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Questa disciplina dell'assistenza tecnica riguarda non soltanto o primi due gradi
del giudizio, in quanto il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione sono in toto
richiamate le regole processualcivilistiche, le quali impongono l'assistenza in
giudizio da parte di avvocati iscritti nell'apposito albo dei difensori a ciò abilitati,
e dell'Avvocatura Generale dello Stato. Particolare attenzione meritano poi le
norme che il legislatore del 1992 ha voluto dedicare alla possibile pluralità di
parti nel processo tributario. Esse sono costituite dalle disposizioni disciplinari
del liticonsorzio e dell'intervento nel processo tributario, dalle quali risulta che:
se l'oggetto del ricorso riguarda più soggetti; essi debbono essere tutti di parte
⁃ nello stesso processo: e se il ricorso non è stato proposto da tutte le parti, il
giudice dispone l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in
causa entro un termine stabilito a pena di decadenza;
possono intervenire volontariamente nel processo o essere chiamati in giudizio,
⁃ i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinati dall'atto impugnato o parti del
rapporto tributario controverso;
ma le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono
⁃ impugnare autonomamente l'atto se per esse, al momento della costituzione in
giudizio, è già decorso il termine di decadenza.
Il ricorso alla Commissione tributaria deve contenere l'indicazione, a pena di
inammissibilità:
a. della Commissione adita;
b. delle generalità e del domicilio eletto del ricorrente;
dell'Ufficio finanziario o dell'ente locale o dell'agente della riscossione nei cui
i. confronti il ricorso è risvolto;
d. dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
ii. e. dei motivi del ricorso.
Nelle controversie di impugnazione-annullamento di provvedimenti impositivi i
motivi necessariamente si identificano nelle norme dalla cui circolazione
discendono i vizi lamentati dal ricorrente e la cui rimozione rappresenta l'oggetto
della domanda; con la conseguente configurabilità di una inammissibile
modificazione dei motivi se in corso di giudizio l'annullamento viene chiesto sulla
base di norme diverse da quelle invocate. Nelle controversie di natura
dichiarativa, l'oggetto della domanda si identifica nella situazione soggettiva da
accertare; e non necessariamente si traduce in una ammissibile modificazione
dei motivi il fatto che vengano invocate disposizioni diverse da quelle
inizialmente indicate. Anche per il processo tributario è poi disposto che il
giudice venga investito della controversia attraverso un duplice adempimento,
consistente nella notificazione del ricorso e nella successiva costituzione del
ricorrente giudizio. Quanto alla notificazione la legge dispone che esse deve
essere operata in un termine che è stabilito, a pena di inammissibilità, in
sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Ai fini della sua decorrenza rileva la valida notificazione dell'atto da impugnare e
non anche la conoscenza di fatto che di esso possa essersi avuta. Quanto
invece alle controversie sul rifiuto tacito di restituzione, la presentazione
dell'istanza in sede amministrativa assume il valore di presupposto processuale
richiesto a pena di inammissibilità dell'azione.
Alla notificazione del ricorso deve poi seguire la costituzione del ricorrente in
giudizio, essa deve avvenire mediante deposito, nella Segreteria della
Commissione adita ed entro 30 giorni dalla notificazione del ricorso, della copia
del ricorso notificato, unitamente a copia dell'atto impugnato e dei documenti
che si intendono produrre. È inoltre stato consentito che la costituzione possa
anche avvenire a mezzo di posta, mediante spedizione del ricorso in plico
raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. Anche il soggetto al
quale il ricorso è stato notificato deve costituirsi in giudizio per assumere la
veste di parte del processo, e ciò, depositando entro 60 giorni dalla notificazione
del ricorso le proprie controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione. Il
termine per la costituzione della parte resistente non è però stabilito a pena di
inammissibilità, è quindi da ritenere possibile la costituzione tardiva. Ma il
soggetto non costituito non potrà essere informato delle relative vicende.
Quanto all'esame preliminare, si tratta di un istituto regolato dagli artt. 27 e 28,
D.lvo n. 546/1992 il cui contenuto consiste nella possibilità che il Presidente
della Sezione alla quale il ricorso è stato assegnato ne dichiari con decreto
l'inammissibilità, quando essa sia manifesta, ossia dichiari con decreto, la
sospensione, interruzione o l'estinzione del processo, ove ne ricorrano i
presupposti. Queste disposizioni sono poste a sfoltire il carico delle udienze
collegiali, evitando che esse giungano le controversie chiaramente
inammissibili, ovvero quelle per le quali siano maturate situazioni distinzione o
interruzione. A garanzia del contribuente, i decreti ammessi in sede di esame
preliminare sono definitivi, in quanto la legge consente al ricorrente di proporre
reclamo all'organo collegiale, il quale pronuncerà sentenza nel caso in cui
dichiari l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del giudizio, mentre negli altri
casi adotterà con ordinanza non impugnabile i provvedimenti per la
prosecuzione del processo.
La tutela cautelare consiste invece nella possibilità che la Commissione adita,
nelle more del giudizio, e quando dell'atto impugnato può al ricorrente derivare
un danno grave ed irreparabile, sospenda provvisoriamente l'esecuzione
dell'atto medesimo. La legge oggi prevede che il ricorrente possa chiedere al
giudice tributario la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato quando da
tale esecuzione possa derivargli un danno grave ed irreparabile; che il
Presidente fissa la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di
consiglio utile,disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci
giorni liberi prima, ed in caso di eccezionale urgenza possa anche disporre con
decreto la provvisoria sospensione fino alla pronuncia del collegio; che
all'udienza collegiale la Commissione, sentite n camera di consiglio le parti,
delibera sull'istanza di sospensione con ordinanza motivata non impugnabile
dopo aver delibato il merito della controversia ; che la sospensione può anche
essere parziale o subordinata alla presentazione di idonee garanzie; che, ove la
sospensione venga concessa, la trattazione della controversia deve essere
fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia; che gli effetti della sospensione
cessano dalla data di pubblicazione della sentenza; e che in caso di aumento
delle circostanze, la Commissione, sulla base di istanza motivata di parte, può
revocare o modificare il provvedimento cautelare.
In ordine ai presupposti di tutela cautelare la legge richiede l'esistenza di un
pericolo di danno grave ed irreparabile; poiché la legge correla la tutela al danno
può derivare dall'esecuzione dell'atto impugnato, ci si è richiesti se la tutela
cautelare possa essere invocata anche quando i pregiudizi discendono, più che
dall'atto impugnato, dalle iscrizioni provvisorie a ruolo che in base ad esso l'
Amministrazione può legittimamente operare.
Deve poi osservarsi che nel processo tributario la tutela cautelare è prevista e
regolata unicamente per il giudizio di primo grado; ed è stabilito che il relativo
provvedimento non è impugnabile, a differenza di quanto avviene nell'ordinario
processo amministrativo.
Risulta dagli articoli 30 e 38 che:
il Presidente della Sezione alla quale è stato assegnato, ove non ritenga di
⁃ adottare i provvedimenti ricordati nel precedente par. 5, e scaduto il termine per
la costituzione delle parti, nomina il relatore e fissa la data per la trattazione
della controversia;
la Segreteria della Commissione da comunicazione alle parti costituite della
⁃ data di trattazione, almeno 30 giorni prima, mediante apposito avviso;
le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di
⁃ trattazione, memorie difensive fino a 10 giorni liberi prima, e brevi repliche sino
a 5 giorni prima, ove non sia stata chiesta la discussione in pubblica udienza;
la controversia è normalmente trattata in camera di consiglio, in assenza delle
⁃ parti, almeno che una di esse abbia chiesto la discussione in pubblica udienza
con apposita istanza da notificare alle altre parti e depositare presso la
Segreteria della Commissione almeno 10 giorni prima della data di trattazione;
alla data stabilita, il relatore espone al collegio i fatti e le questioni controverse,
⁃ successivamente, ove la trattazione avvenga in pubblica udienza, il Presidente
ammette le parti alla discussione orale;
nel solo caso di discussione in pubblica udienza, la Commissione può disporre il
⁃ differimento a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua
difesa tempestiva, scritta o orale, sia resa difficile a causa dei documenti
prodotto o dalle questioni sollevate dalle altre parti; in tal caso deve essere
nuovamente inviato l'avviso di trattazione alle parti costituite, a meno che tutte le
parti costituite siano presenti;
il collegio giudicante adotta la propria deliberazione in segreto, nella camera di
⁃ consiglio, subito dopo l'esposizione del relatore e l'eventuale discussione
pubblica della controversia; tale deliberazione può essere rinviata di oltre non 30
giorni;
alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni degli artt. 276 e ss.,
⁃ fermo restando che nel processo tributario non sono ammesse sentenze non
definitive o limitate solo ad alcune domande,
le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della
⁃ sentenza di altre parti, depositando, nei successivi 30 giorni, l'originale o copia
autentica dell'originale notificato, presso la segreteria, e se nessuna delle parti
provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, c.p.c.
La sospensione e l'interruzione del processo tributario vengono disposta e
dichiarata con decreto del Presidente della Commissione, o con ordinanza
collegiale, quando ricorrano determinate circostanze, e le loro comuni
conseguenze giuridiche consistono:
nell'impossibilità di porre in essere atti del processo nel periodo di un tempo da
⁃ esse interessato;
nell'interruzione dei termini pendenti alla data del loro sopraggiungere;
⁃ nella necessità che la parte interessata provveda a riassumere il giudizio, a
⁃ pena di estinzione del medesimo.
La sospensio