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IL LIVELLO DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ABBIAMO PARLATO
l’unione europea con una delle Direttive la 152 89 è la più importante per l’attuazione dei principi
della radiotelevisiva , sia riguardo la tutela dei minori che sul diritto di rettifica , che le quote o
necessita di trasmettere certe quote di programmazione televisiva che devono essere occupate da
prodotti europei .
A livello legislativo ci muoviamo ad esempio nel servizio pubblico nella disciplinazione della rai con
la disciplfinazione su come si nomina il direttore generale , il consiglio di amministrazione come la
legge 308 del 73 , che poi è stata cambiata con la legge Gasparri .
La prima legge che si pone la prospettiva della transizione al digitale è la legge 49 del 47 la legge
MACCANICO che istituisce l’autorità delle garanzie nelle comunicazioni .
oggi come vengono regolate il settore delle telecomunicazioni
l’articolo 21 disciplina la riserva di legge , come anche il sequestro dello stampato e della stampa
periodica , la legge vuole che questa riserva di legge non ci siano sollo per la stampa ma per tutti i
mezzi di comunicazione di massa dunque anche quello radiotelevisivo.
dunque il legislatore si deve occupare della limitazione , con una legge o un atto avente forza di
legge .
poi durante la transizioni al digitale e la liberazione delle telecomunicazioni e la necessita di
intervenire con atti di regolazione a guidare questi processi di ampliamento dei veicoli di
trasmissione del segnale e in generale delle reti e delle telecomunicazioni quando si arriva a
questo punto ci troviamo a chiedersi se la legge sia lo strumento più idoneo a regolare questa
materia o se piuttosto non occorresse un elemento più duttile più flessibile , ma comunque
necessitiamo dia re un adeguato livello di garanzia .
quindi questa garanzia costituzionale nella disciplina delle comunicazioni viene ripartita in diversi
settori
- fonti (inizialmente era disciplinata solo da essa ) > legge >regolamenti
-organi
dunque doveva esistere una pluralità di garanzia di telefonia fissa , ma la’teranatinva è che ognuno
si creasse una rete propria o usare la rete di telecom , ma il fatto che ognuno si creasse la propria
rete doveva andar contro a degli investimenti esagerati , e dunque la scelta imposta era l’altra , il
problema comunque era creare una regolazione per creare una concorrenza , e dunque telecom
doveva usare le proprie infrastrutture per farsi concorrenza , e questo richiede un intervento
regoatorio molto preciso per intervenire in termini sufficientemente rapidi per i diversi operatori di
rete .
dunque la legge non basta e interveniamo con dei regolamenti , ma questi strumenti come
funzionano ( devo separarmi dunque sul punto legislativo e quello regolamentare ) vengono fatti
dagli organi , vediamo meglio .
dunque sulle garanzie costituzionale della regolazione delle comunicazione al piano delle fonti
affiancargli degli organi , ho bisogno degli strumenti duttili per intervenire più a tempoo rispetto
all’evoluzione tecnologia e economica , e alla legge riservo la disciplina generale della materia e
dell’ordinamento delle comunicazione mentre la disciplina di dettaglio la porto a un livello
regolamentare , gli organi fanno questi regolamenti . la legge 249 del 47 istituisce l’autorità delle
garanzie nelle comunicazione l’AGCOM che fa parte di quegli organi che sono classificabili come
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autorità amministrativa indipendente. e dunque operano all di fuori dell’indirizzo politico e dando la
possibilità di fare i regolamenti.
AGCOM deve essere istituita per forza , e dunque il legislatore italiano fa la scelta di farne non
solo un’autorità per le telecomunicazione ma per tutti i mezzi di diffusione ( radiotelevisiva ,
pubblicità ecc.) e fa una scelta importante di attribuire a questa autorità una serie numerosa di
regolamenti ovvero la Podestà regolamentare non è attribuita al governo ma all AGCOM ,
regolamenti a cui vanno aggiunti norme tecniche e tenendo conto che la legislazione successiva
aumenta ancora la podestà legislativa dell’agcom su questa materia
la legge 66 / 2001 la transizione tra l’analogico e il digitale , da ulteriori poteri all’AGCOM
attribuendogli la podestà regolamentare che disciplini il digitale terreste , ad esempio come fosse
stato possibile passare al digitale. dobbiamo a tener conto che se non facciamo riferimento
dell’autorità a e le sue normative e non ne siamo al corrente giornalmente o quotidianamente , le
cose cambiano e quindi rimaniamo disinformati , e proprio per questo l’agcom deve essere uno
strumento duttile per adattarsi al mercato .
Ad esempio nel servizio pubblico radiotelevisivo il paesaggio è più complicato anche riguardo alla
disciplina vigente di 20 o 30 anni fa .
La regolamentazione del servizio pubblico radiotelevisivo a una disciplina speciale non data nella
concessione del servizio pubblico . a questa concessione è legato un atto chiamato la “
convezione stato rai” questa convezione è un atto di natura convenzionale normativa , ovvero vi
sono una serie di diritti e di obblighi che il concessionario si assume in forza del rilascio della
concessione . concessine che alla rai venne data per 20 anni ( nonostante la precedente
concessione 25 annale) , che anche riguardo al servizio pubblico che venni ricaricato di compiti per
il passaggio al digitale. e quindi so che mi si apre un periodo che so che l’evoluzione tecnologica
sarà così veloce che sarà dura che metta una disciplina così dettagliata per 20 anni e che mela
regoli per 20 anni e per questo ci inventiamo un nuovo strumento che si muove con la concezione
stato rai che è il CONTRATTO DI SERVIZIO , contratto che la legge 150 del 1996 istituisce questo
contratto normativo ma di natura contrattuale e condivisa governo -rai , che stabiliscano gli impegni
gli obblighi e i finanziamenti pubblici che servono a finanziare questi obblighi come al cane di
abbonamento del contratto di servizio contratto di servizio che non dura un’arco di tempo così
lungo , contratto che dura per 3 anni , si ritene che per 3 anni si possa tenere degli obblighi che
dopo possono essere rinegoziati , contratto che si muove verso la convezione , e la convezione
tende a essere sempre più generale . poiché il periodo è lungo e quindi gli obblighi di 3 anni in 3
anni passano dalla convenzione a un contratto di servizio poiché lo sviluppo tecnologico può
assumere forme diverse , per altro questa concessione di servizio pubblico dopo 10 anni che era
stata approvata ( non il contratto di servizio ) fu prorogata per legge , legge Gasparri che fisso un
termine il 31 dicembre del 2013 .
Dobbiamo tenere anche ‘articolo 15 dando materia alle regioni sul vincolo di esercitarla nei principi
sulla materia stabiliti con legge dello stato , ed ecco perché la legge 112 è definita per le
regolamentazioni televisive fatto sta che la modesta legislativa in materia di comunicazione le
regioni di fatto non l’hanno esercitata , e quindi in materia esclusiva dello stato che è il secondo
comma del 117.
esistono degli organi ausiliari come il consiglio nazionale degli utenti e i comitati regionali
(colecom)
nel 1881 esisteva gia un’ente di garanzia che riformava l’editoria e il suo garante , garante che
doveva guardare la normativa antitrust in materia di editoria e che aveva limitati poteri di controllo
e di sanzione , organo monocratico nominato dal presidente della repubblica da intesa dei
presidenti delle camere 25
La legge 23 del 90 aveva sostituito questo garante , con il garante della diffusione in editoria , che
quindi le competenze si estendevano anche nelle garanzie radiofoniche e televisive e che quindi
aumentava le proprie discipline , organo monocratico nominato nello stesso modo .
sostituita successivamente dall’agcom che oltre alle competenze precedenti ha competenza anche
sulla televisione di pubblicità nella legge 249 del 47 con la caratteristica di operare in piena
autonomia con indipendenza di giudizio e di valutazione , la regolazione di questo organo e in
materie di telecomunicazione è previsto a livello europeo che sia regolato da una istituzione , e
dunque l’italia disse che visto aveva già lagcom posso utilizzarla per tutto .( radio , stampa ,
televisione)
L’AGCOM è un organo complesso , formato da più organi semplici , il presidente dell’autorità ,il
consiglio dell’autorità e due commissioni , la commessione infrastrutture e reti CIR e la
commissioni servizio e prodotti CST, lo dice la stesso comma 3 dell’articolo 1. autorità era
composta da il presidente e 8 commissari inizialmente ma poi dopo una riforma i commissari
vennero ridotti , quindi inizialmente 9 componenti fino al 2012 e poi 5 , ciascuna commissione è
composta da un presidente e da 2 commissari ,il consiglio è composto da 1 presidente e tutti i
commissari , quindi è l’organo collegiale con tutti gli elementi , come sono eletti i commissari , la
camera dei deputati nominano 2 commissari ciascuno tramite decreto del presidente della
repubblica , ognuno nomina un nominativo indicando se è per la CIR o per la CST quindi ci
troviamo 4 commissari eletti per ciascuno . quali sono le caratteristiche che devono avere i
commissari . ( in caso di morte di un commissario la camera componente nomina una loro
commissario ) mandato che è di 7 anni è dell’organo e non dei suoi componenti e dunque se un
componente decade chi lo sostituisce rimane in carica fino all termine dei 7 anni già partiti . anche
se uno entra negli ultimi 3 anni dei 7 può essere rinnovato , poiché gli altri non possono essere
rinnovati , non c’è il rinnovo nell’Agcom , tranne in questo caso , per aumentare l’autonomia del
mandato .
dunque si può dire che abbiamo 4 eletti dalla maggioranza e 4 eletti dalla minoranza , il presidente
viene nominato a parte rispetto all’elezione della commissione , nominato anche esso dal decreto
del presidente della repubblica su proposta del presidente dei ministri con intesa del presidente
dello sviluppo economico ma c’è un richiamo di ordine generale sulla garanzia dei servizi pubblici (
ad esempio gas e energia) e dice che la designazione del nominativo del presidente dell’autorità è
previamente sottoposta al parere delle competenti commissioni parlamentari , commissioni
parlamenterai che sono la commissione cultura e trasporti della camera e la camera lavori pubblici
del senato ( 3 commissioni ) e dunque ci interessa capire che parere danno queste commissioni ,
parere vincolante (in quanto deve essere positivo per quanto riguarda l’operatività dell’organo ,
ovvero il presidente dell’