DIRITTO TRIBUTARIO AVANZATO
Fiscalità internazionale
- , attuale e complessa.
Studio materiale prof + sentenze + Manuale: Principi di diritto tributario europeo e internazionale
Operazioni straordinarie e riorganizzazione
- , la disciplina fiscale contiene anche il
trattamento contabile.
2 Manuali alternativi: - Tesauro, Istituzioni di diritto tributario → 2 – parte speciale
- Falsitta, Manuale di diritto tributario (più approfondito)
Accertamento e processo
- (lite tra contribuente e amministrazione tributaria)
Manuale: Tesauro, Istituzioni di diritto tributario → 1 – parte generale
+ accolte legislative
Leggere anche il testo normativo.
Siti: Normattiva.it, finanze.gov.it documentazione, fisconline, europa.eu.it
La fiscalità internazionale si riferisce al diritto tributario che attiene a situazioni che non si
esauriscono nell’ambito dell’ordinamento nazionale. Ma si espandono e vengono in contatto con
ordinamenti tributari di altri stati.
Capita che soggetti entrino in contatto con stati diversi, ciò porta a un’imposizione con due diversi
ordinamenti.
Per l’Italia si vede la residenza. Es. vive in Italia ma lavora all’estero.
Soggettività passiva tributaria: le persone fisiche sono soggetti passivi se sono residenti in Italia
sono tassati per i redditi prodotti ovunque nel mondo (criterio della tassazione dell’utile
mondiale – principio del reddito mondiale). Questi soggetti sono sottoposti all’ordinamento
italiano e probabilmente anche a quello dell’altro stato.
Sullo stesso reddito ci sarà la pretesa di due stati, per evitare la doppia imposizione/tassazione vi
sono convenzioni (trattati internazionali).
Il diritto dell’UE si applica nei paesi membri, molte fattispecie possono ricadere nel suo ambito di
applicazione. Alcune hanno anche impatto sulle regole fiscali.
Il sistema delle fonti del diritto applicabile è un sistema complesso formato da una pluralità di
fonti (fonti di diritto interno, fondi del diritto internazionale, fonti del diritto dell’unione europea).
Per istituire un tributo che fonte è richiesta?
Art. 23 costituzione – norma di diritto tributario con rilevanza internazionale
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Per istituire un tributo (prestazione patrimoniale) in Italia serve una base legislativa (legge
ordinaria, decreto legislativo, decreto legge).
Un soggetto non residente è tassato in Italia solo e limitatamente per i redditi prodotti in Italia. I
residenti in Italia sono tassati per tutti i redditi, prodotti in Italia o ovunque nel mondo.
Es. di imposta UE → IVA, imposta armonizzata in base a direttiva UE 112 del 2006.
Le direttive UE vengono interpretate dalla Corte di Giustizia dell’UE. 1
Fonti del diritto tributario internazionale
Fonte: fatto/atto che produce diritto in un ordinamento giuridico.
Nel diritto tributario norma a livello costituzionale che pone alcuni limiti per istituire un tributo,
à
che fonte necessarie è richiesta? ART 23 COSTITUZIONE nessuna prestazione personale o
à à
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Per istituire un tributo serve base
legislativa legge ordinaria/decreto legislativo/decreto-legge. Norme che istituiscono tributi
à
richiedono una base legislativa.
Carattere internazionale dell’attività comporta realizzazione di redditi esteri da parte di residenti
e di redditi di fonte italiana da parte di non residenti → Conseguenza di questa situazione di
fatto: soggetto entra in contatto con pluralità di norme appartenenti a ordinamenti diversi: Stato
di residenza, Stato della fonte, event. UE, internazionale (trattati).
Ordinamento italiano tassa soggetti residenti per i redditi ovunque prodotti nel mondo.
Pluralità di fonti potenzialmente applicabili:
- Diritto tributario interno, diritto tributario internazionale, diritto UE (libera circolazione).
- Convenzione contro le doppie imposizioni
- Anche convenzioni non fiscali (es. CEDU – Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo),
giurisprudenza (Corte Giustizia, Corte EDU) per conoscere interpretazione.
- Ciascuna ha proprie regole e caratteristiche (per es. interpretazione).
- Necessità di criteri per risolvere i conflitti.
Un’altra complessità è capire quale fonte debba essere applicata.
Ci sono dei criteri per capire quale prevale e quale è recessiva.
C’è imposta tipicamente europea, che si applica a tutti noi in ogni atto della nostra vita quotidiana
→ IVA → imposta europea, imposta armonizzata in base a direttiva 112 del 2006 dell’UE. Corte
di giustizia competente ad interpretare norme UE → quando dobbiamo risolvere problema di
applicazione iva, partiamo dalla legge IVA italiana (decreto del presidente della repubblica
633/1972), ma non possiamo fermarci qui → dobbiamo verificare cosa stabilisce al riguardo la
direttiva 112/2006, cioè la direttiva IVA a livello europeo perché la norma interna italiana è
attuazione della direttiva europea, devo verificare se legislatore italiano ha attuato correttamente
la direttiva. Inoltre, se voglio conoscere interpretazione da dare ad una disposizione della direttiva,
devo verificare la giurisprudenza della corte di giustizia.
Esempi
• Soggetto che risiede in Italia lavora in Germania
Vi è convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizione
• Soggetto che risiede in Germani e lavora in Svizzera (Extra UE)
Vi è convenzione Germania-Svizzera contro le doppie imposizione
• Società Italiana (Alfa) controllata da società Tedesca (Beta)
Esiste una direttiva UE che regolamenta la tassazione dei dividendi distribuiti da società figlie a
società madri che risiedono in diversi paesi dell’unione. 2
Necessità di risolvere conflitti → capire quale fonte si applica tra quelle potenzialmente applicabili.
Bisogna conoscere il CRITERIO GIURIDICO DI PREVALENZA per risolvere ipotesi di conflitti
Diritto internazionale tributario ≠ Diritto tributario internazionale
Diritto internazionale tributario: sono norme del diritto internazionale
Diritto tributario Internazionale: sono norme di diritto nazionale o interno
Art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia indica le fonti del
diritto internazionale:
1. Consuetudine internazionale,
2. Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili
3. Convenzioni internazionali (limitatamente agli Stati contraenti)
CONVENZIONI INTERNAZIONALI (in materia fiscale)
Costituiscono la principale fonte del diritto tributario internazionale.
Una convenzione produce effetti a livello internazionale (tra gli stati) e sul piano interno (diritti a
favore dei privati).
L’Italia ha stipulato un centinaio di convenzioni bilaterali sul reddito/patrimonio e le stipula in
conformità al Modello Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).
L’ OCSE redige e aggiorna periodicamente dal ’60 una convenzione modello, l’ultimo
aggiornamento risale al 2017. Tutti gli stati membri dell’OCSE stipulano convenzioni in materia
fiscale conformemente a questo modello.
C’è un procedimento giuridico che fa si che norma di diritto internazionale tramite la procedura di
adattamento del diritto interno italiano alla norma internazionale produca effetti anche sul piano
del diritto interno, altrimenti rimarrebbe norma che impegna solo gli stati, e non anche nei
confronti dei cittadini degli stati.
Rapporto tra convenzioni e diritto interno:
- Art. 117 Cost.: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali”.
Corte costituzionale: i trattati hanno rango gerarchico superiore al diritto interno ma sono
subordinati alla Costituzione (non possono perciò violare le norme e i principi)
In caso di contrasto insanabile tra norma internazionale e norma interna il giudice
o rinvia alla Corte costituzionale e, se la norma internazionale è conforme alla
costituzione dichiara l’incostituzionalità della norma interna.
- Art. 75 D.P.R. 600/73 stabilisce che le disposizioni in materia di accertamento (delle
imposte sui redditi) si applicheranno “fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi
dall’Italia”. Norma interna fa salvi gli accordi internazionali stipulati dall’Italia.
- Art. 169 Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi): Le norme del Tuir si applicano se più
favorevoli, anche in deroga a trattati internazionali.
- Un esempio: Cassazione 29635/2019 3
La convenzione internazionale prevale sulla norma interna. C’è però una clausola nel testo unico
e nelle ritenute sul reddito (DPR 600): se la norma interna è più favorevole si applica quella
nonostante la convenzione. Questo avviene perché la convenzione nasce per evitare la doppia
tassazione e non avrebbe quindi senso applicarla se questa peggiora la situazione del
contribuente. Quindi si applica la convenzione internazionale a meno che la norma interna sia
più favorevole per il contribuente (art. 169 Tuir). La convenzione non può essere penalizzante.
CONVENZIONI FISCALI → Funzione primaria di eliminare la doppia imposizione
Le convenzioni internazionali non aggiungono mai fattispecie tassabili ulteriori, ma ripartisce le
potestà impositive dei due stati contraenti. → diritto di tassare spetta o solo allo stato della fonte
o solo allo stato della residenza (di solito allo stato della residenza), oppure spetta a tutti e due ma
lo stato della fonte non può applicare imposizione che eccede questa misura. Per applicare questo
meccanismo necessario che i due stati contraenti siano individuati o come stato della residenza o
potestà̀
come stato della fonte e poi la convenzione agisce limitando la impositiva dei due stati
contraenti, o di uno o dell’altro.
Le convenzioni funzionano distinguendo stato della residenza e stato della fonte, e
limitando/ripartendo la potestà impositiva degli stati contraenti (di solito Stato della fonte) non
aggiungono mai fattispecie tassabili oltre a quelle previste dal diritto interno.
Esempi:
- Art. 10 OCSE (dividendi): diritto di tassare spetta allo Stato di residenza (del percettore dei
dividendi; i dividendi possono essere tassati) ma lo Stato della fonte potrà applicare una
imposizione non superiore a una certa percentuale. Del 5% in caso di partecipazione di
almeno il 25% e non superiore al 15% negli altri casi; la doppia imposizione si elimina di solito
con crediti d’imposta. La convenzione non assegna la potestà impositiva a uno dei due stati,
ma assegna allo stato della fonte un max del 5% (partecipazione >25%) o max del 15%
(partecipazione <25%).
- Nell’art. 18 OCSE relativo alla tassazione delle pensioni pagate a un residente di uno Stato
contraente (ove si stabilisce che tali pensioni devono essere tassate solo in quello Stato).
La tassazione delle pensioni avviene solo nello stato di residenza. Lo stato che eroga la
pensione non può applicare imposizione, questo avviene perché lo stato della fonte avrà già
tassato tutti i redditi del contribuente durante la sua attività lavorativa.
Per applicare un trattato a un soggetto residente di uno degli Stati contraenti è necessario:
- Classificare il reddito secondo il diritto interno per stabilire se sia o meno imponibile, cioè
tassabile (per esempio gli interessi da conti bancari spettanti a soggetti non residenti non
sono tassabili in Italia quindi non si pone problema alcuno).
- Nel caso affermativo, classificare lo stesso reddito ai fini della convenzione e verificare
quale sia la disciplina che questa stabilisce per tale reddito.
La convenzione non fissa mai delle nuove regole di tassazione, regole di tassazione rimangono
quelle degli stati, la riduzione o eliminazione della doppia imposizione avviene o ripartendo o
potestà̀
limitando la impositiva di uno dei due stati contraenti e il processo applicativo è quello che
parte sempre della qualificazione dal punto di vista del diritto interno (prima individuo il reddito,
lo classifico, individuo norme impositive) e poi vado a verificare per questo tipo di reddito come
sia disciplinato dalla convenzione, quale stato abbia il diritto di tassare. 4
DOCUMENTO 1
Il diritto UE prevale sul diritto Interno e normalmente anche su convenzioni contro le doppie
imposizioni.
La normativa madre-figlia UE è meno favorevole rispetto alle convenzioni Italia-Germania la quale
è inoltre più favorevole di quella interna italiana. Si applicherà così la convenzione Italia-Germania.
Il caso riguarda una doppia imposizione economica dei dividendi, da società figlia tedesca
distribuito a società madre italiana. Esiste direttiva specifica madre-figlia, la convenzione Italia-
Germania esenta totalmente il dividendo da tassazione, e ciò è più conveniente rispetto
all’esenzione del 95% (5% dividendo è tassato) previsto da ordinamento nazionale. Per questo si
applica la convenzione che elimina totalmente la doppia imposizione. È più conveniente.
Consuetudini internazionali
Le consuetudini internazionale sono un comportamento costante e uniforme tenuto dagli stati
nella convinzione della obbligatorietà giuridica del comportamento stesso.
Art. 10 costituzione: ordinamento giuridico si conforma alle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute.
Esempio:
- Non tassabilità Stato straniero (ordine Malta); vale per attività dello Stato straniero jure
imperii (esercizio della potestà sovrana) e non jure gestionis (atti di diritto privato).
- Uno stato può tassare uno straniero, soggetto non residente, solo in presenza di un
collegamento sufficiente o ragionevole con il suo territorio
Collegamento è dato per esempio dalla residenza (imposte personali) oppure
o dall’oggetto della tassazione (imposte reali; esempio: consumo di beni fatti nel
territorio dello Stato anche da non residenti)
Es. in Italia soggetto residente tassato per redditi ovunque prodotti → quale è criterio di
collegamento tra soggetto e ordinamento giuridico (stato)? È la residenza che lo rende
assoggettabile all’imposizione. Il non residente è tassato solo per redditi prodotti nello stato →
criterio di collegamento è che non residente produce reddito nel territorio dello stato.
Principi generali riconosciuti dalle nazioni civili
Si tratta di principi esistenti e uniformemente applicati da maggior parte degli Stati e sentiti come
obbligatori e necessari. In ambito tributario consiste essenzialmente nella ricerca dei limiti alla
potestà normativa degli Stati. Esempi: arm’s lenght (lunghezza di braccio - operazioni infragruppo
sono valutate ai fini fiscali non sui corrispettivi decisi tra le società del gruppo ma vengono
valutate a valore di mercato tra 2 soggetti indipendenti), world wide principle (principio del reddito
mondiale – residenti tassati per redditi prodotti ovunque nel mondo), ecc. 5
Diritto UE
Ha assunto un ruolo molto rilevante anche nella fiscalità.
Le fonti primarie sono due trattati: TUE e TFUE
Disposizioni fiscali (artt. 110-113 TFUE) (armonizzazione imposte indirette e sulla cifra
d’affari; ma anche non fiscali come aiuti di Stato, ecc.)
TUE (Trattato Unione Europea) – TFUE (Trattato sul Funzionamento Unione Europea)
Art. 113: armonizzazione delle imposte indirette (IVA) → per far funzionare correttamente il
mercato interno. IVA → Imposta europea che deriva da una direttiva
Stati membri hanno mantenuto la loro sovranità in ambito fiscale (potestà tributaria). Azione UE
sussidiaria a quella degli stati in base alle finalità dell’UE. Obiettivo → creazione di mercato interno
che funzioni. Non ci devono essere ostacoli al libero scambio delle merci → necessità di
armonizzare imposte dirette e sulla cifra d’affari come obiettivo funzionale all’instaurazione e al
corretto funzionamento del mercato interno.
.
Art 115: Ravvicinamento delle legislazioni in materia di imposte dirette
Art. 6 TUE:
- Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta di Nizza) ha medesimo valore giuridico dei
trattati
- UE aderisce alla CEDU
- Diritti fondamentali che risultano dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni agli
stati membri costituiscono principi generali del diritto UE
- CEDU ratificata dall’Italia nel 1955 (rilevanza tributaria per attuazione prelievo – integrità
domicilio in caso di accessi fiscali – e per livello imposizione – equilibrio tra diritto proprietà
interesse generale -)
Ci sono norme anche non prettamente fiscali. Ad esempio, norme contro gli aiuti di stato ad
imprese private, perché potrebbero alterare la libera concorrenza. Nel caso degli aiuti durante la
pandemia questi non alterano la concorrenza ma puntano a far funzionare il mercato interno.
Diritto dell’UE derivato: norme emanate dagli organi dell’unione:
- Direttiva fusioni 90/434/CEE (ora 2009/133/CE)
- Direttiva madre-figlia (ora 2011/96/UE)
- Convenzione 90/436 sui prezzi di trasferimento
- Direttiva risparmio 2003/48/CE (abrogata)
- Direttiva interessi e royalties 2003/49/CE
- Direttiva scambio di informazioni 77/799/CEE sostituita da 2011/16/UE
- Direttiva 2017/1852 sulla risoluzione delle controversie in materia fiscale
Sempre in riferimento alle fonti del diritto UE abbiamo:
- Regolamenti (Art. 288 TFUE): “Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.”
Es. Regolamento GDPR sulla privacy. Non vanno recepiti dagli stati membri ma produce
direttamente i suoi effetti. 6
- Direttive (Art. 288 TFUE): “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto
riguarda il
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