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Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli
LA NORMA TRIBUTARIA NEL TEMPO
Premessa: anche alla norma tributaria devono ritenersi applicabili i principi sanciti dalla normativa costituzionale e dalle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi).
L'INIZIO DI EFFICACIA DELLA NORMA
Art. 73, ultimo comma, Cost. ed art. 10 disp. prel. Cod. Civ.: le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo (c.d. vacatio legis) alla loro pubblicazione, salvo che le stesse stabiliscano un termine diverso.
Pertanto, il termine della vacatio legis può essere derogato da una legge ordinaria. In particolare:
- la legge può ridurre il periodo di vacatio fino a far coincidere il momento dell'entrata in vigore con quello della sua pubblicazione.
- la legge può prolungare il periodo di vacatio collegando il termine iniziale di efficacia con fatti ed eventi successivi alla sua pubblicazione che
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. garantire l'effettiva e preventiva informazione del contribuente e Ratio: tutelare l'affidamento di costui.
LA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA l'adozione Art. 1, secondo comma, Legge n. 212/2000: di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. In tal caso possono avere anche efficacia retroattiva. essendo le norme dettate dall'articolo 11 disp. N.B.: prel. cod. civ. e dall'art. 3 della L. n. 212/2000, contenute in leggi ordinarie, si ritiene che esse possano essere derogate espressamente o tacitamente da altra legge ordinaria.
In genere si distingue tra:
- Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010
- Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof.
Giovanni Girelli
RETROATTIVITÀ PROPRIA: quando la fattispecie prevista dalla norma e gli effetti conseguenti ad essa si collocano nel passato rispetto alla pubblicazione della legge.
Esempi: norme che prolungano esenzioni o agevolazioni temporanee originariamente previste per un periodo di tempo già trascorso.
RETROATTIVITÀ IMPROPRIA: quando la legge dispone per il futuro, ma in relazione a fatti e situazioni verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.
In particolare, si assumono a presupposto del tributo fatti verificatisi nel passato.
Esempi: un provento realizzato nel passato che sia assoggettato a tassazione da una norma successiva.
N.B.: in materia tributaria, per le norme impositrici (che introducono una nuova imposta, aumentano l'aliquota di una imposta, eliminano o riducono un trattamento agevolativo), deve essere coordinato con il principio costituzionale (art. 53 Cost.) di attualità della capacità.
contributiva. IL MOMENTO FINALE DI EFFICACIA DELLA NORMA
Si applicano anche qui le norme generali.
Anzitutto deve rilevarsi che la stessa legge può prevedere il proprio TERMINE FINALE DI EFFICACIA (in materia tributaria è frequente nella previsione di regimi agevolativi di durata limitata);
ABROGAZIONE ESPRESSA O TACITA da parte di un altro atto normativo di rango pari o superiore;
LA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ.
Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010