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Titolarità del gettito e organizzazione dell'amministrazione finanziaria
Spesso la legge non indica chi sia lo specifico destinatario del gettito, per cui si considera come soluzione il far coincidere il soggetto attivo con lo Stato;
Normale coincidenza con lo Stato: nel silenzio della norma si ritiene che lo Stato sia il soggetto attivo, a meno che una norma non indichi espressamente un altro soggetto (Regione o altro ente locale, ad esempio).
Identificata la titolarità del gettito, che in genere coincide con lo Stato, ne deriva anche la titolarità dei poteri riguardanti l'attuazione e la realizzazione del tributo che vengono attribuite al soggetto in questione.
L'organizzazione dell'amministrazione finanziaria: Con tale termine si identifica la struttura amministrativa preposta all'attuazione della normativa tributaria statale che cura l'attività amministrativa si attuazione, controllo e tutela del credito tributario dello Stato. Perciò lo Stato esercita le sue funzioni in materia tributaria con.
l'ausilio dell'amministrazione finanziaria. Questa struttura è alquanto articolata. Secondo la riforma introdotta dal D. lgs. del 30/07/1999 n. 300 sono due i gradi della struttura: uno a carattere politico ed uno di vera e propria amministrazione del prelievo. I nuovi schemi organizzativi hanno previsto la separazione tra indirizzo politico e gestionale con una sorta di privatizzazione dell'attività impositiva attribuita alle Agenzie Fiscali e riservando al Ministero dell'Economia e delle Finanze lo svolgimento dell'attività di organizzazione e controllo. Il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze): Ricopre funzioni di determinazione delle politiche fiscali, di organizzazione dell'azione amministrativa e di controllo per verificare il corretto funzionamento e l'esercizio dei poteri attribuiti alla struttura amministrativa. Le Agenzie fiscali: si articolano in: - Agenzia delle Entrate: alla quale vengono attribuiti in vari compiti relativi alla riscossione delle imposte e alla gestione dei tributi; - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: responsabile del controllo delle importazioni e delle esportazioni, nonché della gestione dei monopoli statali; - Agenzia del Territorio: si occupa della gestione del catasto e dei registri immobiliari; - Agenzia delle Entrate Riscossione: è responsabile della riscossione coattiva dei tributi. Queste sono solo alcune delle principali strutture che compongono l'amministrazione finanziaria, ognuna con compiti specifici e ben definiti.- esclusiva tutti i poteri direttiall’attuazione amministrativa delle principali imposte erariali, comprese le funzioni diaccertamento, riscossione e rappresentanza nel contenzioso tributario che riguardi taliimposte;
- Agenzie del Territorio;
- Agenzie delle Dogane;
- Agenzie del Demanio: si occupano della gestione dei beni di proprietà dello Stato;
Le Agenzie fiscali godono di personalità giuridica di diritto pubblico e basano la propria attività sul rispettodei principi di legalità, imparzialità e trasparenza, operando sotto la vigilanza del MEF. L’attivitàistituzionale delle Agenzie viene regolata dai rispettivi statuti approvati dal Ministero e dai regolamenti diamministrazione e contabilità.
La Guardia di Finanza: Collabora con l’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria mediante ilcompimento di atti volti all’attuazione della norma tributaria. Non appartiene all’amministrazionefinanziaria,
È un corpo militare di polizia che dipende direttamente dal MEF. Appartenendo agli organi di Polizia giudiziaria, svolge compiti di trasferimento dell'applicazione della norma tributaria. La Guardia di Finanza è organizzata su tre livelli:
- A livello generale: comandi generali, generale controllo e collegamento;
- A livello regionale: comandi regionali;
- A livello provinciale: comandi provinciali.
Le sue funzioni in ambito tributario sono tipicamente attribuite ai nuclei di Polizia tributaria che rappresentano forme di organizzazione specializzate, per l'appunto, in materia tributaria. Si tratta di organi che si occupano della verifica e del controllo della corretta applicazione delle norme tributarie attraverso verifiche o esecuzione di atti istruttori particolarmente rilevanti. La Guardia di Finanza collabora anche con l'Agente della Riscossione in merito all'attività ispettiva e per il recupero di documenti utili alla ricostruzione delle
consistenze patrimoniali. Essa non possiede poteri propri di accertamento. Può però procedere, su propria iniziativa, ad effettuare atti istruttori per l'attivazione della norma tributaria. La sua struttura organizzativa è indicata dalla L. 189/1959 il cui art. 1 indica quanto segue "la Guardia di Finanza dipende dal MEF, fa parte delle forze armate, ha il compito di prevenire, denunciare evasioni e violazioni finanziarie, eseguire vigilanza in mare, concorrere al mantenimento di ordine pubblico e sicurezza".
I soggetti passivi: La disciplina della soggettività passiva dell'obbligazione tributaria non riguarda la dimensione soggettiva della fattispecie che attiene alla riferibilità soggettiva dell'effetto della fattispecie. Il soggetto passivo è il titolare del fatto economico e la titolarità passiva è connessa anche all'attuazione della norma tributaria. Alla soggettività passiva corrisponde
anche la responsabilità patrimoniale per cui il soggetto è chiamato a pagare i tributi con ciascuno dei suoi beni. La disciplina della soggettività passiva dell'obbligazione tributaria non va confusa con la dimensione soggettiva della fattispecie d'imposta. Se l'obbligazione tributaria consiste nel verificarsi della fattispecie astratta, la riferibilità soggettiva è un fatto distinto da quello della titolarità del fatto espressivo. Il soggetto passivo è colui al quale si può attribuire il possesso del reddito e, una volta identificato come tale, gli verranno altresì attribuiti gli obblighi strumentali necessari all'attuazione della norma tributaria. Allo stesso tempo sarà il suo patrimonio a costituire l'oggetto della potenziale aggressione in sede esecutiva dell'amministrazione finanziaria. Nell'identificare il soggetto passivo si parla di contribuente, cioè il soggetto indiretta relazione con il fatto economico assunto come presupposto d'imposta. È, dunque, quel soggetto in cui si ravvedono le caratteristiche del destinatario del prelievo e dei poteri amministrativi di attuazione, nonché titolare del patrimonio sul quale verrà esercitata l'azione esclusiva del fisco per la realizzazione del credito tributario. Il sostituto d'imposta: è una figura centrale per il sistema del gettito delle imposte sui redditi da lavoro dipendente. La definizione di sostituto d'imposta è fornita dall'art. 64 co. 1 DPR n. 600/1973 che ne indica altresì gli elementi essenziali: - Previsione legale: si può identificare come sostituto d'imposta solo chi è considerato tale dalla legge. Si tratta di una posizione soggettiva discendente in via esclusiva da norme di legge; - Obbligo di pagamento di imposte: occorre l'attribuzione diretta di un'obbligazione tributaria ilcuipresupposto si possa attribuire ad un altro soggetto;
Estraneità del presupposto: il sostituto deve essere estraneo rispetto al presupposto del tributo che è chiamato ad assolvere per effetto di fatti e situazioni ascrivibili ad un’ulteriore figura soggettiva. Il sostituto d’imposta è una figura che si completa per effetto della previsione legale di un obbligo di rivalsa;
Obbligo di rivalsa nei confronti del contribuente: il sostituto deve esercitare la rivalsa se non è espressamente indicato dalla legge. Mediante l’esercizio di tale obbligo si stabilisce l’obbligo del sostituto di rientrare in possesso delle somme che ha impiegato per il versamento all’erario per fatti riferibili al contribuente. Si tratta di una deviazione della struttura normale della soggettività passiva a tutela dell’attuazione della norma tributaria.
Il datore di lavoro costituisce il principale esempio di sostituto d’imposta
poiché egli paga le imposte per i suoi dipendenti in modo del tutto disinteressato. Il sostituto ha il vantaggio di poter dichiarare il reddito effettivo erogato che rappresenta un costo aziendale e concorre altresì alla formazione del reddito d'impresa. Il sostituto è estraneo alla fattispecie d'imposta e non è titolare del reddito da lavoro dipendente. Mediante l'esercizio della rivalsa si ottiene poi il perfezionamento del prelievo descritto dalla fattispecie in esame e della conseguente coerenza economica. La più comune forma di rivalsa è rappresentata dalla ritenuta alla fonte che avviene quando il sostituto risulta debitore verso il contribuente. La ritenuta si effettua solo sulla parte imponibile di reddito. Sono due le categorie di ritenuta: - Ritenuta a titolo di acconto: la somma prelevata alla fonte dal sostituto d'imposta rappresenta un acconto dell'imposta presumibilmente dovuta dal percettore cheprocederà poi con l'assolvimento degli adempimenti fiscali legati alla produzione di reddito e potrà detrarre dall'imposta definitivamente dovuta la ritenuta alla fonte subita. Il datore di lavoro, dunque, trattiene alla fonte e versa allo Stato la quota dello stipendio dei propri dipendenti destinata al pagamento delle imposte da essi dovute;
Ritenuta a titolo d'imposta: la somma prelevata alla fonte rappresenta l'adempimento totale del tributo da versare quindi il contribuente non deve effettuare nessun pagamento.
Il responsabile d'imposta: gli elementi che caratterizzano questa figura sono:
- La previsione legale: è un istituto previsto dalla riserva di legge. La responsabilità è prevista dal legislatore e non può individuarsi tramite un semplice provvedimento amministrativo;
- Obbligo di pagamento di un'imposta insieme ad altri: si è davanti ad una mera responsabilità di pagamento del tributo.