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CAUSE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

A) Una medesima situazione di fatto è assunta a presupposto di un determinato tributo (ad esempio l'imposta sui redditi si applica su tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato) e in un altro Paese in base ad un criterio soggettivo applica su tutti i redditi dei residenti ovunque siano prodotti.

B) Una situazione di fatto è assunta a presupposto di un medesimo tributo in due diversi Stati sulla base dello stesso criterio di collegamento. In tale caso la doppia imposizione può verificarsi in conseguenza della diversa estensione dello stesso criterio nelle varie legislazioni nazionali. Sulla base delle diverse legislazioni interne dei due Stati, infatti, può accadere che, nell'applicazione di uno stesso criterio oggettivo di collegamento, un medesimo fatto venga collocato da uno Stato nel proprio territorio e da un altro Stato nel proprio territorio.

proprio.Esempio: luogo di realizzazione del reddito.può accadere che, nell'applicazione dello stesso criterio soggettivo di collegamento, un medesimo soggetto sia considerato proprio residente da entrambi i due diversi Stati.

MISURE ADOTATTE PER EVITARE IL FENOMENO DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE

  1. MISURE DI DIRITTO INTERNO

eccezionali deroghe al sistema dell'utile mondiale, ovvero sistema del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Art. 165 TUIR (ex art.15) prevede che: se alla formazione del reddito concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta in Italia fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti

All'estero e il reddito complessivo. D'imposta il credito- Poiché la disciplina tributaria sancisce che i soggetti residenti in Italia devono corrispondere le imposte su tutti i redditi di cui sono titolari, indipendentemente dalluogo di produzione (principio di tassazione dell'utile mondiale);- se i soggetti residenti in Italia sono tassati nel Paese estero per i redditi ivi prodotti;- è evidente che i soggetti residenti titolari di redditi esteri sono tenuti (salvol'applicazione di norme di esenzione in virtù di eventuali convenzioni bilaterali) aversare le imposte sia nel Paese di residenza, sia nel Paese terzo.duplicazione d'impostaTale situazione determina una che in Italia viene correttacon il meccanismo del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.d'impostaIl meccanismo del credito può essere sintetizzato in questo modo:il soggetto passivo versa le imposte all'estero sui redditi ivi

prodotti;

a) il soggetto passivo calcola le imposte italiane sui redditi, italiani ed esteri, di cui è titolare; netta italiana, con alcune

b) il soggetto passivo detrae dall'imposta all'estero limitazioni, le imposte già versate

2) MISURE BILATERALI

1) Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni

50 - Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 - Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli

Mediante tali convenzioni viene prescelto in maniera pattizia il criterio da applicare in modo che l'imposizione abbia luogo in uno solo degli Stati reciprocamente stipulanti.

L'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e L'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) hanno elaborato appositi modelli che rappresentano i prototipi convenzionali di riferimento per la maggior parte degli Stati che intendono stipulare pattuizioni in materia fiscale.

IL MODELLO

OCSE è il più utilizzato, nelle versioni del 1963, 1977, 1992 e del 2005 è suddiviso in sei parti:

  1. il campo di applicazione (artt. 1 e 2);
  2. le definizioni (artt. da 3 a 5);
  3. le imposte sui redditi (artt. da 6 a 21);
  4. le imposte sul patrimonio (art. 22);
  5. i metodi per l'eliminazione della doppia imposizione (artt. 23a e 23b);
  6. le disposizioni speciali (art. da 24 a 30).

Il modello OCSE, in tema di doppia imposizione, si basa su due criteri:

  1. lo stato di residenza del contribuente elimina la reiterazione del metodo dell'esenzione/prelievo tributario con il o del credito d'imposta;
  2. lo Stato nel quale è allocata la fonte del reddito riduce corrispondentemente la propria imposizione sui redditi ivi prodotti, sia limitando le categorie reddituali assoggettabili a tassazione sulla base del requisito della territorialità sia contenendo l'entità del prelievo.

L'EFFICACIA DELLE NORME CONVENZIONALI51 -

–Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010

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Publisher
A.A. 2010-2011
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Girelli Giovanni.