Anteprima
Vedrai una selezione di 17 pagine su 78
Diritto tributario - videolezioni Pag. 1 Diritto tributario - videolezioni Pag. 2
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - videolezioni Pag. 6
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - videolezioni Pag. 11
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - videolezioni Pag. 16
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - videolezioni Pag. 21
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - videolezioni Pag. 26
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - videolezioni Pag. 31
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - videolezioni Pag. 36
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - videolezioni Pag. 41
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - videolezioni Pag. 46
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - videolezioni Pag. 51
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - videolezioni Pag. 56
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - videolezioni Pag. 61
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - videolezioni Pag. 66
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - videolezioni Pag. 71
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - videolezioni Pag. 76
1 su 78
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

QUINTA LEZIONE: LA SOGGETTIVITÀ TRIBUTARIA, I SOGGETTI ATTIVI

La soggettività tributaria e in particolare dei soggetti attivi.

  1. La nozione di soggetto, quale istituto tipico del diritto tributario
  2. Definizione di soggetto attivo e di soggetto passivo del tributo
  3. Il soggetto attivo quale titolare della potestà amministrativa d'imposizione
  4. La potestà d'imposizione e gli uffici dell'amministrazione finanziaria
  5. L'evoluzione della struttura dell'amministrazione finanziaria: il Ministero delle Finanze
  6. La l. 358/91 e i 3 Dipartimenti
  7. Il D.Lgs. n. 300/99: la nascita delle 4 agenzie fiscali
  8. I soggetti ausiliari della potestà d'imposizione

Nozione di soggetto → è quella di centro di imputazione di effetti giuridici tributari; questo vuol dire che questa caratteristica sarà presente tanto nello Stato quanto nel contribuente e quanto negli altri enti territoriali minori, perché effetti giuridici

nel patrimonio le potremo avere tanto nello Stato quanto nei contribuenti e questo vuol dire anche che lo Stato così come i contribuenti potranno essere titolari di podestà attive e podestà passive. Infatti lo Stato è sicuramente titolare di crediti tributari ma può anche diventare debitore dei contribuenti e anche degli altri enti territoriali e quindi avere (e dovere) delle somme da rimborsare. Quindi questo vale anche per il contribuente il quale allo stesso modo, normalmente, è debitore dell'imposta allo Stato ma allo stesso modo essere creditore nei confronti dello Stato, avere diritto al rimborso oppure avere diritto ad ottenere delle autorizzazioni per l'inizio dell'esercizio di certe attività (come ad esempio nelle imposte di fabbricazione c'è bisogno di un'autorizzazione che solo il ministero delle finanze può dare).

2) Definizione del soggetto attivo e passivo del tributo →

a) soggetto attivo →

è colui come vediamo a cui si imputa l’incremento patrimoniale in cui si risolve il tributo: cioè vuol dire che è il soggetto titolare del patrimonio cui sarà imputato il decremento patrimoniale in cui si risolve il tributo, quindi il soggetto che si arricchirà della somma in cui si risolve il presupposto del tributo. a) soggetto attivo: è colui che si arricchisce del tributo, ovvero il soggetto titolare del patrimonio cui sarà imputato l'incremento patrimoniale in cui si risolve il tributo. b) soggetto passivo: è colui nel cui patrimonio si riflette il risultato e quindi il decremento patrimoniale in cui si risolve l'applicazione del tributo. Tuttavia, il soggetto passivo deve anche essere colui che è imputabile la capacità contributiva manifestata dal fatto previsto dalla norma. Le due definizioni devono in sostanza coincidere, non deve essere soltanto il soggetto passivo chi paga ma deve essere anche chi manifesta capacità contributiva; se le due caratteristiche si scindono in qualche modo con il sistema delle rivalse o comunque.

Della traslazione di imposta, le due caratteristiche, le due peculiarità devono arrivare a coincidere: tipico esempio è quello della sostituzione a titolo di imposta e quindi il sistema della sostituzione: il sostituto di imposta cioè il datore di lavoro è obbligato a rivalersi nei confronti di chi manifesta la capacità contributiva.

Lo Stato quale soggetto passivo del tributo (soggezione dello stato alle imposte degli altri enti territoriali, alle imposte erariali). → La dottrina per anni si è occupata del problema se lo Stato, così come gli altri enti territoriali minori, potessero essere i soggetti passivi del tributo: la dottrina, così come la giurisprudenza, è arrivata a dire che anche lo Stato possa essere soggetto passivo tanto di tributi erariali quanto di tributi locali, altrimenti non si spiegherebbero norme di esenzione come quello dell'art ex 88 della 2TUIR oppure come le altre norme per esempio dell'imposta di bollo.

in cui in luogo dello Stato le imposte vengono pagate dai privati. Altro problema è quello se gli Stati esteri possano essere soggetti passivi del tributo in Italia: non c'è dubbio che gli Stati possano esserlo non quando agiscono iure imperii, quindi quando agiscono come Stati, ma solo quando agiscono iure privatorum. (questo ha subito delle eccezioni come nel caso del Sovrano ordine di Malta, con due sentenze della commissione tributaria centrale in cui il Sovrano Ordine di Malta non è stato assoggettato alla potestà impositiva dello Stato italiano)

3) Il soggetto attivo quale titolare della potestà amministrativa d'imposizione - definizione di potestà amministrativa di imposizione: se il soggetto attivo è colui nel cui patrimonio va a finire l'incremento patrimoniale, il soggetto attivo deve essere anche titolare di poteri che gli permettano di attuare i tributi in Italia e questo vuol dire che deve essere titolare di

podestà amministrative che gli consentano il controllo, la riscossione e in sostanza l'attuazione dei tributi.

Come applica i tributi lo Stato?

Il soggetto attivo: → deve applicare il tributo nella misura corrispondente alla capacità contributiva espressa dal presupposto. Questo vuol dire che, nel rispetto dell'art 53 della costituzione, lo Stato attraverso l'amministrazione finanziaria non può chiedere di più di ciò che il soggetto ha manifestato attraverso forme di ricchezza e quindi dovrà applicarlo soltanto entro quei limiti espressi dalla norma e quindi nel rispetto delle disposizioni sostanziali e procedimentali fissati dalla legge.

→ è titolare di poteri vincolati: questo vuol dire che è titolare l'amministrazione solo e soltanto di poteri vincolati cioè l'amministrazione non può dare giudizi di valore nell'applicazione delle norme tributarie e quindi deve in sostanza

accertare i fatti e applicare le norme senza spazi per privilegiare un interesse o l'altro in conflitto, quindi non deve in sostanza applicare i tributi nella misura massima possibile, ma nella misura espressa dal presupposto contenuto nella norma di legge. Sicuramente ci saranno anche spazi di discrezionalità (discrezionalità vuol dire per utilizzare una definizione di Giannini: ponderazione di valori) ma mai nella fase di definizione e quantificazione della base imponibile, sempre in momenti precedenti o successivi all'applicazione del tributo; per esempio nella scelta degli strumenti di ispezione: effettuare un accesso presso un contribuente nel suo studio o a casa; ecco questa è una scelta che spetta solo alla amministrazione, la quale è libera di scegliere lo strumento ispettivo che egli riterrà più opportuno. Invece nella fase successiva alla determinazione della base imponibile poteri discrezionali ci saranno sicuramente, come nellafase della riscossione: per esempio se il contribuente si trova in difficoltà può fare richiesta all'amministrazione finanziaria di avere dilazionato il pagamento in sessanta rate e in questo caso è l'amministrazione a dover scegliere se accordare al contribuente richiedente questa dilazione oppure per interessi suoi di tutela del credito erariale la convincono a non concedere questa concessione. Stesso discorso per la riscossione sempre in sede di ricorso di primo grado, anche qui è l'amministrazione stessa che a seguito di richiesta del contribuente può decidere o meno di sospendere la riscossione del tributo pendente al ricorso dinanzi la commissione di primo grado. Altri spazi di discrezionalità ci saranno perché noi nel diritto tributario abbiamo l'utilizzo costante nelle norme di legge di concetti indeterminati come per esempio il concetto di "stabile organizzazione" a cui non è stata data fino ad

Oggi una definizione legislativa oppure il concetto di "inerenza" che ha al riguardo sempreal costo agli elementi negativi del reddito di impresa. Questi concetti sono di volta in volta concetti riempitidi significato dalla stessa amministrazione che però nell'ambito del proprio giudizio gli darà un contenutodiverso a seconda delle varie situazioni.

Altro principio che sempre a riguardo la podestà di imposizione è quello di indisponibilità della podestàdi imposizione (articolo 49 del D.L. 28 Maggio 1924 n. 827) in cui si afferma che nei contratti con lo Statonon si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o di tasse vigenti all'epoca della lorostipulazione. Questo vuol dire che l'amministrazione finanziaria non potrà mai rinunciare all'esercizio dellapodestà di imposizione se non nei casi previsti dalla legge,un esempio l'abbiamo avuto recentemente con icondoni:

in questo caso l'amministrazione rinuncia al proprio credito, ma vi è una legge che glielo impone; oppure ci sono degli sconti d'imposta, per esempio stabiliti sempre con legge, in alcune situazioni. Un altro caso è quando si arriva attraverso delle circolari, con cui l'amministrazione centrale invita gli uffici periferici a non applicare il tributo in alcuni casi. Quando, per esempio, è mutato l'indirizzo della giurisprudenza su un certo argomento e quindi coltivare delle liti in un certo ambito porterebbe sicuramente l'amministrazione alla condanna delle spese. Il tema dell'indisponibilità della potestà di imposizione è tornato di gran moda negli ultimi anni, soprattutto con riguardo a due istituti: uno quello dell'accertamento con adesione e l'altro è quello dell'accollo di imposta. Già questi due termini, adesione e accollo, ci fanno pensare comunque ad accordi.

Disposizioni convenzionali del credito d'imposta. Fantozzi in entrambi casi è contrario all'idea che in queste situazioni con questi due istituti si arrivi a discutere ed a stipulare in sostanza, a contrattare sul quantum dovuto; questo vale tanto per l'adesione perché secondo il professore non si tratta affatto di un istituto transitivo, non si tratta affatto di un accordo convenzionale, ma si tratta invece semplicemente di una nuova determinazione del credito d'imposta cui si giunge in contraddittorio tra le due parti interessate e quindi da un lato l'atto di accertamento e dall'altro la dichiarazione vengono sostituiti da questo nuovo accordo tra le due parti il più vicino ad una ricostruzione della capacità contributiva, il più vicino alla realtà. L'altro istituto invece è quello dell'accollo di imposta per la prima volta previsto dallo statuto dei diritti del contribuente dell'anno.

il rapporto tra il contribuente e un terzo soggetto.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
78 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Fantozzi Augusto.