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I RIMBORSI
Si ha in tal caso l'applicazione di norme tributarie che danno luogo ad una pretesa creditoria che non fa capo all'Amministrazione finanziaria, ma al contribuente. In capo al contribuente sorge pertanto un diritto soggettivo, tutelabile di fronte all'autorità giudiziaria, del tutto opposto al diritto di credito che normalmente l'Amministrazione vanta nei confronti dei contribuenti.
Tale fattispecie può sorgere in tre ipotesi, che pur accomunate dalla natura del credito trovano cause giustificative diverse.
A) Ipotesi di somme illegittimamente pagate dal soggetto passivo, in conseguenza di:
- erronea interpretazione ed applicazione della norma impositiva (ad es. versamenti di imposta in base a dichiarazione affetta da errore di diritto);
- espunzione della norma dall'ordinamento con effetto ex tunc per un vizio originario (ad es., declaratoria di incostituzionalità) oppure per eventi risolutivi della sua efficacia (ad es. mancata...
(A) Ipotesi in cui il pagamento del tributo risulta dovuto e, dunque, legittimamente operato, ma la legge riconosce al soggetto che ha effettuato il pagamento un diritto al rimborso totale o parziale qualora ex post intervenga l'accertamento- si verifichino determinati eventi o (in specie in sede giurisdizionale) di situazioni già sussistenti al momento in cui si è perfezionata la fattispecie impositiva.
Ad esempio, art. 38 D.P.R. n. 131/1986 in tema di imposta di registro, il quale da un lato sancisce che la nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa- dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare le relative imposte, - -Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 175- Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli dall'altro lato dispone che l'imposta assolta in tali casi deve essere restituita.
per la parte eccedente la misura fissa quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa imputabile alle parti e con sentenza passata in giudicato, né sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.
C) Ipotesi in cui il diritto al rimborso si pone in stretta correlazione
a) con le modalità di adempimento del tributo, laddove il diritto al rimborso può sorgere in relazione all'eccedenza, rispetto all'imposta effettivamente dovuta dei pagamenti effettuati in acconto e/o delle ritenute d'acconto subite, ovvero dei pagamenti eseguiti in via provvisoria (ad es. a seguito di decisioni del giudice tributario non ancora formalmente passate in giudicato).
b) con le modalità di applicazione del tributo, laddove rilevano i crediti di imposta che, a vario titolo, la legge riconosce al contribuente e che sono suscettibili di dar vita ad un diritto al rimborso qualora il loro ammontare sia superiore a quello del tributo dovuto.
credito IVA per
L'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata
Esempi: dia titolo di rivalsa in relazione ai beni o servizi importati o acquistati nell'esercizio imprese, arti e professioni (artt. 19 e 30 D.P.R. n. 633/1972).
LE PROCEDURE CAMBIANO A SECONDA CHE SI VERTA IN TEMA DI:
- RIMBORSI AD ISTANZA DI PARTE
- RIMBORSI D'UFFICIO (AD OPERA DIRETTAMENTE DELL'AGENZIA FISCALE)
1) RIMBORSI AD ISTANZA DI PARTE
Incombe sul titolare del diritto al rimborso l'onere di avanzare apposita istanza ai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria - Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 176 - Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli - entro un termine normalmente di decadenza sancito dalle singole leggi di imposta ed, in mancanza, - entro quello di due anni dal pagamento o se posteriore dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (art. 21, secondo comma, D.Lgs.
n.546/1992). L'art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 disciplina la c.d. compensazione volontaria di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo ed, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione. Ricevuta la segnalazione l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il contribuente, debitore, a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. In caso di rifiuto della proposta di cui trattasi o di mancato tempestivo riscontro, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle Entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. In quest'ultima ipotesi,
Riprenderà la procedura esecutiva. In materia di imposte sui redditi, la disciplina dei rimborsi varia in funzione dei diversi sistemi di riscossione:
- Ritenuta diretta e versamento diretto: nei casi di ritenuta diretta o versamento diretto, il contribuente può presentare un'adeguata richiesta (entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento), presso l'Ufficio nella cui provincia ha domicilio fiscale, per ottenere il rimborso delle somme non dovute.
Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010