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Testo Unico dei Doveri del Giornalista (2016)
Art. 1 = art. 2 della legge professionale
ARTICOLO 2 > fondamenti deontologici. In questo articolo si ha la conferma del fatto che questo testo unico soddisfa due esigenze:
- Accorpare sintetizzare1) e tutte le carte deontologiche dal 1990 al 2013 (15 carte)
- Attualizzare i precetti deontologici dettati per il diritto di cronaca per renderli applicabili alla civiltà multimediale e al giornalismo online.
Afferma l’esigenza di tutelare e garantire la solidarietà ai collaboratori esterni (= giornalisti con ‘collaborazioni’) affinché non vengano sottopagati, diritto all’EQUA RETRIBUZIONE. Il testo unico ha anche 5 ALLEGATI (= articoli che non è stato possibile sintetizzare per intero). Uno di questi è la “Carta di Firenze” del novembre 2011 firmata sia dall’ordine dei giornalisti che dal sindacato dei giornalisti => garantisce equa retribuzione tra giornalisti assunti in
redazione e aspiranti giornalisti. Dopo la carta di Firenze i giornalisti interni sono stati responsabilizzati: devono accertarsi che i colleghi precari vengano pagati in modo dignitoso. Ne risponde dal punto di vista disciplinare il caporedattore. La carta di Firenze è stata la base per la LEGGE SULL'EQUO COMPENSO IN AMBITO GIORNALISTICO (n.233 del dicembre 2012) che ha:
- Introdotto il tema dell'equo compenso per legge
- Istituito presso palazzo Chigi (dipartimento dell'informazione e dell'editoria) una commissione per l'equo compenso nella quale sono stati coinvolti: ordine dei giornalisti, istituto di previdenza giornalistica, federazione degli editori (= coloro che assumono e pagano i giornalisti) => scopo di vigilare che le aziende trattino in maniera dignitosa i giornalisti freelance.
Se questa legge non viene rispettata, viene redatta una sorta black list di all'interno della quale vengono scritti i nomi di tutte le testate che non pagano.
Adeguatamente i loro giornalisti, e a questa black list viene negato l'accesso a contributi diretti e indiretti degli aiuti di stato (per lo più contributi indiretti come sgravi fiscali sulle tasse, agevolazioni sul pagamento di tariffe varie...). NO erogazione diretta di fondi.
"Il giornalista deve accettare indicazioni e direttive solo dalle gerarchie nazionali purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale. Tra l'espletamento di un compito professionale impartito da un superiore e la fedeltà alla legge e alla deontologia, il giornalista deve sempre scegliere la seconda". Principio che riguarda il PRIMATO DELLA DEONTOLOGIA: non si può tradire la deontologia professionale per soddisfare ordini impartiti dall'alto. Tuttavia ci sono molti giornalisti che scelgono di obbedire diktatai dei superiori e quindi non svolgono il proprio compito con onestà.
Corrono il rischio che intervenga l'Ordine dei Giornalisti per sanzionare la loro condotta, quindi se il giornalista sbaglia scelta rischia di essere processato per violazione della deontologia dai consigli di disciplina. "Il giornalista non deve aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'ART.18 della Costituzione (quello sulla libertà di associazione) che vieta al giornalista di aderire alla massoneria (Propaganda 2 aveva al suo interno giornalisti), associazioni delinquere, mafia ecc. che sono vietate a tutti i cittadini italiani e ancora di più ai giornalisti." Il giornalista non deve accettare privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità. Il giornalista non deve farsi corrompere, no condizionamento esterno. Non deve lasciarsi lusingare da prebende, agevolazioni o regali. "Il giornalista deve rispettare il prestigio e il decoro."dell'ordine e delle sue istituzioni e osservare le norme contenute in questo testo unico". Il giornalista non deve quindi essere libero di parlare male del suo ordine, non deve denigrarlo, offenderlo o accusarlo; ciò può provocare al giornalista riflessi disciplinari.
Punto più innovativo: i giornalisti sui social network devono comportarsi da giornalisti e rispettare la loro deontologia professionale anche lì. "I giornalisti sono obbligati ad applicare i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network". Correttezza di stile, tono e linguaggio anche sui social.
L'ART. 2 si conclude con un riferimento all'aggiornamento professionale e alla formazione continua dei giornalisti i quali in base alla legge del 2012 che istituisce i consigli di disciplina, sono obbligati a fare formazione costante. Corsi di formazione per acquisire 60 crediti ogni 3 anni. Riguardano ambiti settoriali del giornalista.
deontologia, testo unico ecc. Modo per garantire aggiornamento professionale sia a giornalisti professionisti che pubblicisti. Questi corsi non devono farli solo i giornalisti professionisti ma pure i pubblicisti, freelance e tutti gli altri professionisti di un altro settore che però fanno ANCHE i giornalisti pubblicisti. Vale quindi per tutti gli iscritti all'ordine.
VIDEOLEZIONE 10 – 03/04/20
ARTICOLO 3 > argomento: identità personale e diritto all'oblio – riguarda la coincidenza tra la nostra identità reale e la nostra identità virtuale. Ci aspettiamo che sulla rete le informazioni su di noi siano fedeli alla nostra persona. Il diritto all'oblio attiene in primo luogo alla corretta contestualizzazione dei fatti storici. Equilibrio tra diritto alla memoria e diritto all'oblio tema legislativa che ha riflessi di natura e dei riflessi di natura deontologica. Art.3 importante perché riguarda rapporto tra trasformazione e carcere.
“Carta di Milano” (aprile 2013) ultima cartadeontologica prima del testo unico dedicata al rapporto trainformazione e carcere: i detenuti appartengono allamacrocategoria dei “soggetti deboli” cui i giornalisti devonoattenzioni in più.
“Il giornalista deve rispettare il diritto all’identità personale edevitare di fare riferimento a particolari relativi al passato salvoquando essi risultino essenziali per la completezzadell’informazione”.
Due possibilità per una persona in carcere: chemigliori o che peggiori (-> recidiva). ART. 27 della Costituzioneprevede:
- Presunzione di innocenza –> la persona deve essere trattatada innocente anche nelle cronache giornalistiche fino a quandola cassazione non la condanna. Principio fondamentale perdetenuti e condannati in I e II gradorieducativa
- Funzione del carcere che prevede psicologi,educatori, confessori etc. affinché la persona condannatapossa redimersi.
condannato che sceglie di esporsi ai media evitando di identificarlo solo con il reato commesso e quindi valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo. Il giornalista non deve pubblicare i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornire particolari che possano ricondurre alla loro identificazione, a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime.
Garanzia dell'ANONIMATO a meno che le vittime non vogliano fare coming-out. Quando le persone invece decidono di raccontare ai media quello che hanno subito, rinunciano loro stesse alla loro privacy e al loro anonimato. Il giornalista non deve divulgare i nomi o rendere pubblici dei dettagli che possano portare all'identificazione dei congiunti (= familiari e persone in qualsiasi modo congiunte ai protagonisti delle vicende giudiziarie, sia accusati che accusatori) a meno che ciò non sia strettamente indispensabile. Il rapporto tra detenuti e media deve ispirarsi a questo art.3 affinché
I media non si comportino come d'esecuzione. La carta di Milano aveva già stabilito questi principi: è la prima carta deontologica nella storia del giornalismo a parlare di diritto all'oblio (la seconda è l'art.3 del testo unico). L'oblio della rete in un certo senso NON ESISTE perché il motore di ricerca può trovare condanne del passato in articoli vecchi/non aggiornati. Se il passato non ha attinenza con il presente, il giornalista non deve sempre rievocarlo. NO INVADENZA MEDIATICA.
VIDEOLEZIONE 11 – 23/04/20
In Italia la legge sulla privacy è il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 così come novellato dal DGPR (= regolamento europeo sulla privacy). Prima legge sulla tutela della privacy in Italia –>