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RICHIESTA DI CHIARIMENTI
dal questionario in quanto adempimento di carattere obbligatorio caratterizzato da finalità garantiste
ed inserito nell'iter formativo di specifici provvedimenti impositivi (es. nei controlli formali delle
dichiarazioni, prima che l'Ufficio proceda all'esclusione di ritenute risultanti dalla dichiarazione il
contribuente o il sostituto d'imposta è invitato a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella
dichiarazione).
Richiesta di chiarimenti (a differenza del questionario) deve sempre contenere una formale
esplicitazione delle valutazioni adottate dall'Ufficio, alle quali il contribuente possa opporre i propri
chiarimenti (in caso contrario il provvedimento finale è illegittimo).
:
ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE TRIBUTARIE
- accesso: possibilità di entrare e trattenersi in locali del contribuente anche contro la sua volontà;
- ispezioni e verifiche: successive attività conoscitive che possono avere ad oggetto registri, atti,
documenti e ogni altra circostanza fiscalmente rilevante.
Uffici finanziari operativi e Guardia di finanza
possono sempre disporre accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio di attività
a) commerciali, agricole, o all’esercizio di arti e professioni (in quest'ultimo caso solo in presenza
del titolare dello studio o di un suo delegato);
con una preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica possono
b) - effettuare accessi in locali ad un tempo destinati sia all'esercizio di attività commerciali,
professionali o agricole, che ad abitazione;
- effettuare accessi in locali diversi compresi quelli destinati esclusivamente ad abitazione ma
soltanto in presenza di gravi indizi di violazioni fiscali;
- procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali, all'apertura coattiva, esaminare
documenti, richiedere notizie, relativamente ai quali sia stato eccepito il segreto
professionale;
- procedere a verifiche e ricerche su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto terzi
limitatamente alle merci ed ai beni su di essi trasportati.
La richiesta autorizzazione della Procura della Repubblica deve considerarsi posta a salvaguardia
del segreto professionale, è un atto endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile in
sede giurisdizionale.
Esecuzione delle ispezioni fiscali: fase attuativa dell’autorizzazione che il Direttore dell'ufficio (o
il Comandante di zona della Guardia di finanza) rilascia ai soggetti delegati alla sua esecuzione
- essendo indagini meramente amministrative non soggiacciono alle regole previste per le
ispezioni dal c.p.p., le quali diventano però obbligatorie nel momento in cui emergano estremi di
reato;
- ispezioni fiscali si estendono alle scritture contabili e a tutti i libri, registri e documenti rinvenuti
nei locali, ancorché non obbligatori. Libri, scritture e documenti dei quali venga rifiutata
63 l'esibizione in corso di ispezione, non possono successivamente essere presi in considerazione, a
favore del contribuente, in sede amministrativa o contenziosa;
- di tutte le operazioni eseguite nel corso dell'ispezione fiscale, così come delle richieste fatte al
contribuente, e delle risposte dal medesimo ricevute, deve essere redatto processo verbale, che
deve essere sottoscritto anche dal contribuente, o contenere l'indicazione del motivo della
mancata sottoscrizione;
- contribuente ha diritto di essere informato, all'inizio della verifica, delle ragioni che l'abbiano
giustificata, oggetto, facoltà di farsi assistere da un professionista; delle osservazioni e rilievi del
contribuente deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica;
- permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i 30 giorni
lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni solo nei casi di particolare complessità
dell'indagine.
Se emergono delle irregolarità l’ispezione si conclude con la compilazione del processo verbale di
constatazione, mediante il quale vengono, formalmente attestate le violazioni emerse (mero atto
conclusivo dell’ispezione, non è impugnabile in sede giurisdizionale).
Il contribuente, nei 60a giorni successivi alla consegna di tale verbale, può formulare osservazioni e
richieste sugli addebiti rilevati; scaduto tale termine può essere emanato l'avviso di accertamento.
: Uffici competenti per i controlli, ottenuta l’autorizzazione del Direttore
INDAGINI BANCARIE
dell'Agenzia delle Entrate o del Comandante Regionale della Guardia di finanza, possono:
- chiedere al contribuente o direttamente alle banche e agli altri operatori finanziari la
comunicazione e trasmissione dei dati indicanti natura, numero e estremi identificativi dei
rapporti in corso con istituti di credito o altri operatori finanziari;
- disporre l'accesso di propri impiegati presso gli Istituti di credito ed operatori finanziari, allo
scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie (nei casi di mancata tempestiva risposta alle
richieste formulate, ovvero quando l'Ufficio abbia fondati sospetti che la pongano in dubbio sulla
risposta ottenuta) .
Se le banche o l’amm.zioni postali, non trasmettono entro i termini previsti i dati richiesti, ovvero
se gli Uffici abbiano il fondato sospetto che i dati trasmessi siano incompleti o inesatti, previa a
autorizzazione della Direzione regionale, possono predisporre l’accesso di propri funzionari presso
le banche e le amm.zioni postali suddette, al fine di rilevare direttamente i dati richiesti, o
controllarne la correttezza e completezza di quelli ricevuti.
Non è prevista forma alcuna di diretta partecipazione del contribuente interessato nella fase
attuativa delle indagini bancarie.
Dati e notizie in tal modo acquisiti possono essere posti a base degli accertamenti ai fini delle
imposte dirette e dell'IVA se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione degli imponibili e delle imposte o che non hanno rilevanza ai fini impositivi. Per il
campo delle imposte sui redditi anche i prelevamenti possono essere posti a base degli accertamenti
tributari, come ricavi e compensi, se il contribuente non ne indica il beneficiario e sempreché non
risultino dalle scritture contabili.
Al fine di garantire i diritti fondamentali del contribuente sono stati introdotti alcuni obblighi e delle
limitazioni in capo all’amm.zione.
Gli obblighi a cui sono tenuti gli Uffici sono:
- devono informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare l’irrogazione
di una sanzione;
- evitare di chiedere al contribuente informazioni e documenti già in possesso dell’A.F. o di altre
PS indicate dal contribuente;
64
- motivare tutti gli atti secondo l’art.3 della 241/90;
- imperniare i rapporti col contribuente secondo buona fede e collaborazione;
- compiere accessi, ispezioni e verifiche solo sulla base di effettive esigenze di indagine e
procedere, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante gli orari
ordinari di esercizio dell’attività, in modo tale da arrecare la minor turbativa possibile allo
svolgimento dell’attività stessa nonché alle relazioni commerciali o professionali del
contribuente;
- permanere presso la sede del contribuente per effettuare verifiche, per non più di 30 gg.
lavorativi prorogabili per ulteriori 30 gg. nei casi di particolare complessità dell’indagine,
individuati e motivati dal dirigente dell’Ufficio;
- valutare le osservazioni e le richieste presentate dal contribuente dopo la chiusura del processo
verbale;
- invece, al contribuente, nella fase istruttoria, sono riconosciuti i seguenti diritti:
- essere informato, quando inizia la verifica, delle ragioni che l’hanno giustificata e dell’oggetto
della stessa, dalla facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli
organi di giustizia tributaria;
- chiedere che l’esame dei documenti amm.ivi e contabili venga effettuato presso l’ufficio dei
verificatori o presso lo studio del professionista;
- rivolgersi al Garante del contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modi non
conformi alla legge;
- comunicare, entro 60 gg. dal rilascio del processo verbale, osservazioni e richieste.
R APPORTI ATTIVITÀ CONOSCITIVA
CON L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
- se l’iniziativa conoscitiva è un necessario antecedente del provvedimento impositivo, le
irregolarità commesse nello svolgimento dei controlli fiscali durante la fase istruttoria del
procedimento di accertamento danno luogo a vizi procedimentali destinati a riflettersi sulla
validità (formale) del provvedimento di accertamento secondo lo schema della invalidità
derivata. Inutilizzabili le conoscenze per tale via acquisite.
- in tema di accertamento tributario, gli uffici tributari possono utilizzare, oltre che i dati e
notizie acquisiti attraverso l'esercizio dei poteri conoscitivi loro conferiti, anche le
informazioni di cui siano comunque in possesso (es. conoscenze provenienti da fonti
extratributarie per via dell’obbligo posto dalla legge a carico di determinati soggetti di
comunicare agli uffici tributari le eventuali violazioni tributarie delle quali siano venuti a
conoscenza). : se la discrezionalità dei poteri conosciutivi è orientata, limitata, o
CON L'ATTIVITÀ D'INDIRIZZO
esclusa, in forza di altre norme, primarie o secondarie, l'inosservanza di quelle regole comporta
un eccesso di potere o una violazione di legge che può incidere anche sulla successiva
utilizzabilità dei risultati per tali vie acquisiti.
65
PRESUNZIONI: possibilità che gli uffici finanziari si avvalgano anche di presunzioni semplici,
conoscenze indirette e presuntive di carattere logico fondate su regole di comune esperienza. L’art.
2729 c.c. riconosce loro valore solo quando gravi precise e concordanti, l’utilizzazione tributaria si
distacca da tali considerazioni per un duplice profilo:
esistono norme di settore che talora (es. in caso di inosservanza degli obblighi di dichiarazione e
a) di tenuta delle scritture contabili) consentono agli uffici di utilizzare presunzioni prive di quei
requisiti (ossia, di meri indizi) di procedere ad accertamento sulla base di meri fatti (es. possesso
di autovetture per gli accertamenti sintetici del reddito delle persone fisiche).
Tali regole attengono al solo ambito formale della legittimazione dell'ufficio all'accertamento;
quello della verifica in fase giurisdizionale della loro fondatezza rimane dominato dal principio
del libero convincimento del giudice e dalle regole probatorie generali (gravità precisione e
concordanza);
sotto il profilo contenutistico c’è chi ha evidenziato la lontananz