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20 "OPERAZIONI IMPONIBILI IVA ED OPERAZIONI ESENTI"

Le operazioni rientran nel campo di applicazione dell'IVA si dividono in:

Operazioni imponibili: Esse devono essere fatte e registrate su apposi registri e riguardano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato dagli imprenditori e da chi esercita un'arte o una professione e le importazioni da chiunque effettuate. Ad esse vengono applicate le imposta e consentono le detrazioni.

Operazioni non imponibili: Sono quelle operazioni alle quali non viene applicata l'imposta, ma restano soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e che consentono la detrazione (cessioni all'esportazione e le operazioni ad esse assimilate).

Operazioni esenti: Esse sono soggette all'adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione, ma come per quelli non imponibili non comportano l'addebito dell'imposta (prestazioni per la...

colle vità quali traspor pubblici, prestazioni sanitarie,scolas che, operazioni rela ve al lo o, ecc) e consentono una detrazione parziale.Sono operazioni fuori campo dell’applicazione dell’Iva, quelle operazioni che mancano di uno dei requisi essenziali (sogge vo,ogge vo e di territorialità) come ad esempio un privato che effe ua una cessione di beni.La disciplina prevede un’aliquota ordinaria IVA fissata nella misura del 22% e due aliquote rido e del 4% (prodo alimentari di primanecessità, fer lizzan , mense aziendali, ecc) e del 10% (rifle e i prodo alimentari, prestazioni alberghiere e pubblici esercizi non diElisa Schiavilusso), a cui vanno aggiunte alcune aliquote compensate vigen nel se ore agricolo.La dire va n. 2006/112/CE stabilì che gli Sta membri dovevano applicare un’aliquota IVA “normale” fino al 31 dicembre 2015, noninferiore al 15%. Essi, inoltre, possono applicare una o due aliquote Iva rido e non

Inferiori al 5% ad alcune operazioni. Inoltre gli Stamembri non possono estendere l'applicazione delle aliquote rido e ad operazioni non previste dalla dire va.

I beni e servizi che sono simili e in concorrenza tra loro devono essere assogge a alla stessa aliquota.

Il momento imposi vo è cos tuito da due momen :

L'esigibilità, rappresenta il momento in cui si materializza il diri o in base al quale l'Erario può pretendere dal debitore il pagamento dell'imposta.

L'effe uazione dell'operazione, rappresenta il momento in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi si considera compiuta. La determinazione di tale momento è importante per determinare l'aliquota da applicare, il momentodell'esigibilità e la verifica degli elemen essenziali.

Per la cessione di beni l'esigibilità dell'imposta e l'effe uazione delle operazioni coincidono: gli even indica nei primi qua ro commidell'art.

6 (consegna, spedizione, fatturazione e pagamento) si verificano contemporaneamente all'esigibilità. Per i beni immobili l'imposta diviene esigibile alla stipula del contratto traslativo della proprietà o di un diritto reale limitato. Per i beni mobili l'imposta diviene esigibile nel momento della consegna o della spedizione dello stesso. Poi ci sono alcune eccezioni che non seguono il quadro generale come: nel caso in cui il momento impositivo sorge al verificarsi di alcune clausole; nei contratti di somministrazione, ove il momento impositivo si realizza all'atto del pagamento del corrispettivo; nei contratti estimatori, ove il momento impositivo sorge all'atto della vendita del bene a terzi, oppure se non vengono rivenduti alla scadenza del termine previsto per la restituzione, ecc. Per le prestazioni di servizi il momento impositivo sorge all'atto del pagamento del corrispettivo ad eccezione delle fatturazioni o pagamenti anticipati e dell'autoconsumo esterno.ossia personale o familiare. Si ha l'esigibilità differita quando il legislatore per determinate operazioni (cessioni e prestazioni a favore dello Stato o di altri enti, per esempio medicinali e assegnazione ai soci da parte di enti) mantiene inalterato il momento dell'effettuazione, mentre posticipa quello dell'imposizione. In questo caso le fatture vanno emesse ed annotate nei tempi ordinari, l'imposta con aliquota vigente all'atto dell'effettuazione dell'operazione va contabilizzata a debito quando viene pagato il corrispettivo e il versamento dell'imposta avviene nel periodo di pagamento. Il differimento del termine di contabilizzazione del debito d'imposta si trasforma in un rinvio della detrazione a carico del cessionario e del committente, i quali dovranno attendere il pagamento del corrispettivo per poter recuperare l'imposta. Si ha l'imponibilità differita quando si tratta di cessione di beni e prestazioni di servizi fatturati a fine mese.allo Stato, agli organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali, alle università, alle ASL, alle Camere di commercio, industria e artigianato e agli enti pubblici di ricovero, cura, assistenza, previdenza e beneficenza. Il regime di cash accounting (IVA per cassa) è applicabile ai soggetti con volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a cessionari o committenti. Questo regime prevede che la liquidazione dell'IVA per cessioni di beni e prestazioni di servizi e il diritto di detraibilità dell'imposta relativa agli acquisti/servizi correlati possa avvenire al momento del pagamento dei corrispettivi. La liquidazione dell'IVA deve avvenire entro un anno dalla vendita o dalla prestazione del servizio, ad eccezione dei casi di fallimento o coinvolgimento del cessionario o del committente in una procedura concorsuale. I soggetti IVA che non possono aderire al regime IVA per cassa sono quelli chegià si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta. Sono escluse tu e le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'IVA applicando il sistema del reverse charge. Inoltre, tale regime non può essere adottato nei confronti di operazioni intracomunitarie con consumatori privati che acquistano o cedono beni o servizi per uso privato e non nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, artisitica o professionale, in qualità di beni strumentali.

"DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IVA, RIVALSA E DETRAZIONI"

Fanno parte della base imponibile dell'IVA l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti contrattualmente, compresi gli oneri accessori o prestazioni rese (montaggio, trasporto, imballaggio, confezionamento, ecc), i debiti e gli altri oneri verso terzi a carico del cessionario o committente e le integrazioni direttamente connesse ai corrispettivi dovute ad altri soggetti. La base imponibileè ancorata al valore normale per le prestazioni in luogo dell’adempimento (da o in solutum) ed operazioni permuta ve. Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente pra cato per beni o servizi della stessa specie o simili in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effe uata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. Le operazioni accessorie, ai fini dell' imposizione IVA seguono la sorte delle operazioni alle quali accedono. Non fanno parte della base imponibile: gli interessi di mora, i risarcimenti danni, i beni ceduti a titolo di sconto, premi o abbuoni, sconti in denaro, rimborsi delle anticipazioni in nome e per conto del cliente, imballaggi e contenitori per i quali sia espressamente previsto l'obbligo della resa e l'IVA addebitata in rivalsa. La permuta si configura come contratto unico a prestazioni corrispettive qualora lo scambio venga effettuato.

Elisa Schiavi

Rivalsa e detrazione

A raverso il meccanismo della rivalsa si realizza il passaggio dell’imposta dal sogge o passivo ad un operatore successivo, fino alconsumatore finale, che risulterà essere il contribuente di fa o.

Il conce o di rivalsa si riferisce ad un par colare rapporto giuridico, di natura priva s ca, che consente ad un sogge o passivo direcuperare il tributo nei confron di un altro sogge o.

Cara eris che della rivalsa sono:

  • È indipendente dall’adempimento del cedente o del prestatore circa i suoi obblighi.
  • Sorge al momento della fa urazione dell’operazione sogge a ad Iva.
  • È autonomo rispe o all’operazione assogge ata al tributo.
  • Non è influenzato dall’eventuale

Controversia tributaria tra Erario e il cedente.

Nella fattura, l'imposta deve essere indicata distintamente dall'imponibile.

È un obbligo ed è vietato qualsiasi patto contrario.

La detrazione dell'Iva compete solo se i beni e i servizi acquistati o importati sono impiegati per realizzare operazioni imponibili o a queste assimilate. Essa consente ad un operatore che riveste la qualifica di soggetto passivo d'imposta di poter recuperare il tributo a lui addebitato dal cedente o prestatore, in modo da non rimanere inciso dall'imposta da esso pagata.

L'imposta può essere detratta solo se:

  • Affacente ad operazioni effettuate o che saranno effettuate in periodi d'imposta successivi.
  • Inerente all'esercizio delle attività svolte.
  • Assolta a seguito d'importazioni fatte o dovuta se l'importatore si avvale del pagamento differito in dogana.
  • Addebitata sulle fatture d'acquisto rilasciate dai fornitori.
dei beni e dei servizi.
● Dovuta, ossia corrisponde ad un’operazione soggetta ad IVA.
● Per poter esercitare il diritto alla detrazione è necessario che:
Il contribuente rivesta la qualifica di soggetto passivo d’imposta.
● Sia stato esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti dal cedente o dal prestatore.
● L’imposta sia stata esposta separatamente in fattura.
● Il contribuente sia in possesso del documento d’acquisto, fattura o bolla doganale d’importazione.
● La fattura sia stata preventivamente annotata nel registro degli acquisti.
● A differenza di quanto avviene per le imposte sui redditi, la detrazione dell’IVA può essere operata immediatamente, ossia al momento in cui si considera effettuato l’acquisto del bene o del servizio.
Il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo aquello in cui lo stesso diri o è sorto.22Ai sensi dell'articolo 19-bis2 è prevista la possibilità di modificare le detrazioni dell'imposta, entro determinati termini.Chi inizia l'eser
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisch97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Zingale Pino.