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CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE NELLE IMPOSTE DIRETTE

SUL REDDITO

Le imposte dirette sul reddito possono essere personali o reali.

Sono personali le imposte, come ad esempio l’Irpef, che colpiscono

il reddito del contribuente prendendo in considerazione, ai fini della

determinazione dell’imponibile, le sue condizioni personali e

familiari.

Sono reali le imposte, come ad esempio l’Ires, che colpiscono il

reddito oggettivamente considerato, perciò senza prendere in

considerazione la condizione personale del soggetto passivo.

La distinzione è importante perché solo nelle imposte personali, per

determinare la base imponibile si sottraggono dal reddito tutti gli

oneri che limitano la libertà del soggetto di godere dello stesso. Più

precisamente, la legge elenca una serie di oneri, cioè di spese, che

devono essere dedotte dal reddito complessivo al fine della

determinazione della base imponibile Irpef. Si tratta delle spese

necessarie per soddisfare le esigenze primarie e irrinunciabili del

soggetto: le spese mediche, le spese di istruzione, le spese funebri,

le spese assicurative. Poi dall’ammontare del debito di imposta,

calcolato applicando l’aliquota al reddito complessivo netto,

risultante cioè dalla deduzione degli oneri, viene sottratta una

somma corrispondente al minimo vitale ed altre somme per il

coniuge e i figli a carico.

IMPOSTA PROPORZIONALE E PROGRESSIVA

L’aliquota è una percentuale che viene applicata alla base

imponibile. L’applicazione della percentuale alla base imponibile

può essere proporzionale oppure progressiva; perciò le imposte di

dividono da questo punto di vista in proporzionali e progressive.

Nelle imposte proporzionali l’aliquota non varia in relazione

all’ammontare della base imponibile; di conseguenza l’ammontare

del debito varia in base all’ammontare della base imponibile.

Nelle imposte progressive l’aliquota aumenta all’aumentare della

base imponibile. Più precisamente la base imponibile è divisa in

scaglioni e ad ogni scaglione corrisponde un’aliquota, che è più

elevata di quella dello scaglione precedente. Perciò nelle imposte

progressive l’ammontare del debito varia in base a due fattori:

l’aliquota e la base imponibile. In particolare sono progressive le

imposte personali, come l’Irpef, che prendono in considerazione la

condizione personale e familiare del contribuente.

Quando l’aliquota è progressiva e la base imponibile è costituita

anche da elementi a formazione pluriennale si ricorre alla

“tassazione separata”: in pratica gli elementi a formazioni

pluriennale vengono “staccati” dalla base imponibile e soggetti ad

un’aliquota speciale.

SOGGETTI

CONTRIBUENTE = soggetto passivo dell’obbligazione tributaria. Il

contribuente deve l’imposta perché si sono verificati fatti previsti

dalla legge come presupposto di imposta che sono a lui imputabili.

Non è necessario che tra il contribuente e l’ente pubblico creditore

dell’imposta vi sia un rapporto diretto, infatti in base al fenomeno

della ritenuta alla fonte il debito del contribuente può sorgere ed

estinguersi anche senza una relazione diretta con l’ente creditore.

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA SOLIDALE

L’obbligazione tributaria è solidale quando il presupposto di imposta

è unitario, cioè un unico fatto, imputabile però a più soggetti

passivi. La solidarietà tributaria è definita supersolidarietà ed è

distinta dalla solidarietà civilistica. Infatti nella solidarietà civilistica

gli atti compiuti da o contro il singolo condebitore producono effetti

anche nei confronti degli altri solo se favorevoli; mentre nella

supersolidarietà tributaria gli atti compiuti da o contro il singolo

condebitore sono sempre efficaci anche nei confronti degli altri; di

conseguenza l’atto di imposizione, divenuto definitivo verso uno dei

condebitori, è efficace anche nei confronti dei condebitori che lo

ignorano.

La solidarietà è paritaria quando tutti i condebitori sono obbligati

principali.

La solidarietà è dipendente quando vi è un condebitore dipendente

che è obbligato in quanto esiste l’obbligazione principale facente

capo al condebitore principale; di conseguenza se l’obbligazione

principale viene meno cade anche quella dipendente. Ad esempio:

Tizio è amministratore della società Alfa ed è obbligato in solido con

questa per un debito della stessa, se il debito è annullato viene

meno il vincolo solidale di Tizio.

Una figura particolare nell’ambito della solidarietà dipendente è

rappresentata dal responsabile di imposta. Il responsabile di

imposta è obbligato a pagare un’imposta insieme ad altri, ma il

presupposto di imposta è imputabile solo a questi ultimi, perciò il

responsabile di imposta non ha partecipato alla realizzazione del

presupposto.

Dalla solidarietà dipendente va tenuta distinta la responsabilità

dipendente limitata: in questo caso la responsabilità per il

pagamento dell’imposta fa capo ad un soggetto diverso da quello

cui è imputabile il presupposto, la responsabilità però non si

estende all’intero patrimonio del responsabile ma è circoscritta a

beni determinati.

SOSTITUTO DI IMPOSTA

Il SOSTITUTO di imposta è il soggetto obbligato a pagare l’imposta

in luogo di altri; il SOSTITUITO è invece il soggetto al quale è

imputabile il presupposto di imposta. Il sostituto ha poi diritto di

rivalsa sul sostituito, il che significa che potrà recuperare nei

confronti del sostituito la somma pagata al fisco.

La sostituzione ha luogo solo nelle ipotesi previste dalla legge e la

legge prevede due forme di sostituzione.

1) Sostituzione con rivalsa facoltativa: il sostituto una volta

effettuato il pagamento dell’imposta è libero di scegliere se rivalersi

o meno sul sostituito. In tal caso l’unico soggetto passivo

dell’imposta e perseguibile dall’amministrazione finanziaria è il

sostituto.

2) Sostituzione con rivalsa obbligatoria: il sostituto è obbligato

a rivalersi sul sostituito mediante ritenuta, cioè è obbligato a

recuperare presso il sostituito l’imposta da pagare, attraverso la

preventiva ritenuta.

Se il sostituto non esercita preventivamente il diritto di rivalsa

mediante ritenuta subisce le sanzioni previste dalla legge, ma potrà

comunque esercitare la rivalsa successivamente.

Se il sostituto non esercita il diritto di rivalsa mediante ritenuta e

non paga l’imposta si ha che: l’atto di imposizione è diretto solo

verso il sostituto, giacché è questi l’unico obbligato; tuttavia il

sostituito può intervenire nella procedura di imposizione del tributo

e nel processo contro il sostituto e spetta a quest’ultimo informare il

sostituito della notificazione dell’atto di imposizione.

Infine, se il sostituto esercita il diritto di rivalsa mediante ritenuta

ma non paga l’imposta si ha che: il sostituto è l’unico responsabile

per inadempimento nei confronti dello Stato e il sostituito non ha

facoltà di intervento per difetto di interesse, essendo stata

effettuata la rivalsa mediante ritenuta.

RITENUTA D’ACCONTO

La ritenuta d’acconto è il fenomeno che si ha quando la legge, in

presenza di determinati presupposti, impone al debitore di una

somma di denaro di ritenere una parte della somma dovuta e

versarla all’erario a titolo di acconto, cioè anticipo, dell’imposta che

sarà eventualmente dovuta dal creditore. La ritenuta d’acconto è,

ad esempio, quella effettuata dal datore sulle retribuzioni dovute al

lavoratore dipendente.

La ritenuta d’acconto va distinta dalla sostituzione. In comune i due

fenomeni hanno la ritenuta obbligatoria. Ma per il resto sono

diversi.

Nella ritenuta d’acconto lo Stato riscuote in anticipo parte

dell’imposta dovuta: la ritenuta e il versamento allo Stato sono fatti

prima che il creditore (ad es. il lavoratore) percepisca il denaro

soggetto ad imposta (il reddito netto). Il versamento allo Stato è

fatto prima che il presupposto di imposta venga in essere, dunque

prima del nascere del debito di imposta in capo al

contribuente/creditore (la ritenuta infatti colpisce i singoli compensi

lordi del lavoratore, percepiti ogni mese). Invece nella sostituzione

di imposta il debito di imposta è già sorto e la ritenuta corrisponde

al suo importo (tant’è che colpisce il reddito netto, che è appunto il

presupposto di imposta).

Nella ritenuta d’acconto l’obbligazione tributaria sorge in capo al

creditore, cioè colui cui è imputabile il presupposto di imposta;

invece nella sostituzione il soggetto obbligato è il sostituto, che è

soggetto diverso dall’autore del fatto presupposto di imposta. Dal

che deriva che nella ritenuta d’acconto abbiamo due autonomi e

distinti rapporti:

rapporto tra lo Stato e il contribuente/creditore, per cui dal

- debito di imposta di quest’ultimo dovrà essere detratta la

ritenuta subita, cioè quanto già versato in anticipo dal

debitore;

rapporto tra lo Stato e il soggetto obbligato alla

- ritenuta/debitore, per cui se la ritenuta non è effettuata il

debitore sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge, ma

non dovrà versare allo Stato alcun acconto dato che non ha

effettuato la ritenuta.

DOMICILIO FISCALE: per le persone fisiche residenti in Italia il

domicilio fiscale è il comune nella cui anagrafe sono iscritte; per

quelle non residenti in Italia il domicilio fiscale è il comune ove si è

prodotto il reddito; per i cittadini italiani che risiedono all’estero in

forza di un rapporto di servizio con la p.a. il domicilio fiscale è nel

comune italiano di ultima residenza. Per le persone giuridiche il

domicilio fiscale è nel comune ove si trova la sede legale o

amministrativa. L’amministrazione finanziaria ha comunque il

potere di stabilire il domicilio fiscale del soggetto passivo in deroga

ai criteri fissati dalla legge.

EFFETTI

L’imposta è un’obbligazione pecuniaria, che nasce da un fatto

previsto dalla legge. Sotto il profilo funzionale l’imposta è un

obbligazione di riparto, ha cioè la funzione di ripartire la spesa

pubblica tra tutti i consociati. Ma a livello strutturale l’imposta ha gli

stessi c

Dettagli
A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Linda91giurisprudenza di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Di Pietro Adriano.