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PRESTAZIONI DI SERVIZI
REGOLA GENERALE
Non è sufficiente capire se il fornitore è un soggetto passivo MA anche se il cliente è un
soggetto passivo. La regola generale è doppia/duplice:
Servizi B2B = tra soggetti passivi = Luogo in cui è stabilito il committente/cliente
Servizi B2C = nei confronti di consumatori finali = Luogo in cui è stabilito il
prestatore/fornitore.
Nei servizi B2B il presupposto soggettivo è verificato non solo in capo al fornitore MA
anche in capo al cliente e si applica l’IVA dello Stato del Cliente.
Oggi si stanno modificando le regole per renderle più omogenee. Una volta c’erano regole
opposte. Vi era una regola generale che prevedeva la tassazione, quindi la rilevanza
dell’operazione di prestazione di servizi nello stato del fornitore indipendentemente dalla
soggettività passiva del cliente. Applicare l’IVA dello stato del fornitore però portava
conseguenza perché significava, almeno per i soggetti passivi che acquistavano servizi da
altri fornitori esteri di dover applicare un’IVA estera e di doverla poi recuperare perché i
soggetti passivi hanno il diritto di detrazione e quindi possono detrarla dalla propria IVA a
debito. Se però l’IVA che si paga è un IVA estera (non Italiana ma di un altro Stato membro)
NON è possibile oggi compensarle.
Quindi applicare l’IVA dello stato del fornitore significava imporre al soggetto italiano che
acquistava un servizio da fornitore estero (es. francese) di pagare l’IVA dello Stato estero
(Es. iva francese) e poi chiedere rimborso lì questo impediva i rapporti internazionali.
Quindi per evitare che il meccanismo dell’IVA bloccasse l’obiettivo principale :favorire lo
scambio tra stati membri si è cercato di introdurre sistemi che rendessero più semplice
l’applicazione dell’IVA ed anche il recupero d’essa.
Oggi VI è LA REGOLA GENERALE BIPARTITA.
Nei servizi B2B Non è più il fornitore che applica l’IVA al cliente MA è il cliente che si auto
applica nel proprio stato l’IVA secondo le proprie regole in modo che poi non abbia più il
problema di doverla chiedere a rimborso nello stato estero.
Per le operazioni B2C questa cosa non è stata attuata quindi se chi compra non è soggetto
passivo si applica l’IVA dello stato del fornitore.
Esempio. B2B La società italiana è soggetto passivo, fa attività
economica in Italia ed ha partita IVA
italiana.
Per analizzare il nostro caso innanzitutto
Francia occorre vedere se sono soddisfatti tutti i
Italia presupposti : OGGETTIVO,
Partita IVA SOGGETTIVO E TERRITORIALE.
AVVOCATO ITALIANO RENDE
SERVIZIO DI CONSULENZA A SOCIETA’ ITALIANA
Il presupposto soggettivo in capo:
- al fornitore è verificato perché libero professionista è soggetto passivo italiano.
- al cliente è verificato perché è società che svolge attività economica in Italia e acquista
servizio nell’ambito d’essa.
Quindi abbiamo un rapporto nazionale (ITA ITA).
Il presupposto oggettivo è verificato perché è la prestazione di un servizio (Consulenza).
Presupposto territoriale: Dove è rilevante l’operazione?Lo verifichiamo in base alla regola
generale di territorialità. E’ un operazione B2B quindi l’operazione è territorialmente
rilevante nello stato del committente. Il committente/cliente è italiano per cui si applica
l’IVA italiana. Anche se il fornitore è italiano occorre sempre guardare il luogo in cui è
stabilito il committente. La stessa regola si applica anche nel caso in cui il fornitore sia
estero infatti:
AVVOCATO FRANCESE RENDE SERVIZIO DI CONSULENZA A SOCIETA’ ITALIANA
Nel caso in cui il fornitore sia estero, ad esempio Un avvocato francese rende un servizio di
consulenza alla società italiana, è la stessa cosa perché nei servizi B2B la regola è questa:
si applica nel luogo in cui è stabilito il committente.
Per capire quale è il luogo che rileva occorre guardare il luogo in cui il committente è
“stabilito”: per luogo di stabilimento si intende il luogo dove viene esercitata l’attività
economica = Sede dell’attività o stabile organizzazione. La stessa cosa si applicherebbe se
al posto della società italiana vi fosse una società francese con una stabile organizzazione
in Italia e chi acquista è la S.O L’operazione è comunque rilevante in Italia.
Se invece una società francese (o anche S.O in Francia di società italiana) commissiona ad
un avvocato italiano un servizio l’operazione diventa rilevante in Francia perché guardo il
luogo in cui è stabilito il committente.
Come si applica?
In un rapporto nazionale B2B non c’è alcun problema, regola generale: il fornitore addebita
IVA in via di rivalsa al cliente: fa la fattura con IVA italiana, il cliente è soggetto passivo, la
riceve e può esercitare il diritto di detrazione (prende la fattura la registra nel registro degli
acquisti per computare l’IVA detraibile nella sua dichiarazione IVA che farà a fine mese –
differenza tra somma algebrica di IVA dovuta su tutte le vendite effettuate nel mese e
somma algebrica di IVA su acquisti del mese = IVA da versare all’Erario).
Quindi l’IVA si applica in via di rivalsa ed è il fornitore che la addebita al cliente, il cliente
la paga al fornitore, il fornitore la versa all’erario.
Infatti in ambito IVA esistono 3 rapporti:
- Rapporto tra fornitore e cliente: non è tributario ma comm.le
- Rapporto tra fornitore ed erario : a cui versa l’IVA sull’operazione attiva.
- Rapporto tra cliente ed Erario : ha diritto di recuperare IVA su operazione passiva.
In un rapporto internazionale, quando il fornitore è estero e cliente nazionale, si applica il
meccanismo del reverse charge: è il cliente che applica l’IVA italiana (secondo le regole
nazionali). Il cliente riceverà fattura senza l’IVA e a questa aggiunge l’IVA italiana e poi la
registra. Dove? Di solito, se soggetto passivo fa un acquisto lo registra in registro acquisti
per recuperare IVA detraibile MA in questo cao il cliente deve fare un doppio passaggio.
Innanzitutto si deve sostituire al suo fornitore e registra l’IVA A DEBITO verso l’erario E
poi, registra la stessa operazione anche nel registro degli acquisti per recuperare l’IVA.
Il Reverse charge è un meccanismo contabile infatti significa inversione degli obblighi : non
c’è più l’addebito in via di rivalsa dal fornitore al cliente MA per una semplificazione,
SOLO PER operazioni tra soggetti passivi IVA (quindi solo quando cliente è soggetto
passivo IVA) il cliente si sostituisce al fornitore, addebitando a se stesso l’IVA (la registra in
contabilità a debito verso l’erario) e poi anche a credito essendo un acquisto ed essendo lui
un soggetto passivo con diritto di detrazione può recuperare l’imposta.
Nel caso del reverse charge se il soggetto passivo è un soggetto che ha diritto di detrazione
pieno perché fa solo operazioni imponibili e non anche operazioni esenti (che escludono il
diritto di detrazione) l’effetto del reverse charge è un effetto neutrale perché l’erario alla fine
non incassa i soldi E’ solo meccanismo contabile che consente di contabilizzare
l’imposta a debito e simultaneamente anche a credito e quindi l’erario in quel mese non
incassa l’IVA relativa a quella operazione.
Il meccanismo visto però è un meccanismo eccezionale, che deroga alla regola generale che
è quella dell’addebito dell’imposta in via di rivalsa, che si applica in casi particolari,
soprattutto in rapporti internazionali ed è stato introdotto per semplificare la vita agli
operatori economici (infatti semplifica a fornitore estero che se avesse dovuto applicare la
regola generale avrebbe dovuto capire come funziona l’IVA italiana, fare una fattura con
IVA e regole italiana; e anche al cliente perché se avessimo applicate le regole che c’erano
fino al 2009 che prevedevano l’applicazione dell’IVA nello stato del fornitore e non del
committente, il cliente aveva il problema di andare a recuperare l’IVA all’estero).
Esempio. B2C Un soggetto italiano (no soggetto passivo IVA) acquista
Avvocato
una consulenza da un avvocato francese l’avvocato
Francia francese applicherà l’IVA francese. Il soggetto italiano
Italia essendo consumatore non avrà diritto di detrazione.
Quindi il presupposto soggettivo, nel caso di:
- B2B = deve essere verificato da entrambi (fornitore e cliente)
- B2C = solo in capo al fornitore.
LE NUOVE REGOLE DI TERRITORALITA’ – REGOLE SPECIFICHE (altrimenti
regola generale) Si guarda
Dove è il
DEROGHE – B2B e B2C DEROGHE – B2C
ristorante. LEZIONE 4 – 01/04/15
Riprendiamo ciò che abbiamo visto ieri.
Abbiamo detto che quando abbiamo un caso pratico da risolvere per capire come applicare
l’Iva dobbiamo fare un’analisi con questi passaggi:
1) CHI = Capire chi fa l’operazione = Verificare se esiste il PRESUPPOSTO
SOGGETTIVO perché abbiamo detto che l’operazione divernta rilevante solo se effettuata
da soggetto passivo IVA, ovvero soggetto che esercita attività economica, commerciale, di
impresa o libero professionista.
2) CHE COSA = PRESUPPOSTO OGGETTIVO. Vi sono delle definizioni molto ampie:
CESSIONE DI BENI e PRESTAZIONI DI SERVIZI. Perché è importante capire se
l’operazione effettuata viene qualificata come una delle 2? Perché poi cambiano le regole
applicative dell’imposta, a partire dalle regole di territorialità e dal presupposto temporale.
Se entrambi i presupposti sono verificati, si passa alla 3° domanda:
3) DOVE = AMBITO TERRITORIALE = dove l’operazione assume rilevanza dal punto
di vista territoriale. Perché? Perché abbiamo detto che l’imposta è un’imposta che si applica
in ogni caso se l’operazione è effettuata da soggetti passivi e NON rileva il luogo in cui
risiede il soggetto passivo, indipendentemente dalla residenza d’esso quindi occorre
analizzare DOVE l’operazione assume rilevanza.
Per identificare il luogo impositivo abbiamo delle regole convenzionali che sono un po’
diverse da quelle delle imposta sui redditi perché l’IVA è un’imposta sul consumo che tende
a tassare le singole operazioni nel luogo in cui avviene il consumo (non solo consumo del
co