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RICHIESTA DI CHIARIMENTI

dal questionario in quanto adempimento di carattere obbligatorio caratterizzato da finalità garantiste

ed inserito nell'iter formativo di specifici provvedimenti impositivi (es. nei controlli formali delle

dichiarazioni, prima che l'Ufficio proceda all'esclusione di ritenute risultanti dalla dichiarazione il

contribuente o il sostituto d'imposta è invitato a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella

dichiarazione).

Richiesta di chiarimenti (a differenza del questionario) deve sempre contenere una formale

esplicitazione delle valutazioni adottate dall'Ufficio, alle quali il contribuente possa opporre i propri

chiarimenti (in caso contrario il provvedimento finale è illegittimo).

:

ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE TRIBUTARIE

- accesso: possibilità di entrare e trattenersi in locali del contribuente anche contro la sua volontà;

- ispezioni e verifiche: successive attività conoscitive che possono avere ad oggetto registri, atti,

documenti e ogni altra circostanza fiscalmente rilevante.

Uffici finanziari operativi e Guardia di finanza

possono sempre disporre accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio di attività

a) commerciali, agricole, o all’esercizio di arti e professioni (in quest'ultimo caso solo in presenza

del titolare dello studio o di un suo delegato);

con una preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica possono

b) - effettuare accessi in locali ad un tempo destinati sia all'esercizio di attività commerciali,

professionali o agricole, che ad abitazione;

- effettuare accessi in locali diversi compresi quelli destinati esclusivamente ad abitazione ma

soltanto in presenza di gravi indizi di violazioni fiscali;

- procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali, all'apertura coattiva, esaminare

documenti, richiedere notizie, relativamente ai quali sia stato eccepito il segreto

professionale;

- procedere a verifiche e ricerche su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto terzi

limitatamente alle merci ed ai beni su di essi trasportati.

La richiesta autorizzazione della Procura della Repubblica deve considerarsi posta a salvaguardia

del segreto professionale, è un atto endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile in

sede giurisdizionale.

Esecuzione delle ispezioni fiscali: fase attuativa dell’autorizzazione che il Direttore dell'ufficio (o

il Comandante di zona della Guardia di finanza) rilascia ai soggetti delegati alla sua esecuzione

- essendo indagini meramente amministrative non soggiacciono alle regole previste per le

ispezioni dal c.p.p., le quali diventano però obbligatorie nel momento in cui emergano estremi di

reato;

- ispezioni fiscali si estendono alle scritture contabili e a tutti i libri, registri e documenti rinvenuti

nei locali, ancorché non obbligatori. Libri, scritture e documenti dei quali venga rifiutata

63 l'esibizione in corso di ispezione, non possono successivamente essere presi in considerazione, a

favore del contribuente, in sede amministrativa o contenziosa;

- di tutte le operazioni eseguite nel corso dell'ispezione fiscale, così come delle richieste fatte al

contribuente, e delle risposte dal medesimo ricevute, deve essere redatto processo verbale, che

deve essere sottoscritto anche dal contribuente, o contenere l'indicazione del motivo della

mancata sottoscrizione;

- contribuente ha diritto di essere informato, all'inizio della verifica, delle ragioni che l'abbiano

giustificata, oggetto, facoltà di farsi assistere da un professionista; delle osservazioni e rilievi del

contribuente deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica;

- permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i 30 giorni

lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni solo nei casi di particolare complessità

dell'indagine.

Se emergono delle irregolarità l’ispezione si conclude con la compilazione del processo verbale di

constatazione, mediante il quale vengono, formalmente attestate le violazioni emerse (mero atto

conclusivo dell’ispezione, non è impugnabile in sede giurisdizionale).

Il contribuente, nei 60a giorni successivi alla consegna di tale verbale, può formulare osservazioni e

richieste sugli addebiti rilevati; scaduto tale termine può essere emanato l'avviso di accertamento.

: Uffici competenti per i controlli, ottenuta l’autorizzazione del Direttore

INDAGINI BANCARIE

dell'Agenzia delle Entrate o del Comandante Regionale della Guardia di finanza, possono:

- chiedere al contribuente o direttamente alle banche e agli altri operatori finanziari la

comunicazione e trasmissione dei dati indicanti natura, numero e estremi identificativi dei

rapporti in corso con istituti di credito o altri operatori finanziari;

- disporre l'accesso di propri impiegati presso gli Istituti di credito ed operatori finanziari, allo

scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie (nei casi di mancata tempestiva risposta alle

richieste formulate, ovvero quando l'Ufficio abbia fondati sospetti che la pongano in dubbio sulla

risposta ottenuta) .

Se le banche o l’amm.zioni postali, non trasmettono entro i termini previsti i dati richiesti, ovvero

se gli Uffici abbiano il fondato sospetto che i dati trasmessi siano incompleti o inesatti, previa a

autorizzazione della Direzione regionale, possono predisporre l’accesso di propri funzionari presso

le banche e le amm.zioni postali suddette, al fine di rilevare direttamente i dati richiesti, o

controllarne la correttezza e completezza di quelli ricevuti.

Non è prevista forma alcuna di diretta partecipazione del contribuente interessato nella fase

attuativa delle indagini bancarie.

Dati e notizie in tal modo acquisiti possono essere posti a base degli accertamenti ai fini delle

imposte dirette e dell'IVA se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la

determinazione degli imponibili e delle imposte o che non hanno rilevanza ai fini impositivi. Per il

campo delle imposte sui redditi anche i prelevamenti possono essere posti a base degli accertamenti

tributari, come ricavi e compensi, se il contribuente non ne indica il beneficiario e sempreché non

risultino dalle scritture contabili.

Al fine di garantire i diritti fondamentali del contribuente sono stati introdotti alcuni obblighi e delle

limitazioni in capo all’amm.zione.

Gli obblighi a cui sono tenuti gli Uffici sono:

- devono informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare l’irrogazione

di una sanzione;

- evitare di chiedere al contribuente informazioni e documenti già in possesso dell’A.F. o di altre

PS indicate dal contribuente;

64

- motivare tutti gli atti secondo l’art.3 della 241/90;

- imperniare i rapporti col contribuente secondo buona fede e collaborazione;

- compiere accessi, ispezioni e verifiche solo sulla base di effettive esigenze di indagine e

procedere, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante gli orari

ordinari di esercizio dell’attività, in modo tale da arrecare la minor turbativa possibile allo

svolgimento dell’attività stessa nonché alle relazioni commerciali o professionali del

contribuente;

- permanere presso la sede del contribuente per effettuare verifiche, per non più di 30 gg.

lavorativi prorogabili per ulteriori 30 gg. nei casi di particolare complessità dell’indagine,

individuati e motivati dal dirigente dell’Ufficio;

- valutare le osservazioni e le richieste presentate dal contribuente dopo la chiusura del processo

verbale;

- invece, al contribuente, nella fase istruttoria, sono riconosciuti i seguenti diritti:

- essere informato, quando inizia la verifica, delle ragioni che l’hanno giustificata e dell’oggetto

della stessa, dalla facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli

organi di giustizia tributaria;

- chiedere che l’esame dei documenti amm.ivi e contabili venga effettuato presso l’ufficio dei

verificatori o presso lo studio del professionista;

- rivolgersi al Garante del contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modi non

conformi alla legge;

- comunicare, entro 60 gg. dal rilascio del processo verbale, osservazioni e richieste.

R APPORTI ATTIVITÀ CONOSCITIVA

CON L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

- se l’iniziativa conoscitiva è un necessario antecedente del provvedimento impositivo, le

irregolarità commesse nello svolgimento dei controlli fiscali durante la fase istruttoria del

procedimento di accertamento danno luogo a vizi procedimentali destinati a riflettersi sulla

validità (formale) del provvedimento di accertamento secondo lo schema della invalidità

derivata. Inutilizzabili le conoscenze per tale via acquisite.

- in tema di accertamento tributario, gli uffici tributari possono utilizzare, oltre che i dati e

notizie acquisiti attraverso l'esercizio dei poteri conoscitivi loro conferiti, anche le

informazioni di cui siano comunque in possesso (es. conoscenze provenienti da fonti

extratributarie per via dell’obbligo posto dalla legge a carico di determinati soggetti di

comunicare agli uffici tributari le eventuali violazioni tributarie delle quali siano venuti a

conoscenza). : se la discrezionalità dei poteri conosciutivi è orientata, limitata, o

CON L'ATTIVITÀ D'INDIRIZZO

esclusa, in forza di altre norme, primarie o secondarie, l'inosservanza di quelle regole comporta

un eccesso di potere o una violazione di legge che può incidere anche sulla successiva

utilizzabilità dei risultati per tali vie acquisiti.

65

PRESUNZIONI: possibilità che gli uffici finanziari si avvalgano anche di presunzioni semplici,

conoscenze indirette e presuntive di carattere logico fondate su regole di comune esperienza. L’art.

2729 c.c. riconosce loro valore solo quando gravi precise e concordanti, l’utilizzazione tributaria si

distacca da tali considerazioni per un duplice profilo:

esistono norme di settore che talora (es. in caso di inosservanza degli obblighi di dichiarazione e

a) di tenuta delle scritture contabili) consentono agli uffici di utilizzare presunzioni prive di quei

requisiti (ossia, di meri indizi) di procedere ad accertamento sulla base di meri fatti (es. possesso

di autovetture per gli accertamenti sintetici del reddito delle persone fisiche).

Tali regole attengono al solo ambito formale della legittimazione dell'ufficio all'accertamento;

quello della verifica in fase giurisdizionale della loro fondatezza rimane dominato dal principio

del libero convincimento del giudice e dalle regole probatorie generali (gravità precisione e

concordanza);

sotto il profilo contenutistico c’è chi ha evidenziato la lontananz

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A.A. 2014-2015
100 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Di Pietro Adriano.