Diritto Tributario Prof Augusto Fantozzi
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Lezione n. 1: Il diritto tributario e la nozione di tributo
Approcci scientifici al fenomeno finanziario. Caratteri e ripartizioni del diritto finanziario
La raccolta, la gestione e l'erogazione dei mezzi finanziari pubblici è oggetto di studio da parte di
varie discipline: il diritto, la sociologia, l'economia, etc.
Con riguardo alla struttura dello Stato moderno, l'analisi giuridica del fenomeno finanziario ha
iniziato il suo sviluppo sistematico quando la materia aveva già ricevuto elaborazioni e sistemazioni
organiche nell'ambito degli studi economici.
Negli anni che precedettero ed immediatamente seguirono l'unificazione dell'Italia, i risultati di tali
elaborazioni e sistemazioni erano comunemente accettati ed acquisiti nella cultura dominante, alla
stregua di principi ordinatori anche del dato normativo.
Correlativamente, l'insegnamento della materia e la sua trattazione sistematica erano affidati sia ad
economisti che a cultori del diritto pubblico. Si realizzava, di fatto, una compenetrazione dei due
approcci scientifici.
Questa situazione si modificò profondamente con l'affermarsi, nella cultura giuridica italiana della
seconda metà dell'800, del c.d. "metodo giuridico", che recepiva gran parte dei principi elaborati
dalla dottrina di area tedesca (in particolare un sostanziale rifiuto di strumenti conoscitivi, principi e
elementi assiologici non riconducibili alla tradizione giuridica ed alle fonti del diritto positivo, ma
mutuati da altri settori delle scienze umane).
Un si
m
ile approccio presentava, per quanto riguarda il d i ritto f i nanziario, notevoli li m
iti perch é
, a
differenza di ciò che avveniva per altre discipline giuridiche, cui la tradizione forniva un complesso
di principi stabili (derivati in gran parte dal diritto romano e dal diritto civile) radicati in un tessuto
normativo sistematico ed esaustivo dell'intera materia, in questo settore m
ancava un analogo
co m
plesso di principi e la disciplina si presentava episodica.
Si spiega, allora, la reazione di Benvenuto Griziotti e della c.d. scuola pavese a favore di un metodo
di studio integrato del fenomeno finanziario nelle diverse prospettive delle scienze economiche,
sociologiche, politiche e giuridiche. Anche sulla base dei risultati già ottenuti nei molteplici settori
delle scienze umane, si riteneva di poter individuare generali principi distributivi delle entrate
pubbliche e quindi la causa impositionis (o causa dell'obbligazione tributaria) quale para
m etro di
legitti m ità della speci
f ica disciplina dei s
i ngoli tributi: conseguente m
ente si riteneva possibile che il
giudice disapplicasse la singola n o r m
a i m positrice in caso di contrasto con il generale criterio
distributivo.
Nel contesto di un vivace dibattito, protrattosi per diversi decenni, dottrina e giurisprudenza
dominanti hanno respinto questa prospettiva metodologica, peraltro incompatibile con gli indirizzi
all'epoca dominanti, sempre più caratterizzati da tratti di accentuato positivismo giuridico, quindi
orientati ad escludere la rilevanza di dati e valori "metagiuridici".
La proposta di Griziotti non rimase, comunque, senza riflessi sull'assetto normativo. L'introduzione
nella Costituzione repubblicana dell'art. 53 - ove l'espressione "capacità contributiva" ha una
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matrice griziottiana - soddisfa alcune esigenze espresse da quella teoria. In particolare consente
l'elaborazione di principi giuridici che, per un verso, sono idonei a fondare razionalmente il sistema
di riparto dei carichi pubblici e, per l'altro, si pongono come limiti costituzionali alla legittimità
della legge ordinaria istitutiva dei singoli tributi.
Si deve peraltro notare come, in una considerazione complessiva, quel dibattito parrebbe
evidenziare un errore prospettico.
È, infatti, di per sé discutibile la pretesa stessa di confrontare direttamente i risultati attinti
nell'ambito di una determinata forma di conoscenza a quelli derivanti da diversi approcci scientifici.
La validità dei risultati si risolve nella coerenza con le assunzioni di fondo dei metodo prescelto e
non tramite il confronto con un “fenomeno in sé", costituente l'esito di un giudizio essenzialmente
filosofico.
Tuttavia, non si può nemmeno postulare l'impermeabilità del giurista a valori esterni al complesso
dei testi normativi (si pensi ai valori riflessi nella costituzione o alla tecnica dell'interpretazione
sistematica), né si può escludere la necessità di fare riferimento a concetti non direttamente
desumibili dalle formule normative (si pensi alla nozione di reddito, ecc.).
Il rapporto fra il diritto finanziario e gli altri possibili approcci scienti f ici al m edesi
m o feno m
e no
non è co m
u nque diretto ed immediato, m
a si realizza attraverso l'influsso dei risultati conseguiti
dalle varie discipline sulla cultura individuale dei singoli studiosi e sui valori general m
ente
riconosciuti dalla co m unità s
c ientifica e dalla collettività.
L'ambito materiale degli studi di diritto finanziario può essere identificato con la raccolta,
gestione ed erogazione dei mezzi monetari occorrenti per produrre e fornire beni e servizi di
pubblico interesse.
Queste tre fasi del fenomeno non sono facilmente riconducibili ad unità.
Già sotto il profilo soggettivo per la gestione e l'erogazione appare prevalente l'attività
amministrativa, mentre nella fase della acquisizione delle entrate assume un rilievo non indifferente
l'attività dei privati. A ciò si deve aggiungere la molteplicità dei principi ai quali risponde ciascuna
di tali fasi.
Né è possibile individuare un criterio unificatore nel carattere strumentale di queste attività
complessivamente considerate. Infatti, se è vero che lo svolgimento di ciascuna attività
amministrativa richiede, a monte, un'adeguata disponibilità di mezzi finanziari talché, anzi,
potrebbe dirsi che l'attività finanziaria costituisce la rappresentazione in termini monetari dell'agire
pubblico), non è vero che l'acquisizione, gestione ed erogazione di mezzi monetari sia sempre
strumentale. Esistono, invece, fenomeni di erogazione (per es. le sovvenzioni) che realizzano
direttamente fini di interesse pubblico; e lo stesso può dirsi di alcune attività da cui derivano entrate
(basti pensare alla gestione di beni demaniali o di imprese pubbliche). Anche la disciplina dei tributi
può realizzare diretta m
ente interessi generali co m
e avviene là dove essi producono effetti
redis t ributivi ovvero costituiscono stru m
enti di indirizzo nell'uso di mezzi di produzione o nei
consu m i (ad es. gli ecotributi) o, ancora, si configurano come mezzi di intervento nell'economia.
Di fatto, sono stati via via individuati alcuni settori della materia che presentano propri caratteri di
differenziazione.
Si è innanzi tutto autonomizzata la disciplina della rappresentazione contabile delle diverse
componenti del patrimonio dello stato e degli altri enti pubblici e delle procedure relative alla sua
gestione. La ricostruzione in termini unitari e sistematici della disciplina giuridica di questo settore
(cioè la contabilità di stato) è consentita dall'applicazione (oltre che dei principi generali che
regolano l'attività amministrativa) di principi propri, anche di rango costituzionale, alla cui
elaborazione concorre la Cene dei conti come giudice speciale.
Per quanto riguarda, invece, il settore dell'attività finanziaria che si risolve in rapporti patrimoniali
fra più soggetti, risulta ancora una volta necessario effettuare ulteriori distinzioni.
Quanto al momento dell'erogazione, i rapporti che giustificano le spese sono assai diversificati e
retti da principi spesso eterogenei, al più riconducibili all'ambito generale degli studi di diritto
amministrativo in considerazione della natura pubblica di almeno uno dei soggetti interessati.
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Con riferimento all'acquisizione dei mezzi finanziari, basterà ricordare le tradizionali
classificazioni secondo le quali esse possono derivare da:
a) utilizzazione economica od alienazione di beni patrimoniali dello
Stato o di altri enti pubblici;
b) esercizio di imprese;
e) partecipazione al capitale di imprese;
c) prestiti concessi da privati;
e) applicazione di tributi;
f) irrogazione di pene pecuniarie.
Queste tipologie di entrate non si prestano ad essere ricondotte a principi unitari nonostante gli
sforzi profusi dalla dottrina, che ha elaborato diversi criteri, rivelatisi, per un verso, reciprocamente
non esclusivi e, per l'altro, non esaustivi.
Infatti, la distinzione fra entrate di diritto privato (che comprendono le entrate sub a, b e e) ed
entrate di diritto pubblico (fra le quali rientrano quelle sub e ed f) non consente di qualificare le
entrate derivanti da prestiti concessi da privati; d'altronde, le entrate derivanti dall'utilizzazione di
beni patrimoniali potrebbero in alcuni casi essere ricondotte fra le entrate di diritto pubblico (si
pensi ai rapporti di concessione). Così, ancora, la distinzione fra entrate originarie (quelle sub a, b
e e) e derivate (quelle sub e ed f) lascia ancora incerti circa la classificazione delle entrate sub d;
mentre la distinzione fra entrate commutative (quelle sub a, b, e e d) e non commutative, (quelle
sub e ed f) appare insufficiente in quanto alcune delle entrate tributarie (le tasse) si ritengono a
carattere “quasi commutativo”.
La difficoltà di costruzione unitaria e sistematica dei vari profili del diritto finanziario spiega la
tendenza, affermatasi anche a livello didattico e di specializzazione degli operatori giuridici, ad
individuare distinte ed autonome discipline, per alcuni di tali profili e ad assorbire gli altri nel diritto
amministrativo. E quindi necessario prendere atto dell'ormai compiutamente realizzato processo di
autonomizzazione della contabilità di stato e del diritto tributario, al quale ultimo è specificamente
rivolto il nostro interesse,
- Nozione di prestazione patrimoniale imposta: Corte costituzionale sentenza n. 55 del 1963
(omissis)
Le modalità di costituzione del consorzio, pertanto, la sua struttura e le finalità di preminente
interesse pubblico che dominano lo svolgimento della sua attività istituzionale, chiariscono come
non si possa fondatamente sostenere che l'obbligo di contribuenza derivi da un impegno di carattere
contrattuale associativo, assunto dai proprietari interessati alla bonifica.
4. - In realtà, dal sistema che disciplina la bonifica integrale si può desumere che tale obbligo
deriva dalla legge, la quale considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti alla
bonifica, la compartecipazione alle spese, da parte dei titolari dei beni inclusi nel perimetro di
contribuenza del comprensorio (art. 860 del Codice civile). Autorizza perciò l'imposizione e la
ripartizione dei contributi, sia da parte dei consorzi (artt. 864 del detto Codice e 59 del testo unico
del 1933), per l'organizzazione e per le attività che devono svolgere, in relazione all'esecuzione,
alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica, nonché di quelle di miglioramento ad
essi affidate; sia da parte del Ministero competente, quando non è costituito il consorzio, nei casi
preveduti dal citato testo unico (artt. 10, 15, 17 e 19).
Discende da tutto ciò che i contributi di cui si discute, esigibili mediante ruoli di contribuenza
e con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria (art. 864 del Codice civile), rientrano
nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione.
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5. - Né, in base ai principi più volte affermati da questa Corte (da ultimo nella sentenza n. 2 del
1962), può attribuirsi rilevanza in contrario al fatto che la prestazione sia commisurata ai benefici
derivanti ai proprietari, collettivamente o individualmente, dalle opere di bonifica. Essendo anzi da
notare che (secondo la giurisprudenza della Corte) il carattere impositorio della prestazione non
viene meno, neppure nel caso in cui la richiesta del pubblico servizio dipenda dalla volontà del
privato. A maggior ragione, quindi, si deve riconoscere la sussistenza di tale carattere quando, come
nel caso, ai contributi sono tenuti coattivamente tutti indistintamente i proprietari, anche se non
aderenti alla costituzione del consorzio (omissis)
- Nozione di prestazione patrimoniale imposta e riserva di legge: Corte costituzionale sentenza
n. 435 del 2001 (omissis)
Lo scrutinio della Corte è limitato in questa sede, secondo i termini dell'ordinanza di
rimessione, alla parte della disposizione impugnata che si riferisce al potere di fissare le tariffe per i
pareri igienico-sanitari resi dalle aziende sanitarie in materia edilizia, a norma dell'art. 220 del testo
unico delle leggi sanitarie, ancorché la disposizione medesima conferisca alla Giunta regionale il
potere di fissare le tariffe per tutte "le prestazioni, gli accertamenti e le indagini" effettuate a favore
di terzi richiedenti.
3. - La questione è fondata.
Esattamente il remittente afferma che i versamenti relativi alle tariffe in esame costituiscono
prestazioni patrimoniali imposte, come tali soggette alla disciplina dell'art. 23 della Costituzione,
che pone, in materia, una riserva di legge, sia pure limitata alla statuizione degli elementi
fondamentali della prestazione, la quale può essere imposta, appunto, solo "in base alla legge".
La giurisprudenza di questa Corte ha allargato la nozione di "prestazione patrimoniale
imposta", ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, riconducendovi anche prestazioni di natura non
tributaria, e aventi funzione di corrispettivo, quando, per i caratteri e il regime giuridico
dell'attività resa, sia pure su richiesta del privato, a fronte della prestazione patrimoniale, è
apparso prevalente l'elemento della imposizione legale (cfr. ad es. sentenze n. 55 del 1963, n. 72
del 1969, n. 127 del 1988, n. 236 del 1994, n. 215 del 1998).
Nella specie, tuttavia, non è necessario, per ritenere la prestazione in esame "imposta", far
ricorso ad elementi di non facile definizione, come il carattere di "servizio essenziale" ai bisogni
della vita, rivestito dall'attività del soggetto cui la prestazione patrimoniale è dovuta (cfr. sentenze
n. 72 del 1969, n. 127 del 1988, n. 215 del 1998). Infatti, ancorché sia dovuta a fronte dello
svolgimento di un'attività da parte dell'azienda sanitaria, la prestazione in esame non si
configura quale corrispettivo stabilito (e sia pure prestabilito) sulla base di una contrattazione tra
l'azienda e il terzo richiedente, il quale liberamente si avvalga, in regime di mercato, di un
servizio da quella reso; ma trova il suo fondamento in una imposizione legale, che grava sui terzi
interessati all'attività dell'amministrazione prevista per legge ai fini del compimento di
procedimenti che li riguardano, e che perciò viene da essi richiesta (cfr. le ipotesi di cui alle
sentenze n. 507 del 1988, n. 90 del 1994, n. 180 del 1996).
4. - Questa Corte ha avuto modo di precisare ripetutamente che la riserva di legge di cui all'art.
23 della Costituzione è soddisfatta purché la legge (anche regionale: sentenze n. 64 del 1965, n. 148
del 1979, n. 180 del 1996, n. 269 del 1997) stabilisca gli elementi fondamentali dell'imposizione,
anche se demanda a fonti secondarie o al potere dell'amministrazione la specificazione e
l'integrazione di tale disciplina.
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Nella specie, non sorge questione circa la determinazione dei presupposti dell'imposizione
(costituiti dalla richiesta della prestazione dell'amministrazione) e dei soggetti passivi (i
richiedenti), ma solo circa la determinazione del quantum dell'imposizione, che la norma impugnata
rimette interamente alla Giunta regionale, senza indicare alcun criterio né alcun limite.
È bensì sufficiente, per rispettare la riserva di legge, che idonei criteri e limiti, di natura
oggettiva o tecnica, atti a vincolare la determinazione quantitativa dell'imposizione, si desumano
dall'insieme della disciplina considerata (cfr. sentenze n. 72 del 1969, n. 507 del 1988). Ciò può
verificarsi, in particolare, quando la prestazione imposta costituisca il corrispettivo di un'attività il
cui valore economico sia determinabile sulla base di criteri tecnici, e il corrispettivo debba per legge
essere determinato in riferimento a tale valore. Ma nei casi, come quello di specie, in cui l'attività
consiste in pareri o in accertamenti, resi o effettuati da una struttura pubblica stabile, investita di una
molteplicità di funzioni, anche se fosse possibile determinare, a posteriori il costo delle singole
prestazioni rese, sta di fatto che dalla disciplina legislativa, che affida alla Giunta regionale la
determinazione delle tariffe, non è desumibile alcun vincolo a commisurare le voci delle tariffe
stesse al costo delle singole diverse prestazioni rese.
(omissis)
- Nozione di tributo: Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2005
(omissis) Considerato
in diritto
1. – La Regione Siciliana ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato in relazione al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 19 febbraio
2002
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