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L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. LE AGENZIE FISCALI.

La potestà amm. di imposizione, ovvero quel complesso di poteri di accertamento, controllo e riscossione necessari a realizzare il concorso alle pubbliche spese, è stata da sempre esercitata dallo Stato attraverso gli uffici dell'amministrazione finanziaria. Tale ultima locuzione è stata per tradizione utilizzata per indicare il complesso apparato che, prima della riforma del 1991, era gerarchicamente ordinato in una struttura centrale costituita dal Ministero delle Finanze e in strutture periferiche articolate su base regionale e provinciale.

Con la L.358/1991 siffatta organizzazione è stata oggetto di una radicale riforma con lo scopo di unificare i vari uffici centrali e periferici al fine di potenziarne la capacità operativa.

La rinnovata struttura del Ministero risultava articolata in 3 soli dipartimenti (delle entrate, delle dogane, del territorio) a loro volta

suddivisi in direzioni centrali, con funzioni di indirizzo e coordinamento degli uffici periferici, mentre a livello regionale, con funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e vigilanza dell'attività amministrativa locale. Si è arrivati all'emanazione del D. Lgs. 300/1999, che ha riservato al Ministero dell'Economia e delle Finanze una serie di funzioni tra cui quelle di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle 4 agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio); queste agenzie sono enti pubblici non economici dotati di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria. Si è venuto delineando un quadro nel quale, a decorrere dal 1 gennaio 2001, data dalla quale le agenzie fiscali sono divenute "esecutive", la funzione accertativa e la titolarità dei poteri di indagine sono state trasferite alle agenzie, mentre la responsabilità politica sulla funzione.

impositiva rimane in capo al Ministro, il quale è chiamato, sia a dettare le direttive cui le agenzie devono attenersi e a individuare gli obiettivi che le stesse devono raggiungere, sia a esercitare direttamente o tramite i propri organi, il controllo sui risultati e la vigilanza sull'applicazione della legge da parte delle stesse agenzie.

I SOGGETTI AUSILIARI.

Tutte le figure considerate quali soggetti ausiliari possono essere accomunate dall'obiettivo di semplificare e rendere più efficaci, trasparenti e collaborativi i rapporti tra soggetti attivi e passivi del tributo.

A) esattore. Conosciuto sin dall'epoca antica, si interponeva tra l'ente impositore e i contribuenti nella fase di riscossione del tributo, sulla base di un accordo negoziale e di un provvedimento amministrativo che approvava l'accordo stesso. Il contratto di esattoria poteva essere stipulato dall'ente impositore con soggetti persone fisiche o giuridiche, iscritti in un

apposito albo nazionale. Con il contratto di esattoria veniva affidata all'esattore la riscossione di tributi e di altre entrate non tributarie in un determinato ambito territoriale. L'esattore doveva impegnarsi a recuperare dai contribuenti iscritti nei ruoli quanto da lui anticipato all'ente impositore e al tal fine veniva dalla legge dotato di particolari poteri autoritativi per la riscossione anche coattiva del credito che culminava nella cd. esecuzione esattoriale in cui l'esattore cumulava la qualità di creditore con quella di giudice dell'esecuzione. Il compenso che gli spettava per il servizio espletato, denominato aggio, variava sia con riguardo all'ammontare delle somme da riscuotere, sia dell'attività che doveva compiere, ma soprattutto cambiava da comune a comune a seconda del rischio di insolvibilità dei contribuenti. L'esattore non è cessionario (né pro soluto né pro solvendo) del credito

d'imposta e, non subendo il rischio dell'inadempimento del contribuente ma rivestendo il ruolo di ausiliario nella riscossione, non poteva essere qualificato quale soggetto attivo del tributo.

Dal 1 gennaio 1990 è scomparsa la figura dell'esattore, quale persona fisica, per lasciare il posto a quella del concessionario-persona giuridica costituita da aziende e istituti di credito, s.p.a. con capitale non inferiore al miliardo, s.coop. con le stesse caratteristiche, che curano la riscossione delle imposte nell'ambito territoriale di loro competenza.

B) aziende di credito e uffici postali. La legge prevede una delega irrevocabile conferita dal contribuente all'azienda di credito a versare l'imposta alla tesoreria dello Stato entro il quinto giorno successivo. La banca rilascia al contribuente un'attestazione di pagamento e viene compensata con una commissione, mentre in caso di omesso o ritardato versamento si applicherà alla stessa una

penale del 2% al giorno(la penale è ridotta nel caso incui il mancato versamento sia dovuto ad errori materiali). L'attestazione rilasciata ha efficacia liberatoria per ilcontribuente; quindi, pagando alla banca, il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione tributaria.

G.d.F. le sue funzioni investigative sono tuttora svolte in cooperazione e coordinamento con gli uffici al finedell'accertamento e della riscossione delle imposte dirette e dell'IVA.Altri soggetti ausiliari sono: i messi comunali e quelli speciali, i messi notificatori del concessionario e gli ufficigiudiziari.

centri autorizzati di assistenza fiscale: i CAAF, che sono s.d.capitali il cui oggetto sociale è limitato allosvolgimento dell'attività di assistenza fiscale e i cui soci possono essere esclusivamente associazioni . sidistinguono in CAAF- imprese e CAAF-dipendenti.CAAF-imprese possono prestare assistenza esclusivamente ai contribuenti titolari di impresa

Possono tenere le scritture contabili dei loro utenti, verificando la regolarità formale della documentazione contabile dagli stessi prodotta.

CAAF- dipendenti, prestano assistenza esclusivamente nei confronti dei sostituti elaborando, predisponendo e trasmettendo le loro dichiarazioni; i CAAF- dipendenti e sostituti ricevono un compenso a carico del bilancio dello Stato.

Il garante del contribuente: ha competenza su tutte le questioni riguardanti gli uffici ubicati in regione e su tutti i tributi di ogni genere e specie richiamati dal D. Lgs. 546/1992. Il garante è un organo collegiale costituito da 3 membri scelti e nominati dal Presidente della Commissione tributaria tra categorie di soggetti portatori di alta professionalità: mentre, infatti, il presidente deve essere un magistrato, un professore universitario di materie giuridiche o economiche o un notaio, la scelta degli altri due membri deve ricadere su un dirigente dell’amministrazione finanziaria o su un

ufficiale generale e superiore della G.d.F., a riposo da almeno 2 anni, mentre il terzo membro è un iscritto all'ordine degli avvocati, dottori commercialisti. Ha funzioni tutorie e di vigilanza; l'intervento più incisivo che il Garante può porre in essere è quello di attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.

I SOGGETTI PASSIVI. Il fisco ha interesse a: semplificare i propri rapporti con la molteplicità dei contribuenti e rafforzare la sicura riscossione del tributo. L'interesse del fisco si realizza non solo attraverso la predisposizione di idonee garanzie patrimoniali a carico del debitore (privilegi, ipoteche...) ma soprattutto ampliando l'ambito della responsabilità patrimoniale ed estendendola per l'intero a tutti i soggetti che hanno realizzato il presupposto. L'arricchimento e il depauperamento in cui il tributo

si risolve devono realizzarsi attraverso strumenti giuridici: cioè attraverso la nascita e l'estinzione di rapporti obbligatori, l'estinzione e l'ablazione dei diritti reali... Questi effetti giuridici devono prodursi in capo al titolare della capacità contributiva manifestata dal presupposto anche quando il prelievo avvenga a carico di un soggetto diverso; se così non fosse sarebbe violato il principio costituzionale che riferisce il concorso tributario a colui che ha realizzato la capacità contributiva. Il meccanismo attraverso cui il depauperamento patrimoniale viene trasferito da colui che lo ha subito a colui che lo deve subire in via definitiva per aver realizzato il presupposto d'imposta, può essere affidato all'operare delle regole economiche del mercato oppure essere previsto dalla legge tributaria. Nel primo caso si parla di traslazione del tributo: essa si verifica quando colui che subisce il prelievo (soggettocome ad esempio il principio di proporzionalità, che impone che l'onere fiscale sia proporzionato alla capacità contributiva del soggetto passivo. Per garantire la corretta applicazione dei principi tributari, l'ordinamento prevede anche meccanismi di controllo e di tutela del contribuente. Ad esempio, il contribuente ha il diritto di presentare ricorso contro gli atti dell'amministrazione finanziaria che ritenga ingiusti o erronei. Inoltre, è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento delle imposte in caso di difficoltà finanziarie. In conclusione, i principi tributari sono fondamentali per assicurare un sistema fiscale equo ed efficiente. Essi garantiscono che l'onere fiscale sia distribuito in modo equo tra i cittadini e che il prelievo fiscale sia proporzionato alla capacità contributiva di ciascun soggetto.come lenorme di diritto processuale civile o di diritto amministrativo. L'art. 53, 1° comma cost. richiede che il tributo sia strutturato in modo da porne l'onere a carico del soggetto che manifesta la relativa capacità contributiva, ma non esclude la possibilità che nell'operare di altri istituti giuridici comporti una diversa ripartizione tra i consociati dell'onere stesso. LA SOGGETTIVITÀ E LA SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA. L'espressione soggettività tributaria nacque a proposito di organizzazioni di persone o di beni non fornite di personalità giuridica, ma aventi obblighi tributari. Con la formula soggettività tributaria speciale venne così descritta la condizione di soggetti passivi tributari che la legislazione fiscale riconosce a determinati organismi, entità economiche o patrimoniali con titolarità collettiva, ma privi di personalità giuridica. Si trattava, però,diun’impostazione che si basava su un presupposto erroneo: quello che la capacità giuridica di diritto comune non potesse spettare che a persone fisiche o persone giuridiche. La dottrina successiva ha invece chiarito che la personalità giuridica costituisce
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A.A. 2011-2012
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario Avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Viotto Antonio.