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SOPRAVVENIENZA PASSIVA PROPRIA NON SIGNIFICA ALTRO CHE QUALCOSA CHE
GIUNGE DOPO= UNA RETTIFICA IN MERITO A COMPONENTI ATTIVE COME UN
RICAVO O ANCHE COMPONENTI NEGATIVE COME UNA PERDITA GIA'
CONTABILIZZATE.
Quindi SOPRAVVENIENZA PASSIVA PROPRIA PERCHE' VA AD INCIDERE SU UN FATTO-
SITUAZIONE CHE ERA GIA' STATO CONTABILIZZATO PRIMA
-->QUINDI CON LA RETTIFICAZIONE SI VA A RIVEDERE QUALCOSA CHE ERA GIA'
STATO REGISTRATO-GIA' COMPUTATO IN UN BILANCIO DI ANNI PRIMA.
Si chiamano PROPRIE PERCHE' NON SONO ALTRO CHE UNA RETTIFICA DI UN
QUALCOSA CHE ERA GIA' STATO CONTABILIZZATO NEGLI ANNI PRECEDENTI
Non sono un provento totalmente nuovo per l'impresa bensì trova collegamento e presupposto in
un evento-una situazione che aveva già avuto rilevanza nel passato.
--->PERDITE EX ART 101 c5 TUIR
COMPONENTI NEGATIVE DEDUCIBILI PURCHE' RISULTINO DA ELEMENTI CERTI E
PRECISI O QUANTOMENO CON UN' ELEVATA PROBABILITA'.
--->DEVONO RIGUARDARE NON BENI MERCE (perchè una perdita di beni di magazzino non
rileva nella determinazione del reddito imponibile ma nel conteggio delle rimanenze finali che si fa
a parte).
--->POTREBBERO INVECE DERIVARE DA FURTO O DANNEGGIAMENTO DI BENI
STRUMENTALI a patto che NON VENGA CORRISPOSTO UN INDENNIZZO A TITOLO
DI RISARCIMENTO.
Infatti bisogna distinguere a seconda che L'INDENNIZZO ARRIVI GIÀ NEL PERIODO
D'IMPOSTA IN CUI SI È VERIFICATA LA PERDITA (intesa come distruzione del bene)=
SI CONTABILIZZERA' UNA PLUSVALENZA O MINUSVALENZA a seconda che
l'indennizzo sia maggiore o minore del costo non ammortizzato=valore fiscalmente riconosciuto del
bene strumentale in quel momento (sempre pari a costo storico-quote di ammortamento già
dedotte); dalla situazione in cui L'INDENNIZZO VIENE CORRISPOSTO SOLO IN UN
ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI IL BENE STRUMENTALE È ANDATO
DISTRUTTO=NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA IN CUI SI E' VERIFICATA LA
PERDITA FISICA DEL BENE SI CONTABILIZZA LA PERDITA (intesa come componente
negativa), POI NELL'ESERCIZIO IN CUI EVENTUALMENTE VERRA' CORRISPOSTO
EFFETTIVAMENTE L'INDENNIZZO SI CONTABILIZZERA' UNA SOPRAVVENIENZA
ATTIVA PROPRIA (DATO CHE VA A RETTIFICARE UNA COMPONENTE NEGATIVA,
LA PERDITA, GIA' CALCOLATA IN UN ESERCIZIO PRECEDENTE) PARI
ALL'IMPORTO DELL'INDENNIZZO.
Una delle principali tipologie di perdite sono le
-PERDITE SU CREDITI=derivano dalla RINUNCIA AD UN CREDITO (il creditore vede che
non c'è più niente da fare, il debitore è insolvente e ci rinuncia) o DALLA CESSIONE DI UN
CREDITO PER UN CORRISPETTIVO MINORE DEL SUO VALORE NOMINALE (cioè il
credito venduto a meno di quanto si sarebbe potuto riscuotere, pur di ricavarci qualcosa)
--->LE PERDITE SU CREDITI sono deducibili SOLO SE RISULTANO DA ELEMENTI
CERTI E PRECISI + SE SONO DEFINITIVE (=2 REQUISITI CUMULATIVI)
Infatti mentre il bilancio civilistico impone di contabilizzare anche quelle componenti negative
come costi e perdite che si ritengono solo probabili ma non sicure relativamente a quell'esercizio,
nella DDR a fini fiscali si consente la deduzione delle sole perdite certe, precise e definitive:
quelle che non lo sono non possono assolutamente essere portate in deduzione, mentre quelle
che lo sono possono essere dedotte in quell'esercizio--->al massimo se poi dovessero ritornare
crediti esigibili allora si adotterà il rimedio della sopravvenienza attiva propria-in rettifica, da
contabilizzare nell'esercizio in cui effettivamente ciò accade.
1° REQUISITO=RISULTARE DA ELEMENTI CERTI E PRECISI=significa che
LA PERDITA DEVE ESSERE CERTA QUANTO ALL'ESISTENZA (AN) E PRECISA
QUANTO ALL'AMMONTARE (QUANTUM).
Certezza e precisione sono requisiti che il Legislatore non rimette alla discrezionalità del creditore,
e volendo evitare valutazioni soggettivistiche fissa indicazioni piuttosto specifiche:
--->se tali caratteristiche non sono già presunte ex lege (es.perdite di importo modesto derivanti
da crediti che la legge considera perduti una volta trascorsi invano 6 mesi dalla scadenza per il
pagamento) (es.perdite nei confronti di un debitore sottoposto a procedure concorsuali che la legge
ritiene irreversibili a prescindere), la certezza e la precisione della perdita devono essere
dimostrate dal creditore;
--->certezza e precisione della perdita non significano definitività della perdita (infatti questo
è un altro requisito a parte): dunque anche una perdita certa nell'esistenza e precisa
nell'ammontare potrebbe non essere deducibile poichè non ancora definitiva nel senso di non ancora
irreversibile--->certezza e precisione fanno riferimento ad un momento cronologicamente anteriore
rispetto alla definitività, la quale infatti deve essere valutata con diversi criteri;
--->la prova della certezza e della precisione della perdita deve essere data attraverso
documenti attestanti l'esito negativo dell'esecuzione (tipo il verbale di pignoramento infruttuoso,
atti di precetto notificati ma invano, invio di diffide ed intimazioni ad adempiere o una
dichiarazione scritta dal debitore di non essere in grado di adempiere...insomma un pezzo di carta
dimostrante che si è fatto di tutto ma il credito è oggettivamente inesigibile) ed inoltre tale
infruttuosità da una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del
debitore deve sempre risultare assoluta e definitiva.
2° REQUISITO=ESSERE DEFINITIVA= significa che la perdita deve essere
IRREVERSIBILE. La definitività di una perdita più che da un giudizio valutativo la si desume dal
verificarsi di eventi come l'illiquidità finanziaria e l'incapienza patrimoniale del debitore,
i quali escludono la possibilità di un futuro soddisfacimento del creditore.
INSOMMA L'ESIGIBILITA' DEL CREDITO E' ORMAI COMPROMESSA, e perciò si consente
al creditore di iscriverlo come perdita se anche certa e precisa--->al massimo se poi dovesse tornare
all'improvviso esigibile si adotterà il rimedio della sopravvenienza attiva propria-in rettifica, da
contabilizzare nell'esercizio in cui effettivamente ciò accade.
Abbiamo detto che sono SEMPRE DEDUCIBILI in quanto CERTEZZA E PRECISIONE sono
requisiti sono presunti in maniera assoluta ex lege, e ne consegue ovviamente anche la definitività:
-LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO=trascorsi altri 6 mesi invano
dall'ultimo giorno utile per pagare il credito, se questo era di modesto importo la legge lo
presume perduto e dunque consente all'impresa creditrice di contabilizzarlo come perdita per poi
dedurlo dal proprio imponibile.
L'importo modesto va calcolato sulla base del patrimonio complessivo dell'impresa:
per le imprese con fatturato sotto i 100 milioni, la perdita è modesta fino a 2500€;
per le imprese con fatturato sopra i 100 milioni, la perdita è modesta fino a 5000€
-TUTTE LE PERDITE SU CREDITI QUALORA IL DEBITORE RISULTI SOTTOPOSTO
AD UNA PROCEDURA CONCORSUALE=a prescindere che il credito sia esiguo o
significativo, qualora si apra una procedura concorsuale tutte le eventuali imprese creditrici di quel
debitore possono contabilizzare i loro crediti come perdite e poi portarle in deduzione.
SE INVECE LA PERDITA E' DI IMPORTO SIGNIFICATIVO + NON SI TRATTA DI IPOTESI
IN CUI ECCEZIONALMENTE I REQUISITI AL FINE DELLA DEDUCIBILITA' SONO
PRESUNTI DALLA LEGGE, allora è necessaria la prova rigorosa circa l'insolvenza del debitore
per poter dedurre quella perdita.In pratica si chiede di dimostrare che la perdita, non tanto nel caso
specifico ma secondo criteri di normalità è sufficientemente probabile e quindi effettiva.
Il Legislatore ha fissato criteri di valutazione abbastanza rigorosi perchè in questo ambito è
indispensabile una valutazione che implichi il più possibile l'esistenza di cricostanze oggettive,
in modo da escludere valutazioni di stima soggettive e discrezionali circa la certezza, la precisione e
la definitività della perdita.
(es.per l'AF il decreto che accerta la fuga, la latitanza o l'irreperibilità del debitore non è oggettivo)
(es.per l'AF il solo fatto che dai preventivi rilasciati al creditore da diverse società di recupero
crediti risulti l'attuale antieconomicità della riscossione del credito=ha costi uguali o maggiori
dell'importo da recuperare, non prova la certezza della perdita).
PERDITE SU CREDITI
Per essere deducibile a fini fiscali, si deve trattare di una perdita derivante da elementi certi e precisi
+ deve essere definitiva.
CERTEZZA, PRECISIONE E DEFINITIVITA' DELLA PERDITA
Presunzione assoluta ex lege che una perdita lo è =può essere portata in diminuzione dell'imponibile
-quando un credito è di modesto importo (per le imprese che hanno un fatturato inferiore a 100
milioni di euro lo è fino a 2500 euro; per quelle che lo superano, è di modesto importo fino a 5000
euro) + sono già passati 6 mesi invano dalla scadenza del termine ultimo per poter adempiere;
-quando il debitore è sottoposto ad una procedura concorsuale.
CERTEZZA=AN-->vale a dire che la perdita esista veramente e dunque che in virtù di elementi
oggettivi può essere dedotta; però è il creditore che deve dimostrare che il recupero è
obiettivamente impossibile, non basta addurre elementi soggettivi del debitore (tipo che è
irreperibile oppure è stato cancellato dall'anagrafe)
PRECISIONE=QUANTUM-->che la perdita è di un ammontare determinato
Questi requisiti che devono essere dimostrati in modo rigoroso dall'impresa creditrice con
documenti tipo diffide, verbale di pignoramento infruttuoso, atti di precetto, dichiarazione del
debitore di non essere in grado di adempiere e così via.
Ovviamente il debitore deve essere PALESEMENTE INSOLVENTE; al contrario se si sapesse che
egli in realtà ha un patrimonio mobiliare, anche qualora UG non avesse trovato dei beni aggredibili,
sarebbe più difficile portare in diminuzione la perdita senza che l'AF contesti nulla.
DEFINITIVA=IRREVERSIBILE-->si sono verificati eventi per cui è molto probabile che anche in
futuro il credito non sarà più incassabile (se proprio lo diventasse all'improvviso, si contabilizzaerà
una sopravvenienza attiva)
A volte rileva anche il requisito che IL RECUPERO SIA ANTIECONOMICO, per quanto l'AF per
ora lo abbia sempre disconosciuto.
Insomma il creditore può dedurre una perdita su crediti solo quando risulta da atti certi e precisi in
virtù dei quali si presume che il suo credito non verrà più pagato.