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Diritto Tributario d’impresa – Modulo IVA

L’IVA è un imposta armonizzata perché è stata introdotta dagli Stati Membri dell’Unione

Europea (oggi sono 28) a fine degli anni ‘50 quando alcuni degli stati oggi presenti in

Unione Europea hanno deciso di unirsi creando un mercato comune nel quale liberamente

potessero circolare i fattori produttivi:

- Beni;

- Servizi;

- Persone;

- Capitali;

Obiettivo: garantire la libera circolazione nel mercato unico dei fattori produttivi . Per fare

ciò è stato necessario eliminare il più possibile le barriere che potessero interferire con

questo obiettivo generale.

Ovviamente non si è potuto agire sul fronte delle imposte dirette (che sono fortemente

nazionalizzate), ma si è ritenuto di agire sulle imposte indirette che colpiscono proprio

questi fattori produttivi.

Esistono norme di matrice comunitaria che vengono applicate in tutti gli stati membri.

Infatti quando si parla di IVA si fa riferimento a Principi Comunitari.

Quando applico una norma è molto importante avere una visione più ampia per capire se

sono in linea o no con il diritto comunitario.

Quali sono le caratteristiche principali dell’imposta?

PRINCIPI GENERALI

Gli articoli della Direttiva danno una panoramica su cosa si intende per IVA (imposta sul

valore aggiunto).

A livello Europeo si parla di imposta sulla cifra di affari ovvero sui volumi di affari.

Il Sistema comune dell’imposta è oggi disciplinato dalla Direttiva n. 112 del 2006 dove all’

art 1 al paragrafo 2 viene data una definizione di IVA. L’IVA ha queste caratteristiche:

- imposta è generale sul consumo perché si applica su tutto ciò che viene consumato

(beni o servizi). Quindi oggetto dell’imposta è tutto ciò che viene consumato ed è

generale perché può colpire qualsiasi cosa.

- È proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi ovvero è prevista un’aliquota

percentuale che viene applicata al prezzo dei beni e dei servizi;

- è indipendente dal numero delle transazioni che intervengono nel processo

produttivo e distributivo prima dell’emissione e del consumo.

Imposta generale quindi vado a colpire tutto nel sistema economico. È un imposta di matrice

eco tutto quello che avviene nel mercato deve essere colpito.

- colpisce il consumo, perché l’IVA incide sul consumatore finale che è il vero

soggetto passivo dell’imposta; mentre non incide sugli operatori economici che

svolgono attività economica e che agiscono sul mercato.

- La base imponibile è il prezzo che viene pattuito.

CALCOLO DELL’IMPOSTA:

L’imposta viene calcolata in base ad una aliquota.

Ad oggi abbiamo 2 tipi di aliquote:

- Aliquota ordinaria: 22%;

- Aliquota ridotta: a sua volta può dividersi tra:

. aliquota ridotta al 4%--> colpisce i beni e i servizi primari (ad esempio sulla

prima casa o su beni alimentari di prima necessità);

. aliquota ridotta (intermedia) al 10%--> altri beni di prima necessità (es.

alimentare, energia elettrica, alberghi, ristoranti attività di opere edili);

Le aliquote ridotte vengono utilizzate per incentivare determinati settori.

L’aliquota ordinaria del 22% si applica per tutto il resto.

Le regole in materia di aliquote sono specifiche che derogano le regole generali quindi non

possono essere interpretate in modo estensivo e applicate in via analogica ad altri beni o

servizi ma sono regole restrittive.

Le aliquote ridotte le applico solo per quei beni o servizi indicati nelle tabelle allegate al

DPR 633 del 1972 che è la legge sull’IVA.

NORME SULL’IVA:

A livello Comunitario:

- La direttiva IVA che oggi apprendiamo è la n. 112 del 2006.

È stata riscritta per renderla più fruibile nel 2006 ed entrata in vigore il 1 gennaio

2007 però deriva a sua volta da altre direttive precedenti che nella sostanza

prevedevano gli stessi principi, ma avevano una struttura molto diversa e più

complicata. 

La prima direttiva è del 1967 è un imposta che ha più di 50 anni e ha subito

parecchie modifiche sia perché il sistema economico si è evoluto, sia perché

l’economia dell’Europa si è modificata non solo a livello qualitativo, ma anche

quantitativo, perché da 6 stati (Unione CEE) oggi siamo in 28 stati. Tuttavia i

principi generali sono sempre quelli non sono stati più di tanto modificati.

A livello Nazionale (Italiano)

Le norme sono essenzialmente 2:

1. DPR 633 del 1972 decreto del Presidente della repubblica;

2. Decreto Legge 331 del 30 agosto 1993 Ragime IVA transitorio introdotto per

disciplinare gli scambi di beni e servizi nel mercato degli scambi

(intracomunitari), poi convertito in L. 20 ottobre 1993 n. 427.

Per l’IVA non si parla di testo unico, ma di legge IVA e si fa riferimento alla legge iva e alla

direttiva.

Accanto alla Direttiva ci sono norme IVA. Molto importante è anche un regolamento

interpretativo che è entrato in vigore da pochi anni, dove sono stati codificati molti principi

interpretativi che derivavano dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dai pareri del

Comitato IVA.

Comitato IVA: organo che a livello di Unione Europea fornisce una serie di pareri su come

devono essere interpretate le norme IVA. Il suo ruolo è di fondamentale importanza e negli

ultimi anni si è deciso di rendere pubblici questi pareri che fino al 2010 non erano pubblicati

ed erano molto difficili da trovare.

Sono molto utili per applicare regole presenti nella direttiva.

A livello di Unione Europea da ricordare è che esiste una differenza tra Regolamento e

Direttiva:

- Direttiva: Norma di matrice Europea che poi deve essere recepita dagli stati membri

tramite la loro norma nazionale;

- Regolamento: Direttamente applicabile in quanto viene subito recepito dagli stati.

Direttiva e Regolamento sono le fonti del diritto comunitario

La Direttiva può contenere norme più o meno precise e da ricordare è che se una norma

della direttiva è sufficientemente precisa e dettagliata può essere direttamente applicata

nello stato membro.

Vedremo che molte norme IVA non sono sufficientemente precise e dettagliate, tranne

quelle che definiscono i principi generali ovvero quelle che ci danno la definizione di

Imposta, e quelle che ci danno la definizione dei presupposti dell’imposta.

Inoltre nella direttiva alcune norme lasciano la facoltà agli Stati membri se applicarle o

meno determinati principi.

Il regolamento (UE) ai fini IVA è il n. 282 del 2011 che ha sostituito quello del 2005 (Il

regolamento IVA che è stato introdotto).

Tornando alla definizione, cosa vuol dire indipendente dal numero delle transazioni?

Dobbiamo pensare a tutte le transazioni che avvengono sul mercato, indipendentemente

dalla lunghezza della mia catena produttiva e distributiva applico l’imposta in modo

proporzionale al prezzo.

Il gettito è indipendente dalla lunghezza della mia catena perché:

ES: Semplificazione del nostro sistema economico

Soggetti:

- Produttore (P)

- Distributore (D)

- Consumatore (C) C

P D

100 + 22 =122 200 + 44 = 244

22% di 100 22% di 200

Abbiamo due transazioni da P a D e da D a C.

L’IVA si applica in modo proporzionale al prezzo. Per esempio se il Produttore vende a 100

euro se applico l’IVA del 22% il produttore paga 122 euro. Quando il distributore vende al

consumatore, ipotizziamo 200 euro (prezzo di vendita) pagherà 44 (ovvero 22% di 200

euro) di IVA per un totale di 244 euro. Il prezzo al pubblico include l’IVA. Nei rapporti tra

soggetti che operano sul mkt in qualità di soggetti passivi, l’IVA è evidente perché esiste il

principio della detrazione che consente a tutti i soggetti passivi di recuperare l’IVA che

hanno versato ai loro fornitori detraendola dall’IVA che devono versare dalle operazioni

attive e quindi dalle vendite che effettuano.

Per cui si dice che l’IVA è un imposta a detrazione frazionata perché viene riscossa in

modo frazionato in ogni passaggio lungo la catena produttiva e distributiva tramite i due

meccanismi della:

- Rivalsa: è un obbligo ovvero è applicabile ai soggetti passivi quando ad esempio

vendono un bene o un servizio. I soggetti passivi devono applicare l’IVA e riscuoterla

da chi compra il bene o il servizio. Chi compra può essere un soggetto passivo o un

consumatore finale;

Riguarda tutti i soggetti passivi che devono applicare l’IVA sulle attività;

- Detrazione: è un diritto che permette ai tutti i soggetti passivi di non restare incisi

dell’imposta ovvero di non subire il costo delI’IVA perché il costo rimarrà a carico

solo del consumatore;

In alcuni casi (come vedremo) la detrazione dell’IVA non sarà possibile per motivi pratici in

quanto in taluni casi è difficile capire se colui che effettua l’acquisto lo fa per motivi

personali o imprenditoriali. In questi casi per legge viene esclusa la detrazione per evitare

abusi.

Tuttavia la detrazione è un meccanismo con il quale l’IVA diventa un imposta neutrale per

tutti i soggetti passivi, perché essi non devono rimanere incisi dell’imposta.

L’imposta viene riscossa in ogni fase e i soggetti passivi devono fare un calcolo per versare

all’erario l’imposta corretta e normalmente l’imposta che si versa all’erario è data

dall’Imposta sulle vendite meno l’imposta pagata sugli acquisti.

Nell’esempio precedente il produttore, che supponiamo non abbia acquisti, dovrà versare

all’erario 22 euro e questi 22 euro sono l’imposta che ha addebitato al suo cliente

(distributore) in via di rivalsa.

Il Distributore anch’esso soggetto passivo e che opera sul mercato in qualità di soggetto

economico, ha il diritto di detrazione ovvero quando paga 22 euro al produttore ha poi il

diritto di recuperare quell’imposta. Quindi sottrae l’imposta, all’imposta sulle sue vendite,

per cui non versa 44 euro, ma verserà la differenza tra 44 euro e 22 euro ovvero 22euro.

Si dice a riscossione Frazionata perché in ogni fase del processo produttivo e distributivo

si riscuote una piccola parte dell’imposta. La somma di tutta l’imposta che riscuoto è uguale

all’imposta che deve essere applicata sul prezzo finale pagato dal consumatore finale.

Ho un consumatore finale che paga 44 euro e questi 44 euro non vengono incassati subito

dall’erario per l’intero , ma vengono incassati in 2 fasi: parte dal produttore e parte dal

distributore.

In un sistema complesso e dinamico come quello odierno le cose sono più articolate e

avremo più fasi di riscossione.

Questo sistema è molto complesso e talvolta si creano degli effetti distorsivi tali per cui

alcuni soggetti passivi, per effetto di qualche norma non corretta o non applicata

correttamente, subiscono un pregiudizio perché una parte dell’imposta non viene incassata.

Tuttavia l’obiettivo del sistema comune è ottenere la neutralità.

Ci sono norme specifiche che escludono il diritto di detrazione (regole anti-abuso) e ci

sono casi eclatanti dove l’imposta si traduce in un costo o perché viene applicata male la

norma stessa o perché l’amministrazione finanziaria fa accertamenti applicando principi

errati e pretende di incassare l’imposta che in realtà non sarebbe dovuta o la norma non è

corretta.

L’IVA è un:

- imposta Comunitaria;

- è comune e si basa su concetti definiti in modo uniforme a livello sovranazionale;

- una quota del gettito IVA riscosso da ciascun Stato Membro, è destinata all’Unione

Europea.

IGE: era l’imposta che esisteva prima dell’IVA, quindi fino agli anni ’70. Si diceva fosse un

imposta a cascata perché non era consentita la detrazione, per cui si cumulava man mano

che la catena del processo distributivo e produttivo si allungava. (effetto cumulativo).

Chi è il soggetto passivo? Di fatto è il consumatore finale. Il soggetto passivo di diritto è

colui che è tenuto ad applicare l’imposta sul mercato, ovvero chiunque fa un’operazione

economica sul mkt.

Un’operazione economica può essere una cessione di beni, o una prestazione di servizi ecc.

In pratica è soggetto passivo colui che pratica un’attività economica sul mkt. 

Per la definizione del soggetto passivo si va a vedere gli articolo 4 e 5 del DPR 633 che

ci dà la definizione di Imprenditore (art. 4) e di colui che esercita una professione abituale

ovvero professionista (ART. 5).

L’art. 4 inoltre rimanda al codice civile con la definizione di imprenditore con riferimento

1 2

all’attività commerciale ( art. 2195 cc ) o agricola (art. 2135 ).

I presupposti dell’imposta secondo il DPR n. 633 del 1972 sono:

- Presupposto Soggettivo (Art. 4 e 5) Esercizio di imprese (art.4) e Esercizio di arti e

professioni (art. 5) ;

- Presupposto Oggettivo (Art. 2 e 3);

- Presupposto Territoriale (Art. 7 e ss.).

Analizziamo il Presupposto Soggettivo:

Esercizio di Impresa (art. 4 DPR 633 del 1972):

- Esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività commerciali o

agricole anche se non organizzate in forma di impresa.

- Esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alle prestazioni di altri

servizi.

Definizione di soggetto passivo secondo il DPR 633 del 1972

E’ soggetto passivo chiunque svolge un attività commerciale. L’attività commerciale può

non

coprire qualsiasi settore economico sono soggetti passivi solo gli imprenditori o chi

svolge attività industriale, ma anche ad es. una banca o un assicurazione o tutti coloro che

effettuano servizi,per l’IVA sono soggetti passivi.

Nell’art. 4 DPR 633 ci sono alcune presunzioni:

- abbiamo una norma che riguarda le tutte società ad eccezione della società

semplice c’è una presunzione per legge con riguardo a tutte le società che possono

svolgere attività commerciale quindi non la società semplice che per definizione non

può svolgere attività commerciale.

- aggiunge che tutti gli enti che svolgono attività commerciale, sono soggetti passivi e

in questo ambito rientrano anche gli enti pubblici (es. comune che svolge attività

istituzionale, ma che può anche intraprendere attività commerciale ad esempio avere

degli immobili e gestirli, avere aree e adibirle a parcheggio e far pagare la sosta)

quindi ogni volta che anche un ente si mette sul mercato e svolge attività

commerciale, diventa un soggetto passivo quindi oltre ad applicare l’IVA ha anche il

diritto di detrazione sugli acquisti per garantire che tutto avvenga in modo uniforme e

in concorrenza.

1

2

La corte di giustizia (che svolge un ruolo importante per l’interpretazione delle norme

comunitarie) ci ha insegnato che ciò che importa ai fini IVA è il tipo di attività che si svolge

ovvero se ha un impronta economica oppure no.

L’impronta economica viene data da un’attività che si inserisce sul mkt in concorrenza con

altri operatori.

NB: Se il soggetto non è un soggetto passivo, significa che è un consumatore finale. Il

soggetto passivo è colui che applica l’imposta sulle operazioni attive e hanno il diritto di

detrazione sugli acquisti per cui non restano incisi dell’imposta e il consumatore finale non

ha il diritto di detrazione e sono coloro che non effettuano attività commerciale.

Sintetizzando:

Soggetti passivi IVA chi esercita un’attività economica;

Debitore dell’imposta Fornitore; in taluni casi il soggetto che beneficia della

cessione/prestazione

Es. Scuola pubblica o privata, sono tutti soggetti passivi perché svolgono attività didattica in

forma di impresa, ancorché diretta non tanto al mercato, ma hanno un aspetto sociale dove i

prezzi sono calmierati ecc.. però alcune scuole sono soggetti passivi, che applicano l’IVA in

quanto non parificate alle scuole statali e altre scuole fanno solo operazioni esenti per

agevolare i prezzi e per evitare l’impatto negativo sul mercato .

In linea di massima se entro nel mkt e opero in concorrenza con altri operatori, sono un

soggetto passivo. Poi passerò ad analizzare come opero e gli obiettivi, ma questo

successivamente in linea di massima il principio sopra indicato è quello che vale.

Obiettivo principale nel mercato europeo è di evitare distorsioni della concorrenza. Per cui

siccome l’imposta incide sui prezzi e quindi sui costi si è cercato di eliminare il più

possibile i fenomeni distorsivi.

I soggetti esenti godono del diritto di detrazione?

In linea di massima no. Coloro che svolgono operazioni esenti vengono parificati al

consumatore finale perché non hanno il diritto di detrazione ed è come se nella catena le

attività vengano compresse. La maggior parte delle operazioni esenti sono servizi e non

beni.

Si pensi alle operazioni bancarie, assicurative, sport, previdenza sociale ecc.

Di solito sono settore sociali per cui si vuole agevolare e garantire un effetto positivo sui

prezzi.

Uno dei grandi temi sui quali si dibatte dopo 50 anni è quello di capire se ha senso

mantenere le esenzioni che a loro volta pregiudicano il diritto di detrazione e come si

comporta l’imposta nascosta che viene cmq pagata dal consumatore finale?

Le proposte che sono state fatte sul futuro è cercare di limitare il più possibile le esenzioni e

di uniformarle. Infatti a livello di Unione Europea esiste una lista di attività esenti

obbligatoriamente ovvero ci sono attività che

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marys1092 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Parolini Andrea.
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