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La concezione avversata e la risoluzione dei problemi di solidarietà tributaria

Questa concezione è stata avversata per lungo tempo dalla migliore dottrina: in sede pratica, essa ha avuto fine quando la Corte cost. ne ha dichiarata l'illegittimità costituzionale. Molti dei problemi sorti in materia di solidarietà tributaria sono quindi risolti richiamando norme civilistiche.

  1. La giurisprudenza ha innanzitutto posto il principio che l'avviso di accertamento notificato ad un soggetto, non estende i suoi effetti agli altri soggetti.
  2. La giurisprudenza ha ritenuto che, se uno dei condebitori novà, il debito d'imposta mediante presentazione di istanza di condono e lo estingue pagando l'imposta ex condono, di questi effetti beneficiano anche gli altri condebitori.
  3. Sono poi ritenuti applicabili, in materia tributaria, alcuni principi posti dall'art. 1306 c.c., secondo il quale "la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori.." perciò la

La sentenza che ha respinto il ricorso proposto da un coobbligato non esplica effetti nei processi promossi da altri coobbligati. L'estensione degli effetti della sentenza favorevole ad un coobbligato è pacificamente ammessa quando gli altri coobbligati abbiano impugnato l'accertamento, mentre è discussa nel caso in cui un coobbligato abbia impugnato l'accertamento e l'altro non lo abbia impugnato.

Applicando in materia tributaria un principio pacifico in materia civilistica, la giurisprudenza ritiene che l'impugnazione della sentenza da parte di un condebitore non giova al condebitore solidale che, pur avendo partecipato al relativo giudizio, non abbia impugnato.

La giurisprudenza ritiene applicabile in materia tributaria l'art. 1310, secondo cui gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei riguardi degli altri debitori.

Per quel che riguarda la riscossione,

quando vi sono più soggetti obbligati in solido, e cointestatari di unamedesima partita di ruolo, il concessionario non è tenuto a notificare la cartella esattoriale a tutti, ma può notificarla solo al primo intestatario della partita. Agli altri può inviare una comunicazione.

7. Il responsabile d'imposta.

Viene denominato responsabile d'imposta una particolare figura di debitore del tributo, al quale le legge addossa l'obbligazione tributaria in solido con l'obbligato principale; ciò che distingue il responsabile d'imposta, dall'ordinaria figura di coobbligato in solido, è la circostanza che la fattispecie della sua responsabilità non è la sua partecipazione al presupposto dell'imposta, ma la realizzazione di una fattispecie ulteriore e diversa. L'obbligazione del responsabile, in tanto esiste, in quanto esiste quella principale; si dice, perciò, che il responsabile è un

coobbligato dipendente in contrapposizione all'istituto della solidarietà ordinaria o paritaria. Ecco due esempi di questa particolare figura:

  1. i nuovi possessori di immobili, divenuti proprietari o titolari di altri diritti reali, sono responsabili d'imposta; rispondono cioè in solido con i precedenti possessori dell'ILOR;
  2. le aziende di credito che rilascino fideiussione ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto che conseguono rimborsi d'imposta, rispondono insieme con il garantito, dell'obbligo di restituire al fisco le somme indebitamente rimborsate.

8. Il responsabile limitato ed i terzi.

Vi sono casi, nei quali risponde del debito d'imposta un soggetto diverso da colui che ne realizza il presupposto e ne risponde non con tutto il suo patrimonio, ma soltanto con un determinato bene; lo si è denominato perciò responsabile limitato.

A) in un primo gruppo di casi la posizione del terzo è un riflesso

della disciplina dei privilegi speciali. Quando il credito d'imposta è garantito da privilegio speciale sui beni ai quali il tributo si riferisce, il privilegio importa il diritto di seguito; il bene continua ad essere gravato dal privilegio anche se viene trasferito a terzi; i terzi assumono così la veste di responsabile (limitatamente a quel bene che può essere espropriato per soddisfare il credito d'imposta). Secondo la giurisprudenza l'azione del fisco nei confronti del terzo può essere esercitata solo dopo che è stata infruttuosamente esperita l'azione esecutiva nei confronti dell'obbligato principale; la responsabilità del terzo quindi viene detta sussidiaria. B) in un altro gruppo di ipotesi, la responsabilità del terzo è un riflesso di norme in materia di pignoramento; una prima ipotesi si ha in caso di cessione d'azienda; avviata l'esecuzione nei confronti di chi sia stato titolare di azienda,

e l'abbia ceduta, l'esattore può sottoporre a pignoramento i beni mobili e le merci dell'azienda ceduta. Un'altra concerne i beni mobili rinvenuti nella casa di abitazione del contribuente; contro il pignoramento di tali beni non possono proporre opposizione di terzo il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado del contribuente e dei coobbligati. Infine, i frutti degli immobili del debitore, soggetti a privilegio, possono essere espropriati, nelle forme dell'espropriazione presso il debitore, anche se l'immobile è affittato (quindi anche se i frutti appartengono all'affittuario). In questo secondo gruppo di ipotesi, l'esecuzione si svolge sulla base dell'atto di imposizione e dell'iscrizione a ruolo del debitore d'imposta, il terzo, quindi, subisce l'esecuzione forzata per l'attuazione d'un debito altrui senza essere soggetto passivo del processo esecutivo.

9. Il sostituto a titolo

d'imposta.La figura del responsabile d'imposta è contraddistinta da ciò che l'obbligazione tributaria ricade, non solo su chi realizza il presupposto, ma anche solidalmente, su di un altro soggetto, detto appunto responsabile.Nella c.d. sostituzione invece il soggetto che realizza il presupposto non è soggetto passivo; soggetto passivo è un altro soggetto denominato sostituto (mentre sostituito è colui che pur realizzando il presupposto non è debitore). La ragione di questa deviazione rispetto al normale congegno della norma tributaria, che imputa l'obbligazione a chi realizza la fattispecie imponibile, non ad un terzo, sta in ciò, che questo terzo è debitore verso il sostituto di somme, la cui corresponsione realizza, presso il creditore, un fatto fiscalmente rilevante; si tratta nella quasi generalità dei casi, di redditi o di componenti reddituali; il coinvolgimento del terzo, nell'attuazione di

un tributo, mediante imputazione ad esso di particolari doveri, è per il fisco notevole garanzia che non vi sarà evasione, essendo il terzo non interessato a violare la norma. Esso infatti è si obbligato in proprio verso il fisco, ma ha il diritto che è anche un dovere di trattenere dalla somma che corrisponde al reddituario, un importo pari a quello di cui è debitore verso il fisco. Il sostituto d’imposta è unico debitore, verso il fisco, dell’imposta dovuta sul presupposto che altri realizza (il sostituito). Il rapporto tra fisco e sostituto è dunque un rapporto d’imposta; tra fisco e sostituito non v’è alcun rapporto a titolo d’imposta. Tra sostituto e sostituito v’è un rapporto privatistico v’è il rapporto di base che vede il sostituto in posizione debitrice verso il sostituito (es: debito di lavoro del datore di lavoro verso il dipendente). La norma tributaria influisce su

Questo rapporto, in quanto il sostituto estingue il suo debito verso il sostituito versandogli, non quanto dovuto secondo il rapporto che corre tra di essi, ma una minor somma; ciò è una conseguenza del diritto di rivalsa ossia del diritto del sostituto di operare una ritenuta sulle somme che corrisponde al sostituito (es. di sostituzione a titolo d’imposta: le ritenute sui dividendi percepiti per le azioni di risparmio e sui dividendi spettanti alle persone residenti all’estero; le ritenute sulle vincite;).

10. Il sostituto a titolo d’acconto.

Va tenuta distinta dalla sostituzione d’imposta o sostituzione in senso proprio, la sostituzione a titolo di acconto o sostituzione impropria. L'analisi dei rapporti tra i 3 soggetti implicati nel fenomeno porta ai seguenti rilievi: a) il sostituto è obbligato verso il fisco non per l'obbligazione d’imposta vera e propria, commisurata al presupposto, ma per un versamento commisurato alle

ritenute che viene fatto coinciderein certi casi (lavoro dipendente), con l'imposta che sarebbe dovuta su quei redditi se fossero gli unici del sostituito;

b) tra sostituto e sostituito vi è un rapporto di rivalsa, ossia il sostituto, nel momento in cui corrisponde le somme soggette a ritenuta, ha diritto di trattenerne una quota;

c) il sostituito, nei confronti del fisco, non ha alcun obbligo od obbligazione, ma per il fatto di subire la ritenuta acquista il diritto di dedurre, dall'imposta globalmente dovuta, l'importo delle ritenute subite. Tale diritto viene acquisito per il solo fatto di aver subito le ritenute, indipendentemente dal fatto che il sostituto adempia o no l'obbligo diversamente.

Se il sostituto opera la ritenuta, ma non versa, il sostituito acquista ugualmente una sorta di credito verso il fisco; questo rapporto sostituito-fisco è indipendente dal rapporto sostituto-fisco; se il fisco non riceve il versamento, esso può agire solo

nei confronti del sostituto. 11. Il successore. La successione ereditaria, comportando il subentro degli eredi in tutte le situazioni giuridiche (trasmissibili) che facevano capo al defunto, implica anche il subentro degli eredi nelle situazioni giuridiche di natura tributaria. A) per le imposte sui redditi gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. L'importanza della norma non sta nel fatto che sancisce la successione nelle obbligazioni, ma in quanto sancisce la solidarietà degli eredi. Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria. Gli eredi subentrano nella stessa posizione del dante causa anche per quel che riguarda gli obblighi formali e le situazioni procedimentali. Per le imposte sui redditi, la legge dispone che tutti i termini pendenti alla data della morte del dante causa o scadentihe i soggetti passivi dell'IVA devono emettere fatture per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio dell'attività economica. Le fatture devono contenere determinati dati obbligatori, come ad esempio la partita IVA del cedente/prestatore e del cessionario/committente, la descrizione dei beni o servizi, l'importo dell'operazione e l'aliquota IVA applicata. C) Per quanto riguarda la privacy, è importante rispettare le norme sulla protezione dei dati personali. Ad esempio, è necessario ottenere il consenso esplicito delle persone interessate prima di raccogliere, utilizzare o divulgare i loro dati personali. Inoltre, è importante adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati o perdite. D) Per quanto riguarda la responsabilità civile, è importante assicurarsi di avere una copertura adeguata per eventuali danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale. Una polizza assicurativa può coprire i costi legali e i risarcimenti dovuti in caso di responsabilità civile. E) Infine, è importante tenere conto delle norme fiscali e contabili per la corretta gestione delle imposte e la tenuta dei registri contabili. Ad esempio, è necessario presentare le dichiarazioni fiscali entro i termini stabiliti e conservare la documentazione contabile per un determinato periodo di tempo.
Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
99 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Perrone Leonardo.