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ROCEDIMENTO DI RIMBORSO

- D’ufficio (nei quali s’include anche il rimborso per dichiarazione);

- Su istanza di parte.

Rimborso d’ufficio: non sono subordinati ad un’istanza di parte dell’interessato e si caratterizzano per

un obbligo in capo all’amm.ne di restituire le somme al contribuente stesso. Si applica:

- per i crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante non ha optato per la

compensazione (di recente modificata con d.lgs. 70/2011 per cui è ora possibile compensare un

credito con qualsiasi tipo di tributo; prima solo con tributi dello stesso genere) o per il riparto del

credito all’anno successivo. Il rimborso avviene a seguito dei normali controlli (ex. art. 36 Bis- ter

DPR 600/73 cd automatizzato) o a seguito dei quali, se effettivamente risulta un credito l’ufficio

dell’AE provvede con un versamento.

- Per i crediti derivanti da errori materiali imputabili all’ufficio stesso (iscrizione a ruolo di una

somma superiore rispetto a quella accertata). In questi casi se l’amm.ne si accorge dell’errore ha

il dovere di provvedere alla restituzione dell’indebito senza necessità d’istanza dell’interessato.

- A seguito di una decisione della Commissione Tributaria.

.

Rimborso su istanza di parte: si verifica in tutti gli altri casi in cui vi sia un versamento indebito da

parte del contribuente. È necessario di regola una domanda del contribuente da presentare in carta

semplice all’ufficio dell’AE competente e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di avere

diritto al rimborso. Esso deve essere presentato a pena di decadenza entro un determinato termine dal

versamento:

- 48 mesi: imposte dirette

- 36 mesi imposte indirette.

Alla domanda di rimborso possono seguire tre risultati:

1. la domanda è accolta e si procede al rimborso;

2. la domanda è respinta: in questo caso il contribuente può presentare il ricorso entro 60 gg alla

notifica di rigetto;

3. l’ufficio non risponde (caso molto frequente); in tal caso la domanda di rimborso si ritiene respinta

(silenzio rifiuto). Trascorsi almeno 90 gg dalla presentazione ed entro il termine di prescrizione

ordinaria decennale il contribuente può ricorrere alla Commissione Tributaria competente.

Ricorso IVA: in questo caso il discorso è diverso in quanto non c’è una normativa di riferimento, ma se

nulla dice la legge è proponibili entro 48 mesi dal versamento dell’imposta. Se però il termine è stato

modificato il presupposto dell’imposta stessa, il contribuente dovrà verificare che non sia presente un

nuovo termine. Se il ricorso è presentato prima del termine è inammissibile, non verrà neppure preso in

considerazione.

Le sanzioni.

Disciplinate dal D.Lgs 472/97, esse si dividono in due diverse categorie:

- Amministrative (pecuniarie)

- Tributarie (di natura penale)

Le sanzioni tributarie hanno prevalentemente natura preventiva oltre che afflittiva.

Nell’art. 2 qualifica le sanzioni principali come quelle pecuniarie affiancandole a quelle accessorie

disciplinate nell’art. 21 le quali sono definite come super preventive, in quanto allontanano il

contribuente dal settore all’interno del quale ha commesso il reato.

Al c.2 descrive il principio di personalità: può essere sanzionato solo chi commette o aiuta a

commettere la violazione.

Per quanto riguarda i principi della sanzione ci troviamo dinanzi agli stessi principi tipici del diritto

penale:

Art. 3: principio di legalità- irretroattività delle sanzioni e il principio del favor rei (se la norma

successiva propende per una sanzione di minore entità tra quella precedente e la successiva si

preferisce quella che causa minor danno al soggetto).

Art. 4 imputabilità: capacità d’intendere e di volere.

Art. 5 colpevolezza: dolo e colpa non sono necessari è sufficiente che il comportamento sia cosciente e

volontari. È invece necessario il dolo e la colpa grave per coloro che svolgono attività di consulenza

come i commercialisti (ex art. 5 c2).

Art. 6 fa riferimento alle circostanze di errore scusabile, ossia ai casi in cui al verificarsi di determinate

circostanze non si pone in essere la sanzione poiché ci si trova in situazioni di errore scusabile (oggi

anche nei casi in cui il soggetto non ricevendo il pagamento per un servizio prestato alla PA non

adempie alle obbligazioni tributarie).

Art. 7 fa riferimento alla determinazione della sanzione, che si qualifica come elastica poiché è

commisurata alla violazione commessa dal soggetto in quanto prende in considerazione gli aspetti

soggettivi.

Come vengono irrogate le sanzioni: artt. 16 e 17 D.L.gs. 472/97.

Art. 16- Sanzioni irrogate con atto autonomo rispetto all’atto di accertamento che attesta la violazione

della norma tributaria.

Art. 17: sanzioni irrogate assieme all’atto che accerta la violazione.

Questa disciplina è molto criticata in quanto nel primo caso si avvia un procedimento più lungo

caratterizzato da un contradditorio tra le parti, nel secondo l’impugnazione dell’avviso di accertamento

comporta anche l’impugnazione della sanzione. Nel primo caso il procedimento è quindi più articolato.

Art. 16, al c1 individua l’organo competente che è lo stesso tenuto all’accertamento del tributo;

Al c2: contenuto dell’atto di contestazione che equivale al contenuto minimo di tutti gli atti amm.vi

(indicazione dei fatti attribuibili al trasgressore, degli elementi probatori delle norme applicate, dei

criteri che intende seguire per la determinazione della sanzione e i massimi e minimi e la motivazione).

Oltre alla motivazione ordinaria deve essere indicato il criterio di determinazione della sanzione, il

minimo e il massimo previsto dalla legge e la motivazione deve riguardare anche la scelta di una misura

piuttosto che di un’altra. L’ufficio deve notificare l’atto al contribuente con dei mezzi che ne

garantiscano la conoscenza: RACCOMANDATA.

Al c.3 entra in gioco il Trasgressore che una volta ricevuta la notifica può agire in tre modi differenti,

disciplinati dai tre c. successivi. Al c3 (come per l’accertamento con adesione) vengono garantiti dei

premi al contribuente qualora torni sui suoi passi e aderisca all’atto di constatazione, aderisce al

contenuto e paga la sanzione con un abbattimento notevole (1/3); a ciò si aggiunge il fatto che il

soggetto, oltre ad ottenere lo sconto economico, ha la possibilità di non essere sottoposto a sanzioni

accessorie.

Al c4 (seconda ipotesi) il trasgressore entro 60 gg presenta deduzioni difensive in questo modo il

contribuente instaura con l’amm.ne un vero e proprio contradditorio. In caso d’inerzia del contribuente,

il provvedimento di irrogazione diventa un atto definitivo che può essere impugnato ex art. 18. Se

abbiamo definito l’atto di considera concluso, se il contribuente propone deduzioni difensive si avvia un

contradditorio.

Al c5 si dice che se il contribuente ha presentato deduzioni difensive e ha instaurato il contradditorio, a

questo punto il contradditorio dovrà proseguire, non potrà quindi proporre ricorso. Per cui se si sceglie

per il contradditorio e quindi si propongono deduzioni difensive non si può cambiare idea ed impugnare.

Al c7 si dice che una volta che il soggetto ha presentato deduzioni l’amm.ne ha un termine di 1 anno

per valutare se la deduzione sia o meno fondata. Se si dovesse ritenere che le deduzioni sono infondate

(spesso è fatto perché il trasgressore guadagni tempo) l’amm.ne emana un atto di irrogazione delle

sanzioni all’interno del quale nella motivazione deve indicare le ragioni per cui non da conto a quanto

descritto nelle deduzioni difensive.

Al c6: descrive il contenuto dell’atto di contestazione.

Art.17- Disciplina il caso i cui l’irrogazione della sanzione avviene nello stesso atto in cui viene

effettuato l’avviso di accertamento. L’irrogazione fa parte dello stesso atto di accertamento però deve

essere comunque motivato e può essere impugnato insieme all’avviso di accertamento. Al c. 2 si dice

che i contribuente ricevendo l’avviso di accertamento e l’atto di irrogazione, può decidere se impugnare

l’intero avviso per l’imposta o per le sanzioni, oppure potrebbe decidere di definire in maniera agevolata

(ma in quel caso non avrà diritto alla restituzione nel caso in cui l’atto di accertamento venga

annullato).

Il processo tributario.

La fonte del processo tributario è il D.Lgs 546 del 1992 costituito da un corpo di 50articoli, le

dinamiche del processo tributario sono quindi delineate da questo decreto.

In particolare ci sono degli articoli che sono fondamentali: sono gli artt. 1-2-10-19 del decreto legislativo

sul contenzioso. Il principio cardine al quale ci si deve sempre riferire è l'art 53 cost,che deve essere

impiegato per risolvere questioni del più disparato genere, l'art 53 deve essere sempre essere utilizzato

per dirimere queste questioni che insorgono dal punto di vista pratico nell'interpretazione delle norme.

Si tratta di un processo impugnatorio: per cui il contribuente che riceva un atto(avviso di accertamento

ad es.) – reagisce a quest'atto che appunto si dice una “provocatio ad opponendum”,si rivolge al

giudice tributario con un ricorso,con uno scambio di atti tra il ricorrente e l'amministrazione si arriva alla

definizione dell'oggetto della lite → ricorso da una parte – memoria di costituzione dall'altra – in questo

procedimento può introdursi una fase cautelare della sospensione esecutiva dell'atto impugnato e se

non si ha nessuna questa fase cautelare,il processo sarà deciso con un unica udienza di merito,al

termine della quale la causa sarà tenuta decisione e quindi seguirà l'emanazione della sentenza. Quindi

c'è tutto quel articolato susseguirsi di termini,e sbarramenti processuali,che invece è proprio del

processo civile.

Malgrado ciò il D.lgs 546,che è fonte autonoma della disciplina del processo,prevede all'art 1: I giudici

tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse

compatibili, le norme del codice di procedura civile. Quindi le norme sono queste del D.Lgs,però laddove

servano aiuti per l'operatività delle norme medesime,o vi siano dei buchi normativi,salvo che vi sia

incompatibilità,si applica il c.p.c.. diciamo che cmq non è possibile portare avanti in maniera

tecnicamente corretta un contenzioso tributario,senza una buona conoscenza del processo civile,al

quale bisogna costantemente fare riferimento.

Gli organi giurisdizionali dedicati sono: le commissioni tr

Dettagli
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A.A. 2013-2014
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulycharlize di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Picciaredda Franco.