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DIVISIBILITA’ E INDIVISIBILITA’ DEI GRUPPI
Si può passare da più uni elementari anche ad uni complessi, ma questo passaggio rileva sula piano della soggettività
modificandola, solo quando l’uno complesso è inscindibile cioè quando vi è la fusione.
La natura particolare del contratto implica che esso se vuol definirsi tale il prodotto e non già la somma di due volontà
in modo che la volontà che vi risulta dopo la negoziazione tra interessi contrapposti non sia più scindibile. Le cause
scritte in un contratto non sono riferibili ad una parte o l’altra. 34
Il diritto produce prodotti non più reversibili.
Al termine di questa fase dall’elementare al complesso attengono un oggetto che posso scomporre allora la costruzione
è una somma.
Se una volta ottenuto il prodotto non posso tornare indietro ho ottenuto un nuovo oggetto giuridico.
Gruppi, prezzi di trasferimento, regime di trasparenza sono modi differenti di osservar e risolvere un problema di fondo
che è quello della DOPPIA TASSAZIONE ECONOMICA. sia quando lo si guarda dal lato nazionale (consolidato fiscale
nazionale) sia quando lo si vede da un punto di vista internazionale (consolidato fiscale mondiale).
La doppia imposizione economica riguarda il risultato (utile o perdita che sia) prodotto da un’attività d’impresa per il
tramite di una struttura societaria e per il tramite di un nuovo soggetto che è di primo grado rispetto al risultato perché
l’attività è imputata ad esso, rispetto ad un soggetto di secondo grado al quale non è imputata l’attività, ma il risultato
di quell’attività sotto forma di dividendo (NON è imputata ai soci l’attività). Quindi ci sono due soggetti per una sola
società.
Questo fenomeno può essere superato in due modi: con il metodo classico del credito d’imposta (riconoscendo al
soggetto di secondo livello le imposte già pagate sullo stesso reddito dal soggetto di primo livello), oppure dato che
l’attività è unica si usa l’esenzione, o si agisce con un esenzione parziale.
Nell’ordinamento italiano si predilige la doppia tassazione parziale o doppia imposizione parziale. Sono sistemi classici
che vigono a prescindere dalla trasparenza e dai gruppi.
Per questi ultimi le discipline vogliono risolvere il problema a monte, quando si genera.
TRASPARENZA FISCALE nell’imputazione ai soggetti collettivi
La trasparenza parte su una presunzione di dubbia legittimità costituzionale: vi sono soggetti collettivi nei quali la netta
distinzione tra i soggetti di primo e secondo livello non si può porre in modo pieno (sistema di soggetti ad autonomia
patrimoniale imperfetta) nei quali non vi è una piena distinzione sul piano delle responsabilità, tra il socio e la società
perché anche il socio può essere chiamato a rispondere dell’azione dello svolgimento dell’attività.
L’attività viene imputata alla società, ma gli effetti non si concludono nella società ma finiscono sui soci.
Quindi l’autonomia patrimoniale imperfetta si distingue tra società di persone e di capitali.
L’opzione per la trasparenza può essere esercitata dalle società di capitale delle quali siano socie altre società di capitali.
Sia la società partecipata sia le partecipanti devono essere società di capitali.
La trasparenza è un regime che elimina la doppia imposizione dei redditi societari e consente l’utilizzo immediato delle
perdite. Sono previsti due regime di trasparenza: 1) ordinario riguardante la società di capitali che hanno come soci altre
società di capitali, 2) un regime speciale riguardante le piccole società a responsabilità limitate i cui soci sono soltanto
persone fisiche, in numero limitato.
In ambito Ires, il regime di trasparenza è applicato solo per effetto di opzione, per le società di persone la trasparenza
è imposta dalla legge.
Il legislatore ha da tempo introdotto tutti gli enti ad essi equiparati ed ha presunto un regime di trasparenza, si applica
la presunzione con rilevanza tributaria. Anziché capire come superare la doppia imposizione, la elimino alla radice per
presunzione. Ai fini fiscali dico che uno dei due soggetti non esiste, cioè è trasparente. È il soggetto di primo livello, cioè
la società.
Si imputa necessariamente l’attività al soggetto.
È sui risultati che opera la presunzione fiscale.
Opero perché quando non passo dall’attività ai risultati quello che prima era indivisibile diventa necessariamente
divisibile. Perché i risultati di una società si attribuiscono in base ad una semplice proporzione.
Comunque sia è sempre possibile dividere il risultato, mentre ciò che è in natura non può essere divisibile, ciò che è in
moneta può essere diviso. Dato che si basa su una presunzione posso mantenere in vita i soci distinti tra loro. Per le
società di persone l’attività è imputata alla società, mentre i risultati sono imputati ai soci in base alla partecipazione al
risultato della società. Le tasse si pagano nei confronti dei soci.
Un modo inverso rispetto a questo è quello del consolidato. Con il metodo della trasparenza si svolgono operazioni di
divisione (speculare alla sottrazione), abbiamo sottratto alla società i redditi imputandoli ai soci.
L’opzione per la trasparenza può essere espressa sia dalla società partecipata sia da tutti i soci (all in e all out) ha effetto
per tre esercizi sociali della società partecipata e non può essere revocata. 35
I soci devono avere una partecipazione non inferiore al 10% e non superiore al 50%. La percentuale riguarda sia i diritti
di voto esercitabili nell’assemblea generale di cui all’art. 2346 c.c. sia il diritto agli utili. Un socio che ha una
partecipazione superiore al 50% può optare solo per il consolidato. La previsione di una doppia soglia è dovuta al fatto
che vi sono categorie di azioni alle quali possono essere attribuiti diritti patrimoniali e diritti amministrativi divergenti.
Il regime di trasparenza non è adottabile in tre ipotesi:
1- I redditi di un socio siano soggetti ad una aliquota Ires ridota. Il regime di trasparenza non è applicabile perché
i redditi prodotti dalla partecipata soggetti a tassazione ordinaria, sarebbero imputati ad una società che fruisce
di una tassazione ridotta.
2- Per la società partecipata è vietato optare per la trasparenza se ha aderito al consolidato come controllata o
come controllante. Se la società ha aderito al consolidato come controllata l’adozione del regime di trasparenza
è impedito dal fatto che il socio non può optare per la trasparenza perché possiede più del 50%. La limitazione
no opera se il consolidamento fiscale riguarda una società partecipante e un socio cui sono imputati redditi in
regime di trasparenza. Il reddito o la perdita imputati per trasparenza confluiranno nel consolidato a cui
partecipa in qualità di controllante o controllato, il socio della società trasparente.
3- Assoggettamento della società partecipata ad una procedura concorsuale. Se la procedura sopravviene rispetto
all’opzione, il regime di trasparenza cessa di avere efficacia a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui è
emanato il provvedimento che dispone la procedura.
L’opzione per la trasparenza è permessa anche se vi sono soci non residenti, ma solo a condizione che non vi sia obbligo
ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti e nel caso in cui vi sia diritto al rimborso della ritenuta. L’opzione può essere
esercitata solamente se il socio è una società residente nell’UE che beneficia del regime madre – figlia.
Le condizioni richieste per l’esercizio dell’opzione devono sussistere dall’inizio alla fine del periodo d’imposta. Se
vengono meno l’applicazione del regime di trasparenza cessa dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della società
partecipata. Il regime può venir meno se una delle partecipanti perde le condizioni per l’esercizio dell’opzione.
EFFETTI
Il regime di trasparenze delle società di capitali comporta che il reddito prodotto dalla società partecipata è imputato a
ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
È priva di rilevanza fiscale la distribuzione dei dividendi.
Anche le perdite della partecipata sono imputata ai soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione ed entro
il limite della quota del patrimonio netto contabile della società partecipata.
Le perdite pregresse dei soci partecipanti non possono essere utilizzati per compensare i redditi ad essi immutati dalla
società partecipata, è ammessa solo la compensazione con gli altri redditi prodotti dai soci.
Ora agiamo tramite la somma o moltiplicazione (diverse società le une socie delle altre fermo restando le loro
soggettività).
A ciascuna società si attribuisce la sua attività. Se così non fosse non avremmo società distinte.
Com’è possibile superare il problema della doppia imposizione?
Invece che sottrarre e dividere si somma. I risultati si uniscono e si tassano una sola volta in capo alla società
controllante.
Il fenomeno della doppia viene superato con lo schema del consolidato: il consolidato tra il reddito della controllante e
della controllata fa sì che sia la controllante a pagare le imposte.
Se la controllata dà utile che concorrono a formare il reddito del consolidato e allo stesso tempo mentre gli distribuisce
i dividendi con le relative somme di denaro si risolve il problema della doppia imposizione.
Questo nel caso in cui entrambe abbiano un risultato positivo.
L’imputazione al socio dei redditi e delle perdite della partecipata si riflette sul valore fiscale della partecipazione, i
redditi imputati lo incrementano, le perdite e i dividendi distribuiti lo decrementano. La regola ha rilievo per le
partecipazioni imponibili, non per quelle esenti.
Le ritenute a titolo d’acconto sui redditi della partecipata, i crediti d’imposta e gli acconti versati si scomputano dalle
imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili, l’imputazione del reddito avviene nei
periodi di imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata.
I periodi di imposta delle partecipanti possono essere differenti diversamente da quanto accade nel consolidato.
La società partecipata non &egra