DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA
Lezione 1 – 22/9/2022
Prova scritta solo per frequentanti.
L’impresa è l’attività che viene esercitata dall’imprenditore e che risponde a determinate
caratteristiche.
Le imposte dirette (ires, Irpef) vengono applicata sia all’impresa che ai soggetti che esercitano
attività d’impresa.
Imposta indiretta indirettamente grava sul soggetto giuridico che genera il presupposto di
à
imposte.
Imposizione diretta direttamente grava sul soggetto giuridico che realizza il presupposto di
à
imposta (verrà generato dal soggetto passivo dell’imposta).
Soggetto attivo colui che applica l’imposta nelle sue diverse forme soggetto attivo per
à à
eccellenza è l’agenzia delle entrate (ente pubblico preposto alla determinazione dell’imposta e
all’accertamento dell’imposta), altro soggetto attivo è l’agenzia delle entrate riscossione: Equitalia
(deve attuare l’attività di riscossione), oltre a queste c’è anche la guardia di finanza (braccio
attuativo nei confronti delle attività di indagine per l’agenzia delle entrate).
I soggetti attivi hanno lo scopo di recuperare l’imposta nei confronti del contribuente.
Soggetti passivi persone fisiche o persone giuridiche ai quali viene applicata l’imposta.
à
Presupposto di imposta = elemento che genera l’applicazione del tributo in capo al soggetto
passivo. Il presupposto d’imposta è il reddito.
Presupposto dell’applicazione dell’imposta diretta dipende direttamente dal soggetto passivo.
à
Principale imposta diretta: IRPEF = imposta sul reddito delle persone fisiche è un’imposta di
à
reddito perché la determinazione del tributo dipende dalle caratteristiche soggettive della persona
fisica. L’imposta, quindi, potrà variare al variare delle caratteristiche soggettive dei vari soggetti.
Imposta indiretta = imposta che dipende solo indirettamente dalle caratteristiche soggettive del
soggetto cui si applica l’imposta stessa (es. IVA = imposta sul valore aggiunto il valore aggiunto
à
che ogni soggetto apporta alla creazione di un determinato bene).
Es. Se si acquista un paio di scarpe, noi paghiamo il valore aggiunto (IVA), ma l’imposta non viene
versata direttamente da noi ma viene versata da colui che ha aggiunto valore a quel paio di scarpe,
come il commerciante e anche in parte da colui che ha venduto all’ingrosso il paio di scarpe al
commerciante.
Colui che ne risentirà materialmente sarà il consumatore finale che pagherà l’imposta non in base
alle proprie caratteristiche soggettive, ma in base alle caratteristiche oggettive del bene che sta
acquistando.
L’ammontare dell’imposta indiretta non dipende dal reddito della perosma, ma dalle caratteristiche
dell’oggetto.
Gettito = ciò che incassa lo Stato dall’applicazione delle imposte.
Testo unico delle imposte sui redditi TUIR n.917, 1986 riforma degli anni ’70 del diritto tributario.
à
Con l’industrializzazione degli anni ’70, il sistema non era più adeguato allora viene fatta una riforma
storica che si esprime attraverso una serie di decreti del Presidente della Repubblica vengono
à
introdotte le principali imposte dirette: Irpef e Irpeg (= imposta sul reddito delle persone giuridiche).
Nel 1986 viene approvato un decreto del Presidente della Repubblica che racchiude in sé: la
disciplina IRPEF al titolo primo, titolo secondo IRPEG e titolo terzo disposizioni comuni.
Art. 53 Costituzione in forza di un’identità di presupposti tutti i soggetti devono concorrere in
à
uguale maniera alla copertura della spesa pubblica.
Il principio di capacità contributiva si traduce in campo tributario con il principio di uguaglianza
sostanziale (= ognuno deve essere trattato in maniera tale da non discriminare le diversità).
Uguaglianza formale tutti dobbiamo concorrere in maniera uguale a coprire il tributo.
à
Maggiore è la capacità economica e maggiore sarà la capacità contributiva.
Tributo tre requisiti essenziali:
à
1. Coattività pago non perché decido di farlo, ma perché mi viene imposto;
à
2. Mancanza di un rapporto (contrattuale) sinallagmatico tra le parti in causa c’è una
à
posizione di parità tra chi paga e chi riceve oppure le parti hanno posizioni completamente
differenti?
3. Destinazione di quell’entrata alla copertura delle spese pubbliche.
All’interno della categoria “tributo” rientrano le imposte, le tasse, il contributo e i monopoli.
La tassa si differenzia dall’imposta perché l’imposta non ha nessun rapporto con i benefici che noi
ne traiamo mentre la tassa ha un rapporto diretto con il soggetto che paga (es. tassa
automobilistica).
Irpef e IRPEG sono nate negli anni ’70. L’IRPEG non esiste più dal 2004, sostituita dall’IRIS (= imposta
sul reddito delle società).
D.p.R 916/1986 è ancora attuale, ma ha subito numerose modifiche Il secondo titolo è stato
à
completamente modificato introducendo l’IRES (prima riguardava l’IRPEG).
IRES imposta sulle società e non più su tutte le persone giuridiche.
à
Passaggio successivo doveva essere l’entrata in vigore dell’IRE e cancellazione dell’IRPEF; invece,
oggi abbiamo ancora l’IRPEF perché il governo è caduto e la riforma è rimasta a metà.
Nel sistema tributario manca una forma di inquadramento.
Maggiore forma di innovazione commercio elettronico Il problema è tutto ciò che non è fisico
à à
(es. iTunes).
Residenza fiscale per tassare oggi è molto più facile delocalizzare, infatti, per esempio, non si può
à
tassare più di un certo livello Facebook perché in Italia non ha molto.
Tremonti voleva che le tasse passassero dalle persone alle cose in quanto sarebbe stato più facile
andare a tassare le cose.
Stabile organizzazione centro fisso di affari oggi il concetto di stabile organizzazione non serve
à à
più a niente, perché tante nuove aziende non hanno una sede fisica. Il problema nasce dalla
globalizzazione.
Sull’autodenuncia si basa il sistema tributario in quanto vive sulla collaborazione del contribuente.
Il contribuente ha infatti la possibilità di provare a nascondersi dal fisco (à elusione ed evasione).
Elusione/abuso del diritto aggirare la norma per ottenere un obiettivo illecito in questo caso
à à
la norma di diritto tributario non viene violata.
Evasione non pagare tutto o in parte viene violata una norma tributaria il contribuente
à à à
adotta un comportamento contrario a una legislazione del diritto tributario.
Lezione 2 – 23/09/2022
Libro di testo: Fantozzi, Taparella, Diritto tributario dell’impresa, 2019
Frequentate: prova scritta a dicembre
¹
Evasione fiscale Elusione fiscale
Evasione fiscale = violazione della norma tributaria il contribuente adotta un comportamento
à
contrario ad una disposizione legislativa dell’ordinamento tributario.
Art. 36 bis D.p.R. 600/86 = prevede che verso la liquidazione della dichiarazione dei redditi, il
contribuente presentai la propria in quanto il nostro sistema si basa sull’auto denuncia da parte del
contribuente, quindi, l’amministrazione finanziaria (= Agenzia delle Entrate) esegue un controllo
automatico di tutte le dichiarazioni fatte da tutti coloro che
La dichiarazione passa in un sistema realizzano il presupposto d’imposta diretta, IRPEF, che sono
informatico nel quale vengono tenuti, nel momento in cui realizzano il presupposto, a inviare
evidenziate eventuali anomalie. la dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui risultino delle anomalie (à violazione di legge), cioè risulta che non si è provveduto
al versamento di quanto imposto dalla legge, viene comunicata che c’è stata una violazione di legge
attraverso avviso bonario il quale fa presente che è stata evidenziata un’anomalia e dà un periodo
di tempo per mettersi in regola altrimenti l’autorità provvederà all’iscrizione al ruolo delle somme
non versate cioè andrà a contestare il mancato versamento di quelle somme e successivamente
verrà inviato un atto, la cartella di pagamento, dall’Agenzia delle Entrata che intima, in forma
coattiva, al pagamento delle somme che l’autorità finanziaria ritiene di non aver riscosso e che non
sono state versate nemmeno nel momento in cui è stata rilevata l’anomalia.
Il mancato rispetto della disciplina (à l’evasione) comporta sempre per il contribuente un aggravio
cioè la necessità di riversare la somma che non è stata versata aumentata degli interessi e delle
sanzioni amministrative a causa del mancato adempimento nei tempi di legge (à somma non
versata + interessi + sanzione amministrativa). La sanzione è tanto più grave tanto più tardi il
contribuente si adegua alla contestazione dell’autorità.
Per ogni violazione esiste una diversa sanzione parametrata alla gravità della violazione (D. Lgs.
472/97 e D. Lgs. 473/97: disciplinano le sanzioni amministrative e tributarie in materia di imposte
dirette e indirette) più livelli di sanzioni: il mancato versamento è sanzionato (sanzione: + 30%
à
del versamento) in maniera meno grave rispetto all’evasione nella tipologia dell’occultamento della
base imponibile (= materia sulla quale si applica l’imposta).
Due tipi di sanzioni (nell’ordinamento tributario):
• Sanzione amministrativa: applicata attraverso il pagamento di un ulteriore somma di
denaro pari al 30% della somma dovuta competenza dell’amministrazione finanziaria
à
(Agenzia delle Entrate) che ha il potere di accertamento e contestazione e che, quindi,
notifica un atto (cartella di pagamento) autoritativo e precettivo.
• Sanzioni di ordine penale: violazioni (più gravi la gravità in questo ambito è misurata
à
anche rispetto al valore dell’imposta evasa) a cui segue un processo per evasione. Per queste
sanzioni esistono dei parametri soglia per l’applicazione (= soglie di applicabilità) à
l’amministrazione finanziaria non può applicare una sanzione penale in quanto questa può
implicare anche la detenzione e in Italia, nel sistema penale vige il principio di riserva di legge
assoluta, è affidato il compito di applicare le sanzioni penali solo ai giudici ordinari togati
(che, in questo caso, svolgono la funzione di difesa dello Stato cioè fungono da pubblica
accusa), quindi, il compito dell’agenzia delle entrate è quello di dare notizia di reato al PM
(che ha il compito di pubblica accusa) e sarà, poi, compito di un Giudice terzo ed imparziale
valutare se le contestazioni penali che ha mosso il PM nei confronti del privato siano
veramente fondate. Quindi, il Giudice dovrà decidere se applicare la sanzione penale nei
confronti del contribuente.
Il Fisco non può ritrattare le sanzioni ma può però ridurle.
L’evasione si presenta sotto diverse forme di violazione (e relative sanzioni) della norma tributaria.
Nella situazione in cui c’è da contestare una sottrazione della base imponibile, non è sufficiente il
procedimento di controllo automatico della dichiarazione e quindi vengono adottati i procedimenti
sostanziali (D.p.R. 600/1973, art. 38-39).
I metodi di procedimento analitico che si applicano alle persone fisiche e i procedimenti analitico-
induttivi che si applicano alle persone giuridiche sono metodi che prevedono per l’Agenzia delle
Entrate, anche per mezzo della Guardia di Finanza, un’attività istruttoria (= acquisizione di elementi
della violazione) e successivamente l’accertamento e la contestazione nei confronti del
contribuente.
Elusione fiscale = aggiramento della norma tributaria, non c’è violazione della norma. Formalmente
viene rispettata la norma, ma nella pratica si raggiunge un obiettivo che il legislatore fiscale ritiene
illecito. L’abuso del diritto (art. 10-bis introdotto con il D. Lgs. 157/2015) ha come conseguenza
à
l’elusione.
Art. 10-bis, Statuto dei diritti del contribuente = è abuso del diritto porre in essere atti, fatti o negozi,
anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche volti ad ottenere un risparmio (illecito)
d’imposta l’unico motivo per cui si può contestare l’abuso di diritto tributario è che l’operazione
à
posta in essere dal contribuente siano evidentemente volta ad ottenere un risparmio di imposta e
che non ci sia nessun’altra ragione di tipo economico se non quella fiscale per porre in essere quel
tipo di operazione norma di tipo procedimentale cioè categorizza cosa è abuso del diritto ma non
à
può fare altro in quanto non si può stabilire a priori cosa è abuso del diritto.
D.p.R. 917/86 disciplina le imposte sui redditi (dirette) che si applicano alle persone fisiche
à
(IRPEF) al Titolo I e quelle che si applicano alle società (IRES) al Titolo II.
L’IRES entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Nell’idea del legislatore l’IRES doveva essere un’imposta
solo sul reddito delle società e degli enti commerciali. Tutti gli altri soggetti (che non rientravano nel
Titolo II) dovevano essere sottoposti all’IRE (mai entrata in vigore). Quindi, si è ampliato il campo
soggettivo di applicazione dell’IRES altrimenti ci sarebbero stati degli enti che rimanevano esclusi
sia dell’IRPEF che dall’IRES rendendo così il sistema “monco”.
L’IRES ha quattro categorie di soggetti passivi a cui viene applicata:
1. Società di capitali;
2. Enti commerciali;
3. Enti non commerciali;
4. Soggetti non residenti.
Presupposto di imposta = elemento che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’imposta ai
soggetti passivi dell’imposta stessa.
Art. 1 D.p.R. 917/86 (Titolo I) – IRPEF = il presupposto di imposta dell’IRPEF è il possesso di redditi,
in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie dell’art. 6.
Reddito = qualcosa di mobile che deriva dall’utilizzazione del patrimonio che è fermo/statico. È il
plusvalore che si aggiunge alla staticità del patrimonio.
Le principali imposte dirette hanno la funzione di applicare l’imposta sul plusvalore che si aggiunge
alla staticità del patrimonio. Altrimenti se l’imposta è applicata al patrimonio, invece che sul reddito,
si parla di imposta patrimoniale.
Lezione 3 – 6/10/2022
È importante quantificare quale parte di reddito d’impresa si deve tassare.
Tutti i redditi posseduti, soggetti all’imposta, da persone fisiche sono quelli citati all’art. 6 del TUIR à
Macrocategorie (à qualunque tipo di reddito (principio di onnicomprensività) generato dalla persona fisica
presupposto per l’applicazione dell’art. 6):
• Reddito fondiario;
• Reddito capitale;
• Reddito da lavoro dipendente;
• Reddito da lavoro autonomo;
• Reddito da esercizio d’impresa.
Ogni categoria si basa principalmente su due elementi:
• Definizione di quali specifici tipi di reddito (riconducibili ad una persona) rientrano nella categoria
stessa; anche se non immediatamente riconducibili ad una di esse (à è importante riuscire ad
inquadrare tutti i redditi posseduti dal soggetto) Il legislatore, quindi, deve stare al passo con i
à
tempi e rinnovare le categorie in modo che i nuovi possibili redditi possono essere tassati e che venga
rispettato il principio di onnicomprensività;
• Diversi criteri di determinazione dell’imposta a seconda della macrocategoria in cui ricade il bene
soggetto ad imposta (se ricade nella categoria dei redditi fondiari ha determinate caratteristiche, se
invece ricade nel reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa ha altre determinazioni
d’imposta)
Es. all’interno del reddito fondiario ci stanno tutti gli immobili iscritti al catasto, quindi, se un
immobile non è iscritto al catasto non rientra in quella categoria. Infatti, un immobile estero non
rientra nel reddito fondiario ma nella voce altri redditi.
Presupposti per la definizione delle categorie:
1. Definizione categoria cosa vi rientra?
à
2. Stabilire quale è la base imponibile di un bene ai fini dell’imposta ossia avere un reddito rendita:
à
reddito prodotto dal terreno predeterminato in funzione di un valore medio ordinario di produzione
di quel determinato terreno cioè viene attribuito non un valore reale di produzione ma da un valore
medio ordinario di quanto potenzialmente il terreno può produrre. Il valore medio è il valore
massimo con cui può essere tassato quel bene perché il valore deriva dal reddito possibile di quel
bene (e non per forza guadagnato). Quindi il bene viene tassato in base al valore medio che si
potrebbe avere durante l’anno. L’imposta viene calcolata su una base che è fissa.
Soggetti passivi = coloro che producono reddito in Italia a prescindere dal fatto che abbiano in Italia la propria
residenza Art. 2 D.P.R. 917/86
à
Principio di mondialità (à soggetti residenti) = tutti i redditi prodotti a livello mondiale da soggetti residenti
in Italia devono essere portati a conoscenza del fisco italiano in modo che siano tassati.
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Residenza fiscale Residenza civilistica il concetto di residenza civilistica è ripreso dal diritto tributario
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Diritto tributario dell'Impresa - modulo IVA
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