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ACCERTAMENTO SINTETICO DEL REDDITO COMPLESSIVO

Di accertamento sintetico si parla a proposito del reddito complessivo delle persone fisiche. Mentre l'accertamento analitico ha per oggetto redditi appartenenti a singole categorie, con l'accertamento sintetico si ottiene direttamente la misura del reddito complessivo. Con il metodo analitico l'iter conoscitivo ha come punto di partenza specifiche fonti reddituali e come esito la quantificazione del reddito attribuibile a tali fonti; il metodo sintetico, invece, ha come punto di partenza l'individuazione di elementi e fatti economici diversi dalle fonti di reddito. Perciò l'accertamento sintetico viene anche indicato come accertamento basato sulla spesa.

Per quanto riguarda i presupposti dell'accertamento sintetico va rilevato:

  1. L'ufficio non è obbligato a verificare la congruità dei singoli redditi dichiarati prima di adottare il metodo sintetico;
  2. L'ufficio può

procedere all'accertamento sintetico in base ad elementi e circostanze di fatto certi in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze;

C- I fatti o indici su cui può essere fondato un accertamento sintetico non sono predeterminati dal legislatore e sono dati in genere o dal datore di vita, o da investimenti;

D- L'accertamento è ammesso solo quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato;

E- L'accertamento sintetico può essere adottato come conseguenza della mancata collaborazione del contribuente all'attività istruttoria dell'ufficio.

Per quanto riguarda il risultato, va notato che dall'impiego del metodo sintetico si ottiene la determinazione del reddito complessivo netto; perciò non hanno rilievo le spese di produzione del reddito e non sono deducibili gli oneri che sono invece deducibili dal reddito complessivo determinato in via analitica.

I PARAMETRI

DELL'ACCERTAMENTO SINTETICO Schematicamente, possiamo enucleare tre criteri di quantificazione del reddito sintetico. A) Innanzitutto, occorre dire del "redditometro". La legge attribuisce al ministro delle finanze il potere di individuare dei fatti-indice, in base ai quali gli uffici possono determinare induttivamente il reddito globale. Il redditometro può essere adottato solo nel caso in cui il reddito dichiarato non risulti congruo per almeno due periodi di imposta. Il decreto ministeriale considera come indici la disponibilità di aerei, navi, imbarcazioni da diporto, automobili e altri mezzi di trasporto; residenze principali e secondarie. Tale decreto ha natura regolamentare; pertanto ne è possibile il sindacato giurisdizionale, sia da parte del giudice amministrativo, sia da parte del giudice tributario. Esso contiene delle presunzioni. Accertata l'esistenza di determinati indici, l'ufficio ne può desumere la quantificazione del reddito sintetico.

Il reddito può essere determinato in modo sintetico utilizzando i coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale.

L'accertamento sintetico può essere effettuato anche in base ad altri fatti, tra cui ha un rilievo preminente la spesa per incrementi patrimoniali. Quando l'esborso è molto elevato in rapporto ai redditi dichiarati dal contribuente nell'anno in cui viene fatta la spesa e negli anni precedenti, è legittimo presumere che siano stati utilizzati redditi non dichiarati. Per delimitare la discrezionalità degli uffici, la legge stabilisce che qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque anni precedenti. L'ufficio deve tener conto della somma effettivamente sborsata; quindi se il contribuente acquista un immobile pagando il prezzo in parte in contanti e in parte con

L'assunzione di un mutuo l'ufficio non dovrà tener conto della somma mutata.

Il redditometro è fondato sull'assunto che in base a determinate spese si può desumere il reddito globale; la prassi in uso prima del redditometro muoveva dalla ricostruzione presuntiva della spesa globale per inferire da questa il reddito globale. In sostanza, veniva quantificata presuntivamente la somma spesa dal singolo contribuente e dal suo nucleo familiare nel periodo d'imposta; a questa veniva aggiunta la così detta quota-risparmio (la somma che presuntivamente il contribuente accantona); ed il reddito complessivamente prodotto veniva considerato pari alla somma di quanto peso per vivere e della quota-risparmio.

L'accertamento analitico-contabile dei redditi d'impresa è quello che consta di rettifiche di singole componenti del reddito imponibile. In pratica la rettifica

può scaturire:

  1. Dal confronto tra dichiarazione, bilancio e scritture contabili;
  2. Dall'esame della documentazione che sta a base della contabilità;
  3. Da circostanze estranee alla contabilità o alla sfera dell'impresa.

Nella prassi si usa distinguere tra accertamento analitico e accertamento tout court analitico-induttivo.

Accertamento analitico è quello che deduce l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione in modo certo e diretto da una delle risultanze probatorie acquisite dall'ufficio attraverso i verbal, le risposte ai questionari, l'esame dei conti bancari ecc..

Accertamento analitico-induttivo è invece quello che rettifica la dichiarazione sulla base di presunzioni. La legge consente infatti all'ufficio di affermare l'esistenza di attività non dichiarata o l'inesistenza di passività dichiarate anche sulla base

di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Inoltre, gli accertamenti analitico-induttivi possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore. L'accertamento analitico-induttivo può essere dunque fondato: - Su presunzioni (gravi, precise e concordanti) - Su gravi incongruenze - Sugli studi di settore L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO-EXTRACONTABILE DEI REDDITI D'IMPRESA Secondo l'art. 39 del D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, il metodo induttivo-extracontabile può essere adottato nei seguenti casi: 1) Quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione; 2) Quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha sottratto all'ispezione una o più delle.

scritture contabili prescritte ai fini fiscali o quando le scritture non sono disponibili per causa di forza maggiore;

Quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate mediante verbale di ispezione o le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose, ripetute da rendere nel complesso inattendibili le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica;

Quando il contribuente non ha dato seguito all'invito a trasmettere o esibire atti o documenti e non ha risposto al questionario.

In presenza di tali situazioni l'ufficio può procedere ad una forma particolare di accertamento, che è caratterizzata da tre facoltà:

A) L'ufficio può avvalersi dei dati e delle notizie raccolti o venuti a sua conoscenza;

B) L'ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili;

C) L'ufficio può avvalersi

anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L'ufficio può ritenere inattendibile la contabilità solo in base a prove circostanziate circa le irregolarità contabili; a questi fini quindi non può servirsi di dati astratti ma deve basarsi su prove concrete riguardanti il singolo contribuente. Una volta appurata in modo concreto l'inattendibilità della contabilità rivolta a ricostruire il reddito: in questa seconda fase l'ufficio può prescindere dalla contabilità e servirsi di dati ed elementi raccolti e di presunzioni non assistite dai requisiti, gravità e concordanza. Solo in questa seconda fase l'ufficio può servirsi di medie statistiche e altri dati di carattere astratto non desunti dalla situazione concreta del singolo contribuente. GLI STUDI DI SETTORE ED IL VISTO DI CONFORMITÀ Gli studi di settore si propongono di determinare ricavi o icompensi attribuibili al contribuente sulla base della sua capacità potenziale di produrre ricavo, definita in base ad una varietà di fattori interni ed esterni all'azienda. In concreto, gli studi di settore sono realizzati rilevando per ogni gruppo omogeneo di imprese le relazioni esistenti tra le variabili contabili e strutturali e i ricavi ottenibili. Per quanto riguarda i criteri per l'elaborazione dei singoli studi di settore, le imprese vengono divise in gruppi omogenei (Cluster) in base ad una molteplicità di fattori (Modelli organizzativi, tipo di clientela, area di mercato, ecc.). Viene quindi determinata, per ciascun cluster, una funzione matematica, in base alla quale sono stati calcolati ricavi (variabile dipendente) muovendo dai dati contabili e strutturali (variabile indipendenti) sulla base di tali elaborazioni è stata individuata la relazione esistente tra le caratteristiche dell'attività e l'ammontare dei compensi attribuibili al contribuente.

ricavi o deicompensi. Così muovendo dai dati relativi alle caratteristiche e modalità di esercizio dell'attività può essere calcolato l'importo presunto dei ricavi o dei compensi ottenuti nel periodo d'imposta.

Per quanto riguarda i casi e nei confronti di quali soggetti sono applicati gli studi di settore: assumono rilievo gli imprenditori in regime di contabilità semplificata; nei confronti di tali soggetti può essere sempre applicato lo studio di settore per il solo fatto che ritratta di soggetti in contabilità semplificata. Invece, nei confronti di soggetti in regime di contabilità ordinaria e nei confronti degli esercenti arti e professioni, gli studi di settore possono essere applicati solo se l'ammontare dei ricavi determinabili sulla base degli studi è superiore dei ricavi dichiarati in almeno due periodi di imposta su tre consecutivi.

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Publisher
A.A. 2007-2008
21 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Messina Sebastiano.