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Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli
LA NORMA TRIBUTARIA NEL TEMPO
Premessa: anche alla norma tributaria devono ritenersi applicabili i
principi sanciti dalla normativa costituzionale e dalle disposizioni sulla
legge in generale (cd. preleggi).
L’INIZIO DI EFFICACIA DELLA NORMA
Art. 73, ultimo comma, Cost. ed art. 10 disp. prel. Cod. Civ.:
le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo (c.d. vacatio legis) alla loro
pubblicazione, salvo che le stesse stabiliscano un termine diverso.
Pertanto, il termine della vacatio legis può essere derogato da una legge
ordinaria. In particolare:
a) la legge può ridurre il periodo di vacatio fino a far coincidere il
momento dell’entrata in vigore con quello della sua
pubblicazione.
b) la legge può prolungare il periodo di vacatio collegando il termine
iniziale di efficacia con fatti ed eventi successivi alla sua
pubblicazione che ancora devono verificarsi.
Finalità: soprattutto in materia tributaria
- per consentire che si verifichino modifiche economiche o legislative
intermedie ovvero
- per consentire la migliore conoscenza da parte dei contribuenti.
ESEMPI: D.P.R. n. 917/1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 31 dicembre 1986 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1988
IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ
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Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 43
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Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli
Tale principio sancito in via generale dall’art. 11 disp. prel. Cod. Civ.
è stato ribadito in materia tributaria dall’art. 3, legge 27 luglio 2000, n.
212: quanto disposto dall’art. 1, secondo comma, (in materia di
- salvo
norme interpretative autentiche) le disposizioni tributarie non
hanno effetto retroattivo.
- Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si
applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le
prevedono.
garantire l’effettiva e preventiva informazione del contribuente e
Ratio:
tutelare l’affidamento di costui.
LA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
l’adozione
Art. 1, secondo comma, Legge n. 212/2000: di norme
interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni
di interpretazione autentica. In tal caso possono avere anche efficacia
retroattiva.
essendo le norme dettate dall’articolo 11 disp.
N.B.: prel. cod.
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Diritto tributario
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Diritto tributario - Efficacia nello spazion della norma tributaria
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Appunti di Diritto tributario
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Diritto tributario - le norme