Diritto Tributario
Capitolo1
Il Diritto Tributario
Il diritto tributario nell’ordinamento giuridico
La definizione del Diritto Tributario ha creato molte controversie relative in particolare all’estensione del
fenomeno tributario, al suo metodo di studio, ai rapporti con le altre scienze. Riguardo all’estensione i primi studi
analizzavano insieme l’attività di ricerca dei mezzi finanziari, per far fronte ai fini istituzionali, e quella di utilizzo
di tali mezzi. Quindi si studiava l’intera attività finanziaria dell’ente e per diritto finanziario si intendeva l’insieme
delle norme che regolavano la raccolta, la gestione e l’erogazione dei mezzi finanziari pubblici. Col tempo ci si
rese conto che all’unità della materia non vi era unità di disciplina, quest’ultima ispirata a principi diversi sia di
diritto costituzionale, che privato e amministrativo quindi l’affinarsi degli studi giuridici ha portato allo studio di
singoli settori speciali del diritto finanziario che avevano una disciplina omogenea. Uno di questi è proprio il
Diritto Tributario che può definirsi come il complesso di norme che regolano l’istituzione e l’attuazione del
tributo. Altre definizioni accolte dalla dottrina ruotano sempre intorno al tributo ( che comprendeva l’imposta, la
tassa, il contributo e il monopolio fiscale) , tranne quella della dottrina tedesca che faceva coincidere il diritto
tributario con il diritto d’imposta. Altre definizioni escludono dal diritto tributario la fase di istituzione del tributo
che viene riservata al diritto costituzionale o fanno riferimento allo studio dei rapporti giuridici che intercorrono
tra cittadini e Stato inserendo anche gli altri enti pubblici; parte della dottrina fa riferimento allo studio dei
rapporti che intercorrono tra ente pubblico e contribuenti in relazione all’imposizione e riscossione dei tributi e
pongono al centro dell’attenzione il rapporto giuridico d’imposta. Nella fase più recente degli studi la dottrina ha
individuato l’oggetto dello studio con riguardo alla funzione tributaria esercitata dall’ente pubblico e alle modalità
del suo svolgimento, includendo così nello studio tutti i tributi riferiti allo Stato e agli enti pubblici , e comprende
sia la fase normativa di istituzione che quella di attuazione, cioè di accertamento e di riscossione. Il diritto
tributario appare come uno spaccato di attività giuridiche differenti ma esiste un principio in base al quale
ordinare tutte le norme che disciplinano l’istituzione e l’attuazione del tributo: è la capacità contributiva che verrà
analizzata in seguito.
L’autonomia e il particolarismo del diritto tributario
Il problema dell’autonomia del diritto finanziario e tributario dagli altri rami dell’ordinamento è rimasto per molto
tempo all’attenzione della dottrina e va inquadrato in termini storici. In una prima fase le trattazioni sulla finanza
pubblica furono opera di economisti o studiosi non giuristi; esse fornirono dati rilevanti e applicavano principi
dell’economia classica. L’influsso però della dottrina tedesca favorì poi l’affermarsi del “Metodo Giuridico” che
esludeva le indagini estranee alla tradizione giuridica. Questo provocò un’autonomia degli studi giuridici rispetto
a quelli economici e l’uso di strumenti privatistici che non agevolavano la ricostruzione e la formulazione
normativa dei principi generali riscontrati invece nelle scienze economiche. Seguì poi la reazione della scuola di
Pavia che studiava il fenomeno finanziario sotto profili giuridici, economici, politici e tecnici ma il metodo era
prevalentemente economico. Questa impostazione è stata abbandonata in favore della rilevanza del sistema
normativo. Il dibattito dottrinale sull’autonomia del diritto tributario ha lasciato dei segni sul sistema tributario
italiano: da un lato l’art 53 cost. identifica l’espressione di “capacità contributiva” e la definisce come la base per
l’elaborazione dei principi di ripartizione delle spese pubbliche e pone tale criterio come limite alla legittimità
delle norme istitutive di tributi. Dall’altro si evidenzia la rigidità di quadri di riferimento desunti dalla scienza
economica o dal diritto privato. Attualmente nessuno dubita dell’autonomia scientifica del diritto tributario data
l’importanza del tributo, e anche data la presenza di principi diretti a disciplinare la ripartizione dei carichi
pubblici bilanciando interessi collettivi ( per sopperire le spese ) e individuali ( in relazione al proprio patrimonio
). Ciò rende necessario individuare i criteri di giustizia distributiva in base ai quali si individua la parte di spese
pubbliche a carico di ciascun consociato; Il diritto tributario si caratterizza anche per una peculiarità quella di
avere natura strumentale ( cioè l’attitudine del diritto tributario a sovrapporsi ad una realtà di regola già
qualificata da altre norme giuridiche ) , per l’estensione dei poteri di controllo ( per evitare possibilità evasive e
elusive del contribuente che vanno a danneggiare i più deboli ) e per il rafforzamento dei poteri amministrativi.
Quali sono i rapporti con la Scienza delle Finanze? Essi non vanno ricercati nel fatto che tale scienza potrebbe
interpretare le norme giuridiche né di far prevalere principi e finalità economiche nello studio del diritti tributario,
ma solo di riconoscere i legami tra la scienza che studia l’istituzione e l’attuazione del tributo e quella che ne
studia la scelta e gli effetti economici. Il problema nasce perché il legislatore tributario con la legge vorrebbe
raggiungere degli obiettivi e dei risultati oggetto della scienza economica. Il rapporto è tra due scienze autonome
appartenenti a diversi sistemi; 1
Capitolo II
Le prestazioni imposte e il tributo
Le entrate dello stato e degli Enti Pubblici
Dopo aver spiegato il significato di diritto tributario è necessario analizzare il termine “Tributo” identificandolo in
base al principio della capacità contributiva e separandolo delle altre entrate pubbliche. I mezzi economici di cui
necessita lo Stato e gli altri enti pubblici possono derivare dalla gestione o dall’alienazione dei propri beni (
concessioni di beni in godimento a terzi ) , dall’esercizio di attività lucrative ( reddito imprese pubbliche ) o da
una serie di prelievi coattivi giustificati dal bisogno di coprire i costi che l’ente pubblico ha sostenuto per
realizzare un interesse pubblico superiore; secondo la classificazione economica il “prezzo” del servizio può
essere di vario tipo: Privato o quasi privato ( quello determinato nelle contrattazioni in base a leggi di mercato )
Pubblico ( quello che fissato in base a regole pubblicistiche copriva il costo del pubblico servizio senza ottenere
ricavo ) di Monopolio ( non diverso da quello pubblico aggiungeva un’imposta all’ammontare del prezzo privato
per la posizione monopolistica dell’ente pubblico ) Politico ( era individuato nelle ipotesi della tassa e del
contributo, come il prezzo inferiore alla quota del costo totale, chiesto dall’ente a chi usufruiva di un servizio
pubblico come la difesa o l’ordine pubblico ). La reazione della dottrina tedesca e l’introduzione del Metodo
Giuridico favorirono l’introduzione, nella classificazione delle entrate, di criteri giuridici ispirati alla metodologia
del diritto privato. Nacque così una classificazione basata sulla natura del rapporto tra ente pubblico e cittadini: da
ciò si distinsero le entrate di diritto pubblico che erano quelle imposte in virtù della potestà d’Imperio e
finanziavano i servizi pubblici indivisibili a beneficio di tutti, e quelle di diritto privato che traevano origine dai
rapporti contrattuali e finanziavano i servizi pubblici divisibili pagati solo da coloro che ne beneficiavano. Le
classificazioni attuate dalla dottrina con questi criteri furono molte e utilizzando il criterio della sussistenza si
distinsero inoltre le entrate a titolo commutativo ( che erano corrispettivo di una controprestazione ) da quelle a
titolo contributivo ( erano quelle in cui la controprestazione mancava); le prime erano anche divise in entrate di
diritto pubblico o privato.
Le prestazioni imposte Nessuna prestazione personale o
Alle prestazioni imposte si applica la riserva di legge dell’art 23 Cost (
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. ) che ha le sue radici sia nell’art 30 dello Statuto
Albertino (Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal
Re) sia nel riferimento al mercato. L’intervento del legislatore era necessario quando l’ingresso dello Stato
nell’economia avesse potuto turbare l’equilibrio e alterare le regole economiche del libero mercato. Riferendoci
alle prestazioni assoggettabili alla riserva, la teoria esposta dal Cammeo distinse i tributi inclusi da quelli esclusi
nella riserva e definiva il tributo espressione della Sovranità che si realizzava attraverso lo schema
dell’obbligazione ex lege. Quindi il rapporto era di natura tributaria quando l’obbligazione derivava dalla legge
mentre non era tributaria quando derivava dall’autonomia negoziale del privato. Intersecando le nozioni dello
Statuto e quella di Sovranità la dottrina pervenne a creare una nozione più ampia riferibile a tutti i rapporti in cui
la prestazione del privato è dovuta in base alla legge. Tutto questo trovò sbocco nella formulazione dell’art 23 che
sintetizza la “coattività” e la rilevanza giuridica come caratteri essenziali di tali prestazioni. Ma cosa si intende
per prestazione imposta? L’art 23 divide le prestazioni personali da quelle patrimoniali: le prime la dottrina le ha
distinte in Tributi e prestazioni di opere, cioè prestazioni di dare o fare che richiedono l’impiego di energie fisiche
e intellettuali e che hanno rilevanza patrimoniale anche incerta come negli esempio in parentesi ( servizio
militare, obbligo di comparire in giudizio come testimone). Tali prestazioni limitano la libertà del privato di
scegliere l’attività cui dedicarsi; con riguardo alle prestazioni patrimoniali i casi sono tanti: vengono definite
come tali le prestazioni che incidono sul patrimonio del privato riducendolo; la decurtazione ,che è la ratio della
norma, non può essere solo economica ma può consistere nella perdita di un diritto reale o dalla nascita di
un’obbligazione che ha per oggetti beni diversi dal denaro. Vengono escluse quelle prestazioni dirette a sostituire
beni o servizi del patrimonio di ugual valore senza impoverirlo. Il tributo rappresenta una delle categorie più
importante delle prestazioni imposte insieme alle altre prestazioni sopra analizzate;
Criteri di ripartizione dei carichi pubblici
Come vengono ripartiti i tributi e le prestazioni imposte tra i consociati? In epoche remote i carichi venivano
addossati a soggetti estranei alla collettività ( bottino di guerra ) poi si affermarono dei criteri di ripartizione legati
all’esistenza di gruppi sociali ( famiglia, gruppi religiosi ) che se ne facevano carico dividendoseli al loro interno;
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durante le guerre o le calamità anche i singoli contribuivano spontaneamente alle spese. Le nuove dimensioni
dello Stato moderno richiedono una maggiore regolarità di ripartizione in relazione al gettito certo che viene a
nascere per la realizzazione di opere o servizi collettivi e ripartiti tra la collettività secondo indici di ricchezza.
Nacquero così le teorie della corrispettività e del beneficio dirette a misurare il concorso del privato alla
prestazioni pubbliche; la scuola di Pavia elaborò la teoria della “Causa Impositionis” riferita alla ripartizione e
all’esercizio del tributo mediante la partecipazione del soggetto passivo ai vantaggi sociali in base alla sua
capacità contributiva. Tali elementi diventarono principi fondamentali riscontrati nell’art 134 della Costituzione
di Weimar ( Partecipazione in base ai mezzi economici ), nell’art 25 dello Statuto Albertino (Essi contribuiscono
indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato ) e all’art 53 cost. comma secondo (Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività).
Il principio della capacità contributiva e l’art 53 Cost.
L’art 53 recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Analizziamo i due commi separatamente; il primo tutela
due interessi: quello della collettività al concorso delle spese pubbliche che mostra il carattere solidaristico e
quello del singolo in base alla propria capacità contributiva. La regola del concorso si ricava sia dal rapporto della
Commissione Economica all’assemblea costituente dal quale risulta che la formula “Capacità Contributiva” aveva
lo scopo di andare contro il principio che riteneva il tributo quale corrispettivo del godimento di pubblici servizi
giustificandolo con la necessità del concorso di tutti all’esistenza dello Stato in quanto collettività organizzata, sia
dall’art 2 cost che richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale, e infine dalla
generalità del concorso; la formula “Tutti” comprende tutti coloro che entrato in contatto con l’ordinamento dello
Stato facenti parte di una collettività organizzata. La doverosità è invece espressa dalle parole “sono tenuti”; per
l’individuazione della spesa pubblica si possono usare due criteri: uno soggettivo per cui sono pubbliche soltanto
le spese dello Stato e degli enti pubblici; quello oggettivo per cui spese pubbliche sarebbero tutte quelle che
rispondono all’interesse generale della collettività e che meritano di essere ripartite all’interno della stessa. Sono
escluse dall’art 53 le prestazioni aventi carattere sanzionatorio, le contribuzioni per servizio il cui costo si può
determinare divisibilmente;sono ricompresse invece solo le prestazioni contributive caratterizzate dal
conseguimento di finalità generali; la corte cost. ha ricollegato l’operatività dell’art 53 ai tributi che coprono costi
di servizi indivisibili ( Imposte ). La seconda parte del 1° comma dell’art 53 svolge la funzione garantistica di
vietare tributi che non si colleghino a una capacità contributiva; in un primo momento la dottrina ha interpretato
questa espressione come il Graziotti: la capacità contributiva si identificava col godimento dei pubblici servizi in
funzione del quale si determinava il concorso dei privati alle spese pubbliche; come mera conferma del potere del
legislatore di determinare i criteri distributivi di concorso nei singoli tributi e come tutela del minimo vitale.In
questa prospettiva si inquadrava anche il collegamento con il principio di uguaglianza dell’art 3 cost generando la
formula “ a prestazioni uguali imposizione uguale, a presupposti diversi imposizione diversa”.La giurisprudenza
della Corte ha individuato il principio di Capacità Contributiva quale limite alla legittimità della norma
impositrice distinguendo un limite relativo ( inteso come giustificazione della diversa contribuzione imposta a
taluni consociati rispetto ad altri e giustificata da diversi sintomi di capacità contributiva ) e uno assoluto ( inteso
come qualunque presupposto cui si potesse ricollegare la partecipazione alle spese pubbliche ); Con riguardo al
limite assoluto la Corte Costituzionale ha elaborato la nozione di “potenzialità economica”( ricchezza ) come
indice di capacità contributiva. Il principio di Capacità Contributiva accolto nell’art 53 garantisce che ogni
prelievo tributario sia giustificato in indici rivelatori di ricchezza dai quali sia deducibile l’idoneità
all’obbligazione che viene attribuita ad un Soggetto passivo, titolare delle fonti di ricchezza colpite dell’onere
tributario, e in relazione alla situazione personale e familiare dello stesso, limitando perciò l’imposta alla propria
capacità contributiva. Secondo la Corte i requisiti della Potenzialità economica sono diversi: essa deve essere in
primo luogo “Effettiva” deducendone la non imponibilità sui mezzi necessari alla mera sopravvivenza ( minimo
vitale ); la dottrina in questo aggiunge l’illegittimità di tassazioni di situazioni patrimoniali che non superino il
minimo vitale. Secondo carattere è la “Certezza”: la capacità contributiva deve essere certa ed attuale e non
meramente fittizia. La Corte ha in merito preso in esame le numerose presunzioni legali esistenti; ha dichiarato
illegittime quelle assolute perché non si hanno certezze statuite senza la possibilità di provare il contrario
salvaguardando il diritto del contribuente alla prova del reddito soggetto all’imposizione. Terzo requisito è
“l’Attualità” cioè la capacità contributiva deve esistere nel momento in cui si verifica il prelievo e costituisce
perciò un limite ai tributi retroattivi nonché alle norme che collegano effetti tributari a fattispecie non ancora
realizzate. Queste problematiche verranno analizzate nei paragrafi successivi. Nel corso della sua evoluzione la
Corte ha elaborato una nozione di Capacità Contributiva Relativa riferita non solo all’esigenza che ogni
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presupposto sia espressivo di potenzialità economica, ma dall’esigenza di differenziazione dei contribuenti e dei
tributi fra di loro. Si sottolinea così una sorta di relativizzazione del sindacato sulla sussistenza della capacità
contributiva, che mira a ricostruire il principio dell’art 53 alla luce dei pri
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