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Impugnazioni rescindenti e sostitutive
Le impugnazioni rescindenti conducono a una pronuncia di mero accertamento (o cassazione) della sentenza impugnata, senza sostituire la pronuncia impugnata, essendo a tal fine necessario un nuovo giudizio, ad esempio il ricorso in cassazione. L'oggetto del nuovo giudizio è la sentenza impugnata. Vengono proposte solo per motivi che riflettono quei vizi della sentenza impugnata che sono considerati, dal legislatore, come rilevanti ai fini dell'impugnazione stessa. La decisione rescindente, se giudica fondati i motivi di gravame, elimina la precedente sentenza, aprendo così la strada a una nuova decisione (giudizio rescissorio); se giudica i motivi non fondati, lascia in vita la pronuncia impugnata.
Le impugnazioni sostitutive conducono ad una pronuncia che si sostituisce, sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto, a tutti gli effetti a quella impugnata, ad esempio in caso di appello. Possono sottoporre al giudice ad quem lo stesso oggetto del grado precedente.
comprendente motivi "a critica libera", non tassativamente previsti dal legislatore ai fini dell'impugnazione, al quale vengono quindi devoluti tutti i materiali effetto devolutivo, già acquisiti al processo di primo grado (cd tale per cui passano automaticamente all'esame del secondo giudice tutte le deduzioni e i materiali acquisiti in primo grado) I mezzi di impugnazione nel processo tributario sono: 1. l'appello → le sentenze delle commissioni provinciali possono essere impugnate con ricorso a quella regionale nella cui regione è situata quella provinciale. L'atto di appello deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado o entro 6 mesi dal deposito della stessa. La parte appellata, se è a suo volta soccombente, può a sua volta appellare proponendo, nell'atto di controdeduzioni, appello incidentale. Si applicano le norme dettate per il processo di primo grado. L'appello deve contenere,a pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti, l'oggetto della domanda e i motivi, che, in questo caso, non sono censure rivolte contro l'atto impositivo contestato, ma critiche contro la sentenza di primo grado. L'appellante ha un doppio onere: da una parte, riproporre i motivi di critica del provvedimento, dedotti nel ricorso di primo grado; dall'altra, censurare la sentenza che non li ha accolto. Se non viene richiesta la riforma integrale della sentenza, si avrà una scissione, perché viserà una parte che sarà sostituita dalla pronuncia di appello, e una parte, non impugnata, che passerà in giudicato (cd acquiescenza impropria). Non sono ammesse domande nuove, fatta salva la possibilità, nelle azioni di rimborso, di richiedere gli interessi maturati dopo la sentenza di primo grado. Non sono ammesse nuove eccezioni. La parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre le questioni non accolte.Perché ritenute infondate o perché assorbite, in primo grado, altrimenti si presume che vi abbia rinunciato, dal momento che tutto ciò che non viene espressamente riproposto in appello, si intenderà rinunciato.
Il giudice di appello, generalmente, decide la causa, nel merito o in rito; deve, però, rimettere la causa al primo giudice quando, in primo grado, si siano verificate anomalie particolarmente gravi, che giustificano un rifacimento del primo giudizio. Si tratta di casi tassativi, come:
- in primo grado non è stato rispettato il contraddittorio;
- il collegio in primo grado non era legittimamente composto ecc.
2. cassazione e rinvio → le sentenze delle commissioni regionali sono impugnabili davanti alla Corte di cassazione con ricorso ai sensi dell'art 360 cpc, e cioè:
- per motivi attinenti alla giurisdizione
- per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza
è data dall'art 360 n 5.
- la sentenza è contraria ad una precedente avente fra le parti autorità di cosagiudicata
- la sentenza è l'effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata ingiudicato ordinaria per i punti di un cui ai n 4-5, vizi considerati palesi
La revocazione è considerata che possono essere desunti dalla stessa sentenza. Proposta entro il termine di 60 giornidalla notifica o entro 6 mesi dal deposito della sentenza.
straordinariaLa revocazione è considerata per i punti 1-2-3-6, vizi considerati occulti, di cuila parte può venire a conoscenza anche a notevole distanza di tempo dalla decisione. Proposta entro 60 giorni dal giorno in cui si ha conoscenza del vizio.
rescindente,La revocazione è un giudizio a due fasi. La prima, quella ha ad oggetto il motivo di revocazione e si conclude con una pronuncia a carattere esclusivamenteprocessuale. Se si accerta che il vizio non sussiste, il giudice
non annulla; se, invece, è accertata l'esistenza del motivo, la sentenza impugnata viene meno e si passa alla fase secondaria. Questa, chiamata ha lo stesso oggetto della sentenza revocanda e si conclude con una sentenza che decide il merito della causa, sostituendosi a quella revocata. La sentenza di secondo grado può essere, quindi, impugnata sia per revocazione che per cassazione. La duplicazione è consentita, perché i due mezzi di impugnazione sono proponibili per motivi diversi. Con la revocazione si vogliono far valere vizi che attengono al merito della controversia e, quindi, al giudizio di fatto esperito dal giudice; con la cassazione sono denunciate le violazioni o le false applicazioni di norme sostanziali e processuali. Le sentenze che annullano un atto amministrativo non hanno bisogno di esecuzione, perché si eseguono da sé. L'esecuzione riguarda le sentenze di condanna. Il creditore, sulla base di una copia della sentenza.“spedita in forma esecutiva” può promuovere l'esecuzione forzata, o il giudizio di ottemperanza dinanzi alla commissione. I due processi possono essere attivati anche contemporaneamente, ed è possibile agire per l'ottemperanza anche quando siano scaduti i termini per l'adempimento degli obblighi posti dalla sentenza, passata in giudicato, a carico dell'agenzia fiscale. Il procedimento, in questo caso, si apre con deposito del ricorso alla segreteria della Commissione, che tempestivamente ne darà le notifiche necessarie. Il presidente fissa il giorno per la trattazione del ricorso, non oltre 90 giorni dal deposito dello stesso, in camera di consiglio, con facoltà di intervento delle parti, che devono essere avvisate almeno 10 giorni prima. Il collegio adotta le disposizioni intese a realizzare l'ottemperanza con sentenza e, realizzata sui generis la stessa, il procedimento si chiude. Il giudizio di ottemperanza è un
Il giudizio è caratterizzato da un misto di poteri cognitori ed esecutivi, perché il giudice prima deve verificare l'inadempimento, poi decidere sull'ottemperanza. La sentenza non è appellabile, può solo essere impugnata dinanzi alla Cassazione.
PARTE SPECIALE
Cap 17: IRPEF
Conosciamo 3 nozioni di reddito:
- reddito come prodotto - un'entrata ha natura di reddito se deriva da fonte produttiva
- reddito come entrata - è qualsiasi entrata, qualunque ne sia la fonte (donazioni, guadagni casuali, attività lavorativa)
- reddito come consumo - solo la ricchezza consumata viene tassata
Poiché tutte queste definizioni indicano come reddito proventi derivanti da fonti produttive, incremento di patrimonio, derivante da una fonte possiamo definire il reddito come un "produttiva". Il nostro sistema d'imposizione dei redditi adotta, ed ha sempre adottato, il concetto di reddito prodotto, ma con ampia
apertura ver