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La rappresentanza e l'assistenza in giudizio
Il rappresentante è un soggetto che si sostituisce ad un altro, prendendo, quindi, il suo posto. Nel processo civile il rappresentante è una figura obbligatoria nel senso che la parte non potrà in giudizio da sola ma deve essere rappresentata, che, nella maggior parte dei casi sarà un avvocato. Pertanto il soggetto sta in giudizio tramite il suo rappresentante. L'assistente, invece, nel processo civile è una figura solo eventuale. L'assistente è un aspetto del processo che affianca (non sostituisce) la parte. Anche in tal caso l'assistente è un avvocato. Quando esisteva la distinzione tra Procuratore e avvocato, l'assistente era il procuratore e il rappresentante era l'avvocato. Tuttavia ormai rappresentante e assistente sono la stessa persona. Nel processo tributario è esattamente l'opposto. In particolare, fino al 31 marzo del '96, quindi prima dellaGrande riforma tributaria, la figura dell'assistente tecnico era inesistente nel processo tributario per cui il contribuente poteva difendersi da solo. Dal primo aprile del '96, invece, una figura del rappresentante è diventata eventuale mentre quella dell'assistente tecnico è diventata obbligatoria.
Possono prestare assistenza tecnica tre categorie di soggetti:
PRIMA CATEGORIA: alla prima categoria appartengono i soggetti a competenza piena; questi soggetti possono assistere il contribuente qualunque sia l'oggetto della controversia; questi soggetti sono: gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri. Queste 3 categorie hanno competenza piena a condizione che siano nei rispettivi albi professionali, per cui non è sufficiente avere il titolo.
SECONDA CATEGORIA: a questa categoria appartengono soggetti che hanno competenza piena ma limitatamente alle controversie relative al proprio datore di lavoro. Infatti le Banche, le grosse...
Le imprese hanno i propri avvocati dai quali possono essere difesi in caso di controversie.
TERZA CATEGORIA: appartengono a questa categoria i soggetti a competenza limitata. Quindi i soggetti rientranti in questa categoria non possono difendere il contribuente qualunque sia la controversia ma solamente in quelle materie di sua competenza. Ad esempio il consulente del lavoro, se iscritto all'albo professionale, potrà difendere il datore di lavoro nelle controversie che riguardano ad esempio il pagamento degli stipendi, le detrazioni d'imposta. Altro esempio sono gli ingegneri e gli architetti, questi soggetti hanno competenza limitata in materia tributaria; possono difendere il contribuente per le controversie che riguardano l'attribuzione delle rendite catastali ecc... Ovviamente questi parametri sono conosciuti meglio da un ingegnere che da un avvocato anche se di contro si può osservare che l'ingegnere da un punto di vista formale non conosce le regole da
seguire nel processo per cui in questi casi è meglio farsi assistere anche da un avvocato.IPOTESI IN CUI L'ASSISTENZA TECNICA NON E' OBBLIGATORIA
Ci sono, tuttavia, due eccezioni all'obbligatorietà dell'assistenza tecnica e sono:
PRIMA ECCEZIONE:
Quando il valore della controversia non supera i £5.000.000 (= 2.582,28 €) il contribuente può difendersi da solo. "come si fa a valutare il valore della controversia?" Il valore delle controversie si determina facendo riferimento alla sola imposta a meno che non si tratta di Atto d'irrogazione di sanzione perché in questo caso si fa riferimento solo alle sanzioni. Così ad esempio ad un contribuente viene notificata una cartella di pagamento in cui si dice che deve pagare £4.000.000 di Irpef, £10.000.000 di sanzioni e £500.000 di interessi. In questo caso il contribuente potrà difendersi da solo perché si è detto che si deve
fareriferimento alla sola imposta che abbiamo detto essere pari a £ 4.000.000.
SECONDA ECCEZIONE: il contribuente può difendersi da solo quando lui stesso riveste personalmente la qualifica di assistente tecnico. Ad esempio l'avvocato può essere allo stesso tempo parte ricorrente e assistente tecnico.
N.B. ("eccezione dell'eccezione"): Il Presidente della commissione tributaria, qualora lo ritenga opportuno, può imporre alla parte ricorrente di munirsi di un assistente tecnico, solo però nel caso della prima eccezione e non quando il ricorrente rivesta personalmente tale qualifica.
LA PARTE RESISTENTE (A.F.) COME STA IN GIUDIZIO?
Per quanto riguarda, invece, la parte resistente:
In primo grado (davanti commissioni tributarie provinciali): - l'amministrazione finanziaria sta in giudizio tramite un suo dipendente; (Il Comune e il Concessionario del servizio della riscossione tramite un loro avvocato).
In secondo grado (davanti alla
commissione tributaria regionale)l'amministrazione finanziaria può ricorrere all'avvocatura dello Stato costituita da professionisti di ottimo livello. LA CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO È una novità introdotta dal primo aprile del '96. Dal 1996 esiste una norma che dice "la parte soccombente deve sopportare il peso delle spese processuali, tuttavia il giudice può ritenere le spese processuali compensate tra le parti". Cosa vuol dire quest'ultimo inciso? Vuol dire che ognuno pagherà le proprie spese. Le spese processuali del ricorrente sono molto più elevate di quelle della parte resistente. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI Le Comunicazioni e le notificazioni hanno l'obiettivo di portare a conoscenza di un soggetto un atto o un avvenimento. Non è facile tracciare una linea di confine tra i due atti in quanto sono molto simili, però, tuttavia può dirsi che: - Per le ipotesi più rilevanti siutilizzare la notificazione• mentre le comunicazioni sono utilizzate dalla parte pubblica, cioè dalla parte resistente. La comunicazione può avvenire: a voce, per mezzo di servizio postale o a mano. La notificazione può avvenire invece in tre modi: PRIMO MODO: (all'interno del processo) tramite notifica in senso stretto, cioè tramite ufficiale giudiziario secondo le regole previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Questo mezzo di notifica è il più oneroso per due motivi: il primo perché gli atti che deve notificare l'ufficiale giudiziario sono sottoposti a pagamento dell'imposta di bollo; il secondo motivo perché questo è il lavoro dell'ufficiale giudiziario e quindi deve essere pagato il suo compenso. SECONDO MODO: tramite canale postale; per l'atto da notificare per mezzo postale vanno seguite delle regole ben precise a pena di inammissibilità del ricorso. Bisognautilizzare la raccomandata con avviso di ricevimento e non si deve utilizzare una normale busta ma un plico. Questo perché? Lo dice la legge stessa; perché il bollo dell'amministrazione finanziaria è posto sull'atto da notificare il bollo è necessario in quanto serve a dimostrare l'avvenuta notifica dell'atto. In caso di notifica tramite canale postale vale la data di spedizione.
TERZO MODO: Con il deposito effettuato mediante consegna a mano con rilascio della ricevuta da parte del ricevente e apposizione della fermana da parte di quest'ultimo. Si può anche depositare anche senza consegna a mano ma a rischio e pericolo del depositante. In caso di notifica tramite deposito vale la data del deposito ovvero della consegna se la legge lo dice espressamente.
GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Ogni commissione tributaria, sia provinciale sia regionale, si articola in 161 sezioni. Ogni sezione è autonoma ed è
composta da cinque membri, più uno che è il Presidente di sezione. Esiste poi il Presidente della Commissione che è sempre il presidente della prima sezione.
Il numero delle sezioni è variabile in quanto è determinato in base al flusso medio dei procedimenti per cui più saranno i ricorsi più alto sarà il numero delle sezioni.
I giudici, componenti delle sezioni, diventano specializzati in una determinata imposta, materia.
Il giudizio davanti al giudice funziona in questo modo:
Il Presidente di sezione dà la parola a una delle parti, la legge non dice a quale delle due parti il presidente debba dare la parola per cui sarà a discrezione del presidente. Le parti devono argomentare su ciò che hanno già presentato. Infatti sia l'avviso di accertamento sia il ricorso si fondano su dei motivi. Pertanto spetta alle parti cercare di difendere le rispettive posizioni. Però mentre nel caso della parte ricorrente c'è,
di solito, un avvocato che ha un interesse particolare a vincere la causa (l'interesse ovviamente è quello di una parcella, onorario più elevato) inoltre l'avvocato ha tutto il tempo di poter studiare nel dettaglio la pratica. Dall'altra parte a difendere la parte resistente c'è invece il rappresentante dell'ufficio che ovviamente non è portatore di nessun interesse perché se l'amministrazione finanziaria perde la causa a lui fondamentalmente non cambia nulla. L'unico interesse che questo soggetto ha nel difendere l'amministrazione finanziaria va ricercato nella difesa della sua stessa dignità, capacità perché generalmente è egli stesso che ha emesso l'atto. Tuttavia il rappresentante dell'ufficio di solito deve curare moltissime pratiche su fattispecie diverse tra loro, quindi la difesa dell'amministrazione finanziaria è molto più tenue rispetto a quella dellaparte ricorrente. Questa è la più grossa discrepanza che esiste nel processo tributario. Questo problema si può risolvere162 pagando meglio il rappresentante dell'amministrazione finanziaria o creando un corpo di avvocati dipendenti dell'amministrazione finanziaria.
PROBLEMA DELLA RILEVANZA DEL DIFENSORE
Si pone, infine, un problema di rilevanza della persona del difensore: sicuramente un giovane avvocato ha meno rilevanza di un avvocato affermato.
GLI ATTI IMPUGNABILI
Il legislatore elenca tassativamente gli atti impugnabili, cioè gli atti che si possono impugnare davanti a giudice tributario sono solo quelli elencati all'interno della norma tributaria. Ad esempio il processo verbale di contestazione che non è prevista in questo elenco non è impugnabile.
Gli atti impugnabili sono:
- l'avviso di accertamento
- ...