Diritto tributario – Facoltà di economia
Corso del Prof. Enrico Fazzini
Il contenzioso tributario - Appunti - Aggiornamento del Luglio 2006
Fonti normative
In virtù dell’art. 30 della legge delega 30 dicembre 1991, n.413, il Governo è stato chiamato ad emanare uno o più Decreti delegati per riformare il contenzioso tributario. In attuazione di tale delega, il 31 dicembre del 1992 sono stati emanati i D.Lgs. nn. 545 e 546 concernenti, rispettivamente, l’ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria e il Processo tributario. I decreti delegati, formalmente in vigore dal 15 gennaio 1993, hanno avuto efficacia a partire dal 1° aprile 1996, data di insediamento delle nuove Commissioni Tributarie (art. 80, comma 2, D.Lgs. 546/1992 e art. 51, comma 2, D.Lgs. 545/1992, nonché D.M. 26 gennaio 1996).
In particolare la nuova disciplina ha introdotto:
- Ampliamento della giurisdizione delle Commissioni Tributarie che, in virtù della Legge 28/12/2001 n. 448 art. 12, viene estesa ai tributi di ogni genere e specie, anche locali;
- Soppressione della Commissione Tributaria Centrale, la quale comunque opera fino ad esaurimento dei ricorsi pendenti;
- Assistenza tecnica obbligatoria generalizzata, con alcune specifiche eccezioni, tra le quali:
- Controversie di modesto valore;
- Contribuente abilitato alla difesa dei terzi;
- Il rimborso delle spese di giudizio a carico della parte soccombente;
- Nuove e più rigorose modalità nell’introduzione del giudizio (proposizione del ricorso e costituzione in giudizio);
- L’istituto della conciliazione giudiziale nel primo grado di giudizio;
- Nuove modalità di pagamento dei tributi e delle sanzioni in pendenza di giudizio;
- La previsione di condanna dell’Ufficio al rimborso di quanto non spettante avuto riguardo al contenuto della Sentenza e al giudizio di ottemperanza.
Prassi amministrativa
Si segnalano, tra le altre, le seguenti Circolari emanate dal Ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate (Centrali o Regionale), nonché alcune Risoluzioni e Comunicati.
Contenzioso tributario 2006
- Circolari del Ministero delle Finanze:
- 28.03.1996, n. 79/E, 23.04.1996, n. 98/E e 17.06.1999, n. 133/E (applicabilità della sospensione feriale ai ricorsi avverso i ruoli emanati dai Centri di Servizio delle II.DD. e II.);
- 08.08.1997, n. 235/E (conciliazione giudiziale ‘riformata’ in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 19.06.1999, n. 218);
- 20.11.1997, n. 293/E (modalità di autorizzazione alla proposizione dell’appello principale ex. Art. 52 del D.Lgs. 546/1992);
- 04.02.1998, n. 39/E (incompatibilità dei giudici tributari);
- 11.08.1998, n. 201/E (notificazione delle sentenza delle Commissioni Tributarie Regionali e sul ricorso per Cassazione);
- 21.10.1998, n. 242/E (discussione in pubblica udienza);
- 15.01.1999, n. 19/E (compensi dei giudici tributari);
- 04.03.1999, n. 56/E (rappresentanza dell’Ufficio finanziario dinanzi alle Commissioni Tributarie);
- 26.10.1999, n. 208/E (ricorso per Cassazione).
- 30.11.1999, n. 224/E (rimborso dei tributi corrisposti in eccedenza nel caso di sentenza a favore del contribuente);
- 21.01.2000, n. 14/E (sospensione cautelare nei procedimenti contro i ruoli dei Centri di Servizio delle imposte Dirette e Indirette dell’Agenzia delle Entrate);
- 16.11.2000, n. 207/E (modifiche operate dalla L. 21.11.2000, n. 342, in tema di incompatibilità e compensi dei giudici tributari nonché di composizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria).
- Circolari emanate dalla Agenzia delle Entrate:
- 16.03.2001, n. 26/E (procedure di accesso tramite tecnologie WEB alla banca dati del contenzioso tributario da parte di determinate categorie di soggetti);
- 03.04.2001, n. 36/E (modalità di costituzione in giudizio del ricorrente);
- 30.07.2001, n. 70/E (comportamento da tenere da parte degli Uffici periferici in relazione a eventuali questioni di legittimità costituzionale delle norme);
- 30.07.2001, n. 71/E (nuovi profili in tema di ‘parti processuali’ e ‘rappresentanza in giudizio’ emersi a seguito dell’attivazione delle nuove agenzie fiscali);
- 31.07.2001, n. 73/E (inapplicabilità dell’art. 373 c.p.c. ‘sospensione dell’esecutività delle sentenze impugnate per Cassazione’ al processo tributario);
- 01.02.2002, n. 14/E (controversie concernenti gli atti emanati dai Centri di Servizio II.DD e II.II. soppressi);
- 21.03.2002, n. 25/E (ampliamento della giurisdizione delle Commissioni Tributarie).
Degli organi speciali di giurisdizione tributaria (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)
Nuove commissioni tributarie: ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 545/1992, la giurisdizione tributaria viene esercitata:
- In primo grado dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nel capoluogo di ogni provincia;
- In secondo grado dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;
I ricorsi da parte del contribuente devono essere presentati alle Commissioni Tributarie Provinciali competenti per territorio. Le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali possono essere impugnate davanti alle Commissioni Tributarie Regionali. Le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali possono essere impugnate solo davanti alla Corte di Cassazione, in tutti i casi previsti dall’art. 360 c.p.c. La Commissione Tributaria Centrale è stata soppressa, ma continuerà ad operare fino ad esaurimento dei ricorsi pendenti.
L’art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. 545/1992 prevede la possibilità di istituire “Sezioni staccate” delle Commissioni Tributarie Regionali. Tale facoltà è concessa solo in quei comuni con più di 120.000 abitanti e distanti più di 100 chilometri dal Comune capoluogo di Regione. Tale facoltà è stata esercitata con D.M. del 6 giugno 2000, con il quale si è proceduto ad istituire un certo numero di sezioni staccate. La loro entrata in funzione viene disposta con decreto dei rispettivi presidenti di Commissione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, sono presenti rispettivamente le Commissioni di primo e di secondo grado, con funzioni analoghe alle Commissioni Provinciali e Regionali, e dalle quali recepiscono la disciplina in quanto compatibile con le norme di legge e dello Statuto Regionale che le riguardano (si veda D.Lgs. 9.9.1997, n 354, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige).
Per ogni Commissione, Provinciale o Regionale, il Decreto legislativo n. 545/1992 fissa il numero di sezioni componente l’organo giudicante.
Composizione delle commissioni
Ai sensi dell’art. 2, ad ogni Commissione, Provinciale e Regionale, viene preposto un Presidente il quale presiede anche alla prima sezione. In caso di impedimento del presidente di Commissione, il suo posto viene preso dal presidente di sezione più anziano in carica. In caso di pari anzianità rileva l’età anagrafica.
Ogni sezione è composta da un presidente, da un vicepresidente e almeno quattro giudici tributari, i cosiddetti componenti. Per giudicare sulla controversia, ogni sezione deve essere composta da almeno tre votanti, compresi il presidente o il vice presidente. Se non si riesce a raggiungere i componenti minimi, il presidente della Commissione può nominare come componenti di quella sezione, giudici appartenenti ad altre sezioni.
Ai capi primo e secondo del D.Lgs. n. 545/1992, sono disciplinati rispettivamente la composizione e i componenti delle Commissioni Tributarie. In particolare, l’art. 3 disciplina i presidenti e i vicepresidenti delle Commissioni Tributarie e delle Sezioni; l’art. 4 i giudici delle Commissioni Provinciali; l’art. 5 i giudici delle Commissioni Regionali; l’art. 6 la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti. Per quanto riguarda i componenti delle Commissioni, al capo secondo, l’art. 11 disciplina la durata dell’incarico; l’art. 12 i casi di decadenza dall’incarico di componente le Commissioni; l’art. 13 il trattamento economico.
Requisiti dei giudici tributari
(Art. 7) [1] I componenti delle commissioni tributarie devono:
- Essere cittadini italiani;
- Avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- Non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- Non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;
- Avere idoneità fisica e psichica;
- Avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria.
Per i giudici tributari delle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado delle provincia di Bolzano è altresì richiesta la conoscenza della lingua italiana e tedesca (art. 26 D.Lgs. 354/1997).
Incompatibilità
(Art. 8) [1] Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:
- I membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
- I consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
- I dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
- I soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
- Gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;
- I prefetti;
- Coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
- A decorrere dal 1 ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;
- Gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
- Coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.
[2] Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado. [3] Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie [4] I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.
Giudice unico
L’art. 32 della L. 08.05.1998, n. 146 ha introdotto la figura del Giudice Tributario Unico per le controversie di modesto valore (fino a €. 2.582,28) pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali. In tal caso i ricorsi sono trattati e decisi in pubblica udienza da un singolo giudice, nominato dal presidente della sezione avanti alla quale è stato proposto il ricorso, scelto al suo interno.
Norme sul nuovo contenzioso tributario (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)
Art. 1 (Gli organi della giurisdizione tributaria)
[1]. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545. [2]. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile. Dall’art. 1, comma 2, si evince che si applicano al processo tributario, quando non specificatamente predisposto, e salvo l’incompatibilità con le norme contenute nel D.Lgs. n. 546/1992, le norme processuali civilistiche.
Art. 2 (Oggetto della giurisdizione tributaria)
[1]. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
[2]. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’articolo 63 del d.lgs. 15/12/1997, n.446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
[3]. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio. In forza dell’art. 12, L. 28 dicembre 2001, n. 448, la competenza delle Commissioni Tributarie si è estesa a tutte le controversie aventi ad oggetto “i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati ivi comprese le sanzioni, le sovrimposte e le addizionali, nonché gli interessi ed ogni altro accessorio” (l’inciso corsivo è stato aggiunto dall’art. 3-bis, co.1, lett.a), del D.L. 203/2005, conv. in L. 248/2005). Occorre rilevare che, in forza della dizione “ogni genere e specie di tributo”, ogni tributo, anche di futura istituzione, rientrerà automaticamente nella competenza delle Commissioni tributarie senza dovere, a tal fine, emanare alcuna disposizione relativa al contenzioso.
Vengono sottratte alla cognizione delle Commissioni tributarie le controversie riguardanti:
- Gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e, qualora previsto, dell’avviso di intimazione ad adempiere (art. 50, D.PR. 29.09.1973, n. 602);
- Tutte le controversie inerenti a rapporti obbligatori che, sebbene relativi a rapporti tributari, non abbiano la natura tributaria, come ad esempio le cause relative ad azioni promosse dai cessionari/committenti (consumatori finali) per il rimborso dell’I.V.A. indebitamente assolta all’atto dell’acquisto di beni o servizi (Cass., Sez. Trib., Sent. 04.05.2005, n. 9191; conforme: sent.10.01.2001, n.272); oppure le controversie relative ad azioni di rivalsa del fideiussore escusso dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente indebitamente rimborsato dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Cass., SS.UU., Sent. 15.10.1998, n. 10188).
Alla luce del nuovo criterio stabilito per l’individuazione della competenza delle Commissioni Tributarie, ribadita anche nella C.M . del 21.03.2002, n. 25/E, questa concerne, tributi di ogni specie e genere, compresi quelli Regionali, Provinciali e Comunali, quindi:
I. Tributi Erariali:
- Imposte sui redditi (IRPEF e IRPEG);
- Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) compresa:
- Quella relativa ai trasferimenti intracomunitari;
- Quella sulle importazioni da Stati extra-U.E.;
- Quella relativa agli spettacoli (il c.d. metodo S.I.A.E.).
- Controversie tra sostituto e sostituito d’imposta in ordine alla legittimità ed alla misura della ritenuta alla fonte applicate;
- Imposta di registro (D.P.R. 26.04.1986, n. 131);
- INVIM (soppressa con L. 28.12.2001, n. 448) ordinaria, decennale e straordinaria, nonché quelle promosse dal terzo possessore di imm.
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