14) L’ INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE
La norma tributaria per poter trovare applicazione al caso concreto deve essere
interpretata.
La norma tributaria, tuttavia, si presenta tradizionalmente in una posizione del tutto
particolare rispetto alle altre norme in quanto diretta alla definizione di fatti economici ai fini
della realizzazione del prelievo tributario.
→ Problematiche sull’interpretazione della norma tributaria potranno porsi soltanto nei casi
in cui la fattispecie normativa sia strutturata mediante un semplice rinvio a fenomeni
economici altrimenti non disciplinati, riversandosi, in tal caso, nel diritto tributario le
tematiche proprie del settore non giuridico di provenienza, prima fra tutte quella relativa
all’individuazione precisa del significato del termine definitorio utilizzato dal legislatore.
Nelle ipotesi in cui, invece, il paradigma normativo sia finalizzato a consentire l’attuazione
del tributo o ad imputarne gli effetti, le regole interpretative non potranno essere che quelle
previste in generale dall’ordinamento, la cui descrizione normativa è nell’art. 12 delle
disposizioni sulla legge in generale.
Che poi l’interprete, nell’individuazione del significato da attribuire alla norma tributaria, sia
influenzato da valutazioni personali circa la prevalenza dell’uno o dell’altro interesse
coinvolti nella dinamica impositiva e ritenga prevalente l’interesse alla tutela dell’integrità
patrimoniale individuale o, viceversa, quello alla garanzia dell’effettività del prelievo
tributario, come d’altronde, non sta a significare un particolarismo del diritto tributario, ma
piuttosto la conferma dell’inesistenza di regole sull’interpretazione dirette ad affermare
normativamente la prevalenza dell’uno o dell’altro schema di ragionamento.
Nel diritto tributario, tuttavia, le problematiche sull’interpretazione della norma vengono ad
essere amplificate nella loro rilevanza per effetto della rilevante presenza dell’autorità
amministrativa nella fase dell’attuazione della norma stessa, specie nella fase di
attuazione sostitutiva o integrativa in sede di controllo.
In tale sede, infatti, la pubblica amministrazione interviene quale soggetto portatore di un
interesse alla massimizzazione del gettito, interesse che deve contemperarsi con quello
alla corretta interpretazione della portata della norma tributaria.
Tale rilevanza, deriva non soltanto dalla posizione di supremazia della pubblica
amministrazione, ma anche dal modesto contributo offerto dall’elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale all’interpretazione del diritto tributario.
La giurisprudenza, invece, almeno fino
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