributario, c’è una di erenza transitoria non atolo de ni vo, ma non viene meno la rilevanza tributaria dei cespi acquista .Ciò de o, la norma tributaria non può essere tacciata di incos tuzionalità. In assenza di coe cienstabili si darebbe adito a numerosi contenzioni, perché parliamo di aspe valuta vi, per cuiciascun imprenditore può ritenere opportuno ammor zzare per il 30/50% ecc. e l’AF alla lucedieventuali contestazioni ha stabilito coe cien che garan scono la certezza del diri o. [Ritornando all’esempio precedente, abbiamo imputato all’ammortamento in EC per 32, ma possoimputare solo 20. L’anno dopo, stessa storia, stessa variazione in aumento. Negli anni successivi,l’ammortamento civilis co non sarà più imputato al bilancio, il CE non è più interessato delprocesso di ammortamento perché esaurito civilis camente, ma scalmente bisogna recuperare il100% del costo, così si apportano variazioni in diminuzione all’interno della dichiarazione deireddi (si va a recuperare scalmente quello che non si è potuto dedurre prima)].Credi e magazzino sono elemen che presuppongono valutazioni.Le svalutazioni dei credi risultan in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalleprestazioni di servizi di cui all’art. 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% delvalore nominale o di Acquisiz

acquisiz

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Publisher
A.A. 2020-2021
58 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher opapasanto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario delle attività finanziarie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Vicini Ronchetti Alessandro.