TRIBUTO: prelievo di ricchezza effettuato coattivamente da un ente pubblico per il finanziamento
delle proprie attività istituzionali.
profilo pubblicistico: l’ente profilo della coattività: serve a profilo finalistico: finanziamento
percettore ha natura pubblica distinguere le entrate tributarie della spesa pubblica.
da quelle che avvengono ad
altro titolo (es. da gestione del
patrimonio).
IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI
tributi al cui pagamento non fa tributi il cui presupposto di fatto categoria intermedia, hanno
riscontro alcuna immediata è un’attività dell’ente pubblico dell’imposta il profilo
controprestazione in favore del in favore del soggetto obbligato dell’obbligatorietà e della tassa
soggetto obbligato (es. imposte (es. tasse universitarie), sono quello della correlazione ad un
sui redditi), servono per coprire correlati al finanziamento dei finanziamento di intervento
il costo dei servizi pubblici servizi pubblici divisibili e sono pubblico che specificatamente
indivisibili (es. difesa poste a carico dei relativi utenti riguarda i soggetti obbligati (es.
nazionale) e sono prelevati in (es. istruzione). contributi di bonifica).
relazione alla capacità
contributiva. IMPOSTE
dirette indirette
colpiscono il reddito o il patrimonio dei colpiscono i trasferimenti e i consumi di
contribuenti in quanto la ricchezza che si ricchezza in quanto eventi denotanti la titolarità
possiede (patrimonio) e quella che si guadagna della ricchezza che si trasferisce o si consuma e
(reddito) costituiscono manifestazioni dirette ed che quindi possono essere assunti a
immediate di capacità contributiva. manifestazioni indirette di capacità contributiva.
IRPEF – IRES – IRAP – ICI. IVA es. fruizione di un servizio - Imposta di
registro es. vendita di un bene.
Imposte sui redditi e sui consumi rappresentano gli strumenti più importanti di copertura del
fabbisogno pubblico. Imposte sul patrimonio sono costituzionalmente ammissibili solo come forme
di prelievo straordinario o se fronteggiabili con i redditi ordinariamente prodotti dal patrimonio (in
modo da non tradursi in una forma di espropriazione senza indennizzo vietata dalla Cost.) e in
questo secondo caso la loro funzione economico-finanziaria è comunemente identificata nel
soddisfacimento di esigenze di cd. discriminazione qualitativa dei redditi (o di equità orizzontale),
per le quali si ritiene che i redditi provenienti (in tutto o in parte) dal patrimonio esprimano
maggiore capacità contributiva (e possano quindi essere maggiormente tassati) di un corrispondente
ammontare di redditi da lavoro.
Aliquota: rapporto percentuale, stabilito dalla legge, tra l’ammontare dell’imposta dovuta e quello
della base imponibile (tasso che si applica alla base imponibile per calcolare l’imposta dovuta).
proporzionali progressive
aliquota non varia al variare delle aliquota cresce all’aumentare della base imponibile
dimensioni della base imponibile (es. imposta con aliquote del 10% su imponibili da 0 a
(es. imposta del 10% su imponibili sia 100, del 15% su quelli che vanno da 100 a 200).
di 100 che di 1000). Imposta cresce più che proporzionalmente all’aumentare
Imposta aumenta proporzionalmente della ricchezza imponibile (10 su 100, 25 su 200).
1
all’aumentare della ricchezza Tipi di progressività:
imponibile (10 su 100, 20 su 200). a) per classi aliquote sono diversificate, e via via crescenti,
in relazione alle diverse classi nelle quali i contribuenti
vengono suddivisi;
b)per scaglioni aliquote sono diversificate in relazione ai
singoli scaglioni nei quali la ricchezza dei contribuenti
può essere suddivisa;
c) per detrazione di una quota fissa dalla base imponibile
ed applicazione aliquota costante sulla residua
ricchezza.
La giustificazione economico-finanziaria della
progressività (che l’art. 53 Cost., assume a valore
informatore del sistema tributario) e le sue finalità, sono
sostanzialmente ravvisate nell’utilità marginale
decrescente della ricchezza, e nell’intento di rispondere ad
esigenze di cd. equità verticale; ossia, nell’obiettivo della
tendenziale perequazione dei sacrifici che i tributi
arrecano alle economie dei singoli contribuenti.
Astrattamente possibili sono anche le imposte fisse (il cui ammontare non varia al variare delle
dimensioni del presupposto di fatto del tributo) e quelle regressive (il cui ammontare decresce
all’aumentare della ricchezza tassabile).
Nel campo delle imposte sui redditi vi è l’ulteriore distinzione tra imposte
reali personali
prelevate da una parte dei redditi prodotti dalle prelevate da una parte del reddito complessivo
singole fonti produttive (redditi fondiari, di dei singoli soggetti passivi, indipendentemente
capitale, ecc.), indipendentemente dalla dalla fonte dalla quale essi provengono.
situazione personale dei precettori.
Campo di operatività è limitato ai soli redditi Campo di operatività è esteso anche ai redditi
prodotti all’interno dell’ambito territoriale prodotti all’esterno, si valorizza la
dell’ente che le istituisce, in quanto in esse la localizzazione (all’interno dello Stato) del
localizzazione della fonte produttiva costituisce soggetto che i redditi percepisce,
il fondamentale elemento di collegamento tra la indipendentemente dal luogo in cui essi
materia imponibile ed il potere impositivo vengono prodotti.
dell’ente pubblico.
Aliquote proporzionali in quanto distintamente Aliquote progressive in quanto sono
applicate sui singoli redditi (progressività commisurate all’ammontare complessivo dei
discriminerebbe redditi di pari ammontare a redditi percepiti da uno stesso soggetto.
seconda che derivanti da una o più fonti).
con (preliminare) accertamento da parte senza accertamento da parte
dell’Amministrazione finanziaria dell’Amministrazione finanziaria
quelle nelle quali: quelle nelle quali:
l’amministrazione finanziaria determina le il contribuente deve procedere alla
- -
imposte dovute nei singoli casi concreti; determinazione ed al versamento delle
i contribuenti devono solo dichiarare imposte stabilite dalla legge (esistono pesanti
- all’Ufficio i fatti fiscalmente rilevanti; sanzioni, anche penali, per quanti non vi
imposte vengono parametrate a valori medio- provvedono);
- ordinari invece che alle dimensioni effettive l’Amministrazione deve orientare l’operato
-
2 dei fenomeni economici colpiti, dei contribuenti e reprimere i comportamenti
l’Amministrazione è investita di poteri che antigiuridici. I controlli amministrativi sono
attengono alla valutazione estimativa della effettuati ex post e riguardano percentuali
materia imponibile. assai modeste delle posizioni tributarie,
Procedimento del prelievo: iniziale essendo il sistema soprattutto fondato
dichiarazione dei contribuenti, successivi sull’efficacia deterrente dell’apparato
controlli amministrativi e determinazione sanzionatorio;
amministrativa dell’imposta dovuta, riscossione affermate nel campo delle imposte sui redditi
-
(anche coattiva) dell’imposta determinata e sui consumi, assicurano il maggiore
dall’Ufficio. adeguamento possibile dei prelievi tributari
agli effettivi termini dei fenomeni economici
colpiti.
Presupposto: manifestazione di capacità contributiva assunta ad oggetto del tributo (es. reddito).
Soggetti passivi: coloro in capo ai quali si verifica il presupposto medesimo.
Base imponibile: grandezza che rappresenta il parametro per la determinazione dell’importo dovuto
nei singoli casi concreti.
3 FONTI
COSTITUZIONE
riserva di legge relativa – art. 23 – nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge.
Sotto il profilo contenutistico si ritiene imposta una prestazione non solo quanto derivante da un
atto di autorità, ma anche quando, benché derivante da fonte contrattuale privatistica, la
prestazione è richiesta per servizi pubblici essenziali per i quali la libertà di scelta si riduce o alla
sua rinunzia, o all’accettazione di obblighi unilateralmente e autoritativamente prefissati.
L’ambito di operatività si estende a tutte le prestazioni personali e patrimoniali che possano dirsi
imposte e a chi deve effettuarle, ingloba anche prestazioni non tributarie ma cmq riconducibili
alla legge o al provvedimento amm.ivo e perciò caratterizzate dal requisito della “coattività”.
Il principio della riserva di legge si distingue dal generale principio di legalità dell’azione
amministrativa per un di più costituito dalla negazione della possibilità che le leggi possano
attribuire poteri discrezionali alla P.A. nella determinazione ed applicazione dei prelievi tributari.
L’art. 23 va coordinato con l’art. 53 Cost. che riconosce e promuove le autonomie locali, e solo
una riserva relativa consente di lasciare spazio anche all’autonomia degli enti locali.
Essendo la riserva di legge relativa, la legge primaria deve delineare gli elementi essenziali delle
prestazioni (presupposto di fatto del tributo, soggetti attivi e passivi, base imponibile, aliquote),
mentre fonti normative subprimarie possono integrare e specificare le norme primarie nei loro
profili concretamente applicativi (accertamento, riscossione, ecc). I profili procedimentali sono
sottoposti quindi alla sola legalità dell’azione amministrativa, P.A. può determinare il profilo
procedimentale, completare la disciplina sostanziale e prevedere agevolazioni fiscali.
Termine legge comprende non solo la legge ordinaria ma anche d.l. e d.lgs., tuttavia, nello
Statuto del contribuente viene espressamente esclusa la possibilità del ricorso al d.l. per
l’istituzione di nuovi tributi o per l’estensione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
Anche la legge regionale è idonea a soddisfare la riserva di legge di cui all‟art. 23 Cost.
capacità contributiva – art. 53– tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva (principio dell’universalità si riferisce a tutti i cittadini e stranieri
che operano sul territorio dello Stato e che realizzano i presupposti di legge necessari per essere
soggetti all’imposizione fiscale).
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, tuttavia, nulla vieta che i singoli tributi
possano non essere progressivi; e nulla assicura che il sistema tributario nel suo complesso lo sia.
L’art. 53 svolge una doppia funzione nell’ordinamento tributario: una solidaristica (chiamando
tutti i consociati a concorrere alla spesa pubblica) e un’altra garantista (chiamando al concorso
solo coloro che hanno un’effettiva capacità di contribuzione).
La capacità contributiva funge da parametro dell’imposizione di ognuno, infatti maggiore è la
capacità economica di un soggetto e maggiore è il contributo che a questi deve essere richiesto;
inoltre costituisce il limite massimo all’imposizione dato che non si può richiedere ad un
soggetto un concorso alle spese pubbliche superiore a quella che è la sua capacità contributiva.
I tributi devono essere sempre correlati a manifestazioni di ricchezza e di capacità economica, la
discrezionalità del legislatore ordinario nella scelta dei fatti da sottoporre a tassazione ha un
limite invalicabile nella necessità che l’imposizione venga sempre collegata a fatti indicativi di
ricchezza e di disponibilità economica; con la conseguenza che non possono ritenersi
costituzionalmente ammissibili tributi che non si correlino a manifestazioni di ricchezza del
contribuente.
Sotto il profilo della parità del trattamento l’art. 53 è considerato espressione ed applicazione del
principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. dal quale si fa discendere la ragionevolezza di
discriminazioni tributarie solo quando sono giustificate dalla diversità della capacità
contributiva. Il legislatore può derogare al principio dell’universalità dell’imposta esentando quei
cittadini che versano in determinate condizioni economiche.
4 Indici di capacità contributiva sono reddito, patrimonio, consumo.
art. 75 – non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio, sono
ammesse, invece, iniziative legislative popolari che possono avere ad oggetto l’introduzione di
nuove leggi tributarie.
art. 81 –
a) con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove
spese (l’approvazione del bilancio è condizione indispensabile perché le norme finanziarie
possano trovare concreta esecuzione). Parziale ridimensionamento di tale previsione si è
avuto con l’introduzione della legge finanziaria, particolare legge che viene presentata dal
Governo al Parlamento contemporaneamente al disegno di legge di bilancio, con la quale si
possono apportare modifiche alle leggi finanziarie previgenti al fine di adeguare le entrate e le
spese pubbliche agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio annuale ed il
bilancio pluriennale dello Stato;
b) ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte
(cd. obbligo di copertura delle nuove spese), i quali possono anche consistere in riduzioni di
spese preesistenti.
decentramento finanziario – art. 117 (l.cost. 3/2001)
a) Stato ha legislazione esclusiva in materia di sistema tributario contabile dello Stato e
perequazione delle risorse finanziarie;
b) rientra tra le materie di legislazione concorrente (potestà legislativa spetta alle Regioni,
mentre è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali) la armonizzazione
dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
c) Enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) hanno risorse autonome e
autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,
in armonia con la Costituzione. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibili al loro territorio.
La legge costituzionale ha introdotto le materie di legislazione esclusiva statale e quelle di
legislazione concorrente, lasciando alle regioni la potestà residuale.
Rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale la delineazione degli ambiti nei quali
gli enti territoriali sub centrali possono esercitare i loro poteri impositivi.
e : escluse dalle fonti del diritto tributario in quanto la valenza normativa della
USI CONSUETUDINI
prassi è in questo campo preclusa dal principio costituzionale della riserva di legge.
e : escluse dalle fonti del diritto tributario poiché tali atti
CIRCOLARI RISOLUZIONI MINISTERIALI
esauriscono la loro efficacia nel quadro dei rapporti interni tra Uffici amministrativi centrali e
periferici. : essendo la riserva di legge relativa possono disciplinare aspetti particolari delle
REGOLAMENTI
prestazioni tributarie:
- di attuazione ed esecuzione integrano e completano la disciplina prevista dalle norme primarie;
- di organizzazione regolano l’organizzazione ed il funzionamento dei pubblici Uffici;
- esclusi quelli autonomi disciplinano materie non regolate dalla legge.
Con i regolamenti la disciplina dei tributi viene ad essere integrata e specificata ad opera di atti che
non possono derogare alla legge primaria, e che (in quanto aventi natura amministrativa) possono
essere fatti oggetto di impugnazione avanti il giudice amministrativo, oltreché disapplicati dal
giudice.
5 : direttive e regolamenti comunitari hanno una valenza preminente, in nome
FONTI COMUNITARIE
dell’art. 11 Cost., su quella delle norme ordinarie interne sia precedenti che successive.
- direttive hanno come destinatari i singoli Stati membri e contengono regole alle quali essi
debbono adeguare le rispettive legislazioni nazionali. Quando formulate in termini
sufficientemente precisi, tali da poter avere immediata applicazione, possono avere efficacia
immediata all’interno degli Stati membri;
- regolamenti sono atti normativi che hanno diretta efficacia all’interno dei singoli Stati membri.
INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE: valgono le regole generali di cui
all’art. 12 disp. prel. c.c. (nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione
del legislatore).
No estensione analogica per le norme impositive, eccezionali e a fattispecie esclusiva, perché di per
se stesse riferite ad ipotesi specificatamente individuate.
Per la qualificazione degli atti e dei negozi giuridici il giudice tributario può prescindere dalla forma
giuridica degli atti e applicare le norme tributarie tenendo conto della sostanza economica delle
sottostanti operazioni.
Elusione fiscale: ricorso a forme negoziali anormali o atipiche, civilisticamente valide e
fiscalmente lecite, per conseguire vantaggi tributari che non potrebbero altrimenti ottenersi (es. se le
imposte sulla vendita di un immobile sono del 35% e quelle sulla vendita di azioni del 20%, il
possessore dell'immobile può conferirlo in una società per azioni al solo scopo di vendere poi le
azioni della società proprietaria dell'immobile con fortissimo risparmio fiscale).
Per contenere il fenomeno vengono emanate nuove norme che chiudono le brecce del sistema che
permettevano l’elusione ed è attribuito all’Amministrazione finanziaria ed al giudice tributario il
potere di disapplicare le norme che hanno permesso l’elusione e di disconoscere i correlativi
vantaggi tributari.
I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le norme antielusive possono richiedere il rimborso
delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dal’A.F.. detti soggetti a tal f
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Riassunto esame Diritto Tributario, prof. Corasaniti, libro consigliato "Principi di Diritto Tributario", La Rosa
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Riassunto esame Diritto tributario, Prof. Guidara Antonio, libro consigliato Principi di diritto tributario, Giappi…
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Riassunto esame Diritto Tributario, prof. Di Pietro, libro consigliato Diritto Tributario, Falsitta
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Riassunto esame Diritto Tributario, prof. Tinelli, libro consigliato Istituzioni di Diritto Tributario