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POTERI SUL CAMPO

1. ACCESSO: accesso vuol dire entrare nel luogo di attività del contribuente. Ad esempio il fisco ha la dichiarazione di un ristoratore che dice di guadagnare 1000 all'anno: un accesso è andare nel ristorante e vedere come è il locale (la finanza guarda se il locale è pieno o meno, quanti tavoli ha, guarda la carta dei vini, il loro prezzo, ecc. e si fa un'idea).

2. ISPEZIONE: per accertare una cosa in particolare.

3. VERIFICA: controllo della auto-liquidazione.

Quello che a noi interessa è andare a vedere cosa è specificato dallo Statuto del Contribuente in materia di poteri sul campo dell'amministrazione finanziaria nell'art. 12. Accessi, ispezioni e verifiche devono cagionare il minor disagio possibile per il rispetto del principio di proporzionalità e del principio di buona fede: a parità di risultati si deve scegliere la procedura che arrechi meno fastidio al contribuente. E'

prevista anche unadurata massima: l'accesso, l'ispezione e la verifica non possono durare più di 30 giorni (al massimo prorogabili di altri 30 giorni). Se questi 30 giorni vengono superati cosa succede? Ci si limita ad un eventuale sanzione di chi ha proceduto o ci sono conseguenze ulteriori? La sanzione di chi ha proceduto è certa, la questione se l'atto sia invalido o meno è opinabile. Dovrebbe essere considerato invalido ma la giurisprudenza sul punto è piuttosto 34 Art 12 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali 1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con

modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile all'osvolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'hanno giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, devono darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori

civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni

Da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare emotivata urgenza.

Il legislatore, tende a ritenere che si tratti di regole derogabili. Al limite, come giudice tributario, ci si potrebbe spingere a dire che magari c'era qualche circostanza eccezionale che giustificava il protrarsi del termine, anche se nella legge c'è già scritto che il termine può essere prorogato al massimo di 30 giorni.

La disciplina sugli accessi si trova nell'art. 52 del decreto IVA che stabilisce delle regole a proposito. La prima è che per entrare nelle imprese ci vuole l'autorizzazione del capo.

A proposito, la prima è che per entrare nelle imprese ci vuole l'autorizzazione del capo.

La disciplina sugli accessi si trova nell'art. 52 del decreto 633/1972 accessi, ispezioni e verifiche. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso.

di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che seguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del

procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

E` in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi

in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constatare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale.privata dimora: per entrare nelle abitazioni private serve l'autorizzazione del pubblico ministero e questa può essere data soltanto in presenza di gravi indizi di violazioni. Nel caso degli studi professionali l'autorizzazione del PM non è necessaria, è necessaria però se il professionista oppone il segreto professionale. Un problema particolare è rappresentato dal fatto che la legge richiede che quando si effettua un controllo in uno studio professionale ci sia la presenza del professionista o di un suo delegato (la norma dice "..deve avvenire alla presenza di.."). E se il professionista rifiuta di presentarsi e non nomina un suo delegato? Alla lettera sembrerebbe che in questi casi l'accesso non sia possibile. La norma dovrebbe dire che il professionista deve essere messo nelle condizioni di presenziare. Per le perquisizioni, cioè per mettere le mani sul o per aprire cose chiuse (casseforti, ecc..) ci vuole semprel'autorizzazione contribuente, del PM. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il

contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Gli uffici dell'I.V.A. hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo.

Formattazione del testo

allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la correttezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei cont

Dettagli
Publisher
A.A. 2008-2009
102 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher L.Agliassa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Marcheselli Alberto.