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Estratto del documento

IVA.

Se sono stati utilizzati in compensazione crediti inesistenti, l’amministrazione emana i cd atti

di recupero, cioè degli atti impositivi con i quali accerta l’inesistenza del credito e dispone

che siano versate le somme che non state versate per effetto dell’indebita compensazione.

La riscossione in base agli avvisi di accertamento esecutivi: la riscossione frazionata.

Ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRPA e IVA, gli avvisi di accertamento sono anche detti

atti della riscossione e titoli esecutivi.

Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi quando è decorso il termine utile per la

proposizione del ricorso, termine che è di 60 giorni dal ricevimento dell’avviso, ma

prolungato dal periodo feriale e dall’istanza di accertamento con adesione.

Gli avvisi esecutivi devono contenere (anche) l’intimazione ad adempiere al pagamento degli

importi dovuti.

Avviso di accertamento esecutivo significa che sul testo dell’avviso di accertamento è

riportata una formula che intima il contribuente a procedere al versamento delle imposte,

degli interessi e sanzioni, entro il termine di proposizione del ricorso, cioè entro 60 giorni

dalla notifica dell’avviso di accertamento.

Questa specifica intimazione serve a far si che entro 60 giorni dalla notifica, si possa

procedere, nei confronti del debitore, alla riscossione, senza che vi sia la necessità di

un’iscrizione a ruolo e una successiva notifica di una cartella di pagamento.

Allo scadere dei 60 giorni si possono verificare diverse alternative:

- Il contribuente non propone ricorso: in tal caso, il debito d’imposta si consolida, la

pretesa tributaria non può più essere contestata e l’amministrazione potrà riscuotere

integralmente le somme indicate nell’avviso, compresi gli interessi e con la riduzione

delle sanzioni prevista in caso di mancato ricorso.

In tal caso, compiuti 60 giorni, scatta un ulteriore termine di 30 giorni affinché la

direzione provinciale dell’agenzia delle entrate, cioè l’ente che ha notificato l’avviso di

accertamento, “affidi incarico all’agente della riscossione”: l’avviso di accertamento

viene trasmesso agli uffici della riscossione affinché questi procedano alla riscossione

coattiva del debito.

- Il contribuente propone ricorso: in questo caso l’intimazione ad adempiere

nell’avviso di accertamento ha valore di titolo esecutivo, limitatamente ad 1/3

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d’imposte ed interessi; non possono essere richieste al contribuente le sanzioni: il

contribuente che proponga ricorso, ha quindi l’obbligo di procedere al versamento di

1/3 delle imposte e interessi (non deve versare nulla per le sanzioni, che sono da

pagare solo a seguito di sentenza sfavorevole per il contribuente).

Se il contribuente non provvede spontaneamente al versamento del terzo di imposte e

interessi, ci sono 2 diverse alternative:

• Nel proporre ricorso, può essere richiesta la sospensione cautelare dell’atto

impugnato: il contribuente propone ricorso e nel medesimo atto con cui

propone ricorso, richiede alla commissione tributaria di sospendere l’efficacia

esecutiva dell’atto impugnato, allo scopo di escludere che, durante tutta la

durata del processo di primo grado, l’agenzia possa coattivamente procedere

sul patrimonio del contribuente per poter veder soddisfatta la pretesa che il

contribuente non ha assolto, pur avendo proposto ricorso (1/3 di imposta e di

interessi). La richiesta del contribuente dev’essere motivata in presenza di

alcuni presupposti: “fumus boni iuris” (fondatezza dei motivi del ricorso) e

“periculum in mora” (pericolo che, procedendo ad un’esecuzione coattiva sul

patrimonio del debitore, si possa provocare un danno grave e irreparabile).

• Il contribuente non paga e non chiede la sospensione (caso che si verifica

spesso quando il contribuente richiede la sospensione ma la commissione

ritiene che questa sia infondata). In questo caso, l’agente della riscossione,

procede alla riscossione coattiva di 1/3 d’imposta e interessi.

Quando il contribuente propone ricorso, l’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento

rimane comunque sospesa per legge, per 180 giorni, dal momento in cui è trascorso il

30esimo giorno per l’affidamento in carico. Quindi, a partire dalla notifica dell’avviso di

accertamento, bisogna considerare un termine di 60 giorni per procedere all’impugnativa e

quindi per pagare 1/3 delle imposte e interessi o pagare l’intero se il contribuente decide di

non proporre ricorso; un altro termine di 30 giorni, entro cui l’amministrazione procede

all’affidamento in carico e quindi trasmette l’avviso di accertamento all’agente della

riscossione; scaduto il 30esimo giorno, scatta un ulteriore termine di 180 giorni nei quali la

sospensione è comunque prevista ex lege: in ogni caso, l’agente della riscossione non può

avviare la procedura esecutiva. Questo termine è previsto per dare la possibilità alle

commissioni tributarie, alle quali è stato chiesto di pronunciarsi in via cautelare, di poter

fissare l’udienza, convocare le parti, ascoltarle e decidere.

La regola della riscossione frazionata (1/3 delle imposte e interessi) si utilizza generalmente;

tuttavia, bisogna che considerare, nei casi in cui vi siano dei pericoli gravi e fondati circa la

riscossione, l’agente della riscossione, può comunque procedere, senza attendere il decorso

dei 30 giorni successivi ai 60, alla riscossione coattiva.

Quando il contribuente ha proposto ricorso, l’amministrazione si può limitare a riscuotere

1/3 d’imposta e interessi.

Ci sono due possibilità che si possono verificare con la sentenza di primo grado:

- Il contribuente risulta vittorioso: l’avviso di accertamento viene annullato. In tal caso,

non sono la riscossione non può proseguire ma, qualora il contribuente abbia pagato, o

spontaneamente o a seguito di questa procedura esecutiva, il terzo di imposte e

interessi, l’amministrazione è tenuta a rimborsare d’ufficio queste somme versate in

pendenza del giudizio; se non le aveva ancora versate, nessuno potrà chiedergliele.

- Il contribuente risulta soccombente: l’avviso d’accertamento viene confermato nella

sua legittimità. Dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale, non solo

l’amministrazione può legittimamente trattenere le somme che aveva già incamerato

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(1/3 di imposte e interessi) ma può procedere alla riscossione di un ulteriore quota,

cioè un ulteriore terzo: questo 1/3 non è riferito solo all’imposta e interessi, ma è

riferito a 2/3 delle sanzioni (dopo la proposizione del ricorso, il primo 1/3 delle

sanzioni non era richiesto).

Nel caso in cui il contribuente in primo grado sia soccombente, potrebbe proporre appello

rispetto alla sentenza di primo grado. La proposizione dell’appello, non blocca la riscossione

coattiva: è necessario che nel ricorso in appello, proponga una nuova istanza di sospensione

cautelare, la quale riguarderà non solo l’avviso di accertamento, ma l’avviso di accertamento e

la sentenza (perché questa ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento).

Il giudice tributario di secondo grado, si pronuncerà in primo luogo, sulla sussistenza dei due

requisiti latini, cioè “fumus boni iuris” e “periculum in mora”.

A questo punto, il giudice di secondo grado ha la possibilità di bloccare la procedura

esecutiva: se la blocca, l’agente della riscossione non può procedere alla riscossione del

secondo terzo di imposte e interessi e 2/3 delle sanzioni, ma può trattenere, per il momento,

quello che aveva incamerato.

Alla fine del giudizio di secondo grado, ci sarà una nuova sentenza, che accoglierà il ricorso in

appello del contribuente, oppure lo rigetterà. Se il contribuente viene considerato vittorioso,

la procedura esecutiva, se già iniziata, si dovrà bloccare; se non era stata già iniziata, non

potrà essere avviata; se si era conclusa, è necessario che l’amministrazione rimborsi le somme

che aveva incamerato in pendenza del giudizio.

Se il contribuente risulta soccombente, con la sentenza della commissione tributaria

regionale, l’amministrazione procede alla riscossione della quota residua: l’ultimo terzo di

imposte e interessi e l’ultimo terzo di sanzioni. In tal modo, l’intera somma indicata nell’avviso

di accertamento sarà riscossa in via esecutiva.

NB: È ovvio che, a fronte di un accertamento che richieda 100 di imposte, il giudice tributario

potrebbe prevedere che la pretesa impositiva debba essere ridotta. In tal caso, sia alla fine del

primo che secondo grado, si dovrà ri quantificare la pretesa tributaria e rifare i calcoli dei

relativi terzi: se in primo grado l’amministrazione aveva riscosso 33 (1/3 di 100) e poi la

pretesa tributaria non è più di 100 ma di 50, il terzo che poteva essere riscosso non era 33 ma

teoricamente il contribuente ha già un “bonus” nel caso in cui, in secondo grado,

l’amministrazione prosegua la riscossione frazionata.

Dopo la sentenza della commissione tributaria regionale, il contribuente può proporre ricorso

in Cassazione, sperando che questa ribalti la sentenza di secondo grado, riconoscendogli un

diritto di ottenere integralmente quanto già pagato in precedenza.

Quando si propone ricorso in Cassazione, si può comunque tentare di bloccare la riscossione

frazionata dell’ultimo terzo, cioè quello che è legittimato dalla sentenza di secondo grado,

chiedendo, anche in questo caso, una sospensiva, in modo che l’agente della riscossione non

riscuota l’ultimo terzo residuo. Quest’ultima sospensiva si chiede alla commissione tributaria

regionale che ha emesso la sentenza e non invece alla Cassazione.

La riscossione mediante ruolo.

Il ruolo è il mezzo di riscossione di tutti i tributi per i quali la riscossione non avviene

mediante ritenuta alla fonte, o versamento diretto, o in base all’avviso di accertamento e

all’atto sanzionatorio esecutivi.

In particolare, il ruolo è l’elenco dei contribuenti debitori e delle somme da essi dovuti, a

titolo d’imposta, di sanzioni ed interessi, formato per ambiti territoriali, che viene formato

dall’agenzia delle entrate ai fini della riscossione e consegnato all’agente della riscossione

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Equitalia Spa, che provvede, sulla base di poteri conferiti dalla legge, alla riscossione anche

coattiva delle somme in esso iscritte.

In ciascun ruolo sono quindi iscritte tutte le somme dovute dai contribuen

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
156 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher laranizza95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario d'impresa e fiscalità internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Logozzo Maurizio.