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Contratto di Intermediazione e Organizzazione di Viaggio

Viene definito dalla C.C.V. come il contratto mediante il quale un soggetto (intermediario) si obbliga a procurare ad un altro soggetto (viaggiatore) dietro pagamento di corrispettivo un contratto di organizzazione di viaggio oppure uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno.

Contratto di organizzazione. Consiste secondo la C.C.V. nel contratto mediante il quale un soggetto (organizzatore) si obbliga a procurare ad un altro soggetto (viaggiatore) dietro pagamento di corrispettivo un viaggio o un soggiorno.

altro

soggetto

(viaggiatore)

dietro

pagamento

di

un

corrispettivo

globale

un

insieme

di

prestazioni

comprendenti

il

trasporto,

il

soggiorno

separato

dal

trasporto

o

qualunque

altro

servizio.

Natura.

Contratto

di

intermediazione.

Il

rapporto

fra

turista

ed

intermediario

di

viaggi

viene

inquadrato

nell'ambito

del

contratto

di

mandato,con

o

senza

rappresentanza.

L'agente

di

viaggio

si

limita

a

svolgere

un'attività

di

cooperazione

esterna

dato

che

essa

si

La formattazione del testo utilizzando tag HTML sarebbe la seguente:

 esaurisce

 nel

 compito

 di

 stipulare

 per

 conto

 e

 in

 nome

 del

 turista

 una

 serie

 di

 contratti

 attinenti

 alla

 prestazione

 dei

 servizi

 indispensabili

 alla

 realizzazione

 del

 viaggio.

 L’agenzia

 di

 viaggi

 assume

 la

 posizione

 contrattuale

 di

 mandataria

 retribuita,

 ovvero

 di

 procurare

 il

 biglietto

 del

 viaggio

 e

 prenotare

 una

 camera

 d’albergo.

 Contratto

 di

 organizzazione.

 L’agenzia

 di

 viaggio

 non

 si

 limita

 a

 svolgere

 la

 funzione

 di

 tramite

 fra

 utente

 e

prestatore di servizi turistici ma provvede ad ideare e a realizzare il viaggio, bensì riguarda un insieme più ampio ed articolato di prestazioni. Questi stipula i contratti tra turista ed impresa che effettua le prestazioni necessarie alla realizzazione del viaggio o soggiorno e li offre nel suo insieme, in sintesi promette al cliente il fatto dei vari fornitori di servizi. Viene definito un pacchetto turistico, cioè quei

 viaggi,vacanze

 “tutto

 compreso”

 risultanti

 dalla

 prefissata

 combinazione

 di

 almeno

 due

 dei

 seguenti

 servizi

 turistici

 :

 a)

 trasporto

 ;b)

 alloggio

 ;c)

 servizi

 turistici

 non

 accessori

 al

 trasporto

 o

 all’alloggio.

 La

 durata

 del

 viaggio

 deve

 essere

 superiore

 a

 ventiquattro

 ore,ovvero

 almeno

 una

 notte.

 Obblighi

 e

 risarcimenti.

 Intermediario/venditore.

 Gli

 obblighi

 fondamentali

 del

 venditore

 possono

 ricondursi

 agli

 obblighi

 di

 “procurare”

 il

 viaggio

 tutto

 compreso,

 di

 rilasciare

 al

 viaggiatore

 una

 copia

 del

 contratto,

 di

 informare

 il

 consumatore

 sul

 viaggio

 organizzato

 nelle

 varie

 fasi

 (prima,durante

 e

 dopo).

 In

 sostanza

 gli

 obblighi

 del

 venditore

 del

 pacchetto

 turistico

 sono

 quelli

 propri

 dell’intermediario

 di

 viaggi

 professionale,

 mandatario

 incaricato

 di

 stipulare

 un

 contratto

 di

 viaggio

 organizzato

 e

 di

 compiere

 altri

 atti

 giuridici

 in

 nome

 e

 per

 conto

 del

 consumatore.

 L’intermediario

 non

 può

 essere

 chiamato

 a

 rispondere

 delle

 negligenze

 del

 fornitore

 dei

 diversi

 servizi

 ,

 egli

 invece

 risponde

 degli

 eventuali

 errori

 professionali

 commessi

 nella

 scelta

 degli

 operatori

 economici

 incaricati

 dell’esecuzione

 dei

 servizi,

 del

 mancato

 controllo

 delle

 prenotazioni,

 dell’inesattezza

 delle

 informazioni

 

 date

 ai

 consumatori.

 Il

 venditore

 del

 servizio

 tutto

 compreso

 è

 tenuto

 a

 risarcire

 al

 consumatore

 il

 danno

 derivante

 

 dall’inesatta

 esecuzione

 delle

 obbligazioni

 assunte

 con

 la

 vendita

del pacchetto turistico se non prova che l'inadempimento è stato determinato da cause a lui non imputabili o derivato da caso fortuito o da forza maggiore. Organizzazione. Il tour operator è esposto ad una responsabilità diretta nei confronti del cliente danneggiato, prevede a carico dell'organizzatore oltre alla responsabilità per inadempimento degli obblighi di organizzazione, salvo la prova di diligenza professionale, anche quella derivante

 dalla

 prestazione

 dei

 diversi

 servizi

 di

 cui

 il

 turista

 usufruisce.

 Il

 beneficio

 della

 limitazione

 di

 responsabilità

 viene

 meno

 per

 dolo

 o

 colpa

 consapevole

 dell’organizzatore

 di

 viaggi.

 Obbligazioni

 fondamentali

 del

 tour

 operator

 

 sono

 :

 procurare

 il

 viaggio

 compreso,

 rilasciare

 copia

 del

 contratto

 al

 viaggiatore,

 informare

 puntualmente

 il

 consumatore

 sul

 viaggio

 organizzato,mettere

 a

 disposizione

 un

 mezzo

 di

 trasporto

 per

 il

 ritorno

 al

 luogo

 di

 partenza,

 soccorrere

 il

 turista

 in

 difficoltà

 per

 consentire

 la

 prosecuzione

 del

 viaggio.

 L’organizzatore

 di

 viaggi

 è

 tenuto

 a

 risarcire

 al

 consumatore

 il

 danno

 derivante

 dall’inesatta

 esecuzione

 delle

 obbligazioni

 assunte

 con

 la

 stipulazione

 del

 contratto

 di

 viaggio,

 il

 tour

 operator

 è

 liberato

 dalla

 responsabilità

 nel

 caso

 in

 cui

 riesca

 a

 fornire

 la

 prova

 che

 l’inadempimento

 delle

 obbligazioni

 contrattuali

 sia

 dovuto

 ad

 una

 delle

 cause

 previste

 dalla

 legge

 come

 ipotesi

 di

 esonero:

 fatto

 imputabile

 al

 consumatore,

 fatto

 di

 un

 terzo

 a

 carattere

 imprevedibile,caso

 fortuito

 o

 forza

 maggiore.

 Il

 venditore

 è

 responsabile

 nei

 confronti

 del

 consumatore

 soltanto

 per

 la

 negligenza

 nell’esecuzione

 del

 mandato

 in

 tema

 di

 intermediazione

 di

 viaggi.

 La

 responsabilità

 dell’organizzatore

 è

 limitata

 secondo

 un

 duplice

 regime

 normativo;

 per

 danni

 alla

 persona

 si

 applicheranno

 gli

 stessi

 limiti

 stabiliti

 delle

Convenzioni internazionali. In ogni caso il tour operator e il venditore beneficiano del limite risarcitorio ovviamente ad esclusione sé per dolo o colpa grave; per i danni diversi da quelli alla persona avremmo un limite risarcitorio prestabilito.

Forma e contenuto del contratto.

Dettagli
A.A. 2012-2013
18 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucettamarino85 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei trasporti e della logistica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Benelli Gianfranco.