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DIRITTO EUROPEO DELL’INFORMAZIONE

PROF. RUBEN RAZZANTE

Diritto dell’informazione, strumenti: leggi europee e nazionali, ma ci

sono anche tanti vuoti normativi (ES: per persone danneggiate in

rete, cyber bullismo, porn revenge, stalking…) quindi non tutelano

del tutto. Le leggi non bastano a meterci al riparo dei rischi della

rete, pertanto ci sono anche la giurisprudenza (= insieme delle

sentenze/decisioni/pronunciamenti di tribunali, corte ecc. emessi

per risolvere le controversie) in base alla quale il tribunale applica le

leggi oppure se la giurisprudenza non ha leggi a cui appigliarsi,

ragionevolezza buon senso,

deve applicare e facendo ricorso

all'ANALOGIA (= applicare legge che riguarda un caso simile se non

ce n'è una specifica) la quale crea diritto attraverso le decisioni che

ampliano l’applicazione di norme che già ci sono o di norme simili.

ES: 30 anni fa non esistevano leggi sul mobbing, la giurisprudenza

ha stimolato il parlamento ad aprire la strada a nuove normative.

Ha creato premesse culturali per far recepire le sue sentenze da

parte del parlamento. Prima c’era una negoziazione quando

avveniva un’offesa sul web, si sperava che il proprietario del sito

eliminasse i contenuti denigratori/offensivi. Non c’erano però leggi.

Oltre alla giurisprudenza, altri due strumenti: deontologia (= studio

dei doveri) ≠ etica perché l’etica è il rispetto del galateo relazionale

tra le persone. Questi principi etici di base li decliniamo in diversi

contesti professionali: questa è la deontologia. Nel mare magnum

della rete c’è anche il forte rischio di imbattersi in contenuti di

informazione non professionale, pertanto la deontologia dovrebbero

darsela anche tutti i proprietari delle grandi piattaforme colossal

sulle quali vengono pubblicati questi contenuti. Devono adottare

delle norme deontologiche che non prevedono sanzioni pecuniarie o

detentive ma solo disciplinari. Sono autoprodotte dai professionisti,

prevedono una pena relativa alla limitazione dell’esercizio della

propria attività. GDPR (nuovo regolamento europeo della privacy) –

> le piattaforme migliorano la sicurezza per la privacy dei propri

utenti per deontologia, per proteggerli dagli utenti ma soprattutto

per evitare che gli utenti abbandonino le piattaforme –> vogliono

essere percepiti come nostri amici/alleati e aumentare la propria

credibilità. Normative = lacunose; giurisprudenza = suppletiva;

deontologia = “Quanto meno noi ci regolamentiamo da soli”.

Quando ci sono stati casi di morte per cyber bullismo, inizialmente i

colossi se ne fregavano, non erano responsabili –> la

giurisprudenza incolpava solo gli utenti-bulli e l’unica cosa che

prescriveva di fare al colosso del web era controllare le segnalazioni

e verificare i link: no segnalazione = no colpa. Adesso si assiste ad

responsabilizzazione.

una progressiva Nuova legge del cyber

bullismo: tempo massimo 48h per rimuovere i contenuti offensivi.

Corresponsabili i colossi e gli utenti. Copyright decisivo per la

protezione dei diritti d’autore.

Download selvaggio: marzo 2018 una legge obbliga i colossi del

web a dotarsi di filtri anti-pirateria entro 2 anni in tutti gli stati.

Il quarto e ultimo strumento dopo normative, giurisprudenza e

dottrina

deontologia è la = insieme di saperi, riflessioni, teorie,

punti di vista prodotti dagli studiosi. Si è formata una dottrina molto

corposa per quanto riguarda la legislazione dei siti web. Prima

dibattito su applicazione ‘analogica’ di leggi già esistenti al web VS

indipendenza del web dal giornale in quanto strumenti diversi che

funzionano diversamente. Il giornale “carta canta”, è un prodotto

finito che non si può modificare, l’unico strumento è la rettifica

sull’edizione del giorno successivo. Al contrario il web è uno

strumento transeunte, l’opera online non è definitiva e compiuta e

può essere modificata in qualsiasi momento. Il giornale ha uno

stampatore-tipografia che ha il ruolo di amplificazione dell’offesa,

mentre il web non è cosi. Quindi, da un lato è giusto limitare il web

con delle regole con equiparazione delle leggi giornale-web,

dall’altro è necessario riconoscere la diversità irriducibile della rete

rispetto agli altri strumenti. Abbiamo la libertà di espressione ma

soprattutto di riunione (= libertà di parlare con altre persone). Oggi

c’è chi dice che il diritto è sufficiente per proteggerci sulla rete e chi

dice che invece servono educazione e cultura generale => non solo

proibizione ma anche persuasione sul giusto comportamento. Serve

una scommessa culturale perché i giovani sono in grado di

raggirare le regole punitive. La dottrina serve anche a far la

consapevolezza del fatto che un uso del web responsabile è

possibile.

Temi che tratteremo durante il corso: regole del web, pluralismo

dell’informazione quantitativa e qualitativa, sentenze corte

costituzionale che hanno ampliato l’art.21 della costituzione, fake

news (non esiste alcun meccanismo dei motori di ricerca per

aggiornare le notizie fino all’ultima evoluzione, impossibile

ricostruire una realtà storica perché manca corretta

codice di

gerarchizzazione delle notizie). Promosso dall’UE

autoregolamentazione per controllare le fake news. Firmato da tutti

i colossi del web. Era però un codice di autoregolazione (->

deontologia), non era prevista sanzione per chi non l’avesse

applicato. Le piattaforme si sono adeguate per il loro interesse, non

per obbligo ma per non perdere i propri utenti. Settembre 2018 UE

afferma che se le elezioni europee di maggio 2019 fossero risultate

condizionate dalle fake news, avrebbe emanato una direttiva

(regolamento) con delle sanzioni vere e proprie. Ma fino ad ora non

è stato necessario perché le elezioni non sono risultate influenzate

dalle fake news.

La deontologia giornalistica serve anche per la tutela dei soggetti

deboli (disabili, minori, immigrati, detenuti). ES: no nome/cognome,

no foto viso. Testo unico della deontologia risale a 4 anni fa, tratta

materie dello spamming, telemarketing, normative italiane su

diffamazione e diversa persecuzione tra media tradizionali e web,

regolamentazione media audiovisivi, diritti d’autore, direttiva

italiana su copyright, diritto all’oblio, pubbliche amministrazioni e

loro comunicazione (al giorno d’oggi sono tutte pienamente

immerse nel web), trasparenza delle pubbliche amministrazioni nei

confronti del cittadino, attività di lobbing in UE, paesi extra UE; in

Italia manca normativa che regola le lobbies. Negli altri paesi ci

sono leggi per tutelare tutti gli stakeholders, anche le piccole

organizzazioni, mentre in Italia non c’è una legge sulla

regolamentazione degli interessi.

Gonzales ottiene da Google Spain il diritto all’oblio circa il link del

suo fallimento perché non era vero. Per quanto riguarda i canali

informativi come siti web che hanno al loro interno articoli veritieri

anche di 20 anni fa, il cittadino ha il diritto di conoscere la notizia

quindi il personaggio pubblico NON può chiederne la rimozione. La

sentenza Gonzales riguarda le piattaforme generiche, non

specificamente di informazione. Il sito di un giornale invece deve

avere una memoria storica, deve essere possibile ricostruire i fatti

anche a distanza di molti anni. NO oblio/cancellazione.

ART.10 –> talvolta la sua applicazione ribalta le sentenze.

“Bavaglio”, potere politico che tenta di imbavagliare l’informazione.

Tutela fonti giornalistiche = segreto professionale dei giornalisti

perché è una libertà inattaccabile quella di avere delle fonti di

disvelamento di notizie utili per i cittadini. Ci sono tanti casi di

giornalisti che sono stati perquisiti e abusati con il furto dei loro

taccuini, block notes…questi reati sono stati puniti per art.10 che

impone divieto alla limitazione di frontiere e ingerenze di autorità.

Ciascuno esercita la libertà di espressione a modo suo –> le libertà

di informazione e di stampa ne fanno parte.

ART.21 –> unico articolo della costituzione che riguarda la libertà di

espressione in modo sistematico. Dallo statuto albertino in poi, la

libertà dei cittadini è dipesa dal grado maggiore o minore di

apertura mentale di chi ha governato. 4 marzo 2018 Carlo Alberto

promulga Statuto Albertino, nel quale l’art.28 tratta di libertà di

stampa. Il sovrano concede liberamente lo statuto ai suoi cittadini,

ma in quanto costituzione flessibile le sue libertà erano revocabili.

Norma flessibile = genera incertezza perché può essere modificata

in qualunque momento e con qualsiasi atto di governo, sovrano ecc.

Lo statuto albertino era concesso dall’alto e solo in parte garantiva

la libertà di stampa poiché era sempre assoggettato alla voracità di

‘piemotesizzazione’

chi governava. Unità d’Italia con –> dallo stato

sabaudo-piemontese, lo statuto albertino si estende all’intero

territorio nazionale. In materia di stampa furono fatte leggi che

censura preventiva

limitarono la libertà e fu introdotta la per

sospendere la circolazione degli stampati a fronte di un semplice

sospetto –> restrizione dei margini di libertà di stampa e di

stampati considerati scomodi.

1903 – 1913 boccata d’ossigeno per le libertà generali. 1905 Patto

Gentiloni per la libertà dei cattolici a partecipare alla vita politica.

ETA’ GIOLITTIANA realizza tutte le libertà soffocate nei 40 anni

precedenti. 3 elementi da ricordare:

1. 13 maggio 1906 legge 272 abolisce censura preventiva dei

giornali –> da quel momento gli stampati potevano continuare

a circolare anche se scomodi per qualche politico a meno di

sentenza definitiva di un giudice che ne ordinasse il sequestro.

Libertà di stampa > tentativi di manipolazione politica della

stampa.

2. 1908 nasce Federazione Nazionale della Stampa Italiana,

ancora oggi unico sindacato dei giornalisti italiani. Nasce come

federazione dall’unione di associazioni regionali (lombarda,

romagnola, sabauda, piemontese…) dei giornalisti. Oggi ha

sede in tutte e 20 le regioni italiane. Giolitti era sensibile ai

diritti di libertà dei giornalisti di raccontare fatti dell’opinione

pubblica.

3. 19 dicembre 1911 firmato il primo contratto di lavoro

nazionale giornalistico, prima era tutto deregolarizzato. Per la

prima volta, riconosciuta titolarità contrattuale. Ha tutele

scritte e il giornalista non è più uno schiavo.

Queste conquiste si azzerano tra il 1915 e il 1918 quando l’Italia è

in guerra => circolazione delle notizie filtrata. Dopo la guerra, fase

di assestamento.

1922 marcia su Roma, assedio regime fascista –> libertà ridotte e

sacrificate. Il regime fascista vuole ‘irregimentare’ gli stampati e le

forme degli stampati con i REGI DECRETI = 1923 – 1924 prefetti

incaricati di decidere vita o morte delle testate. In qualunque

momento le potevano diffidare con grande discrezionalità.

Possibilità di revocare lo status di direttore responsabile del giornale

–> cessazione pubblicazioni. Misure applicate a testate meno in

linea con il pensiero fascista.

CODICE PENALE ROCCO (1930) –> puniva penalmente o con misure

pecuniarie i giornalisti. L’art. 57 prevede la responsabilità del

direttore su ogni pubblicazione, articolo in vigore ancora oggi. Reato

di omesso controllo –> bastava mettere al vertice dei direttori in

linea con il regime per scongiurare eventualità di pubblicazioni

contrarie al regime. Frequenti disegni in parlamento oggi vorrebbero

abolire l’art.57 del Codice Penale; da tempo si discute su una

modifica o cancellazione di quest’ultimo. Al giorno d’oggi i direttori

di testate giornalistiche guadagnano anche 1 milione di € all’anno

=> stipendio alto per elevato grado di responsabilità.

1924 istituito sottosegretariato alla Stampa e alla Propaganda

affidato a Galeazzo Ciano, genero di Mussolini. Agenzia stampa

Stefani (come ANSA di oggi) era l’unica autorizzata a dare notizie

ufficiali, aveva sede nel palazzo del governo di Mussolini. Flussi

informativi dall’alto, tutto il resto era considerato eversivo. Dopo

1933 leggi fascistissime, MINCULPOP assorbe il sottosegretariato

=> passo indietro enorme rispetto all’età giolittiana.

25 luglio 1943 cade fascismo, paese esce stremato dalla II guerra

mondiale con esigenze materiali oltre che morali. Povertà materiale

e culturale, preoccupazioni di base: non si pensa alla stampa. 1946

Regio Decreto Luogotenenziale n. 561 del 31 maggio 1946 abolisce

censura preventiva. Ripristinata la situazione della legge dell’età

giolittiana che già l’aveva tolta. Persi 40 anni di libertà di stampa. 2

giugno 1946 italiani chiamati alle urne per il referendum monarchia-

repubblica, vince la repubblica. Vi fu anche l’elezione

dell’assemblea costituente, si votò per eleggere 555 membri che

potessero scrivere una nuova costituzione che sostituisse il vetusto

statuto albertino. I membri dell’assemblea costituente si

confrontarono, litigarono su molti punti (proprietà privata, laicità

dello stato ecc.) ma tutti erano ossessionati dal rischio di ritornare

alla censura fascista -> priorità assoluta la LIBERTA’ DI

INFORMAZIONE. Diverse ideologie all’interno dell’assemblea:

Cattolico – democristiana aveva a cuore soprattutto principi

 della solidarietà e della coesione sociale. NO eccessive

distanze tra ricchi e poveri, volevano leggi per riequilibrare le

disparità

Social – comunista voleva principio di uguaglianza e giustizia

 sociale

Matrice liberale aveva a cuore libertà individuali, diritto

 dell’individuo a realizzarsi

Azionisti

Differenze tra Statuto Albertino e nuova Costituzione:

Costituzione votata –> i cittadini hanno scelto loro chi dovesse

o scrivere questa costituzione redatta e votata da tutti i cittadini,

unisce e sintetizza varie ideologie.

È lunga e ha elencazione puntuale e minuziosa di diritti e

o doveri, non c’è bisogno di sottintendere. 139 articoli, 18

disposizioni transitorie (= dovevano garantire transizione

morbida tra statuto albertino e nuova costituzione)

Rigidità –> nel diritto è un valore. Prevale su tutte le altre fonti,

o non può essere modificata da una legge ordinaria del

parlamento.

ART. 1 – 12 > DISPOSIZIONI FONDAMENTALI (architrave dello stato

repubblicano)

ART. 13 – 54 > DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

ART. 55 – 139 > ORGANIZZAZIONE DELLO STATO (Si parla di

governo, parlamento, corte costituzionale e tutti gli organi dello

stato)

La Costituzione italiana è modificabile solo seguendo la procedura

prevista da art. 138 => ogni proposta di modifica deve essere

approvata da Camera e Senato per 2 volte da ciascuna ad intervalli

non inferiori a 3 mesi. Segue un referendum conservativo dei

cittadini. Regola la vita di tutti i cittadini, non solo di quelli che

hanno votato il governo in carica. 4 dicembre 2016 con governo

Renzi dopo 2 anni si va al referendum confermativo che ha dato

esito negativo: no approvazione, bocciatura popolare.

ART. 13 – 54 praticamente immodificabili, libertà consolidate nel

tempo. Questa costituzione imprime svolta anche in materia di

stampa. Nella 17^ disposizione transitoria era prevista una legge

sulla stampa. 1 gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione. Il 31

gennaio 1948 l’Assemblea Costituente prima di sciogliersi fa una

legge, tutt’oggi in vigore, sulla stampa: legge rubricata come n. 47

dell’8 febbraio 1948 –> obbliga ciascuno di noi che volesse aprire

un giornale cartaceo a registrare in tribunale la testata. Introduce

regime di pubblicità, tutti i cittadini hanno accesso all’identità del

possessore di una testata. Prima vi era un vuoto normativo sugli

stampati. Ad oggi ancora viene applicata quella legge. ES: art. 8

della legge 47 del 1948 per obbligo di rettifica di contenuti

diffamatori. Ora i cittadini hanno delle tutele. NO contenuti

eccessivamente crudi, obbligo di rettifica di contenuti sbagliati.

L’art. 21 fa esplicitamente riferimento alla stampa.

VIDEOLEZIONE 1 – 05/03/20

ART.21 –> unico articolo della costituzione che riguarda in maniera

specifica la materia dell’informazione. I costituenti si sono trovati

concordi su questo articolo perché dopo il periodo fascista apparve

blindare

indispensabile la libertà d’informazione. Fase storica in cui

gli strumenti dell’informazione sono principalmente cartacei (ES:

stampa), art.21 tutela soltanto la libertà dei giornali (quindi è

concentrato sulla libertà di stampa cartacea) e pertanto alcuni

vorrebbero aggiornarlo in quanto anacronistico. Si compone di 6

commi. Nel luglio 2015 una commissione parlamentare elabora la

CARTA DEI DIRITTI IN INTERNET (privacy, oblio, neutralità…) che non

ha alcun valore giuridico ma è solo un tentativo di stimolare un

cambiamento dell’art.21.

1° comma: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio

pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”

diritti di libertà

Nella Costituzione, art. 13 – 54 garantiscono i ma

tutti tutti i

alcuni sono per (stranieri, apolidi…) altri sono per

cittadini (ES: voto).

Manifestare pensiero ≠ pensare => spetta a tutti attraverso una

MOLTEPLICITA&r

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aletheiadoc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto europeo dell'informazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Razzante Ruben.
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