Estratto del documento

TRIBUTO: prelievo di ricchezza effettuato coattivamente da un ente pubblico per il finanziamento

delle proprie attività istituzionali.

profilo pubblicistico: l’ente profilo della coattività: serve a profilo finalistico: finanziamento

percettore ha natura pubblica distinguere le entrate tributarie della spesa pubblica.

da quelle che avvengono ad

altro titolo (es. da gestione del

patrimonio).

IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI

tributi al cui pagamento non fa tributi il cui presupposto di fatto categoria intermedia, hanno

riscontro alcuna immediata è un’attività dell’ente pubblico dell’imposta il profilo

controprestazione in favore del in favore del soggetto obbligato dell’obbligatorietà e della tassa

soggetto obbligato (es. imposte (es. tasse universitarie), sono quello della correlazione ad un

sui redditi), servono per coprire correlati al finanziamento dei finanziamento di intervento

il costo dei servizi pubblici servizi pubblici divisibili e sono pubblico che specificatamente

indivisibili (es. difesa poste a carico dei relativi utenti riguarda i soggetti obbligati (es.

nazionale) e sono prelevati in (es. istruzione). contributi di bonifica).

relazione alla capacità

contributiva. IMPOSTE

dirette indirette

colpiscono il reddito o il patrimonio dei colpiscono i trasferimenti e i consumi di

contribuenti in quanto la ricchezza che si ricchezza in quanto eventi denotanti la titolarità

possiede (patrimonio) e quella che si guadagna della ricchezza che si trasferisce o si consuma e

(reddito) costituiscono manifestazioni dirette ed che quindi possono essere assunti a

immediate di capacità contributiva. manifestazioni indirette di capacità contributiva.

IRPEF – IRES – IRAP – ICI. IVA es. fruizione di un servizio - Imposta di

registro es. vendita di un bene.

Imposte sui redditi e sui consumi rappresentano gli strumenti più importanti di copertura del

fabbisogno pubblico. Imposte sul patrimonio sono costituzionalmente ammissibili solo come forme

di prelievo straordinario o se fronteggiabili con i redditi ordinariamente prodotti dal patrimonio (in

modo da non tradursi in una forma di espropriazione senza indennizzo vietata dalla Cost.) e in

questo secondo caso la loro funzione economico-finanziaria è comunemente identificata nel

soddisfacimento di esigenze di cd. discriminazione qualitativa dei redditi (o di equità orizzontale),

per le quali si ritiene che i redditi provenienti (in tutto o in parte) dal patrimonio esprimano

maggiore capacità contributiva (e possano quindi essere maggiormente tassati) di un corrispondente

ammontare di redditi da lavoro.

Aliquota: rapporto percentuale, stabilito dalla legge, tra l’ammontare dell’imposta dovuta e quello

della base imponibile (tasso che si applica alla base imponibile per calcolare l’imposta dovuta).

proporzionali progressive

aliquota non varia al variare delle aliquota cresce all’aumentare della base imponibile

dimensioni della base imponibile (es. imposta con aliquote del 10% su imponibili da 0 a

(es. imposta del 10% su imponibili sia 100, del 15% su quelli che vanno da 100 a 200).

di 100 che di 1000). Imposta cresce più che proporzionalmente all’aumentare

Imposta aumenta proporzionalmente della ricchezza imponibile (10 su 100, 25 su 200).

1

all’aumentare della ricchezza Tipi di progressività:

imponibile (10 su 100, 20 su 200). a) per classi aliquote sono diversificate, e via via crescenti,

in relazione alle diverse classi nelle quali i contribuenti

vengono suddivisi;

b)per scaglioni aliquote sono diversificate in relazione ai

singoli scaglioni nei quali la ricchezza dei contribuenti

può essere suddivisa;

c) per detrazione di una quota fissa dalla base imponibile

ed applicazione aliquota costante sulla residua

ricchezza.

La giustificazione economico-finanziaria della

progressività (che l’art. 53 Cost., assume a valore

informatore del sistema tributario) e le sue finalità, sono

sostanzialmente ravvisate nell’utilità marginale

decrescente della ricchezza, e nell’intento di rispondere ad

esigenze di cd. equità verticale; ossia, nell’obiettivo della

tendenziale perequazione dei sacrifici che i tributi

arrecano alle economie dei singoli contribuenti.

Astrattamente possibili sono anche le imposte fisse (il cui ammontare non varia al variare delle

dimensioni del presupposto di fatto del tributo) e quelle regressive (il cui ammontare decresce

all’aumentare della ricchezza tassabile).

Nel campo delle imposte sui redditi vi è l’ulteriore distinzione tra imposte

reali personali

prelevate da una parte dei redditi prodotti dalle prelevate da una parte del reddito complessivo

singole fonti produttive (redditi fondiari, di dei singoli soggetti passivi, indipendentemente

capitale, ecc.), indipendentemente dalla dalla fonte dalla quale essi provengono.

situazione personale dei precettori.

Campo di operatività è limitato ai soli redditi Campo di operatività è esteso anche ai redditi

prodotti all’interno dell’ambito territoriale prodotti all’esterno, si valorizza la

dell’ente che le istituisce, in quanto in esse la localizzazione (all’interno dello Stato) del

localizzazione della fonte produttiva costituisce soggetto che i redditi percepisce,

il fondamentale elemento di collegamento tra la indipendentemente dal luogo in cui essi

materia imponibile ed il potere impositivo vengono prodotti.

dell’ente pubblico.

Aliquote proporzionali in quanto distintamente Aliquote progressive in quanto sono

applicate sui singoli redditi (progressività commisurate all’ammontare complessivo dei

discriminerebbe redditi di pari ammontare a redditi percepiti da uno stesso soggetto.

seconda che derivanti da una o più fonti).

con (preliminare) accertamento da parte senza accertamento da parte

dell’Amministrazione finanziaria dell’Amministrazione finanziaria

quelle nelle quali: quelle nelle quali:

l’amministrazione finanziaria determina le il contribuente deve procedere alla

- -

imposte dovute nei singoli casi concreti; determinazione ed al versamento delle

i contribuenti devono solo dichiarare imposte stabilite dalla legge (esistono pesanti

- all’Ufficio i fatti fiscalmente rilevanti; sanzioni, anche penali, per quanti non vi

imposte vengono parametrate a valori medio- provvedono);

- ordinari invece che alle dimensioni effettive l’Amministrazione deve orientare l’operato

-

2 dei fenomeni economici colpiti, dei contribuenti e reprimere i comportamenti

l’Amministrazione è investita di poteri che antigiuridici. I controlli amministrativi sono

attengono alla valutazione estimativa della effettuati ex post e riguardano percentuali

materia imponibile. assai modeste delle posizioni tributarie,

Procedimento del prelievo: iniziale essendo il sistema soprattutto fondato

dichiarazione dei contribuenti, successivi sull’efficacia deterrente dell’apparato

controlli amministrativi e determinazione sanzionatorio;

amministrativa dell’imposta dovuta, riscossione affermate nel campo delle imposte sui redditi

-

(anche coattiva) dell’imposta determinata e sui consumi, assicurano il maggiore

dall’Ufficio. adeguamento possibile dei prelievi tributari

agli effettivi termini dei fenomeni economici

colpiti.

Presupposto: manifestazione di capacità contributiva assunta ad oggetto del tributo (es. reddito).

Soggetti passivi: coloro in capo ai quali si verifica il presupposto medesimo.

Base imponibile: grandezza che rappresenta il parametro per la determinazione dell’importo dovuto

nei singoli casi concreti.

3 FONTI

COSTITUZIONE

riserva di legge relativa – art. 23 – nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere

 imposta se non in base alla legge.

Sotto il profilo contenutistico si ritiene imposta una prestazione non solo quanto derivante da un

atto di autorità, ma anche quando, benché derivante da fonte contrattuale privatistica, la

prestazione è richiesta per servizi pubblici essenziali per i quali la libertà di scelta si riduce o alla

sua rinunzia, o all’accettazione di obblighi unilateralmente e autoritativamente prefissati.

L’ambito di operatività si estende a tutte le prestazioni personali e patrimoniali che possano dirsi

imposte e a chi deve effettuarle, ingloba anche prestazioni non tributarie ma cmq riconducibili

alla legge o al provvedimento amm.ivo e perciò caratterizzate dal requisito della “coattività”.

Il principio della riserva di legge si distingue dal generale principio di legalità dell’azione

amministrativa per un di più costituito dalla negazione della possibilità che le leggi possano

attribuire poteri discrezionali alla P.A. nella determinazione ed applicazione dei prelievi tributari.

L’art. 23 va coordinato con l’art. 53 Cost. che riconosce e promuove le autonomie locali, e solo

una riserva relativa consente di lasciare spazio anche all’autonomia degli enti locali.

Essendo la riserva di legge relativa, la legge primaria deve delineare gli elementi essenziali delle

prestazioni (presupposto di fatto del tributo, soggetti attivi e passivi, base imponibile, aliquote),

mentre fonti normative subprimarie possono integrare e specificare le norme primarie nei loro

profili concretamente applicativi (accertamento, riscossione, ecc). I profili procedimentali sono

sottoposti quindi alla sola legalità dell’azione amministrativa, P.A. può determinare il profilo

procedimentale, completare la disciplina sostanziale e prevedere agevolazioni fiscali.

Termine legge comprende non solo la legge ordinaria ma anche d.l. e d.lgs., tuttavia, nello

Statuto del contribuente viene espressamente esclusa la possibilità del ricorso al d.l. per

l’istituzione di nuovi tributi o per l’estensione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

Anche la legge regionale è idonea a soddisfare la riserva di legge di cui all‟art. 23 Cost.

capacità contributiva – art. 53– tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione

 della loro capacità contributiva (principio dell’universalità si riferisce a tutti i cittadini e stranieri

che operano sul territorio dello Stato e che realizzano i presupposti di legge necessari per essere

soggetti all’imposizione fiscale).

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, tuttavia, nulla vieta che i singoli tributi

possano non essere progressivi; e nulla assicura che il sistema tributario nel suo complesso lo sia.

L’art. 53 svolge una doppia funzione nell’ordinamento tributario: una solidaristica (chiamando

tutti i consociati a concorrere alla spesa pubblica) e un’altra garantista (chiamando al concorso

solo coloro che hanno un’effettiva capacità di contribuzione).

La capacità contributiva funge da parametro dell’imposizione di ognuno, infatti maggiore è la

capacità economica di un soggetto e maggiore è il contributo che a questi deve essere richiesto;

inoltre costituisce il limite massimo all’imposizione dato che non si può richiedere ad un

soggetto un concorso alle spese pubbliche superiore a quella che è la sua capacità contributiva.

I tributi devono essere sempre correlati a manifestazioni di ricchezza e di capacità economica, la

discrezionalità del legislatore ordinario nella scelta dei fatti da sottoporre a tassazione ha un

limite invalicabile nella necessità che l’imposizione venga sempre collegata a fatti indicativi di

ricchezza e di disponibilità economica; con la conseguenza che non possono ritenersi

costituzionalmente ammissibili tributi che non si correlino a manifestazioni di ricchezza del

contribuente.

Sotto il profilo della parità del trattamento l’art. 53 è considerato espressione ed applicazione del

principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. dal quale si fa discendere la ragionevolezza di

discriminazioni tributarie solo quando sono giustificate dalla diversità della capacità

contributiva. Il legislatore può derogare al principio dell’universalità dell’imposta esentando quei

cittadini che versano in determinate condizioni economiche.

4 Indici di capacità contributiva sono reddito, patrimonio, consumo.

art. 75 – non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio, sono

 ammesse, invece, iniziative legislative popolari che possono avere ad oggetto l’introduzione di

nuove leggi tributarie.

art. 81 –

 a) con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove

spese (l’approvazione del bilancio è condizione indispensabile perché le norme finanziarie

possano trovare concreta esecuzione). Parziale ridimensionamento di tale previsione si è

avuto con l’introduzione della legge finanziaria, particolare legge che viene presentata dal

Governo al Parlamento contemporaneamente al disegno di legge di bilancio, con la quale si

possono apportare modifiche alle leggi finanziarie previgenti al fine di adeguare le entrate e le

spese pubbliche agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio annuale ed il

bilancio pluriennale dello Stato;

b) ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte

(cd. obbligo di copertura delle nuove spese), i quali possono anche consistere in riduzioni di

spese preesistenti.

decentramento finanziario – art. 117 (l.cost. 3/2001)

 a) Stato ha legislazione esclusiva in materia di sistema tributario contabile dello Stato e

perequazione delle risorse finanziarie;

b) rientra tra le materie di legislazione concorrente (potestà legislativa spetta alle Regioni,

mentre è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali) la armonizzazione

dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

c) Enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) hanno risorse autonome e

autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,

in armonia con la Costituzione. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali

riferibili al loro territorio.

La legge costituzionale ha introdotto le materie di legislazione esclusiva statale e quelle di

legislazione concorrente, lasciando alle regioni la potestà residuale.

Rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale la delineazione degli ambiti nei quali

gli enti territoriali sub centrali possono esercitare i loro poteri impositivi.

e : escluse dalle fonti del diritto tributario in quanto la valenza normativa della

USI CONSUETUDINI

prassi è in questo campo preclusa dal principio costituzionale della riserva di legge.

e : escluse dalle fonti del diritto tributario poiché tali atti

CIRCOLARI RISOLUZIONI MINISTERIALI

esauriscono la loro efficacia nel quadro dei rapporti interni tra Uffici amministrativi centrali e

periferici. : essendo la riserva di legge relativa possono disciplinare aspetti particolari delle

REGOLAMENTI

prestazioni tributarie:

- di attuazione ed esecuzione integrano e completano la disciplina prevista dalle norme primarie;

- di organizzazione regolano l’organizzazione ed il funzionamento dei pubblici Uffici;

- esclusi quelli autonomi disciplinano materie non regolate dalla legge.

Con i regolamenti la disciplina dei tributi viene ad essere integrata e specificata ad opera di atti che

non possono derogare alla legge primaria, e che (in quanto aventi natura amministrativa) possono

essere fatti oggetto di impugnazione avanti il giudice amministrativo, oltreché disapplicati dal

giudice.

5 : direttive e regolamenti comunitari hanno una valenza preminente, in nome

FONTI COMUNITARIE

dell’art. 11 Cost., su quella delle norme ordinarie interne sia precedenti che successive.

- direttive hanno come destinatari i singoli Stati membri e contengono regole alle quali essi

debbono adeguare le rispettive legislazioni nazionali. Quando formulate in termini

sufficientemente precisi, tali da poter avere immediata applicazione, possono avere efficacia

immediata all’interno degli Stati membri;

- regolamenti sono atti normativi che hanno diretta efficacia all’interno dei singoli Stati membri.

INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE: valgono le regole generali di cui

all’art. 12 disp. prel. c.c. (nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello

fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione

del legislatore).

No estensione analogica per le norme impositive, eccezionali e a fattispecie esclusiva, perché di per

se stesse riferite ad ipotesi specificatamente individuate.

Per la qualificazione degli atti e dei negozi giuridici il giudice tributario può prescindere dalla forma

giuridica degli atti e applicare le norme tributarie tenendo conto della sostanza economica delle

sottostanti operazioni.

Elusione fiscale: ricorso a forme negoziali anormali o atipiche, civilisticamente valide e

fiscalmente lecite, per conseguire vantaggi tributari che non potrebbero altrimenti ottenersi (es. se le

imposte sulla vendita di un immobile sono del 35% e quelle sulla vendita di azioni del 20%, il

possessore dell'immobile può conferirlo in una società per azioni al solo scopo di vendere poi le

azioni della società proprietaria dell'immobile con fortissimo risparmio fiscale).

Per contenere il fenomeno vengono emanate nuove norme che chiudono le brecce del sistema che

permettevano l’elusione ed è attribuito all’Amministrazione finanziaria ed al giudice tributario il

potere di disapplicare le norme che hanno permesso l’elusione e di disconoscere i correlativi

vantaggi tributari.

I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le norme antielusive possono richiedere il rimborso

delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dal’A.F.. detti soggetti a tal f

Anteprima
Vedrai una selezione di 21 pagine su 100
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 1 Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 2
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 6
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 11
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 16
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 21
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 26
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 31
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 36
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 41
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 46
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 51
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 56
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 61
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 66
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 71
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 76
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 81
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 86
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 91
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Principi di diritto tributario, La Rosa Pag. 96
1 su 100
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Di Pietro Adriano.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community