Anteprima
Vedrai una selezione di 19 pagine su 89
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 1 Diritto Tributario dell'impresa Pag. 2
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 6
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 11
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 16
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 21
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 26
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 31
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 36
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 41
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 46
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 51
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 56
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 61
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 66
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 71
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 76
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 81
Anteprima di 19 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Tributario dell'impresa Pag. 86
1 su 89
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

TRIBUTI

Dichiarati Accertati

Tributo accertato = tributo che l'amministrazione pretende dopo che il contribuente dichiara che il tributo era di un certo importo considerando che questo non abbia dichiarato la somma giusta.

L'imprenditore dichiara, dopo la registrazione, di dover versare €100.000 Tributo dichiarato.

Dopo di che, l'amministrazione controlla l'atto e ritiene che l'imprenditore non abbia valutato correttamente tutti gli elementi che rilevano ai fini della base imponibile e trasforma i €100.000 denunciati in €250.000 Tributo accertato.

Se l'imprenditore non fa ricorso, allora la somma definitiva sarà €250.000 e quindi si potrà portare in deduzione questa somma.

Invece, se l'imprenditore fa ricorso, la somma che manca per arrivare al tributo accertato non va versata tutta subito ma verrà versata in misura proporzionale a come sta andando il processo.

Se il processo viene perso, allora...

L'imprenditore dovrà tutta la somma. Se invece il processo viene vinto, la somma da versare rimarrà quella dichiarata. Quindi, in caso di processo, contabilmente, si dovrà dedurre e accantonare in base a come sta andando il processo e poi se alla fine ci sarà una restituzione, si dovrà riaggiungere.

Oneri contributivi = oneri devoluti alle casse, deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti e nella misura della cassa e nella misura in cui sono dichiarati.

Oneri utilità sociale - Art. 100 costi non inerenti e quindi non rientrano negli oneri deducibili a pienamente in quanto l'imprenditore non li sostiene per ottenere ricavi dalla cessione di beni o servizi ma il legislatore concede all'imprenditore di portare in deduzione perché comunque impiega il proprio utile e il proprio denaro per ottenere dei risultati che sono socialmente apprezzabili. Alcuni di questi oneri sono deducibili parzialmente (es.

interventi su opere d'arte), altri interamente (es. ricostruzione dopo un terremoto).

Interessi passivi - Art. 96 norma con ambito soggettivo di applicabilità = non si applica all'imprenditore individuale e alle società di persone ai quali si applica l'art. 61.

Gli interessi passivi sono deducibili in misura pari al rapporto tra i ricavi e altri proventi che partecipano alla determinazione del reddito rispetto a tutti gli i ricavi e i proventi.

Il risultato corrisponde alla % di interessi passivi che sono deducibili.

Per il calcolo degli interessi passivi che si applicano ai soggetti passivi IRES, si parte dal rapporto tra interessi attivi e interessi passivi, quindi, bisogna andare a quantificare gli interessi passivi e quelli attivi perché, in linea di principio, gli interessi passivi sono deducibili nella misura in cui si hanno interessi attivi.

Definizione di interesse attivo e passivo = si considera che sia interesse attivo o

Passivo tutto ciò che è collegato alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione. Hanno dei rapporti contrattuali di natura varia che hanno una causa finanziaria (cioè nascono proprio per un motivo finanziario) o hanno una componente finanziaria significativa e sono riconducibili alla messa a disposizione di una provvista di denaro, di titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e per i quali è prevista una specifica remunerazione. In generale sono interessi attivi e passivi, tutti i crediti commerciali e tutte le forniture commerciali che contemplano questo tipo di remunerazione, quasi tutte le forme di dilazione di pagamento (a meno che non siano interessi di mora), tutti i prestiti che vengono fatti ai dipendenti e tutti gli interessi legati alla locazione.

finanziaria. Non esiste un elenco ben preciso, bisogno sempre andare a verificare se la causa/ragione è finanziaria è la ragione principale di quel rapporto o ha una rilevanza determinante in quel rapporto. Ci sono dei casi in cui la giurisprudenza considera che siano di fatto esclusi, per esempio, gli interessi collegati alle operazioni di pronti contro termine, tutti gli interessi riconducibili a finanziamenti infruttiferi che avvengono tra società controllate e controllanti, inoltre, sono esclusi tutti gli interessi riconducibili ai rapporti infragruppo (quelli cioè tra controllante e controllata) ai quali si applica la regola del transfer pricing (art. 110 comma 7). Quando le transazioni avvengono tra soggetti che sono in rapporto di controllo in cui uno di questi soggetti risiede al di fuori del confine italiano, i valori attribuiti alle transazioni vengono ricalcolati dal legislatore ai fini fiscali per evitare che il valore venga gonfiato e quindi nel momento.

delladichiarazione quel valore deve essere dichiarato al valore normale altrimenti questo viene rettificato.

Norma antielusivaè®

Primo passo: si calcola il rapporto tra interessi passivi e attivi cioè la differenza tra passivi e attivi.

Es. €100 interessi passivi e €50 interessi attivi, la differenza da cui si va a calcolare la deduzioneè €50 che non verrà dedotta interamente.

La differenza tra i due sarà dedotta nella misura del 30% del ROL (= risultato operativo lordo) fiscale.

Es. ROL = €100 allora la deduzione sarà pari a 100€ x 30% = 30€, quindi dalla differenza avanzano €20 che verranno portati a detrazione in avanti.

Differenza tra la lett. a) e la lett. b) dell’art.

Sia il rapporto tra interessi passivi e interessi attiva sia il 2425 e quindi dalla differenza tra il valore ROL vengono portati in avanti, quindi, se rimangono €70 della produzione e le imposte delladi interessi passivi da dedurre

Perché calcolando la produzione detratte le immobilizzazioni materiali e immateriali. La differenza tra interessi passivi e interessi attivi è calcolato il ROL. Se ne sono potuti dedurre solo €30, con la differenza di €70 si va a valutare la capacità degli anni a seguire portandola avanti. Quindi, se arriva l'anno in cui gli interessi attivi o il ROL consentono una deducibilità più alta degli interessi dell'esercizio, partendo dall'esercizio più lontano si può andare a dedurre la differenza.

1. Calcolo degli interessi passivi e interessi attivi. Rapporto di causa finanziaria ampio che comprende tutto ciò che remunera ed esclude solo ciò che non è remunerativo e che diventa parte del prezzo oppure operazioni pronti contro termine oppure perché si applicano norme antielusive. La deducibilità dipenderà da quanti interessi attivi ci saranno.

2. Calcolo del ROL fiscale e applicazione al ROL di

una percentuale pari al 30%. L'applicazione della percentuale darà un numero che indica in quale misura si possono dedurre gli interessi passivi che potrà essere maggiore della differenza tra interessi passivi e interessi attivi o minore della differenza. Se è minore, rimarranno degli interessi passivi che sono stati sostenuti ma che non possono essere dedotti nell'esercizio. Questi interessi che non possono essere dedotti nell'esercizio, però, non andranno persi ma verranno dedotti quando gli esercizi successivi offriranno, in ragione di queste proporzioni, l'occasione di aggiungere agli interessi passivi dell'esercizio quella quota parte che consente di remunerare il valore possibile per quell'esercizio. Il ricalcolo in avanti viene fatto sia per gli interessi attivi ma anche per il ROL. ® A questo punto si ha l'ammontare degli interessi deducibili. La base ACE si determina per fare un calcolo che

mette l'imprenditore nella condizione di avere un'ulteriore deduzione tra il capitale investito e il capitale distribuito. La base ACE è una base imponibile figurativa che è data da tutte le variazioni in aumento di apporti di capitale dal lato attivo meno tutto ciò che è distribuzione degli utili. Alla base ACE si applica un'aliquota che ordinariamente è dell'1,3% ma che eccezionalmente può essere modificata (es. nel 2021 è stata del 15%). Il risultato di questa operazione darà un'ulteriore somma che potrà essere dedotta da parte del contribuente.

Perdite sui crediti - Art. 101 comma 5 si teme che la perdita su crediti possa essere anticipata prima che il credito sia, nella sua esigibilità, certo per abbattere il reddito. Il tema centrale è quindi il come e il quando questi crediti acquisiscono effettivamente certezza così che si possano portare in

deduzione e in modo che l'amministrazione finanziaria non abbia ragione di pensare che ladeducibilità sia frutto di un artificio. Cinque casi di perdite su crediti: 1° caso - La certezza che si acquisisce nei crediti che si vantano nei confronti di soggetti che sono sottoposti a procedure concorsuali (accordi di ristrutturazione, fallimento...) quando si aprono queste procedure, per l'amministrazione finanziaria, l'imprenditore che vanta un credito nei confronti di un soggetto nei confronti del quale si è aperta una procedura concorsuale fallimentare, può dire di avere un credito e lo può appostare con un segno negativo e, quindi, può avere una sorta di costo ulteriore rispetto a quelli che aveva individuato. Il problema si ha quando queste procedure si aprono in un paese diverso dal nostro perché la legislazione sulle procedure concorsuali italiana non è uguale alla legislazione che hanno altri paesi e quindi.quella che è l'acquisizione di una certa certezza in Italia, se la procedura, in altri paesi, si apre in modo diverso può non essere intesa come certezza da parte dell'amministrazione finanziaria. Quindi, quando questi crediti sono vantati verso soggetti che non risiedono nel territorio dello Stato si apre un contenzioso con l'amministrazione che non ritiene equivalente il grado di certezza che si ha nel Paese straniero rispetto al grado di certezza che l'apertura di queste procedure hanno in Italia in questi casi, quindi, bisogna confrontarsi preliminarmente con l'amministrazione finanziaria e chiedere quali documenti si devono porre per essere convinta del fatto che il credito è andato perduto. 2° caso - Crediti di modesta entità: per quantificare la "modesta entità" bisogna guardare se si tratta di imprese di rilevanti dimensioni o meno. Se l'impresa è di rilevanti dimensioni, il credito sarà considerato di modesta entità se non supera una determinata soglia.

dimensioni(volume d'affari o ricavi > 150)

Dettagli
A.A. 2022-2023
89 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sandraconti1973 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario dell'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bellè Brunella.