1°LEZIONE 1 OTTOBRE 2018
PARTE SPECIALE
Imposte che sono presenti all'interno dell'ordinamento tributario italiano
da distinguere in imposte dirette, imposte indirette e tributi erariali minori
Le imposte sono dirette od indirette in base all'oggetto dell'imposizione
LE DIRETTE COLPISCONO MANIFESTAZIONI-INDICI DIRETTI DI CAPACITA'
CONTRIBUTIVA-->I REDDITI
LE INDIRETTE COLPISCONO MANIFESTAZIONI-INDICI INDIRETTI DI CAPACITA'
CONTRIBUTIVA-->I CONSUMI
Tra le imposte indirette, l'IRPEF=imposta sul reddito delle persone fisiche-->disciplinata dalla
prima parte del TU DPR del 22 DICEMBRE 1986 NR 917 (detto TUIR).
La seconda parte è dedicata all'IRES.
riascoltare
Presupposto IRPEF=possesso di redditI in denaro o in natura rientrante nelle categorie ex art 6
TUIR.Il reddito è la base imponibile che utilizziamo per calcolare l'imposta dovuta.
E' un'imposta personale perchè considera proprio la situazione specifica del contribuente:
ad esempio gli oneri detraibili e deducibili consentono di concretizzare il principio di capacità
contributiva e di conseguenza di conformare l'imposta ad una determinata persona.
Gli oneri deducibili agiscono subito in quanto abbattono la base imponibile;
gli oneri detraibili invece agiscono sull'imposta lorda, cioè si applicano nella fase successiva solo
dopo che è stata individuata l'imposta astrattamente dovuta.
L'IRPEF è improntata al principio di progressività ex art 53.2 Cost ed è L'UNICA IMPOSTA
INFORMATA A CRITERI DI PROGRESSIVITA' ALL'INTERNO DELL'ORDINAMENTO
TRIBUTARIO ITALIANO
Il legislatore ha individuato una serie di scaglioni
Fino 15.000, si paga 23% ; per i redditi che si hanno oltre i 15.000 c'è un'aliquota maggiore che
aumenta quando si oltrepassano alcuni scaglioni-->al massimo per i redditi che si hanno oltre i
75.000 si paga il 43%.
IRES
-soggetti passivi=SOCIETÀ DI CAPITALI (quindi no società di persone ed associazioni di
profesionali-->per questi vige il principio di trasparenza quindi ogni socio-associato paga l'IRPEF
in base alla sua quota), enti commerciali e non commerciali, trust ed enti comunque diversi da
persone fisiche e SDP
-la base imponibile è il reddito prodotto dalle società (che è sempre e solo reddito d'impresa)
-OGGI ALIQUOTA FISSA AL 24%, QUINDI NON RISPETTA IL PRINCIPIO DI
PROGRESSIVITA'= E' UN'IMPOSTA PROPORZIONALE
IRAP
-è l'imposta regionale sulle attività produttive
-introdotta dal legislatore nazionale dlgs 446/77 però si tratta di un contributo proprio derivato delle
regioni=il gettito va a loro, per quanto queste hanno un margine di intervento limitato
-COLPISCE SDC, SDP E TALVOLTA ANCHE I LIBERI PROFESSIONISTI (MA PER QUESTI
SOLO SE SI TRATTA DI UN' ATTIVITA' AUTONOMA ED ORGANIZZATA)
-serve per finanziare il reddito necessario a coprire le spese sanitarie
-IMPONIBILE=IL VALORE DELLA PRODUZIONE DELL'IMPRESA; tuttavia la base
imponibile è soggetta a regole diverse a seconda dell'attività esercitata e delle caratteristiche del
soggetto passivo
-l'ALIQUOTA DETERMINATA DALLE SINGOLE REGIONI tra il 3,5 e 5,3 % (ad ogni modo è
un'imposta PROPORZIONALE)
IRPEF,IRES,IRAP--> LE 3 PRINCIPALI IMPOSTE DIRETTE PRESENTI NEL NOSTRO
ORDINAMENTO
IMPOSTE INDIRETTE
IVA= E' UNTRIBUTO NEUTRO, GRAVA SUL CONSUMATORE FINALE CHE PERO' NON E'
IL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA
riascoltare
Per queste e solo per queste vige anche una normativa di rango comunitario che ha cercato di
armonizzare
ACCISE
si applicano su produzione e scambio di particolari beni..no eserciazioni
IMPOSTA DI REGISTRO
IMPOSTA DI SUCCESSIONE
TRIBUTI ERARIALI MINORI ED
-imposta di bollo (non è il bollo auto)-->è la marca da bollo
-imposte catariali-->per iscrizione e trascrizione di atti nei registri immobiliari
I TRIBUTI LOCALI
-IMPOSTa municiapale o impsota unica-->di natura patrimoniale, colpisce il possesso di un
immobile--->sostituisce anche l'Irpef in relazione
-tasse sui rifuti
-IRPEF
art 1 del TUIR: il presupposto impositivo è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti
nell'art 6-->ma per POSSESSO riferimento alla nozione civilistica o esiste una nozione di natura
tributaria? Non è sicuramente quella civilistica pedissequa ma non esiste nemmeno una definizione
unitaria a fini fiscali, quindi va sempre ricostruita caso per caso in base all'imposta.
REDDITO IN DENARO O IN NATURA-->problemi di quantificazione
6 categorie di reddito ex art 6 TUIR:
-REDDITI FONDIARI
-REDDITI DI CAPITALE
-REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
-REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
-REDDITI D'IMPRESA
-REDDITI DIVERSI
NON ABBIAMO UNA DEFINIZIONE UNITARIA DI REDDITO: E' UNA NOZIONE CHE
PRESUPPONE (quindi ci sono difficoltà nel ricostruirlo)
RIASCOLTARE
REDDITO INTESO COME PRODOTTO--->ciò che deriva da un'attività produttiva
REDDITO INTESO COME ENTRATA-->qualunque categoria di entrata è considerata reddito
(quindi anche vincite e premi)
*Solo il Tesauro: talvolta il Legislatore prende in considerazione REDDITO INTESO COME
CONSUMO --->tutto ciò che il contribuente spende per il proprio consumo
Presupposto=possesso di redditi in denaro o in natura
I beni in natura sono beni e servizi che vengono tassati in base al loro cosiddetto VALORE
NORMALE-->il valore normale di un bene è il prezzo-corrispettivo praticao in codnizioni di libera
concorrenza ed al medesimo stato di commercializzazione
(es.fotografo che fa servizio e viene pagato con bottigle di vino)
redditi in natura che rilevano anche riguardo al lavoro dipendente: se il datore oltre alla retribuzione
eroga benefici aggiuntivi=fringe benefits che non sono in denaro (es.auto, telefono aziendale,
alloggio, buoni pasto)--->il loro regime varia, a volta sono esclusi da imposizione ma qualora siano
tassati bisogna fare riferimento al valore normale del bene che viene concesso.
IRPEF E DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPOSTA
-soggetto passivo=persona fisica residente nel territorio nazionale o che comunque lì ha domicilio
-->RESIDENTI SONO LE PERSONE CHE PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO DI
IMPOSTA SONO ISCRITTE NEI REGISTRI ANAGRAFICI DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE O CHE COMUNQUE HANNO RESIDENZA O DOMICILIO IN ITALIA AI SENSI
DEL CC (quindi un domiciliato in Italia è un residente).
Perciò si calcola un anno solare=dal 1 gennaio al 31 dicembre, chi ha almeno 6 mesi ed 1 giorno da
residente di cui sopra paga l'IRPEF per i redditi prodotti in Italia e nel mondo;
-I CITTADINI NON RESIDENTI sono soggetti ad IRPEF SOLO PER I REDDITI PRODOTTI IN
ITALIA
-spesso chi trasferisce la propria residenza in stato estero in paesi a fiscalità privilegiata, per molti di
essi si continua a presumere la residenza in Italia=imposte ancora dovute allo Stato italiano.
BASE IMPONIBILE=si calcola innanzitutto facendo la sommatoria delle singole categorie
reddituali possedute così ottenendo LA BASE IMPONIBILE LORDA; poi a questa SI
SOTTRAGGONO GLI EVENTUALI ONERI DEDUCIBILI (quelli che abbattono la base
imponibile)che sono disciplinati dall'art 10 del TUIR
(es.spese mediche invalidi, contributi previdenziali).
Applichiamo l'aliquota sulla base imponibile ottenuta=ora abbiamo L'IMPOSTA LORDA
(astrattamente dovuta) OTTENUTA DALLA SOMMA DEI REDDITI PERCEPITI, ALLA QUALE
SI DEVONO POI SCOMPUTARE GLI EVENTUALI ONERI DETRAIBILI (quelli che abbattono
la base imponibile e dunque consentono un risparmio d'imposta)
(es.spese sanitarie ordinarie,ristrutturazioni edilizie...di solito in %)--->SOLO ADESSO ABBIAMO
L'IMPOSTA IN € CHE DOBBIAMO EFFETTIVAMENTE PAGARE.
PRECISAZIONI DAL LABORATORIO DI FISCALITA' D'IMPRESA:
-IL TUIR FINO ALL'ART 71 DISCIPLINA L'IRPEF PER LE PERSONE FISICHE, NEGLI
ARTT SUCCESSIVI L'IRES PER SOCIETA' DI CAPITALI, PERSONE GIURIDICHE ED
ALTRI ENTI NON COMMERCIALI.
-L'ATTIVITA' D'IMPRESA PUO' ESSERE ESERCITATA IN DUE MODI
---->INDIVIDUALMENTE COME PERSONA FISICA=IMPRENDITORE;
--->IN FORMA SOCIETARIA.
QUINDI IMPRESA NON SIGNIFICA SOCIETA', LA SOCIETA' E' SOLO UNO DEI MODI
POSSIBILI PER CONDURRE L'IMPRESA.
-LA CATEGORIA REDDITUALE DEL REDDITO D'IMPRESA DI NORMA FA
RIFERIMENTO SOLO ALL'IMPRESA COMMERCIALE; INFATTI QUANDO SI
TRATTA DI IMPRESA AGRICOLA RIENTRA SEMPRE TUTTO NELLA CATEGORIA
REDDITI FONDIARI A MENO CHE NON SIA ATTIVITA' AGRICOLA CHE SUPERA LE
SOGLIE EX ART 32 TUIR--->LA PARTE SOTTO IL LIMITE RIMANE SEMPRE
REDDITO AGRICOLO, LA PARTE CHE ECCEDE SARA' REDDITO D'IMPRESA CON
TUTTA LA DISCIPLINA CHE NE CONSEGUE (es.quindi la stessa azienda agricola
potrebbe produrre distintamente sia reddito agricolo sia reddito d'impresa con una sola
produzione).
COMUNQUE LE PRODUZIONI AGRICOLE O DANNO REDDITO AGRICOLO O
REDDITO D'IMPRESA, NEL SENSO CHE ANCHE TUTTE LE ALTRE EVENTUALI
CATEGORIE VENGONO ASSORBITE DA QUESTE QUANDO SI TRATTA DI COSE
COMUNQUE IMPIEGATE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA.
TUTTAVIA BISOGNA DIRE CHE SE AD ESERCITARE ATTIVITA' AGRICOLA E' UNA
SDP (SAS, SNC) O UN'IMPRESA DI UN NON RESIDENTE STABILMENTE
ORGANIZZATA IN ITALIA, E' OVVIO CHE QUESTE POSSONO PERCEPIRE SEMPRE
E SOLO REDDITO D'IMPRESA IN QUANTO SOCIETA'--->PER LORO ANCHE
L'ATTIVITA' AGRICOLA ENTRO I LIMITI EX ART 32 TUIR SARA'
ECCEZIONALMENTE REDDITO D'IMPRESA.
-PER IL PRINCIPIO DI ATTRAZIONE LE SOCIETA' CONSEGUONO SEMPRE E SOLO
REDDITO D'IMPRESA, PER QUANTO ASTRATTAMENTE I LORO PROVENTI
POTREBBERO ESSERE ASCRITTI ALLE DIVERSE CATEGORIE REDDITTUALI IN
VIRTU' DELLE LORO CARATTERISTICHE (es.quello che magari per la società è reddito
d'impresa, per l'imprenditore sarebbe reddito d'impresa, reddito fondiario e reddito di
capitale)--->QUINDI I LORO PROVENTI FINISCONO SEMPRE TUTTI NELL'UNICO
CONTENITORE DEL REDDITO D'IMPRESA, MA LE REGOLE PER DETERMINARE
QUEL SINGOLO REDDITO ASTRATTAMENTE RICONDUCIBILE AD ALTRA
CATEGORIA CONTINUANO A ESSERE I CRITERI DELLA SUA CATEGORIA
ORIGINARIA.
(es.il possesso di un immobile non è reddito fondiario ma reddito d'impresa--->per calcolarlo
bisogna usare le regole del reddito fondiario nella 1° parte del TUIR, non del reddito
d'impresa nella 2°; i dividendi da una partecipazione societaria non è reddito di capitale ma
reddito d'impresa---> per calcolarlo però bisogna usare le regole del reddito di capitale nella
1°parte TUIR, non del reddito d'impresa nella 2°)
E' VERO CHE PER LE SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI ANCHE I REDDITI CHE
SAREBBERO DI ALTRA CATEGORIA FINISCONO NEL CONTENITORE REDDITO
D'IMPRESA E SI SOMMANO CON GLI ALTRI PROPRIAMENTE D'IMPRESA,
MAGARI ASSUMENDO ADDIRITTURA UNA NOMENCLATURA DIVERSA--->PERO'
RIMANE PUR SEMPRE UNA CATEGORIA DI ALTRO TIPO ATTRATTA ALTROVE.
(cosa già diversa è l'agricoltura oltre i limiti artt 29-32 perchè lì è proprio uno sforamento
quantitativo che rende l'attività d'impresa, non una mera attrazione del reddito prodotto da
una categoria all'altra: il reddito agrario extra è propriamente d'impresa, il reddito fondiario
o capitale di una società è reddito fondiario o capitale attratto).
-LE CATEGORIE REDDITUALI FANNO RIFERIMENTO AD UN PRIMO MOMENTO,
QUELLO DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE=QUALI
PROVENTI RILEVANO A FINI FISCALI; LE IMPOSTE FANNO RIFERIMENTO AD UN
SECONDO E SUCCESSIVO MOMENTO, QUELLO DELLA TASSAZIONE=DENARO DA
VERSARE.
-REDDITO D'IMPRESA NON SIGNIFICA IRES NE' IRES SIGNIFICA REDDITO
D'IMPRESA-->sono due cose molto diverse: IL REDDITO D'IMPRESA E' UNA DELLE SEI
CATEGORIE REDDITUALI PREVISTE DAL LEGISLATORE ED E' IN COMUNE AD
IMPRENDITORI TASSATI A FINI IRPEF ED A SOCIETA' TASSATE A FINI IRES
(insomma è uno strumento da molti, ma è sempre e solo uno), L'IRES E' UN' IMPOSTA-
MODALITA' DI TASSAZIONE PROPORZIONALE CHE STA A SE' ED E' ALTERNATIVA
ALL'IRPEF.
-LA SUPERIORITA' GERARCHICA DELLA CATEGORIA REDDITO D'IMPRESA
TUTTAVIA LA SI VEDE ANCHE PER LE PERSONE FISICHE NELL'IRPEF:
UN REDDITO PUO' ESSERE INSERITO NELLA SUA NATURALE CATEGORIA SOLO
SE NON DERIVA DA ATTIVITA' D'IMPRESA=SI COMPORTA DA CONSUMATORE,
ALTRIMENTI VIENE ATTRATTO DA QUELLO E PERDE LA SUA IDENTITA'
CARATTERISTICA A PRESCINDERE=SI COMPORTA DA IMPRENDITORE;
QUESTO PERCHE' ANCHE PER L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE VIGE IL
PRINCIPIO DI ATTRAZIONE.
RIGUARDO L'ATTIVITA' DI IMPRESA AGRICOLA L'ATTRAZIONE DI TUTTO CIO'
CHE COINVOLGE LA PRODUZIONE NEL REDDITO D'IMPRESA A PRESCINDERE
DALLA NATURALE CATEGORIA SI VERIFICA SOLO PER LA PARTE DI ATTIVITA'
AGRICOLA CHE SUPERA CERTE SOGLIE, PROPRIO PERCHE' COSTITUISCE
REDDITO D'IMPRESA=ALLORA E' IMPRENDITORE COMMERCIALE; PER LA
PARTE CHE RIMANE SOTTO INVECE NON ACCADE PERCHE' TUTTO CIO' CHE
VIENE UTILIZZATO PER QUELLA E' SEMPRE NEI REDDITI FONDIARI
(quindi attrazione sì, ma nel reddito agricolo)=RIMANE UN IMPRENDITORE AGRICOLO.
(es.il possesso di un immobile viene inserito nei redditi fondiari e determinato con le regole sue
propri a patto che l'immobile non sia inserito in un'attività d'impresa, perchè altrimenti va
sempre e comunque nella categoria del reddito d'impresa e dunque calcolato con le regole di
quest'ulimo in luogo delle naturali; gli interessi di un conto corrente vengono inseriti nel
reddito di capitale e determinati con le regole sue proprie a patto che il conto corrente non sia
nell'ambito di un'attività d'impresa, perchè altrimenti va sempre e comunque nella categoria
del reddito d'impresa e dunque calcolato con le regole di quest'ulimo in luogo delle naturali).
QUINDI UN IMPRENDITORE POTREBBE AVERE PROVENTI, IMMOBILI ED
INTERESSI COME ATTIVITA' D'IMPRESA=TUTTO NELLA CATEGORIA REDDITO
D'IMPRESA E DETERMINATO TUTTO CON LE REGOLE DI QUESTA + IMMOBILI ED
INTERESSI COME NORMALE CONSUMATORE PERSONA FISICA-
=EFFETTIVAMENTE NELLE RISPETTIVE CATEGORIE DETERMINATI CON LE
REGOLE DI QUELLA DI APPARTENENZA (anche se si tende a ricondurre il più possibile
al reddito d'impresa viste le agevolazioni).ALLA FINE NELLA DDR SI FARA' LA SOMMA
DEI REDDITI D'IMPRESA E DEI REDDITI DA ALTRE CATEGORIE PER OTTENERE
IL REDDITO COMPLESSIVO SU CUI SI DEVE APPLICARE ALIQUOTA IRPEF.
-IN VIRTU' DELLE 6 CATEGORIE REDDITUALI INVECE CHE UNA DEFINIZIONE
UNITARIA DI REDDITO FISCALMENTE RILEVANTE (cioè tassabile) SI RIESCE A
DARE RILEVANZA SIA AI REDDITI INTESI COME PROVENTI DI UN'ATTIVITA'
ESERCITATA SIA COME ENTRATE CHE CI SI LIMITA A PERCEPIRE.
CI SONO 5 CATEGORIE BEN DEFINITE-CON TIPOLOGIE DI PROVENTI
DISCIPLINATI IN MODO TASSATIVO + 1 RESIDUALE, CHE RACCOGLIE TUTTO
CIO' CHE DEVE ESSERE TASSATO MA NON PUO' RIENTRARE IN NESSUNA DELLE
ALTRE.ATTENGONO AL PRIMO MOMENTO DELLA DETERMINAZIONE DEL
REDDITO PROPRIO PERCHE' OGNI CATEGORIA REDDITUALE HA PRINCIPI E
DISCIPLINA SUOI PROPRI DI DETERMINARE IL REDDITO IMPONIBILE
(es.in tutte le categorie vige il principio di cassa, mentre solo il reddito d'impresa usa il
principio di competenza; nel reddito d'impresa tutti i costi inerenti all'attività sono deducibili
mentre nel reddito di capitali non c'è alcun costo deducibile).
UNA VOLTA DETERMINATO IL REDDITO DI CIASCUNA CATEGORIA, SI FA LA
SOMMA DI TUTTI GLI IMPORTI PER OTTENERE QUINDI UN UNICO REDDITO
IMPONIBILE COMPLESSIVO CHE RILEVA NEL SECONDO MOMENTO DELLA
TASSAZIONE, CIOE' QUELLO IN CUI BISOGNA ANDARE AD APPLICARE
L'ALIQUOTA PER POI OTTENERE IN € L'IMPOSTA DOVUTA.
-E' RILEVANTE CHE UN PROVENTO FINISCA NELL'UNA O NELL'ALTRA
CATEGORIA PERCHE' SONO MOLTO DIVERSI I MODI-LE REGOLE-I PRINCIPI PER
DETERMINARLO A FINI FISCALI (es.ognuna ha regole diverse circa i costi detraibili
-->magari in una categoria riesco a detrarre di più e quindi meno reddito risulta meno tasse
pago; in uno i beni subiscono l'ammortamento in maniera diversa rispetto ad un'altra; in una
vige il principio di cassa per cui ho tot di reddito imponibile mentre se fosse in un'altra dove
vige il principio di competenza avrei un reddito imponibile diverso).
-LE CATEGORIE PREVISTE SONO 6 MA NON E' DETTO CHE UN SOGGETTO
POSSIEDA REDDITI IN TUTTE QUESTE: SOMMERA' SOLO LE CATEGORIE
REDDITTUALI CHE EFFETTIVAMENTE RIEMPIE.INOLTRE ESISTONO DEI REGIMI
DI COMPATIBILITA' TRA LE DIVERSE CATEGORIE, NEL SENSO CHE ALCUNE
SONO COMPATIBILI TRA DI LORO E QUINDI POSSONO CONVIVERE IN CAPO
ALLA MEDESIMA PERSONA FISICA MENTRE ALTRE NO=O C'E' L'UNA O C'E'
L'ALTRA, SI ESCLUDONO A VICENDA.
--->REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E' INCOMPATIBILE CON REDDITO DI
LAVORO AUTONOMO E VICEVERSA (es.un avvocato che esercita abitualmente la
professione=reddito di lavoro autonomo non può avere un reddito di lavoro dipendente;
al massimo gli potrebbe capitare di svolgere OCCASIONALMENTE un lavoro alle
dipendenze altrui per un massimo di 5000€, e quei proventi finiranno nella categoria
REDDITI DIVERSI.Potrebbe benissimo invece avere anche redditi di capitali da azioni di
una SPA, redditi fondiari da un terreno e altri redditi diversi).
-->AL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE O AL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
POSSONO INVECE BEN ESSERE SOMMATI REDDITI FONDIARI, REDDITI DI
CAPITALE E REDDITI DIVERSI (es.un dipendente oltre al suo stipendio può percepire
anche interessi da alcune obbligazioni ed un canone di locazione da un immobile)
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Diritto tributario Parte speciale
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DIRITTO TRIBUTARIO: parte generale+parte speciale. Prof. Maria Cecilia FREGNI
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Diritto tributario
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