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DEMOCRAZIA DELLE BOLLE
Compare il pubblico come soggetto eterogeneo che tende a rispondere agli stimoli della politica e si arriva al concetto di INDIVIDUO che vive nella sua bolla digitale che finisce per radicalizzare le proprie idee a causa dell'inquinamento del discorso pubblico e dell'assenza di un corretto pluralismo data dalla velocità e dalla quantità di informazioni presenti in rete.
REATI DI OPINIONE (Manifestare liberamente il proprio pensiero non vuol dire poterlo fare in maniera offensiva, violenta o irrispettosa) Nel codice ROCCO del 1930 erano già presenti i Delitti contro la personalità dello Stato e anche contro l'ordine pubblico. Post guerra e post fascismo: L. 645/1952 art. 4 = Introduce l'Apologia del Fascismo, con cui si punisce chi fa propaganda al fine di costituire un'associazione, un movimento o un gruppo finalizzato alla ricostruzione del partito fascista. L. 962/1967: Prevenzione e repressione del delitto.
di GenocidioCodice Penale post riforma Legge 85/2006 :- Attentato contro l'integrità dello Stato (241 cp)
- Associazione Sovversiva (270 cp)
- Attentato contro organi costituzionali (289 cp)
- Vilipendio della Repubblica e delle forze armate (290 cp)
- Vilipendio alla bandiera (292 cp)
- Offesa alla bandiera di uno Stato estero (299 cp)
- Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (403 cp)
- Offese a religione con vilipendio di cose (404 cp)
- Turbamento di funzione religiosa (405 cp)
In alcuni ordinamenti, tipo Austria e Germania, è previsto il REATO DI NEGAZIONISMO; in Svizzera qualsiasi negazione di genocidio è punibile, mentre in Spagna solo l'apologia è un reato.
In Italia nel 2016 su Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge 115/2016 con cui si attribuisce rilevanza penale alle negazioni della Shoah, al genocidio ed ai crimini contro l'umanità. Il legislatore però ha optato per una
Scelta moderata di incriminazione, prevedendo che tali affermazioni non possano integrare un autonomo fatto di reato, ma un'aggravante del delitto di PROPAGANDA RAZZISTA. CEDU sul caso PERINCAK per affermazioni negazioniste sul genocidio armeno: E' bene prevedere che non sia rilevante qualsiasi discorso negazionista, ma solo quello che persegue il fine di giustificare un genocidio, un crimine di guerra o contro l'umanità (occorre quindi l'istigazione, non solo la negazione). Nel 2017 il Legislatore Italiano è intervenuto ancora modificando la legge del 2016 ed introducendo il passaggio della "minimizzazione in modo grave"; non ci si limiterebbe così a sanzionare la negazione della Shoah, ma si estende l'aggravante a tutti i crimini di guerra e di genocidio.
LIMITI ATTINENTI ALLA SFERA DEI BENI DELLA COLLETTIVITÀ
- DIFESA DELLO STATO (Art. 39 L. 124/2007)
- ESIGENZA DI GARANTIRE LA CORRETTA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
materia di protezione dei dati personali….art. 8 : protezione dei dati personali….art. 7: rispetto della vita privata
Ogni persona ha diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano (autodeterminazione informativa)
Trattato di Lisbona (2007) = è riconosciuta la protezione ai dati personali come diritto fondamentale.
GDRP = 2016, in attuazione in Italia dall’aprile 2018
I dati personali sono un diritto fondamentale, ma nella pratica sono visti come merce di scambio.
Sentenza Consiglio di Stato 2630 e 2631 del 2021, respingono l’appello di Facebook avverso le sentenze del TARLazio n. 260 e 261
Art. 21 Costituzione : tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ognialtro mezzo di diffusione (come internet)
Internet è un mezzo, un bene o un diritto ? E’ un diritto sociale, cioè un diritto per cui lo Stato garantisce e tuteladiritti fondamentali per i cittadini. Si parla di DIRITTO DI
ACCESSO inteso come diritto ad avere una connessione veloce ad internet sul territorio.
FRANCIA sent. 580/2009 = diritto di accesso ad internet come corollario del diritto di manifestazione del pensiero
COSTARICA 12790/2010 = stesso principio della Francia
Grecia ed Ecuador = modifica alla COSTITUZIONE per garantire l'accesso ad internet alla popolazione
ITALIA : si è tentato di introdurre modifiche alla costituzione, ma questa non si può modificare nell'essenza dei suoi articoli ex sentenza corte costituzionale del 1988... però è possibile integrare gli articoli esistenti.
Di seguito i vari interventi e proposte:
La proposta più conosciuta è quella di Rodotà del 2010 per introdurre un art. 21 BIS nella costituzione relativamente all'accesso ad internet per tutti. Nel 2014 il Disegno di legge IPPOLITO toccò l'art. 34 Cost. per introdurre il 34 BIS in ambito scolastico (per combattere l'analfabetismo digitale).
L.
4/2004 = disposizioni per favorire l'accesso agli strumenti informatici ai soggetti disabili (qui si parla espressamente di diritto di accesso)
D.L. 82/2005 : CAD (codice dell'amministrazione digitale) -> strumento di garanzia del cittadino per mettere in comunicazione il cittadino con la pubblica autorità.
Sentenza 307/2004 -> Regione Emilia contro ministero economia e finanza per Bonus PC su territorio nazionale. Si invoca l'illegittimità costituzionale dei dispositivi L. 289/2002 e 350/2003. Dichiarate non fondate le questioni di illegittimità.
Sentenza 163/2012 -> Regione Liguria contro ministero per lo sviluppo economico per ampliare sul territorio l'infrastruttura della banda larga. Si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 DL 98/2011 perché non prevede l'intesa STATO - REGIONI.
La corte costituzionale quindi non si è pronunciata mai in maniera significativa, con la
conseguenza che non ci sono norme costituzionali o specifiche per l'accesso ad internet come diritto sociale. DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE: Diritto del LAVORATORE di disconnettersi dagli strumenti informatici fuori dall'orario di lavoro... a ciò corrisponde il dovere in capo al datore di lavoro di non utilizzare strumenti informatici per inviare al lavoratore mail, messaggi ecc ecc fuori dall'orario di lavoro. ITALIA L 81/2017 art. 19 FRANCIA L. 88/2016 Incidenza delle nuove forme di tecnologia sulla libertà di manifestazione del pensiero. I.A. = intelligenza non biologica determinata dall'insieme di algoritmi. Per algoritmo si intende un procedimento con fasi certe e determinate per risolvere un problema. L'I.A. può cambiare nel tempo ed evolversi perché nasce per superare i limiti dell'intelligenza umana. LA CEDU nella carta etica europea del 2018 definisce l'IA come un insieme di scienza, teoria e tecniche finalizzateriproduzione dell'intelligenza umana in una macchina, ma anche per migliorarla. PROFILAZIONE DELL'INDIVIDUO: caso in cui la notizia ricerca l'utente (e non il contrario) attraverso algoritmi di IA (vedi pubblicità mirata su google, facebook e simili) CONTENUTO ILLECITO = tutto ciò che la legislazione Europea e nazionale prevede come illegale. L'UE appoggia il meccanismo di filtraggio automatico, ma anche segnalatori umani attendibili (entità specializzata dotate di competenza specifica nell'identificazioni di contenuto illegali). DICEMBRE 2020 in Europa si parla di DSA (Digital Service Act) in cui si propone la distinzione tra contenuti illeciti e contenuti nocivi (per nocivi si intendono discorsi di incitamento all'odio e la disinformazione). BLACK BOX: Nella teoria dei sistemi, un modello black box è un sistema che, similmente ad una scatola nera, è descrivibile essenzialmente nel suo comportamento esterno ovvero solo percome un concetto statico, ma dinamico e mutevole nel tempo. L'identità reale si riferisce alla persona fisica, alle sue caratteristiche fisiche, alle sue esperienze di vita e alle sue relazioni interpersonali. L'identità digitale, invece, si riferisce alla rappresentazione di sé stessi online, attraverso profili social, foto, video e altre informazioni personali condivise sulla rete. L'interazione tra l'IO reale e l'IO digitale è sempre più complessa e influente nella vita di ognuno di noi. Le persone possono creare una versione di sé stesse online che può essere diversa dalla loro identità reale, mostrando solo gli aspetti che desiderano condividere e nascondendo quelli che preferiscono mantenere privati. Questo può portare a una distorsione dell'immagine di sé e a una percezione distorta degli altri. Inoltre, l'identità digitale può essere facilmente manipolata e falsificata, creando problemi di sicurezza e privacy. È importante essere consapevoli di come ci rappresentiamo online e di come gli altri ci rappresentano, cercando di mantenere un equilibrio tra l'identità reale e quella digitale. In conclusione, l'IO reale e l'IO digitale sono entrambi importanti e interconnessi nella nostra vita quotidiana. È fondamentale comprendere come l'identità si manifesta in entrambi i contesti e come ciò influisce sul nostro comportamento e sulle nostre relazioni.come una caratteristica stabile dell'individuo, ma risultante da un processo sociale, legato al contesto in cui ci troviamo, di co-costruzione della maschera identitaria che comunichiamo con le altre persone.