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Il Contenzioso Tributario - Appunti - Aggiornamento del Luglio 2006

FONTI NORMATIVE: in virtù dell’art. 30 della legge delega. 30 dicembre 1991, n.413, il Governo è stato chiamato ad emanare uno o più Decreti delegati per riformare il contenzioso tributario.

In attuazione di tale delega, il 31 dicembre del 1992 sono stati emanati i D.Lgs. nn. 545 e 546 concernenti, rispettivamente, l’ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria e il Processo tributario.

I decreti delegati, formalmente in vigore dal 15 gennaio 1993, hanno avuto efficacia a partire dal 1° aprile 1996, data di insediamento delle nuove Commissioni Tributarie (art. 80, comma 2, D.Lgs. 546/1992 e art. 51, comma 2, D.Lgs. 545/1992, nonché D.M. 26 gennaio 1996).

In particolare la nuova disciplina ha introdotto:

a) ampliamento della giurisdizione delle Commissioni Tributarie che, in virtù della Legge 28/12/2001 n. 448 art. 12, viene estesa ai tributi di ogni genere e specie,

anche locali;

b) soppressione della Commissione Tributaria Centrale, la quale comunque opera fino ad esaurimento dei ricorsi pendenti;

c) assistenza tecnica obbligatoria generalizzata, con alcune specifiche eccezioni, tra le quali:

  • controversie di modesto valore;
  • contribuente abilitato alla difesa dei terzi;

d) il rimborso delle spese di giudizio a carico della parte soccombente;

e) nuove e più rigorose modalità nell'introduzione del giudizio (proposizione del ricorso e costituzione in giudizio);

f) l'istituto della conciliazione giudiziale nel primo grado di giudizio;

g) nuove modalità di pagamento dei tributi e delle sanzioni in pendenza di giudizio;

h) la previsione di condanna dell'Ufficio al rimborso di quanto non spettante avuto riguardo al contenuto della Sentenza e al giudizio di ottemperanza.

PRASSI AMMINISTRATIVA: si segnalano, tra le altre, le seguenti Circolari emanate dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate

(Centrali o Regionale), nonché alcune Risoluzioni e Comunicati. CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2006 2 3a) Circolari del Ministero delle Finanze: - 28.03.1996, n. 79/E, - 23.04.1996, n. 98/E e - 17.06.1999, n. 133/E (applicabilità della 18.12.1996, n. 291/E (primi commenti al nuovo sospensione feriale ai ricorsi avverso i ruoli contenzioso tributario); emanati dai Centri di Servizio delle II.DD. e II. - 08.08.1997, n. 235/E (conciliazione giudiziale Dell’Agenzia delle Entrate); ‘riformata’ in seguito all’entrata in vigore del - 26.10.1999, n. 208/E (ricorso per Cassazione). D.Lgs. 19.06.1999, n. 218; Sul tema vedi anche C.M. n. 201/E/1998; - 20.11.1997, n. 293/E (modalità di autorizzazione - 30.11.1999, n. 224/E (rimborso dei tributi corrisposti in eccedenza nel caso di sentenza a 52 del D.Lgs. 546/1992); favore del contribuente); - 04.02.1998, n. 39/E (incompatibilità dei giudici - 21.01.2000, n.
  1. 14/E (sospensione cautelare nei tributari); procedimenti contro i ruoli dei Centri di Servizio- 11.08.1998, n. 201/E (notificazione delle delle imposte Dirette e Indirette dell'Agenzia sentenza delle Commissioni Tributarie Regionali delle Entrate); e sul ricorso per Cassazione); - 16.11.2000, n. 207/E (modifiche operate dalla L.- 21.10.1998, n. 242/E (discussione in pubblica 21.11.2000, n. 342, in tema di incompatibilità e udienza); compensi dei giudici tributari nonché di- 15.01.1999, n. 19/E (compensi dei giudici composizione del Consiglio di Presidenza dellatributari); Giustizia Tributaria).
  2. 04.03.1999, n. 56/E (rappresentanza dell'Ufficio finanziario dinanzi alle Commissioni Tributarie);
  3. 31.07.2001, n. 73/E (inapplicabilità dell'art. 373b) Circolari emanate dalla Agenzia delle Entrate: c.p.c. 'sospensione dell'esecutività delle sentenze- 16.03.2001, n. 26/E (procedure di accesso tramite impugnate per Cassazione' al

processotecnologie WEB alla banca dati del contenzioso tributario);

tributario da parte di determinate categorie di - 01.02.2002, n. 14/E (controversie concernenti glisoggetti);

- 03.04.2001, n. 36/E (modalità di costituzione in atti emanati dai Centri di Servizio II.DD e II.II.giudizio del ricorrente); soppressi);

- 30.07.2001, n. 70/E (comportamento da tenere da - 21.03.2002, n. 25/E (ampliamento dellaparte degli Uffici periferici in relazione a giurisdizione delle Commissioni Tributarie).eventuali questioni di legittimità costituzionaledelle norme);

- 30.07.2001, n. 71/E (nuovi profili in tema di ‘parti processuali’ e ‘rappresentanza in giudizio’emersi a seguito dell’attivazione delle nuoveagenzie fiscali);

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2006 34DEGLI ORGANI SPECIALI DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

♦ NUOVE COMMISSIONI TRIBUTARIE: ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 545/1992, lagiurisdizione tributaria viene esercitata:-

in primo grado dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nel capoluogo di ogni provincia;

in secondo grado dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;

I ricorsi da parte del contribuente devono essere presentati alle Commissioni Tributarie Provinciali competenti per territorio.

Le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali possono essere impugnate davanti alle Commissioni Tributarie Regionali.

Le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali possono essere impugnate solo davanti alla Corte di Cassazione, in tutti i casi previsti dall'art. 360 c.p.c.

La Commissione Tributaria Centrale è stata soppressa, ma continuerà ad operare fino all'esaurimento dei ricorsi pendenti.

L'art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. 545/1992 prevede la possibilità di istituire "Sezioni staccate" delle Commissioni Tributarie Regionali. Tale facoltà è concessa solo in quei comuni con più di 120.000 abitanti e

distanti più di 100 chilometri dal Comune capoluogo di Regione. Tale facoltà è stata esercitata con D.M. del 6 giugno 2000, con il quale si è proceduto ad istituire un certo numero di sezioni staccate. La loro entrata in funzione viene disposta con decreto dei rispettivi presidenti di Commissione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, sono presenti rispettivamente le Commissioni di primo e di secondo grado, con funzioni analoghe alle Commissioni Provinciali e Regionali, e dalla quali recepiscono la disciplina in quanto compatibile con le norme di legge e dello Statuto Regionale che le riguardano (si veda D.Lgs. 9.9.1997, n 354, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige). Per ogni Commissione, Provinciale o Regionale, il Decreto legislativo n. 545/1992 fissa il numero di sezioni componente l'organo giudicante. ♦ COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI: ai sensi dell'art. 2, adogni Commissione,Provinciale e Regionale, viene preposto un Presidente il quale presiede anche alla prima sezione. In1 Per avere la lista completa delle sezioni effettivamente istituite, si veda il sito web www.anutel.it/indirizzi/tributaria.phpCONTENZIOSO TRIBUTARIO 2006 45caso di impedimento del presidente di Commissione, il suo posto viene preso dal presidente disezione più anziano in carica. In caso di pari anzianità rileva l’età anagrafica.Ogni sezione è composta da un presidente, da un vicepresidente e almeno quattro giudici tributari, icosiddetti componenti. Per giudicare sulla controversia, ogni sezione deve essere composta da almenotre votanti, compresi il presidente o il vice presidente. Se non si riesce a raggiungere i componentiminimi, il presidente della Commissione può nominare come componenti di quella sezione, giudiciappartenenti ad altre sezioni.♦ Ai capi primo e secondo del D.Lgs. n. 545/1992, sono disciplinati

rispettivamente la composizione e i componenti delle Commissioni Tributarie. In particolare, l'art. 3 disciplina i presidenti e i vicepresidenti delle Commissioni Tributarie e delle Sezioni; l'art. 4 i giudici delle Commissioni Provinciali; l'art. 5 i giudici delle Commissioni Regionali; l'art. 6 la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti. Per quanto riguarda i componenti delle Commissioni, al capo secondo, l'art. 11 disciplina la durata dell'incarico; l'art. 12 i casi di decadenza dall'incarico di componente le Commissioni; l'art. 13 il trattamento economico.

REQUISITI DEI GIUDICI TRIBUTARI: (Art. 7) [1] I componenti delle commissioni tributarie devono: a) essere cittadini italiani; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; d)

non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età; e) avere idoneità fisica e psichica; f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria. Per i giudici tributari delle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano è altresì richiesta la conoscenza della lingua italiana e tedesca (art. 26 D.Lgs. 354/1997). INCOMPATIBILITÀ: (Art. 8) [1] Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei.tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi; c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze; f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146; g) i prefetti; h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; i) a decorrere dal 1 ottobre 2001, coloro che inqualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad HTML
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Publisher
A.A. 2006-2007
40 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiakka87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Fazzini Enrico.