Diritto dei trasporti
Trasporto stradale.
Nozione di trasporto.
Il trasporto viene definito dal Codice Civile come il contratto dove un soggetto,detto vettore, si
obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. Ha carattere
unitario comprendendo ogni forma di trasferimento indipendente dall’oggetto del
trasporto(persone o cose) e dal mezzo tecnico usato(terrestre,acqueo o aereo).L’oggetto del
contratto,individuato nella prestazione del vettore è appunto l’esecuzione del servizio di trasferire
persone o cose da un luogo ad un altro.
Forma del contratto.
Il soggetto che effettua il trasporto deve provvedere all’annotazione, nella copia del contratto da
consegnare al committente, i dati relativi agli estremi dell’attestazione di iscrizione all’albo
nazionale degli autotrasportatori ed all’autorizzazione al trasporto di merci strada per conto di
terzi. Il contratto di autotrasporto di merci su strada deve ora considerarsi un contratto a forma
libera,ovvero la forma scritta è consigliata per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti
fra i contraenti , tuttavia le parti rimangono libere di stipulare il contratto di trasporto
verbalmente o per iscritto. Gli elementi essenziali del contratto in forma scritta sono: a) nome e
sede del vettore e del committente e se diverso del caricatore; b) numero di iscrizione del vettore
all’Albo nazionale degli autotrasportatori; c)tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto;
d)corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; e)luoghi di presa in consegna
della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario. Dal punto di vista
legislativo in assenza di contratto scritto il vettore e committente vengono considerati responsabili
per le violazioni relative al superamento dei limiti di velocità e per la mancata osservanza dei
tempi di guida e di riposo imposti dal codice,qualora non siano in grado di dimostrare mediante la
produzione idonea di documentazione e fornire la prova liberatoria. Invece attraverso contratto
scritto sarà più facile dimostrare l’assenza di colpa essendo sufficiente una verifica delle istruzioni
contenute nel contratto.
I soggetti .
Il debitore della prestazione di trasporto sia di persone che di cose è il vettore : il soggetto cioè che
si assume l’obbligo del risultato del trasporto indipendentemente dal carattere professionale od
occasionale. Creditore della prestazione nel trasporto di persone è il passeggero, mentre nel
trasporto di cose la relativa figura può scindersi nel mittente e nel destinatario. La struttura
trilaterale è data dal vettore, mittente e destinatario, accanto alle figure tradizionali abbiamo il
caricatore della merce,l’impresa o la persona che consegna la merce al vettore e il proprietario
della merce,cioè l’impresa o la persona giuridica che ha la proprietà delle cose oggetto di
autotrasporto.
Gli ausiliari.
Sia vettore che mittente sempre più spesso sono affiancati da ausiliari specializzati in prestazioni
connesse alle singole fasi del trasporto, la figura più nota è quella dello spedizioniere nella sua
duplice veste di spedizioniere-‐commissionario e spedizioniere-‐vettore. Da non confondere è quella
dello spedizioniere doganale, limitata alla presentazione delle dichiarazioni doganali( visita
merci,pagamento..). Una figura particolare è quella del recapiti sta, al quale viene affidato dal
vettore il principale incarico di raccogliere e ricevere dal mittente le merci di cui è richiesto il
trasporto e di custodirle nei suoi magazzini finchè il vettore non venga a ritirarle. Infine,figura di
intermediario è stata riconosciuta all’interno della realtà dell’autotrasporto l’ agenzia per il
procacciamento di traffici agli autotrasportatori, la cui funzionalità consiste nel mettere in
contatto il committente con il vettore da lui scelto.
Trasporto con pluralità di vettori.
L’intervento di più vettori nell’esecuzione del contratto si concretizza in una delle seguenti
fattispecie:
a)trasporto con sub-‐trasporto, il vettore si assume l’obbligo del trasporto fino al luogo di
destinazione mediante l’opera di vettori successivi (sub-‐vettori);
b)trasporto con rispedizione, il vettore assume l’impegno ed il rischio del trasporto soltanto per
una prima fase del tragitto,obbligandosi a stipulare per conto del mittente un secondo contratto di
trasporto con altro vettore per la prosecuzione della merce. Egli pertanto è vettore per una prima
fase del trasporto e spedizioniere per quella successiva;
c)trasporto cumulativo, un vincolo diretto fra caricatore e vettori successivi attraverso la
stipulazione di un unico contratto.
Trasporto oneroso,gratuito ed amichevole.
La prestazione dovuta dal creditore, chiamata corrispettivo,non è elemento essenziale del
contratto di trasporto, infatti può mancare del tutto come avviene nel trasporto gratuito. Sotto il
punto di vista giuridico si fa riferimento alla donazione o al contratto atipico che determina
l’estensione a carico del vettore gratuito delle stesse responsabilità del vettore oneroso. Il
carattere contrattuale ed obbligatorio del trasporto gratuito costituisce il criterio di distinzione tra
questa fattispecie e il trasporto amichevole o di cortesia avente invece carattere extracontrattuale
e non obbligatorio. Elemento caratterizzante è infatti l’assoluta assenza di un obbligo in chi esegue
il trasporto, adempimento spontaneo di un dovere di natura sociale o di un gesto di cortesia senza
nessun obbligo giuridico.
La conclusione del contratto.
Il contratto di trasporto si perfeziona con la semplice prestazione del consenso, la consegna della
merce da trasportare quindi non attiene al momento di perfezione ma bensi si inserisce soltanto
nella sua fase esecutiva. Il contratto di trasporto di persone sui mezzi pubblici si intende concluso
nel momento in cui il passeggero manifesti il consenso alla costituzione di un rapporto
contrattuale con il vettore. Nel trasporto di cose, il mittente rilascia una lettera di vettura con le
indicazioni e a sua volta il vettore rilascia un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di
carico.
Gli obblighi del vettore.
Trasporto di persone.
Obbligazione fondamentale è trasportare,trasferire integro a destinazione l’oggetto trasportato,
inteso come obbligo di vigilanza e di protezione dell’incolumità del passeggero. Per quanto
riguarda il carattere essenziale del compito del vettore è l’imposizione nell’adottare tutte le
misure idonee in base al principio della normale diligenza. Principale prestazione accessoria del
vettore è il trasporto del bagaglio nelle distinte forme del bagaglio a mano di cui il viaggiatore
conserva la custodia, di quello consegnato che è affidato alla custodia del vettore,oppure di
bagaglio con pagamento di nolo o in franchigia.
Trasporto di cose.
Normalmente è presente la presa in consegna (conseguente l’assunzione dell’obbligo di custodire
il carico) delle cose oggetto del trasporto. Le operazioni di carico e di stivaggio sono generalmente
di competenza del vettore, o al caricatore (se presente). Connessa alla fondamentale prestazione
del trasporto è l’obbligazione del vettore di effettuare la riconsegna delle merci al destinatario, si
adempie in 3 diversi tipi di prestazione: a) l’obbligo di avvisare il destinatario dell’arrivo delle
merci; b) l’obbligo di mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo,nel
termine e con le modalità indicate nel contratto, il momento in cui può considerarsi effettuata la
riconsegna è nel passaggio dal vettore al destinatario della detenzione materiale delle cose
trasportate, anche le operazioni di scarico rientrano nella nozione di “riconsegna”; c) l’obbligo di
esibire la lettera di vettura se rilasciata dal mittente al fine di consentire al destinatario di
controllare la provenienza, l’oggetto e le condizioni di trasporto.
Vicende del rapporto contrattuale.
Trasporto di persone.
Il viaggiatore ha facoltà di recesso unilaterale, sia prima del viaggio,sia durante la sua effettuazione
purchè tenga indenne il vettore delle spese sostenute per le attività già svolte e del mancato
guadagno. Sé l’esecuzione del trasporto è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna
delle parti, il vettore ha diritto ad un compenso ma solo nei limiti in cui l’attività da lui svolta sia
utile al viaggiatore.
Trasporto di cose.
Nel caso in cui l’inizio o la continuazione del trasporto siano impediti o ritardati per cause non
imputabili al vettore la risoluzione del contratto non si verifica automaticamente ma soltanto in
relazi
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