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Estratto del documento

Questa disciplina dell'assistenza tecnica riguarda non soltanto o primi due gradi

del giudizio, in quanto il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione sono in toto

richiamate le regole processualcivilistiche, le quali impongono l'assistenza in

giudizio da parte di avvocati iscritti nell'apposito albo dei difensori a ciò abilitati,

e dell'Avvocatura Generale dello Stato. Particolare attenzione meritano poi le

norme che il legislatore del 1992 ha voluto dedicare alla possibile pluralità di

parti nel processo tributario. Esse sono costituite dalle disposizioni disciplinari

del liticonsorzio e dell'intervento nel processo tributario, dalle quali risulta che:

se l'oggetto del ricorso riguarda più soggetti; essi debbono essere tutti di parte

⁃ nello stesso processo: e se il ricorso non è stato proposto da tutte le parti, il

giudice dispone l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in

causa entro un termine stabilito a pena di decadenza;

possono intervenire volontariamente nel processo o essere chiamati in giudizio,

⁃ i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinati dall'atto impugnato o parti del

rapporto tributario controverso;

ma le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono

⁃ impugnare autonomamente l'atto se per esse, al momento della costituzione in

giudizio, è già decorso il termine di decadenza.

Il ricorso alla Commissione tributaria deve contenere l'indicazione, a pena di

inammissibilità:

a. della Commissione adita;

b. delle generalità e del domicilio eletto del ricorrente;

dell'Ufficio finanziario o dell'ente locale o dell'agente della riscossione nei cui

i. confronti il ricorso è risvolto;

d. dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;

ii. e. dei motivi del ricorso.

Nelle controversie di impugnazione-annullamento di provvedimenti impositivi i

motivi necessariamente si identificano nelle norme dalla cui circolazione

discendono i vizi lamentati dal ricorrente e la cui rimozione rappresenta l'oggetto

della domanda; con la conseguente configurabilità di una inammissibile

modificazione dei motivi se in corso di giudizio l'annullamento viene chiesto sulla

base di norme diverse da quelle invocate. Nelle controversie di natura

dichiarativa, l'oggetto della domanda si identifica nella situazione soggettiva da

accertare; e non necessariamente si traduce in una ammissibile modificazione

dei motivi il fatto che vengano invocate disposizioni diverse da quelle

inizialmente indicate. Anche per il processo tributario è poi disposto che il

giudice venga investito della controversia attraverso un duplice adempimento,

consistente nella notificazione del ricorso e nella successiva costituzione del

ricorrente giudizio. Quanto alla notificazione la legge dispone che esse deve

essere operata in un termine che è stabilito, a pena di inammissibilità, in

sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Ai fini della sua decorrenza rileva la valida notificazione dell'atto da impugnare e

non anche la conoscenza di fatto che di esso possa essersi avuta. Quanto

invece alle controversie sul rifiuto tacito di restituzione, la presentazione

dell'istanza in sede amministrativa assume il valore di presupposto processuale

richiesto a pena di inammissibilità dell'azione.

Alla notificazione del ricorso deve poi seguire la costituzione del ricorrente in

giudizio, essa deve avvenire mediante deposito, nella Segreteria della

Commissione adita ed entro 30 giorni dalla notificazione del ricorso, della copia

del ricorso notificato, unitamente a copia dell'atto impugnato e dei documenti

che si intendono produrre. È inoltre stato consentito che la costituzione possa

anche avvenire a mezzo di posta, mediante spedizione del ricorso in plico

raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. Anche il soggetto al

quale il ricorso è stato notificato deve costituirsi in giudizio per assumere la

veste di parte del processo, e ciò, depositando entro 60 giorni dalla notificazione

del ricorso le proprie controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione. Il

termine per la costituzione della parte resistente non è però stabilito a pena di

inammissibilità, è quindi da ritenere possibile la costituzione tardiva. Ma il

soggetto non costituito non potrà essere informato delle relative vicende.

Quanto all'esame preliminare, si tratta di un istituto regolato dagli artt. 27 e 28,

D.lvo n. 546/1992 il cui contenuto consiste nella possibilità che il Presidente

della Sezione alla quale il ricorso è stato assegnato ne dichiari con decreto

l'inammissibilità, quando essa sia manifesta, ossia dichiari con decreto, la

sospensione, interruzione o l'estinzione del processo, ove ne ricorrano i

presupposti. Queste disposizioni sono poste a sfoltire il carico delle udienze

collegiali, evitando che esse giungano le controversie chiaramente

inammissibili, ovvero quelle per le quali siano maturate situazioni distinzione o

interruzione. A garanzia del contribuente, i decreti ammessi in sede di esame

preliminare sono definitivi, in quanto la legge consente al ricorrente di proporre

reclamo all'organo collegiale, il quale pronuncerà sentenza nel caso in cui

dichiari l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del giudizio, mentre negli altri

casi adotterà con ordinanza non impugnabile i provvedimenti per la

prosecuzione del processo.

La tutela cautelare consiste invece nella possibilità che la Commissione adita,

nelle more del giudizio, e quando dell'atto impugnato può al ricorrente derivare

un danno grave ed irreparabile, sospenda provvisoriamente l'esecuzione

dell'atto medesimo. La legge oggi prevede che il ricorrente possa chiedere al

giudice tributario la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato quando da

tale esecuzione possa derivargli un danno grave ed irreparabile; che il

Presidente fissa la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di

consiglio utile,disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci

giorni liberi prima, ed in caso di eccezionale urgenza possa anche disporre con

decreto la provvisoria sospensione fino alla pronuncia del collegio; che

all'udienza collegiale la Commissione, sentite n camera di consiglio le parti,

delibera sull'istanza di sospensione con ordinanza motivata non impugnabile

dopo aver delibato il merito della controversia ; che la sospensione può anche

essere parziale o subordinata alla presentazione di idonee garanzie; che, ove la

sospensione venga concessa, la trattazione della controversia deve essere

fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia; che gli effetti della sospensione

cessano dalla data di pubblicazione della sentenza; e che in caso di aumento

delle circostanze, la Commissione, sulla base di istanza motivata di parte, può

revocare o modificare il provvedimento cautelare.

In ordine ai presupposti di tutela cautelare la legge richiede l'esistenza di un

pericolo di danno grave ed irreparabile; poiché la legge correla la tutela al danno

può derivare dall'esecuzione dell'atto impugnato, ci si è richiesti se la tutela

cautelare possa essere invocata anche quando i pregiudizi discendono, più che

dall'atto impugnato, dalle iscrizioni provvisorie a ruolo che in base ad esso l'

Amministrazione può legittimamente operare.

Deve poi osservarsi che nel processo tributario la tutela cautelare è prevista e

regolata unicamente per il giudizio di primo grado; ed è stabilito che il relativo

provvedimento non è impugnabile, a differenza di quanto avviene nell'ordinario

processo amministrativo.

Risulta dagli articoli 30 e 38 che:

il Presidente della Sezione alla quale è stato assegnato, ove non ritenga di

⁃ adottare i provvedimenti ricordati nel precedente par. 5, e scaduto il termine per

la costituzione delle parti, nomina il relatore e fissa la data per la trattazione

della controversia;

la Segreteria della Commissione da comunicazione alle parti costituite della

⁃ data di trattazione, almeno 30 giorni prima, mediante apposito avviso;

le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di

⁃ trattazione, memorie difensive fino a 10 giorni liberi prima, e brevi repliche sino

a 5 giorni prima, ove non sia stata chiesta la discussione in pubblica udienza;

la controversia è normalmente trattata in camera di consiglio, in assenza delle

⁃ parti, almeno che una di esse abbia chiesto la discussione in pubblica udienza

con apposita istanza da notificare alle altre parti e depositare presso la

Segreteria della Commissione almeno 10 giorni prima della data di trattazione;

alla data stabilita, il relatore espone al collegio i fatti e le questioni controverse,

⁃ successivamente, ove la trattazione avvenga in pubblica udienza, il Presidente

ammette le parti alla discussione orale;

nel solo caso di discussione in pubblica udienza, la Commissione può disporre il

⁃ differimento a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua

difesa tempestiva, scritta o orale, sia resa difficile a causa dei documenti

prodotto o dalle questioni sollevate dalle altre parti; in tal caso deve essere

nuovamente inviato l'avviso di trattazione alle parti costituite, a meno che tutte le

parti costituite siano presenti;

il collegio giudicante adotta la propria deliberazione in segreto, nella camera di

⁃ consiglio, subito dopo l'esposizione del relatore e l'eventuale discussione

pubblica della controversia; tale deliberazione può essere rinviata di oltre non 30

giorni;

alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni degli artt. 276 e ss.,

⁃ fermo restando che nel processo tributario non sono ammesse sentenze non

definitive o limitate solo ad alcune domande,

le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della

⁃ sentenza di altre parti, depositando, nei successivi 30 giorni, l'originale o copia

autentica dell'originale notificato, presso la segreteria, e se nessuna delle parti

provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, c.p.c.

La sospensione e l'interruzione del processo tributario vengono disposta e

dichiarata con decreto del Presidente della Commissione, o con ordinanza

collegiale, quando ricorrano determinate circostanze, e le loro comuni

conseguenze giuridiche consistono:

nell'impossibilità di porre in essere atti del processo nel periodo di un tempo da

⁃ esse interessato;

nell'interruzione dei termini pendenti alla data del loro sopraggiungere;

⁃ nella necessità che la parte interessata provveda a riassumere il giudizio, a

⁃ pena di estinzione del medesimo.

La sospensio

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marko9011 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Martella Melo.