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CONSEGUIMENTO DELL'UTILE MA VIENE RICONOSCIUTO UN CREDITO DI IMPOSTA

Con il sistema ad esenzione, introdotto dalla legge 80/2003 dal 1° gennaio 2004, tutto questo viene stravolto: si tassa in maniera definitiva la società che produce il reddito, mentre per i dividendi la tassazione esente è solo tra soggetti IRES, ma se alla fine della catena ci sarà una persona fisica la tassazione si distingue tra partecipazione qualificata e non. La partecipazione non qualificata viene tassata con una ritenuta secca del 12.5% per l'ammontare dei dividendi percepiti, invece la partecipazione qualificata il socio paga l'IRPEF, ma è imponibile solo il 40% (54.6 dal 2008) dei dividendi ed è esente per il restante 60%. Ad esempio se è il 38% l'aliquota IRPEF marginale del socio con partecipazione qualificata, il 40% dei dividendi.

percepiti saranno tassati al 38%.
RIFORMA DEL SISTEMA DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI
LEGGE 7 APRILE 2003, n. 80
ESENZIONE
SISTEMA AD TASSAZIONE IN TASSAZIONE PARZIALE
CAPO AL SOCIO IN CAPO DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ
partecipazione non qualificata ritenuta secca del 12.5%;
(IRES) partecipazione qualificata tassata al 40% con l'IRPEF;
in regime d'impresa tassate al 40%.
Quindi l'esenzione dalla tassazione si applica solo quando il dividendo è percepito da un altro soggetto IRES, mentre se i soci sono società di persone o persone fisiche vengono tassati secondo il principio di trasparenza.
SISTEMA DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI
VECCHIO SISTEMA NUOVO SISTEMA
IMPUTAZIONE ESENZIONE
SISTEMA AD SISTEMA AD
SISTEMA DI SISTEMA DI
TASSAZIONE A VALLE TASSAZIONE A MONTE
Le plusvalenze su azioni o quote di partecipazioni sono il differenziale positivo che deriva dalla cessione di un bene, mentre le minusvalenze sono il differenziale

negativo.48ÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äxt

Le plusvalenze su titoli derivano da partecipazioni vendute ad un prezzo maggiore rispetto a quello acquistato (ad esempio per una partecipazione pagata 100 e rivenduta a 500, la plusvalenza su titoli è di 400) e fino al 2004 le plusvalenze venivano tassate con il sistema ad imputazione, mentre con la riforma fiscale si applica il nuovo sistema ad esenzione.

L’utile di una società può trasformare un dividendo oppure una riserva, conservata dalla società.

Come i dividendi sono esenti tra soggetti IRES, necessariamente anche la plusvalenza irrealizzata è esente (la riserva), in quanto deriva da dividendi accumulati all’interno dell’impresa.

Se i dividendi non vengono distribuiti, l’operazione di conservazione della plusvalenza dell’impresa (sia l’utile attuale che quello potenziale che si potrà avere

Negli anni successivi) ha l'effetto di aumentare il valore dell'impresa, perché contiene all'interno una plusvalenza e per questo chi compra le sue partecipazioni le pagherà un prezzo più alto. Tuttavia la plusvalenza conservata dall'impresa è esente e di conseguenza anche la plusvalenza sulle partecipazioni acquistate sono esenti in linea teorica.

FORMAZIONE DELLA PLUSVALENZA

LA PLUSVALENZA REALIZZATA TRAE ORIGINE DA PROSPETTIVE DI REDDITI FUTURI REDDITI REALIZZATI, MA NON DISTRIBUITI (RISERVE) REDDITI CHE SARANNO TASSATI REDDITI TASSATI IN CAPO QUANDO EFFETTIVAMENTE ALLA SOCIETÀ PRODOTTI

La riforma fiscale sulle partecipazioni (partecipation o regime ha due obiettivi: exemption pex) evitare il fenomeno della doppia imposizione e armonizzare il nostro sistema agli altri paesi. Nella riforma dividendi e plusvalenza irrealizzate sono una identica fattispecie reddituale e quindi soggetti a un criterio di tassazione identico.

E perciò esattamente speculare. Quindi nella riforma Tremonti il dividendo è esente, la plusvalenza è esente per cui la minusvalenza è indeducibile. Dopo la riforma ci sono stati degli scandali a seguito di plusvalenze da capogiro in totale esenzione e questo ha portato il legislatore a diminuire le percentuali di esenzione. In realtà se la esenzione non è il 100%, come avveniva in sostanza con la riforma Tremonti, le operazioni vengono effettuate non più in Italia, ma in altri paesi che lo prevedono, ma questo toglie capitali al nostro paese. Tuttavia l'esenzione per le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni (principio della partecipation exemption) è diminuita dal teorico 95% (in concreto 100%) nel 2005, al 91% nel 2006, al 84% nel 2007 ed è ritornata al 95% nel 2008. L'esenzione della plusvalenza è collegata a quella del dividendo, ma una plusvalenza su partecipazioni può derivare

Anche da operazioni speculative (la borsa) e per questa ragione l'esenzione delle plusvalenze è concessa esclusivamente solo quando non è speculativa. Resta all'84% l'esenzione per le plusvalenze realizzate dal 31/12/2007 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004.

L'esenzione della plusvalenza è corollario alla indeducibilità della minusvalenza, ma il legislatore distingue le operazioni che producono plusvalenze esenti e minusvalenze indeducibili, dalle operazioni che producono plusvalenze imponibili e minusvalenze deducibili. Questo vuol dire che il contribuente non sempre ha interesse ad avere la plusvalenza esente, perché in questo caso la minusvalenza è indeducibile.

TRATTAMENTO DEI DIVIDENDI E DELLE PLUS/MINUSVALENZE DA

PARTECIPAZIONI NELLA RIFORMA "TREMONTI" DIVIDENDI PLUSVALENZA/MINUSVALENZA DA PARTECIPAZIONI L'art. 87 del TUIR (modificato dalla Finanziaria 2008), riguardante le plusvalenze esenti, introduce 4 condizioni affinché il risultato possa rientrare nel novero delle operazioni che producono plusvalenze esenti oppure minusvalenze indeducibili (requisiti di applicazione della partecipation exemption): 1. (art. 87 lett. a) - Il possesso deve essere ininterrotto da almeno 12 mesi per plusvalenze e minusvalenze (altrimenti sono ritenute operazioni speculative), una condizione comune a tutti i paesi comunitari. 2. (art. 87 lett. b) - La partecipazione deve essere iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Dalla scelta di inserire le partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante, derivano due conseguenze: a. se le partecipazioni vengono messe nelle immobilizzazioni finanziarie, le plusvalenze e le minusvalenze sono esenti; b. se le partecipazioni vengono messe nell'attivo circolante, le plusvalenze e le minusvalenze sono indeducibili.

finanziarie in caso di plusvalenza si ha diritto all'esenzione, ma un'eventuale minusvalenza è indeducibile;

se le partecipazioni vengono messe nell'attivo circolante in caso di plusvalenza non si ha diritto all'esenzione, ma un'eventuale minusvalenza è deducibile.

Quindi il soggetto IRES deve scegliere se pensa di avere una plusvalenza deve inserire la partecipazione nelle immobilizzazioni, invece se teme il contrario la deve inserire nell'attivo circolante. Se nel primo bilancio è stata iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie e dal secondo in poi viene iscritta nell'attivo circolante non è importante per il Fisco perché vale sempre la scelta fatta nel primo bilancio di possesso della partecipazione.

(art 87 lett. c) - La società partecipante non deve risiedere in un paese inserito nella c.d. black list, altrimenti l'esenzione non si applica. Sono ritenuti paesi sospetti per due motivi: non

dannolist, informazioni o hanno una tassazione irrilevante (spesso hanno entrambe le cose). 57 Da questo requisito si possono dedurre due sistemi per eludere il binomio plusvalenza-esenzione e minusvalenza-indeducibile:

  1. L'impresa potrebbe acquistare le partecipazioni, ma poco prima dello scadere dei 12 mesi se ritiene di avere una perdita, la vende e detrae la minusvalenza.
  2. L'impresa A acquista la partecipazione e la iscrive nelle immobilizzazioni finanziarie e le cede ad un impresa B, di cui detiene il 100% delle sue quote, e questa iscrive la partecipazione nell'attivo circolante; in questo modo, la stessa partecipazione, se c'è una plusvalenza la vende l'impresa A, godendo dell'esenzione, mentre se c'è una minusvalenza la vende l'impresa B che deduce la perdita.

In sintesi, in questo modo una holding può trasferire le partecipazioni da una società all'altra in completa esenzione o

deduzione.
50ÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äxt4. (art 87 lett. d) - La società partecipante deve essere di un'impresa commerciale secondo l’ampiadefinizione dell'art. 55 del TUIR e non deve essere una società di facciata con il solo scopo disfruttare l’esenzione sulle plusvalenze. Si vuole evitare, ad esempio, che una società con sociounico acquista delle partecipazioni per avere l’esenzione, aggirando la tassazione che gravasulle persone fisiche. Per essere esenti i soggetti devono svolgere effettivamente un’attivitàcommerciale e non essere una semplice attività di gestione di immobili.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Tra le imposte indirette, l’imposta sul valore aggiunto è stata istituita dal decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell’ambito della riforma tributaria degli anni ’70. Ladisciplina

Il processo di armonizzazione dell'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) nella Comunità europea è iniziato negli anni '60 con l'emanazione di due direttive che hanno definito il modello di prelievo e le caratteristiche dell'imposta.

Da allora, sono state introdotte altre direttive e regolamenti comunitari per continuare il processo di armonizzazione. La sesta direttiva CEE del 1977 è stata l'ultima direttiva ad essere adottata. Successivamente, la sesta direttiva 112 del 28/11/2006 è diventata fondamentale, in quanto rappresenta il testo unico di tutte le disposizioni comunitarie vigenti sull'IVA. Questa direttiva, che conta 414 articoli e una serie di allegati, è stata adottata il 1° gennaio 2007, ma deve ancora essere attuata nella legislazione nazionale. Tuttavia, i suoi principi sono in gran parte recepiti dagli ordinamenti interni, rendendola sostanzialmente un testo unico.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
98 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Uricchio Antonio Felice.