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Controllo automatizzato dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di procedure automatizzate, verifica la correttezza degli adempimenti legati alla dichiarazione come, ad esempio, la tempestività dei versamenti, l'utilizzo corretto dei crediti di imposta, ... Il controllo automatico, quindi, è effettuato sulla base della documentazione già in possesso dell'Agenzia delle Entrate. A seguito del controllo, l'Amministrazione finanziaria può emettere provvedimenti impositivi in caso di: - anomalie o discrepanze fra il dichiarato e il versato; - anomalie ostative nel dichiarato; - controllo formale delle dichiarazioni. L'art. 36 invece, disciplina un controllo formale delle dichiarazioni. Con questa forma di controllo l'Agenzia delle Entrate verifica la corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con la documentazione in possesso del contribuente, nonché con i dati presenti in Anagrafe tributaria. Il suo obiettivo è, quindi, quello di riscontrare il dichiarato con la documentazione disponibile.la documentazione che confermi la veridicità (matching) della dichiarazione stessa È un controllo che può aversi solo su alcune dichiarazioni individuate selettivamente. Il controllo formale, quindi, è effettuato sulla base di dati esterni alla dichiarazione tributaria. 31 dicembre del secondo anno successivo Tale controllo è da effettuarsi entro il a quello in cui la dichiarazione è presentata. la rettifica va motivata. In ogni caso dell’imposta o degli imponibili Se dal controllo automatico o da quello formale dovessero emergere delle incongruenze, l’Agenzia delle Entrate bonario, provvederebbe a comunicarne l’esito al contribuente attraverso l’avviso col quale si concedono 30 giorni per poter presentare le proprie osservazioni al riguardo o per provvedere al pagamento delle somme in esso contenute. Il controllo automatico non contempla la presenza di contraddittorio e, inoltre, non può essere applicato in tutti quei casi in
cui la divergenza riguarda l'interpretazione delle norme dal momento che deve esserci una evidente evasione. Il controllo formale, invece, impone la presenza di contraddittorio. Infatti, nel caso in cui arrivasse una cartella di pagamento priva di avviso bonario e contraddittorio, tale cartella sarebbe nulla dal momento che non è stata rispettata la normativa. Nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate decide di far partire un accertamento i primi strumenti che ha a disposizione sono accessi, ispezioni e verifiche, disciplinati dall'art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dall'art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973. L'accesso è deciso dall'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui riguardi i luoghi di lavoro. Per i luoghi ad uso promiscuo, invece, è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Tale autorizzazione è necessaria anche per: - perquisizioni personali; - apertura di plichi postali;Apertura di casseforti.
“Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali” – nel caso in cui ivi venga svolta solo attività di impresa.
La facoltà di accesso deve essere motivata autorizzata.
Nell’ambito di controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza, nel caso in cui vengano scoperti dati di rilevanza penale, le procedure non vengono portate avanti dalla Guardia di Finanza dal momento che si entra nell’ambito del diritto penale con apposite procedure.
I dati emersi nell’ambito del processo penale possono essere usati nelle verifiche fiscali, se richiesti.
L’art. 12 dello Statuto dei Diritti del contribuente n. 212 del 2000 (Legge disciplina che:
deve essere informato il contribuente delle ragioni del controllo;
può farsi
assistere da un difensore tecnico;
il contribuente può richiedere l'esame di documenti altrove, il contribuente ad esempio, presso l'ufficio del suo commercialista;
verifica deve svolgersi in orario di apertura dell'impresa
la Minimizzazione dell'impatto negativo;
→ può formulare osservazioni il contribuente da inserire nel processo verbale di constatazione.
indagini finanziarie
Le sono tutte quelle verifiche e indagini che la Guardia di Finanza fa in relazione ai rapporti bancari di un contribuente.
Non esiste alcun segreto bancario.
L'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 sancisce che le movimentazioni sul conto corrente possono essere usate come presunzioni di maggior reddito, nel caso in cui non siano giustificate.
I prelievi dal conto corrente devono essere giustificati, ad esempio, attestando che non rappresentano fonte di reddito ma sono un prestito.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014, ha sancito che un
Prelievo dal contocorrente da parte di un professionista non può innescare una presunzione di maggior reddito: questo non si applica ai versamenti.
LEZIONE 10 di accertamento
L'avviso è l'atto conclusivo del procedimento di applicazione delle imposte. Si tratta di un provvedimento amministrativo, di natura vincolata. Contiene, tuttavia, valutazioni soggettive ed è frutto di scelte. Nessuna discrezionalità ampia è riconosciuta all'Amministrazione finanziaria: l'unica discrezionalità è per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica.
L'avviso di accertamento riporta l'applicazione delle imposte nell'alveo dell'art. 23, qualora il contribuente non abbia adempiuto ai suoi obblighi. Come per la sentenza: motivazioni, parte del provvedimento comprende le e cioè le ragioni logiche e giuridiche per le quali l'Ufficio dissente dalla dichiarazione presentata (se presentata) del
contribuente;dispositiva parte percettiva),parte del provvedimento è quella propriamente (c.d. e cioè il contenuto variabile a seconda dei casi e dell’imposta, e che solitamente riguarda:
- l’imponibile accertato;
- l’imposta liquidata;
- le sanzioni dovute per la violazione;
- gli interessi applicati per il ritardato pagamento;
- altro.
Il vizio di motivazione porta all’annullamento dell’atto.
Il destinatario di un atto amministrativo, per potersi difendere, deve conoscere tutti gli atti su cui si è basatal’Amministrazione finanziaria, e non solo le parti incriminate che supportano la tesi dell’Amministrazionefinanziaria.
Nel caso in cui l’avviso di accertamento sia stato emesso a seguito di un contraddittorio col contribuente, l’avvisodi accertamento deve dare conto del fatto che sono state valutate le dichiarazioni del contribuente e spiegareMotivazione rafforzata.perché non le si ritiene
attendibili → 42 del D.P.R. n. 600 del 1973,
Nelle imposte dirette, secondo l’art. l’avviso di accertamento deve recare indicazione dell’imponibile accertato, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute d’acconto e dei crediti di imposta.
nullo.
Se manca uno di questi elementi, l’atto è considerato septies, 21 comma I della Legge n. 241 del 1990, nullità
Secondo l’art. infatti, la deriva da:
- violazione di norme che riguardano gli elementi essenziali dell’atto;
- attribuzione delle competenze, nel caso in cui venga emanato da un ufficio o soggetto non competente;
- giudicato, nel caso in cui vi sia stato un giudizio ma l’atto impositivo non ne tiene conto;
- altri casi previsti dalla legge.
annullabile
In tutte le altre ipotesi, l’atto può essere o (per altre violazioni di legge) o semplicemente irregolare.
sanzioni pecuniarie
L’atto di
Accertamento applica anche le previste provvedimento amministrativo. Essendo un ad esso si applica l'art. 3 della Legge n. 241 del 1990, quindi, l'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione finanziaria, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Solo dal momento in cui risulti notificato.
L'atto impositivo esiste, e spiega i suoi effetti regolarmente al suo destinatario. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 notificazione. L'art. regolamenta la la quale può avvenire:
- a cura di messi speciali o messi notificatori comunali;
- tramite raccomandata A/R tramite PEC (progressivamente alle imprese e ai professionisti);
- presso il Comune di domicilio fiscale (art. 58 del D.P.R. n. 600 del 1973);
- artt. 143, 146, 150 e 151 del Codice di procedura penale non trovano applicazione alle notifiche tributarie;
- il Covid ha sospeso le notifica degli atti in decadenza al.
31 dicembre 2020 (termini di notifica sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021).
Termini di notifica Al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (imposte sui redditi) o al 31 dicembre del settimo anno se la dichiarazione non è stata presentata. decadenza dal potere impositivo.
Vi è un termine di 5 anni Per le imposte dirette e l'IVA, il termine è (31 dicembre del quinto anno) da quello in cui la dichiarazione è stata presentata; 7 anni Decadenza dal potere impositivo per atti notificati Per la dichiarazione omessa, il termine è oltre il termine.
Gli effetti dell'accertamento sono i seguenti. titolo esecutivo. Per le imposte sui redditi, l'IVA e l'IRAP, le sanzioni, i tributi doganali e locali, l'avviso è entro 60 giorni. Contiene l'intimazione ad adempiere 30 giorni forzata c.d. esattoriale Decorsi ulteriori comincia l'esecuzione (art.
29, comma II lett. a) del D.L. n. 78 del 2010 poi Legge n. 122 del 2010).
Il ricorso entro 60 giorni dalla notifica da parte del contribuente è possibile e, in tal caso, il contribuente deve versare un terzo delle maggiori imposte, a meno che non ottenga rimedi cautelari dinanzi al giudice: ad esempio, se dimostra che pagando quanto dovuto incorre in una perdita economica tale da incidere profondamente sulla sua vita.
Dal giorno successivo è dovuto l'aggio, gli interessi di mora (dalla notifica) e il rimborso spese di esecuzione.
È possibile procedere al saldo in forma unica e totale, in maniera rateizzata o, addirittura, tramite una riduzione di un terzo delle sanzioni, nel caso in cui si decida, sin dalla ricezione dell'avviso di accertamento, di non optare per la strada del ricorso.
contraddit