Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica
Diritto delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni
INDICE
Legge 22 aprile 1941, n. 633. - Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio .................................................................. 1
Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - "Attuazione della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al
commercio elettronico" ............................................................................ 38
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - "Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" ...................... 47
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali .................................................................... 56
Legge 23 dicembre 1993 n. 547 (G. U. n. 305 del 30 dicembre 1993) -
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice
di procedura penale in tema di criminalità informatica ...................... 90
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre
2000, n. 445 ................................................................................................ 94
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - "Codice
dell'amministrazione digitale" .............................................................. 137
Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 - "Attuazione della
direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche" ............................................................................................ 172
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - "Codice delle
comunicazioni elettroniche" .................................................................. 175
Legge 22 aprile 1941, n. 633. - Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio
Titolo I
Disposizioni sul diritto d'autore
Capo I
Opere protette
Art. 1.
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono
alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di
Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20
giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Art. 2.
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta
quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le
variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative
1
similari, compresa la scenografia; ( )
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice
documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia
sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di
creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee
e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base
delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la
progettazione del programma stesso; 1
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o
altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende
al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 2
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. ( )
(1) Numero così modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
(2) Numero inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
Art. 3.
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di
creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine
letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le
antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza
pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art. 4.
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di
carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in
altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento
sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non
costituenti opera originale. Art. 5.
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Capo II
Soggetti del diritto
Art. 6.
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale
particolare espressione del lavoro intellettuale. Art. 7.
È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Art. 8.
È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme
d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-
diffusione dell'opera stessa. 2
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano
notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Art. 9.
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è
ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché non sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma
dell'articolo precedente. Art. 10.
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di
autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro
essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se
inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione,
senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la
pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata
dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Art. 11.
Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere
create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo
con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla
raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
Capo III
Contenuto e durata del diritto di autore
Sezione I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera
Art. 12.
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o
derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi
indicati negli articoli seguenti.
È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione. 3
Art. 12-bis.
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica
del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione
delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
1
Art. 12-ter. ( )
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente
nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica dell'opera.
(1) Articolo inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
1
Art. 13. ( )
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la
copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia
ed ogni altro procedimento di riproduzione.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 14.
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in
opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
Art. 15.
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la
rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento,
dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di
pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia
ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a
scopo di lucro.
Art. 15-bis.
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché
delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano
effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti
i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar
4
luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare
occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti
dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci
ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto
alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte
degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di
volontariato. 1
Art. 16. ( )
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto
l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la
televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la
ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari
di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi
compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
(1) Articolo così da ultimo sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 16-bis.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle
telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del
pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in
condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità
dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi
destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al
satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è
comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della
trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso
o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel
territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto
sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata
nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I
5
diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei
confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro
dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un
organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta
nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti
stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti
del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un
sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di
un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato
membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.
1
Art. 17. ( )
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o
comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale
dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel
territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati
extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità
europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella
Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in
modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel
caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di
distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini
promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.
(1) Articolo così da ultimo sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 18.
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di
trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
Art. 18-bis.
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di
supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del
conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. 6
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o
di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un
periodo di tempo limitato,
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