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Appun Diri o tributario delle a vità nanziarie 2020 (prof.

Ronche )

Lezione 23/09

Diri o tributario delle a vità nanziarie so o un pro lo domes co ed internazionale

Nel sistema tributario italiano, il tributo più importante è l’Imposta Sul Reddito delle Persone

Fisiche (IRPEF), is tuita con d.P.R. 29 se embre 1973 n. 597 e a ualmente regolata dal TUIR (Testo

Unico Imposte sul Reddito), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, che riunisce in un unico

testo tu e le norme rela ve alle imposte dire e.

Si tra a di un’imposta che quali ca il nostro sistema tributario ed è considerata uno strumento

indispensabile per la realizzazione di un sistema e ciente e democra co, in quanto realizza gli

obie vi della riforma tributaria del 1973 a raverso l’applicazione dei principi di semplicità,

progressività, trasparenza e essibilità. L’IRPEF è un’imposta:

a) Generale, in quanto colpisce l’insieme dei reddi del contribuente e non le singole

fa specie;

b) Personale, in quanto ene conto della sua situazione economica e sociale dell’individuo;

c) Progressiva, in quanto l’aliquota è crescente (aumenta all’aumentare della base

imponibile).

IRPEF cara eri generale e sogge passivi

Il TUIR non fornisce una de nizione di cara ere generale del reddito imponibile, bensì rimanda alla

percezione di categorie di reddito, si limita cioè ad a ermare, che è reddito imponibile quello che

quali ca come categorie di reddito (è una de nizione un po’ circolare).

Art. 1. Presupposto dell'imposta. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone siche è il

possesso di reddi in denaro o in natura rientran nelle categorie indicate nell'ar colo 6.

Vengono de nite 6 categorie di reddito: fondiari, d’impresa, di capitali, da lavoro dipendente,

autonomo e diversi. Se il nostro contribuente percepisce una o più di quelle categorie di reddi da

che quelle possono comportare l’obbligo dell’IRPEF. Il presupposto è il percepimento di una di

quelle categorie di reddito La legge, dopo aver veri cato la sussistenza del presupposto ogge vo

(che è la percezione di una di quelle categorie), deve veri care la sussistenza del sogge o passivo,

(presupposto sogge vo), ovvero quel reddito deve essere percepito da un sogge o passivo.

Sogge passivi dell’Irpef sono sogge residen e non residen nel territorio dello stato.

Art. 2. Sogge passivi. Sogge passivi dell'imposta sono le persone siche, residen e non

residen nel territorio dello Stato.

Si tra a di una de nizione molto ampia, equivale a dire tu e le persone viven al mondo.

Qual è il discrimine che si può intuire?

Nel caso di sogge non residen , ques devono produrre un reddito in Italia, questo è il criterio

a raverso cui vengono ltrate le 6 miliardi di persone al mondo.

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In par colare, proprio l’art. 3 T.U.I.R., nel determinare i criteri per la determinazione della base

imponibile, statuisce che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del sogge o, formato per i

residen da tu i reddi possedu e per i non residen soltanto da quelli prodo nel territorio

dello Stato…”.

Il nostro ordinamento, al pari di quanto avvenuto anche in numerosi altri Sta , ha ado ato sia il

principio del “world wide taxa on” che quello di “territorialità” dei reddi . La ra o di tale scelta

legisla va è da ricercarsi nella volontà di assogge are alla norma va del Paese di residenza tu i

reddi prodo dal sogge o persona sica, in quanto cos tuen comunque manifestazioni di

ricchezza anche se consegui all’estero, e di quali care quale sogge o passivo di imposta il

sogge o non residente limitatamente ai reddi prodo in Italia, in quanto nel nostro Stato si

sarebbe veri cato il fa o economico-giuridico originante l’obbligazione scale (ovvero si sarebbe

prodo o un reddito quali cato come tale dalla legge).

Ma cosa s’intende per sogge o residente e come si individua la produzione sul territorio dello

stato del reddito? Come posso acclarare che quel sogge o ha prodo o in Italia un reddito?

Par amo dal conce o di residenza. È un aspe o di estrema importanza perché chiama in causa

problema che a uali che toccano la comunità internazionale. Storicamente, il legislatore

tributario, non solo italiano, nel momento in cui deve introdurre dei criteri territoriali si deve

confrontare con il corre o criterio di collegamento tra sogge o e territorio. Nella maggior parte

dei casi, i paesi hanno ado ato come criterio di collegamento la residenza, cioè dove sicamente è

collocato, stabilito quel sogge o. Ciò, nel caso delle persone siche, è indiscu bilmente corre o

perché l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche deriva dalla necessità di pagare una serie di

servizi eroga dallo Stato e di godere di quei servizi.

Ai ni dell’integrazione della residenza in Italia devono esser soddisfa due requisi : uno

ogge vo l’altro temporale.

- Requisi ogge vi (alterna vi):

a. Iscrizione all’anagrafe comunale della popolazione residente

b. Domicilio nel territorio dello Stato ex art 43cc (sede principale a ari o interessi) c. Residenza nel

territorio dello Stato (dimora abituale).

L’iscrizione all’anagrafe avviene:

a. Per nascita

b. Per esistenza giudizialmente dichiarata

c. Per dichiarazione dell’interessato che ha trasferito la propria residenza da altro Comune o

dall’estero.

[residenza anagra ca è fa specie formale che può non corrispondere alla realtà fa uale]

Una persona sica anche se non iscri a all’anagrafe comunale, è residente in Italia a ni scali se

ha nel territorio dello Stato il domicilio, inteso come luogo in cui il sogge o ha stabilito la sede

principale dei suoi a ari ed interessi. A parere della giurisprudenza civilis ca, cui la giurisprudenza

tributaria si è adeguata, il domicilio dovrebbe essere individuato avendo riguardo a tu i rappor -

economici, sociali, familiari, morali, culturali.

Anche in mancanza dei due preceden requisi , una persona sica è comunque scalmente

residente in Italia qualora abbia nel territorio dello Stato la sua residenza civilis ca intesa come

luogo in cui ha la sua dimora abituale.

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Per tu e e tre le opzioni vale il requisito temporale, ovvero uno dei tre requisi ogge vi deve

sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni – 184 negli anni bises li).

A seguito di condo e evasive basate su trasferimen zi di residenza all’Estero da parte di

persone siche, è stata introdo a una presunzione legale rela va: si considerano comunque

residen in Italia, salvo prova contraria, (con nalità di lo a all’evasione scale) i ci adini italiani

cancella dall’anagrafe risultan residen in paradisi scali individua con D.M. 4-5-1999. (dal

2007, paesi non inseri nella white list).

Lo stesso criterio di residenza vale anche per le società. Ciò che rivela per stabilire se quell’ente

giuridico deve assogge arsi al pagamento delle imposte in un paese o l’altro è la residenza.

La residenza delle società è un elemento fa uale rappresentato dalla località dove è ubicata la

sede legale della società, come punto di partenza. Ma per cambiare la sede legale è su ciente

recarsi dal notaio e all’interno di un’economia sempre più globalizzata può comportare dei

problemi (ai ni dell’evasione scale).

Il legislatore è intervenuto prevedendo requisi ulteriori di natura sostanziale. Quindi non solo la

sede legale ma anche la sede amministra va o il domicilio se si tra a di persona sica, cioè dove è

ubicato il centro dei propri a e .

La persona sica per spostare la residenza all’estero deve solo iscriversi all’AIRE. In realtà la legge

richiede requisi sostanziali, non basta la residenza formalmente comunicata ma occorre anche

che il sogge o persona sica sia sicamente sul territorio e che la società debba avere sede

amministra va sul territorio: li viene individuato il radicamento so o il pro lo tributario.

Inoltre se nel caso delle persone siche i problemi lega alla residenza e sogge vità tributaria

sono risolvibili da parte dell’AF a raverso controlli, nel caso delle società diventa un po’ più

complicato, poichè la dematerializzazione e l’intangibilità di alcune a vità economiche pongono

grandi interroga vi so o il pro lo tributario.

Ad esempio, qualora Apple voglia trasferirsi a Panama, essa deve trasferire l’apparato

amministra vo lì. Dunque, si ha che se il marchio Apple è di proprietà della sede di Panama e se

tu e le società pagano per l’u lizzo del marchio, quelle royal es sono sogge e a tassazione

panamense con tu i bene ci del caso per la Apple.

Lezione 28/09

Regole piche che riguardano la veri ca del presupposto del reddito con riferimento ai sogge

residen nel territorio dello stato

Abbiamo visto che Il TUIR per individuare il sogge o passivo u lizza come principio di cara ere

generale quello della residenza anagra ca, rappresentata dalla residenza secondo c.c. di po

formale a ancata da criteri di cara eri sostanziali, ovvero dall’individuazione del centro degli

a ari e degli interessi di una persona, il domicilio.

Può coincidere la residenza scale con quella anagra ca perché la prima è legata al domicilio. Lo

stesso vale con riferimento alle società, per le quali il requisito dal quale discende il presupposto

d’imposta è il radicamento territoriale che sicuramente è di cile da disciplinare. Pertanto una

visione internazionale di cara ere tributario ci perme ere di individuare le problema che

proposte dal criterio del radicamento territoriale alla luce di due considerazioni:

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1) La sempre maggiore rilevanza delle is tuzioni nanziarie. Le banche sono sempre più

globalizzate e sempre più semplice può essere il trasferimento degli asset nanziari ed al

rela vo reddito;

2) L’economia non è più di po industriale ma intangibile, non si vede e non si tocca.

Si tra a di paradigmi sui quali, in un contesto internazionale, chi si occupa di diri o internazionale

costruisce interroga vi. Uno di ques è quale sia il criterio con il quale collegare il presupposto

imponibile con le varie giurisdizioni. Infa , il criterio meramente territoriale che abbiamo sempre

u lizzato, comincia a creare problemi o meglio, si inizia a constatare che esistono delle prassi di

imprese internazionali che perme ono loro di conseguire dei vantaggi scali indebi (abuso,

elusione, base ero on pro t shi ing).

La legge italiana tributaria prevede che l’accertamento e la veri ca della sussistenza dei

presuppos , competa all’Amministrazione Finanziaria (AF) che dunque deve dimostrate la zia

residenza, sia in riferimento alle persone siche sia società. Quindi, salvo prova contraria, si è

scalmente residen dove si ha dichiarato. Questo comporta non poche fa che da parte dell’ente

impositore: bas pensare al bagaglio probatorio che deve essere portato dall’ AF per provare

l’opposto di quanto dichiarato.

Perciò, l’onere della prova incombe in capo all’AF la quale, se vuole rendersi creditrice eccependo

il fa o che la base imponibile sia più corposa rispe o a quanto dichiarato, deve dimostrare che il

sogge o che si è arbitrariamente so ra o all’imposizione tributaria in Italia, sulla base di

presunzioni (presumere signi ca conoscere fa igno a raverso la conoscenza di un fa o noto).

Tu avia, se il contribuente trasferisce la propria residenza in un paese a scalità vantaggiosa, allora

interviene una presunzione che inverte l’onere della prova: ad esempio, se trasferisci la residenza a

Parigi, è l’AF che deve dimostrare la residenza in Italia, ma se la trasferisci a Montecarlo o a

Singapore, lo devi dimostrare tu e in assenza della dimostrazione fa uale della residenza in queste

località (facen parte della black list), la legge prevede il mantenimento della residenza in Italia.

Nel caso della società, per frenare il fenomeno della estero-ves zione delle società (interposizione

di società zie residen all’estero), è previsto che qualora si sia in presenza di una società la cui

sede legale è all’estero e controllata da una società con sede in Italia ed al tempo stesso possiede

partecipazioni in società italiane, la catena partecipa va faccia sca are la presunzione di

residenza in Italia. Infa , si presume che la società estera sia stata interposta per godere del

vantaggio tributario.

In alterna va, una società non residente in Italia ma che abbia italiani all’interno del suo CDA e che

controlla una o più società italiane, si ha che essa, pur formalmente residente all’estero, secondo la

legge italiana (ART.73 TUIR) è residente in Italia.

Orbene se ci sono ques presuppos , siamo in presenza di un reddito imponibile nel territorio

dello Stato.

La capacità contribu va è quella grandezza che a ene a tu i reddi possedu dal sogge o

passivo dell’imposta. È solo individuando il reddito complessivo ed assogge andolo ad un tributo

progressivo (IRPEF) che si riesce a realizzare i principi cos tuzionali ex art. 53 comma 1(capacità

contribu va) e 2 (sistema tributario informato a criteri di progressività).

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Responsabile d’imposta e sos tuto d’imposta

Nel diri o tributario, non sempre chi manifesta capacità contribu va è anche il des natario

dell’obbligo di natura tributaria. Inoltre, colui che manifesta capacità contribu va inevitabilmente

può essere des natario del presupposto d’imposta solo se il legislatore decide che quella

manifestazione di capacità economica è meritevole di prelievo, sancendo la rilevanza di quella

manifestazione di ricchezza. Ma non necessariamente bisogna includere quella manifestazione

economica all’interno del conce o di capacità contribu va.

C’è di erenza tra la capacità contribu va disciplinata dall’ art 53 TUIR e la capacità economica,

ovvero la disponibilità di risorse nanziarie che un individuo può avere. La capacità economica

coincide con la capacità contribu va solo se il legislatore decide che è rilevante ai ni del prelievo

scale.

Esempio: se veniamo assun da UniCredit percepiamo una retribuzione (ricchezza),

manifestazione di capacità economica rilevante tributariamente (quindi è anche manifestazione di

capacità contribu va), poichè quella retribuzione viene inclusa nella categoria di reddito da lavoro

dipendente.

Ma se riceviamo ricchezza da una zia d’America, quella è capacità economica ma nel TUIR non

troviamo una quali cazione giuridica di quella forza economica: il legislatore non l’ha annoverata

tra le fa specie rilevan al ne delle imposte sui reddi , perché ha deciso che quella ricchezza

non è scalmente rilevante. Infa , dalla ne del 1800 fu a ermato e poi condiviso dalla do rina e

altre anto dal legislatore, che la capacità contribu va e quindi il reddito scalmente rilevante,

deve essere ricchezza novella, ovvero un incremento di patrimonio che deriva da un’a vità svolta

per o enere ricchezza: in questo scenario dunque, si parla di reddito prodo o e non di reddito

entrata e si crea quello che il legislatore ha de nito il sinallagma, cioè il rapporto che deve esserci

tra a vità svolta e remunerazione.

In presenza di questo sinallagma, per i teorici della tassazione dire a, siamo in presenza di una

ricchezza scalmente imponibile. Altrimen non cos tuisce un reddito imponibile ai ni delle

imposte sui reddi .

Quindi, la capacità contribu va deve essere quali cata dal legislatore espressamente come tale e

spesso coincide con un obbligo tributario assolto mediante compilazione della dichiarazione dei

reddi , in base al meccanismo dell’autotassazione.

Tu avia, il legislatore ha previsto fa specie parallele ed ausiliari, per ragioni di cautela ed

organizzazione tributaria che sono il sos tuto d’imposta ed il responsabile d’imposta.

Ques meccanismi intervengono nel rapporto tributario ma la loro capacità contribu va non viene

manifestata. Intervengono, a seconda dei casi, o a raverso un obbligo di rivalsa o a raverso un

obbligo di prelievo alla fonte.

È sos tuto di imposta il sogge o che esercita a vità d’impresa ed eroga ricchezza quali cata

come reddi da lavoro dipendente: egli deve tra enere oneri tributari, le ritenute tributarie, e farsi

carico del versamento del tributo all’erario in nome e per conto del lavoratore dipendente. Quindi

se il reddito è dato solo dalla remunerazione erogata dal proprio datore di lavoro e non si hanno

altre fon di reddito (immobili ecc), allora quello è il reddito imponibile e su quel reddito il datore

provvede ad operare e versare le ritenute: il lavoratore è perciò libero da qualsiasi adempimento

tributa

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher opapasanto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario delle attività finanziarie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Vicini Ronchetti Alessandro.
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