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Estratto del documento

SOPRAVVENIENZA PASSIVA PROPRIA NON SIGNIFICA ALTRO CHE QUALCOSA CHE

GIUNGE DOPO= UNA RETTIFICA IN MERITO A COMPONENTI ATTIVE COME UN

RICAVO O ANCHE COMPONENTI NEGATIVE COME UNA PERDITA GIA'

CONTABILIZZATE.

Quindi SOPRAVVENIENZA PASSIVA PROPRIA PERCHE' VA AD INCIDERE SU UN FATTO-

SITUAZIONE CHE ERA GIA' STATO CONTABILIZZATO PRIMA

-->QUINDI CON LA RETTIFICAZIONE SI VA A RIVEDERE QUALCOSA CHE ERA GIA'

STATO REGISTRATO-GIA' COMPUTATO IN UN BILANCIO DI ANNI PRIMA.

Si chiamano PROPRIE PERCHE' NON SONO ALTRO CHE UNA RETTIFICA DI UN

QUALCOSA CHE ERA GIA' STATO CONTABILIZZATO NEGLI ANNI PRECEDENTI

Non sono un provento totalmente nuovo per l'impresa bensì trova collegamento e presupposto in

un evento-una situazione che aveva già avuto rilevanza nel passato.

--->PERDITE EX ART 101 c5 TUIR

COMPONENTI NEGATIVE DEDUCIBILI PURCHE' RISULTINO DA ELEMENTI CERTI E

PRECISI O QUANTOMENO CON UN' ELEVATA PROBABILITA'.

--->DEVONO RIGUARDARE NON BENI MERCE (perchè una perdita di beni di magazzino non

rileva nella determinazione del reddito imponibile ma nel conteggio delle rimanenze finali che si fa

a parte).

--->POTREBBERO INVECE DERIVARE DA FURTO O DANNEGGIAMENTO DI BENI

STRUMENTALI a patto che NON VENGA CORRISPOSTO UN INDENNIZZO A TITOLO

DI RISARCIMENTO.

Infatti bisogna distinguere a seconda che L'INDENNIZZO ARRIVI GIÀ NEL PERIODO

D'IMPOSTA IN CUI SI È VERIFICATA LA PERDITA (intesa come distruzione del bene)=

SI CONTABILIZZERA' UNA PLUSVALENZA O MINUSVALENZA a seconda che

l'indennizzo sia maggiore o minore del costo non ammortizzato=valore fiscalmente riconosciuto del

bene strumentale in quel momento (sempre pari a costo storico-quote di ammortamento già

dedotte); dalla situazione in cui L'INDENNIZZO VIENE CORRISPOSTO SOLO IN UN

ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI IL BENE STRUMENTALE È ANDATO

DISTRUTTO=NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA IN CUI SI E' VERIFICATA LA

PERDITA FISICA DEL BENE SI CONTABILIZZA LA PERDITA (intesa come componente

negativa), POI NELL'ESERCIZIO IN CUI EVENTUALMENTE VERRA' CORRISPOSTO

EFFETTIVAMENTE L'INDENNIZZO SI CONTABILIZZERA' UNA SOPRAVVENIENZA

ATTIVA PROPRIA (DATO CHE VA A RETTIFICARE UNA COMPONENTE NEGATIVA,

LA PERDITA, GIA' CALCOLATA IN UN ESERCIZIO PRECEDENTE) PARI

ALL'IMPORTO DELL'INDENNIZZO.

Una delle principali tipologie di perdite sono le

-PERDITE SU CREDITI=derivano dalla RINUNCIA AD UN CREDITO (il creditore vede che

non c'è più niente da fare, il debitore è insolvente e ci rinuncia) o DALLA CESSIONE DI UN

CREDITO PER UN CORRISPETTIVO MINORE DEL SUO VALORE NOMINALE (cioè il

credito venduto a meno di quanto si sarebbe potuto riscuotere, pur di ricavarci qualcosa)

--->LE PERDITE SU CREDITI sono deducibili SOLO SE RISULTANO DA ELEMENTI

CERTI E PRECISI + SE SONO DEFINITIVE (=2 REQUISITI CUMULATIVI)

Infatti mentre il bilancio civilistico impone di contabilizzare anche quelle componenti negative

come costi e perdite che si ritengono solo probabili ma non sicure relativamente a quell'esercizio,

nella DDR a fini fiscali si consente la deduzione delle sole perdite certe, precise e definitive:

quelle che non lo sono non possono assolutamente essere portate in deduzione, mentre quelle

che lo sono possono essere dedotte in quell'esercizio--->al massimo se poi dovessero ritornare

crediti esigibili allora si adotterà il rimedio della sopravvenienza attiva propria-in rettifica, da

contabilizzare nell'esercizio in cui effettivamente ciò accade.

1° REQUISITO=RISULTARE DA ELEMENTI CERTI E PRECISI=significa che

LA PERDITA DEVE ESSERE CERTA QUANTO ALL'ESISTENZA (AN) E PRECISA

QUANTO ALL'AMMONTARE (QUANTUM).

Certezza e precisione sono requisiti che il Legislatore non rimette alla discrezionalità del creditore,

e volendo evitare valutazioni soggettivistiche fissa indicazioni piuttosto specifiche:

--->se tali caratteristiche non sono già presunte ex lege (es.perdite di importo modesto derivanti

da crediti che la legge considera perduti una volta trascorsi invano 6 mesi dalla scadenza per il

pagamento) (es.perdite nei confronti di un debitore sottoposto a procedure concorsuali che la legge

ritiene irreversibili a prescindere), la certezza e la precisione della perdita devono essere

dimostrate dal creditore;

--->certezza e precisione della perdita non significano definitività della perdita (infatti questo

è un altro requisito a parte): dunque anche una perdita certa nell'esistenza e precisa

nell'ammontare potrebbe non essere deducibile poichè non ancora definitiva nel senso di non ancora

irreversibile--->certezza e precisione fanno riferimento ad un momento cronologicamente anteriore

rispetto alla definitività, la quale infatti deve essere valutata con diversi criteri;

--->la prova della certezza e della precisione della perdita deve essere data attraverso

documenti attestanti l'esito negativo dell'esecuzione (tipo il verbale di pignoramento infruttuoso,

atti di precetto notificati ma invano, invio di diffide ed intimazioni ad adempiere o una

dichiarazione scritta dal debitore di non essere in grado di adempiere...insomma un pezzo di carta

dimostrante che si è fatto di tutto ma il credito è oggettivamente inesigibile) ed inoltre tale

infruttuosità da una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del

debitore deve sempre risultare assoluta e definitiva.

2° REQUISITO=ESSERE DEFINITIVA= significa che la perdita deve essere

IRREVERSIBILE. La definitività di una perdita più che da un giudizio valutativo la si desume dal

verificarsi di eventi come l'illiquidità finanziaria e l'incapienza patrimoniale del debitore,

i quali escludono la possibilità di un futuro soddisfacimento del creditore.

INSOMMA L'ESIGIBILITA' DEL CREDITO E' ORMAI COMPROMESSA, e perciò si consente

al creditore di iscriverlo come perdita se anche certa e precisa--->al massimo se poi dovesse tornare

all'improvviso esigibile si adotterà il rimedio della sopravvenienza attiva propria-in rettifica, da

contabilizzare nell'esercizio in cui effettivamente ciò accade.

Abbiamo detto che sono SEMPRE DEDUCIBILI in quanto CERTEZZA E PRECISIONE sono

requisiti sono presunti in maniera assoluta ex lege, e ne consegue ovviamente anche la definitività:

-LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO=trascorsi altri 6 mesi invano

dall'ultimo giorno utile per pagare il credito, se questo era di modesto importo la legge lo

presume perduto e dunque consente all'impresa creditrice di contabilizzarlo come perdita per poi

dedurlo dal proprio imponibile.

L'importo modesto va calcolato sulla base del patrimonio complessivo dell'impresa:

per le imprese con fatturato sotto i 100 milioni, la perdita è modesta fino a 2500€;

per le imprese con fatturato sopra i 100 milioni, la perdita è modesta fino a 5000€

-TUTTE LE PERDITE SU CREDITI QUALORA IL DEBITORE RISULTI SOTTOPOSTO

AD UNA PROCEDURA CONCORSUALE=a prescindere che il credito sia esiguo o

significativo, qualora si apra una procedura concorsuale tutte le eventuali imprese creditrici di quel

debitore possono contabilizzare i loro crediti come perdite e poi portarle in deduzione.

SE INVECE LA PERDITA E' DI IMPORTO SIGNIFICATIVO + NON SI TRATTA DI IPOTESI

IN CUI ECCEZIONALMENTE I REQUISITI AL FINE DELLA DEDUCIBILITA' SONO

PRESUNTI DALLA LEGGE, allora è necessaria la prova rigorosa circa l'insolvenza del debitore

per poter dedurre quella perdita.In pratica si chiede di dimostrare che la perdita, non tanto nel caso

specifico ma secondo criteri di normalità è sufficientemente probabile e quindi effettiva.

Il Legislatore ha fissato criteri di valutazione abbastanza rigorosi perchè in questo ambito è

indispensabile una valutazione che implichi il più possibile l'esistenza di cricostanze oggettive,

in modo da escludere valutazioni di stima soggettive e discrezionali circa la certezza, la precisione e

la definitività della perdita.

(es.per l'AF il decreto che accerta la fuga, la latitanza o l'irreperibilità del debitore non è oggettivo)

(es.per l'AF il solo fatto che dai preventivi rilasciati al creditore da diverse società di recupero

crediti risulti l'attuale antieconomicità della riscossione del credito=ha costi uguali o maggiori

dell'importo da recuperare, non prova la certezza della perdita).

PERDITE SU CREDITI

Per essere deducibile a fini fiscali, si deve trattare di una perdita derivante da elementi certi e precisi

+ deve essere definitiva.

CERTEZZA, PRECISIONE E DEFINITIVITA' DELLA PERDITA

Presunzione assoluta ex lege che una perdita lo è =può essere portata in diminuzione dell'imponibile

-quando un credito è di modesto importo (per le imprese che hanno un fatturato inferiore a 100

milioni di euro lo è fino a 2500 euro; per quelle che lo superano, è di modesto importo fino a 5000

euro) + sono già passati 6 mesi invano dalla scadenza del termine ultimo per poter adempiere;

-quando il debitore è sottoposto ad una procedura concorsuale.

CERTEZZA=AN-->vale a dire che la perdita esista veramente e dunque che in virtù di elementi

oggettivi può essere dedotta; però è il creditore che deve dimostrare che il recupero è

obiettivamente impossibile, non basta addurre elementi soggettivi del debitore (tipo che è

irreperibile oppure è stato cancellato dall'anagrafe)

PRECISIONE=QUANTUM-->che la perdita è di un ammontare determinato

Questi requisiti che devono essere dimostrati in modo rigoroso dall'impresa creditrice con

documenti tipo diffide, verbale di pignoramento infruttuoso, atti di precetto, dichiarazione del

debitore di non essere in grado di adempiere e così via.

Ovviamente il debitore deve essere PALESEMENTE INSOLVENTE; al contrario se si sapesse che

egli in realtà ha un patrimonio mobiliare, anche qualora UG non avesse trovato dei beni aggredibili,

sarebbe più difficile portare in diminuzione la perdita senza che l'AF contesti nulla.

DEFINITIVA=IRREVERSIBILE-->si sono verificati eventi per cui è molto probabile che anche in

futuro il credito non sarà più incassabile (se proprio lo diventasse all'improvviso, si contabilizzaerà

una sopravvenienza attiva)

A volte rileva anche il requisito che IL RECUPERO SIA ANTIECONOMICO, per quanto l'AF per

ora lo abbia sempre disconosciuto.

Insomma il creditore può dedurre una perdita su crediti solo quando risulta da atti certi e precisi in

virtù dei quali si presume che il suo credito non verrà più pagato.

--->GLI ACCANTONAMENTI PER I RISCHI SU CREDITI EX ART 106 TUIR

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Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
67 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.baisi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Magliaro Alessandra.