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CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE NELLE IMPOSTE DIRETTE
SUL REDDITO
Le imposte dirette sul reddito possono essere personali o reali.
Sono personali le imposte, come ad esempio l’Irpef, che colpiscono
il reddito del contribuente prendendo in considerazione, ai fini della
determinazione dell’imponibile, le sue condizioni personali e
familiari.
Sono reali le imposte, come ad esempio l’Ires, che colpiscono il
reddito oggettivamente considerato, perciò senza prendere in
considerazione la condizione personale del soggetto passivo.
La distinzione è importante perché solo nelle imposte personali, per
determinare la base imponibile si sottraggono dal reddito tutti gli
oneri che limitano la libertà del soggetto di godere dello stesso. Più
precisamente, la legge elenca una serie di oneri, cioè di spese, che
devono essere dedotte dal reddito complessivo al fine della
determinazione della base imponibile Irpef. Si tratta delle spese
necessarie per soddisfare le esigenze primarie e irrinunciabili del
soggetto: le spese mediche, le spese di istruzione, le spese funebri,
le spese assicurative. Poi dall’ammontare del debito di imposta,
calcolato applicando l’aliquota al reddito complessivo netto,
risultante cioè dalla deduzione degli oneri, viene sottratta una
somma corrispondente al minimo vitale ed altre somme per il
coniuge e i figli a carico.
IMPOSTA PROPORZIONALE E PROGRESSIVA
L’aliquota è una percentuale che viene applicata alla base
imponibile. L’applicazione della percentuale alla base imponibile
può essere proporzionale oppure progressiva; perciò le imposte di
dividono da questo punto di vista in proporzionali e progressive.
Nelle imposte proporzionali l’aliquota non varia in relazione
all’ammontare della base imponibile; di conseguenza l’ammontare
del debito varia in base all’ammontare della base imponibile.
Nelle imposte progressive l’aliquota aumenta all’aumentare della
base imponibile. Più precisamente la base imponibile è divisa in
scaglioni e ad ogni scaglione corrisponde un’aliquota, che è più
elevata di quella dello scaglione precedente. Perciò nelle imposte
progressive l’ammontare del debito varia in base a due fattori:
l’aliquota e la base imponibile. In particolare sono progressive le
imposte personali, come l’Irpef, che prendono in considerazione la
condizione personale e familiare del contribuente.
Quando l’aliquota è progressiva e la base imponibile è costituita
anche da elementi a formazione pluriennale si ricorre alla
“tassazione separata”: in pratica gli elementi a formazioni
pluriennale vengono “staccati” dalla base imponibile e soggetti ad
un’aliquota speciale.
SOGGETTI
CONTRIBUENTE = soggetto passivo dell’obbligazione tributaria. Il
contribuente deve l’imposta perché si sono verificati fatti previsti
dalla legge come presupposto di imposta che sono a lui imputabili.
Non è necessario che tra il contribuente e l’ente pubblico creditore
dell’imposta vi sia un rapporto diretto, infatti in base al fenomeno
della ritenuta alla fonte il debito del contribuente può sorgere ed
estinguersi anche senza una relazione diretta con l’ente creditore.
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA SOLIDALE
L’obbligazione tributaria è solidale quando il presupposto di imposta
è unitario, cioè un unico fatto, imputabile però a più soggetti
passivi. La solidarietà tributaria è definita supersolidarietà ed è
distinta dalla solidarietà civilistica. Infatti nella solidarietà civilistica
gli atti compiuti da o contro il singolo condebitore producono effetti
anche nei confronti degli altri solo se favorevoli; mentre nella
supersolidarietà tributaria gli atti compiuti da o contro il singolo
condebitore sono sempre efficaci anche nei confronti degli altri; di
conseguenza l’atto di imposizione, divenuto definitivo verso uno dei
condebitori, è efficace anche nei confronti dei condebitori che lo
ignorano.
La solidarietà è paritaria quando tutti i condebitori sono obbligati
principali.
La solidarietà è dipendente quando vi è un condebitore dipendente
che è obbligato in quanto esiste l’obbligazione principale facente
capo al condebitore principale; di conseguenza se l’obbligazione
principale viene meno cade anche quella dipendente. Ad esempio:
Tizio è amministratore della società Alfa ed è obbligato in solido con
questa per un debito della stessa, se il debito è annullato viene
meno il vincolo solidale di Tizio.
Una figura particolare nell’ambito della solidarietà dipendente è
rappresentata dal responsabile di imposta. Il responsabile di
imposta è obbligato a pagare un’imposta insieme ad altri, ma il
presupposto di imposta è imputabile solo a questi ultimi, perciò il
responsabile di imposta non ha partecipato alla realizzazione del
presupposto.
Dalla solidarietà dipendente va tenuta distinta la responsabilità
dipendente limitata: in questo caso la responsabilità per il
pagamento dell’imposta fa capo ad un soggetto diverso da quello
cui è imputabile il presupposto, la responsabilità però non si
estende all’intero patrimonio del responsabile ma è circoscritta a
beni determinati.
SOSTITUTO DI IMPOSTA
Il SOSTITUTO di imposta è il soggetto obbligato a pagare l’imposta
in luogo di altri; il SOSTITUITO è invece il soggetto al quale è
imputabile il presupposto di imposta. Il sostituto ha poi diritto di
rivalsa sul sostituito, il che significa che potrà recuperare nei
confronti del sostituito la somma pagata al fisco.
La sostituzione ha luogo solo nelle ipotesi previste dalla legge e la
legge prevede due forme di sostituzione.
1) Sostituzione con rivalsa facoltativa: il sostituto una volta
effettuato il pagamento dell’imposta è libero di scegliere se rivalersi
o meno sul sostituito. In tal caso l’unico soggetto passivo
dell’imposta e perseguibile dall’amministrazione finanziaria è il
sostituto.
2) Sostituzione con rivalsa obbligatoria: il sostituto è obbligato
a rivalersi sul sostituito mediante ritenuta, cioè è obbligato a
recuperare presso il sostituito l’imposta da pagare, attraverso la
preventiva ritenuta.
Se il sostituto non esercita preventivamente il diritto di rivalsa
mediante ritenuta subisce le sanzioni previste dalla legge, ma potrà
comunque esercitare la rivalsa successivamente.
Se il sostituto non esercita il diritto di rivalsa mediante ritenuta e
non paga l’imposta si ha che: l’atto di imposizione è diretto solo
verso il sostituto, giacché è questi l’unico obbligato; tuttavia il
sostituito può intervenire nella procedura di imposizione del tributo
e nel processo contro il sostituto e spetta a quest’ultimo informare il
sostituito della notificazione dell’atto di imposizione.
Infine, se il sostituto esercita il diritto di rivalsa mediante ritenuta
ma non paga l’imposta si ha che: il sostituto è l’unico responsabile
per inadempimento nei confronti dello Stato e il sostituito non ha
facoltà di intervento per difetto di interesse, essendo stata
effettuata la rivalsa mediante ritenuta.
RITENUTA D’ACCONTO
La ritenuta d’acconto è il fenomeno che si ha quando la legge, in
presenza di determinati presupposti, impone al debitore di una
somma di denaro di ritenere una parte della somma dovuta e
versarla all’erario a titolo di acconto, cioè anticipo, dell’imposta che
sarà eventualmente dovuta dal creditore. La ritenuta d’acconto è,
ad esempio, quella effettuata dal datore sulle retribuzioni dovute al
lavoratore dipendente.
La ritenuta d’acconto va distinta dalla sostituzione. In comune i due
fenomeni hanno la ritenuta obbligatoria. Ma per il resto sono
diversi.
Nella ritenuta d’acconto lo Stato riscuote in anticipo parte
dell’imposta dovuta: la ritenuta e il versamento allo Stato sono fatti
prima che il creditore (ad es. il lavoratore) percepisca il denaro
soggetto ad imposta (il reddito netto). Il versamento allo Stato è
fatto prima che il presupposto di imposta venga in essere, dunque
prima del nascere del debito di imposta in capo al
contribuente/creditore (la ritenuta infatti colpisce i singoli compensi
lordi del lavoratore, percepiti ogni mese). Invece nella sostituzione
di imposta il debito di imposta è già sorto e la ritenuta corrisponde
al suo importo (tant’è che colpisce il reddito netto, che è appunto il
presupposto di imposta).
Nella ritenuta d’acconto l’obbligazione tributaria sorge in capo al
creditore, cioè colui cui è imputabile il presupposto di imposta;
invece nella sostituzione il soggetto obbligato è il sostituto, che è
soggetto diverso dall’autore del fatto presupposto di imposta. Dal
che deriva che nella ritenuta d’acconto abbiamo due autonomi e
distinti rapporti:
rapporto tra lo Stato e il contribuente/creditore, per cui dal
- debito di imposta di quest’ultimo dovrà essere detratta la
ritenuta subita, cioè quanto già versato in anticipo dal
debitore;
rapporto tra lo Stato e il soggetto obbligato alla
- ritenuta/debitore, per cui se la ritenuta non è effettuata il
debitore sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge, ma
non dovrà versare allo Stato alcun acconto dato che non ha
effettuato la ritenuta.
DOMICILIO FISCALE: per le persone fisiche residenti in Italia il
domicilio fiscale è il comune nella cui anagrafe sono iscritte; per
quelle non residenti in Italia il domicilio fiscale è il comune ove si è
prodotto il reddito; per i cittadini italiani che risiedono all’estero in
forza di un rapporto di servizio con la p.a. il domicilio fiscale è nel
comune italiano di ultima residenza. Per le persone giuridiche il
domicilio fiscale è nel comune ove si trova la sede legale o
amministrativa. L’amministrazione finanziaria ha comunque il
potere di stabilire il domicilio fiscale del soggetto passivo in deroga
ai criteri fissati dalla legge.
EFFETTI
L’imposta è un’obbligazione pecuniaria, che nasce da un fatto
previsto dalla legge. Sotto il profilo funzionale l’imposta è un
obbligazione di riparto, ha cioè la funzione di ripartire la spesa
pubblica tra tutti i consociati. Ma a livello strutturale l’imposta ha gli
stessi c