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IMPOSTA SOSTITUTIVA

La PEX (introdotta nel 2004 con riforma TUIR) comporta esenzione dei redditi da partecipazione, dividendi e plusvalenze. PEX ha ammesso, seppur in forma attenuata, la doppia imposizione economica. Conseguenze → partecipazioni possono circolare in regime fiscale di esenzione (magari limitata al 95%), mentre per le aziende questo non avviene, a meno che fare conferimento azienda e poi cessione delle partecipazioni.

Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda) sono neutrali → irrilevanza dei maggiori valori iscritti e la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. Questi maggiori valori iscritti (avviamento, plusvalenze latenti...) non hanno rilevanza fiscale. Operazione fiscale comporta il mantenimento dei valori fiscalmente riconosciuti. Maggiori valori iscritti irrilevanti, vale sempre continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.

Conseguenze critiche del regime PEX: creare disallineamenti tra valori fiscali e valori di

bilancio → es. iscrivo avviamento che→fiscalmente vale zero. Allora legislatore introduce IMPOSTA SOSTITUTIVA (art. 172 e 176 TUIR) → sui maggiori valoriiscritti dalla conferitaria (conferimento d’azienda), dall’incorporante (fusione per incorporazione) edalla beneficiaria (scissione). Imposta sostitutiva → dovuta dalla conferitaria per rivalutare i valori fiscali fino al massimo deivalori di bilancio. Nell’es. di prima, conferitaria può applicare imposta sostitutiva per rivalutarequei 100 di valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda fino a 1000 (valore contabile). Paga marivaluta → valore fiscale si può riallineare al valore di bilancio → valore fiscale cresce e può esserefiscalmente speso. Le operazioni straordinarie restano neutrali perché l’imposta sostitutiva non è alternativa allaneutralità, il conferente non realizza plusvalenze. La neutralità interessa il conferente.che è quello che potrebbe realizzare la plusvalenza, ma conferente continua a non realizzare plusvalenza, operazione rimane neutrale. Imposta sostitutiva è imposta che conferitaria può corrispondere per rivalutare fiscalmente i beni ricevuti in seguito all'operazione. Quindi l'imposta permette la rivalutazione a pagamento altrimenti non possibile. L'imposta sostitutiva non sostituisce nulla, ha solo una misura diversa dall'imposta ordinaria. Oggetto della rivalutazione → sono rivalutabili fiscalmente: → i maggiori valori attribuiti in bilancio ai beni (non spese pluriennali come oneri pluriennali) dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, relativi all'azienda ricevuta, incluso l'avviamento, rispetto ai valori fiscali. Per fusioni e scissioni il Decreto ministeriale menziona i beni ricevuti dalla incorporante o beneficiaria; quindi, non sono rivalutabili i propri beni dell'incorporante o della beneficiaria.ma solo i beni ricevuti in seguito alla fusione o alla scissione. Si guarda come beneficiaria iscrive beni, se li iscrive come immobilizzazioni materiali e immateriali, quelli sono rivalutabili. È possibile anche rivalutazione parziale, ma per categorie omogenee di immobilizzazioni, cioè tutti i beni della stessa categoria devono essere rivalutati. Beni immobili raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Es. mobili d'ufficio acquistati nel 2018 che hanno tutti stesso coefficiente di ammortamento. 110 REGIME IMPOSITIVO DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE I DIVIDENDI – NOZIONE INTERNA In generale, dal punto di vista civilistico, il dividendo rappresenta la ripartizione dell'utile societario. A dispetto dell'impiego del termine nella normativa fiscale, manca una "definizione" di dividendo, tanto nella disciplina "generale" (quella contenuta nel dpr 917/86, c.d. "TUIR") quantoprevede che si considerano similari alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti, la cui remunerazione è costituita totalmente o in parte dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Inoltre, l'art. 44, comma 2, lett. b) TUIR stabilisce che rientrano tra i redditi di capitale anche i proventi derivanti da partecipazioni qualificate, ovvero quelle partecipazioni che conferiscono al possessore almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale sociale della società emittente. È importante sottolineare che i redditi di capitale sono soggetti a tassazione separata, con l'applicazione di una aliquota del 26% per le persone fisiche e del 24% per le società. Infine, è opportuno precisare che l'interpretazione e l'applicazione di queste disposizioni possono variare in base alla normativa fiscale vigente nel paese di residenza del contribuente.dispone che si considerano similari alle azioni: (I) le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari, (II) emessi da società ed enti non residenti a condizione che (III) la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente. Ai sensi dell'art. 47, comma 1 del TUIR, a prescindere dal contenuto della delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti ai soci l'utile di esercizio e le riserve di utili. Pertanto, qualora la delibera preveda l'attribuzione ai soci di riserve di capitale, la presenza di riserve di utili disponibili comporterebbe automaticamente la riqualificazione in utili della distribuzione ai soci con l'applicazione del regime fiscale dei dividendi proprio del soggetto percipiente. NB: (i) si applica anche alle poste di patrimonio netto distribuite da società non residenti; (II) non

è suscettibile di prova contraria (cfr. Assonime 14.7.2004 n. 32).

I DIVIDENDI – LOCALIZZAZIONE

Affinché un reddito possa considerarsi in entrata (inbuound) o in uscita (outbound) occorre stabilire la fonte (estera o interna) del dividendo in esame.

Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) TUIR si considerano prodotti nel territorio dello Stato “iredditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali”.

Per poter qualificare un dividendo come dividendo “in uscita” occorre, in altri termini, stabilire, a monte, la residenza ai fini fiscali del soggetto che “corrisponde” il dividendo, ovvero l’esistenza in Italia di una s.o. del soggetto che corrisponde l’elemento di reddito che confluisce nella categoria

dei redditi di capitale. Sebbene non esista una regola simile a quella contenuta nell'art. 23 co. 1, lett. b), TUIR, per idividendi "inbound", si ritiene che la "lettura a specchio" dell'art. 23 sulla quale si basa l'art. 165TUIR (sul foreign tax credit) consente di stabilire la fonte "estera" del dividendo sulla base di criterispeculari a quelli "outbound": si deve, in altri termini, guardare la residenza fiscale (o la localizzazione della s.o.) del soggetto che corrisponde il dividendo.

I DIVIDENDI - DOPPIA IMPOSIZIONE

I dividendi sono redditi passibili di doppia imposizione economica e giuridica;

Necessità di coordinare la tassazione tra socio e società;

Fino al 2003: sistema c.d. dell'imputazione, che consisteva nel riconoscimento di un credito d'imposta in capo al socio, equivalente all'imposta assolta dalla società sugli utili distribuiti;

Particolarità: si applicava

Il sistema "pex" viene introdotto con il D.Lgs. 344/2003.

LA Ratio della participation exemption

Eliminare la doppia imposizione economica generata dalla distribuzione di dividendi;

Neutralità fiscale tra investitore residente e non residente;

Tassare in via definitiva gli utili in capo alla società che li ha prodotti;

Principio di (parziale) esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soci.

Circolare n. 25/E del 16 giugno 2004.

Il regime impositivo dei dividendi - socio residente

La normativa interna prevede differenti regimi in base alla "natura" del socio:

  1. Società soggetta ad IRES;
  2. Persona fisica non esercente attività d'impresa;
  3. Persona fisica esercente attività d'impresa.

Profili comuni:

"Criterio di cassa";

• Gli utili provenienti da società residenti in Stati o

territori a fiscalità privilegiata concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile (novità Legge di Bilancio 2018 – esclusione parziale dell'imponibile per percipienti soggetti IRES).

Caso 1: socio è società soggetta ad IRES

Art. 89 Tuir;

  • Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare;

La norma si applica qualora la società distributrice sia soggetta ad IRES, estendendo tale regime impositivo anche alle società non residenti;

Prelievo fiscale effettivo in capo alla società percettrice pari a 1,2% (=IRES 24% * 5% imponibile) della remunerazione ricevuta;

In generale, l'esclusione del 95% è subordinata all'indeducibilità dell'elemento di reddito in capo al pagatore non residente (cfr. art. 89, comma 3, TUIR).

Il comma 3-bis ha esteso l'esclusione di cui all'art. 89, comma 2 alle remunerazioni su titoli, strumenti finanziari e contratti di AiP "limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile". Il comma 3-ter stabilisce che, per gli emittenti esteri, il regime dell'esclusione di cui al comma 3-bis si applica solo a quei soggetti comunitari che soddisfano i requisiti della c.d. direttiva "madre figlia" (Novità introdotte con la Legge Europea n. 122/2016).

Caso 2: socio è persona fisica non esercente attività d'impresa

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha uniformato il regime fiscale applicabile ai dividendi conseguiti in relazione al possesso di partecipazioni societarie "rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione".

Regime transitorio: alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatisi con utili prodotti fino

All'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2

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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marco_vimercati di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Barassi Marco.