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Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli

LA NORMA TRIBUTARIA NEL TEMPO

Premessa: anche alla norma tributaria devono ritenersi applicabili i

principi sanciti dalla normativa costituzionale e dalle disposizioni sulla

legge in generale (cd. preleggi).

L’INIZIO DI EFFICACIA DELLA NORMA

Art. 73, ultimo comma, Cost. ed art. 10 disp. prel. Cod. Civ.:

le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in

vigore il quindicesimo giorno successivo (c.d. vacatio legis) alla loro

pubblicazione, salvo che le stesse stabiliscano un termine diverso.

Pertanto, il termine della vacatio legis può essere derogato da una legge

ordinaria. In particolare:

a) la legge può ridurre il periodo di vacatio fino a far coincidere il

momento dell’entrata in vigore con quello della sua

pubblicazione.

b) la legge può prolungare il periodo di vacatio collegando il termine

iniziale di efficacia con fatti ed eventi successivi alla sua

pubblicazione che ancora devono verificarsi.

Finalità: soprattutto in materia tributaria

- per consentire che si verifichino modifiche economiche o legislative

intermedie ovvero

- per consentire la migliore conoscenza da parte dei contribuenti.

ESEMPI: D.P.R. n. 917/1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

302 del 31 dicembre 1986 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1988

IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ

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Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 43

Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli

Tale principio sancito in via generale dall’art. 11 disp. prel. Cod. Civ.

è stato ribadito in materia tributaria dall’art. 3, legge 27 luglio 2000, n.

212: quanto disposto dall’art. 1, secondo comma, (in materia di

- salvo

norme interpretative autentiche) le disposizioni tributarie non

hanno effetto retroattivo.

- Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si

applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello

in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le

prevedono.

garantire l’effettiva e preventiva informazione del contribuente e

Ratio:

tutelare l’affidamento di costui.

LA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

l’adozione

Art. 1, secondo comma, Legge n. 212/2000: di norme

interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi

eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni

di interpretazione autentica. In tal caso possono avere anche efficacia

retroattiva.

essendo le norme dettate dall’articolo 11 disp.

N.B.: prel. cod.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Daniel Bre di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Girelli Giovanni.
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