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RICORSI ASIMMETRICI
Rimane tuttora una asimmetria tra ricorso statale e ricorso regionale con riguardo ai motivi del ricorso:
• Lo Stato può impugnare leggi regionali per qualsiasi vizio di legittimità, ossia quando ritenga che una legge
regionale violi una qualsiasi disposizione costituzionale, anche diversa da quelle attributive di competenze
legislative. Di conseguenza lo Stato, agendo a tutela dell’interesse generale alla legalità, non deve dimostrare
l’interesse a ricorrere , cioè ad agire a tutela di una propria attribuzione lesa dalla Regione.
• Le Regioni, al contrario, possono impugnare leggi dello Stato o di altra Regione solo nell’ipotesi di invasione
della sfera di competenza ad esse attribuita dalla Costituzione (o da norme interposte). Di conseguenza, la
Regione deve dimostrare di avere un interesse concreto al ricorso .
PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE
Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale in via principale, la Corte costituzionale fissa
l’udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso (art. 35, legge 87/1953,
come modificato dalla legge 131/2003).
Questo significa che per i giudizi in via principale è previsto un «diritto di precedenza» rispetto ai giudizi in
via incidentale (e ai conflitti di attribuzione).
La Corte costituzionale, qualora ritenga che l’esecuzione dell’atto impugnato possa comportare «il rischio di un
irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di
un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini», può sospendere l’efficacia dell’atto in attesa
del giudizio (art. 35, l. 87/1953, come modificato dalla l. 131/2003).
10. Descrivere il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE (o in via d’eccezione o indiretta): la questione di
legittimità costituzionale sorge «nel corso di un giudizio» come «incidente processuale»,
ossia nell’ambito di un procedimento giudiziario pendente dinanzi ad una autorità giurisdizionale
(giudizio principale o giudizio a quo).
Tale «incidente processuale» comporta la sospensione del giudizio e la rimessione della
questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale.
Si tratta di un giudizio indisponibile: il giudice, se sussistono i presupposti, è tenuto a sollevare la
questione davanti alla Corte costituzionale, e le parti del giudizio non possono opporsi.
L’instaurazione del giudizio in via incidentale è regolata principalmente dalle seguenti NORME:
• art. 1, legge cost. 1/1948: «La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un
atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel
corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte
costituzionale per la sua decisione»;
• artt. 23 ss., legge 87/1953.
11. Quali sono le modalità di accesso al giudizio di legittimità costituzionale della Corte costituzionale?
Nel nostro ordinamento sono previsti due modi di accesso al giudizio di legittimità costituzionale della Corte
costituzionale:
• Accesso diretto «in via principale» o «in via d’azione»: da parte dello Stato contro leggi regionali, oppure da
parte della Regione contro leggi o atti aventi forza di legge dello Stato o contro leggi di un’altra Regione (art.
127 Cost.).
• Accesso indiretto «in via incidentale» o «in via d’eccezione»: la questione di legittimità costituzionale di una
legge o atto con forza di legge dello Stato o di una legge regionale sorge come «incidente» nel corso di un
giudizio pendente dinanzi ad una autorità giurisdizionale (art. 1, legge cost. 1/1948). L’accesso indiretto
rappresenta la regola generale.
Lezione 043
05. Quali sono gli effetti delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale?
Sentenze interpretative di rigetto: decisioni con cui la Corte dichiara infondata la questione di legittimità
costituzionale, non perché il dubbio di legittimità sollevato dal giudice (o nel ricorso) non sia giustificato, ma
perché esso si basa su una cattiva interpretazione della disposizione impugnata.
Nella motivazione, la Corte fornisce la corretta interpretazione (conforme a Costituzione) della disposizione
e rigetta la questione.
N.B. In base alla giurisprudenza costante della Corte, nel caso in cui la stessa disposizione possa essere
interpretata in modi diversi, l’interprete deve scegliere l’interpretazione conforme a Costituzione, ossia
ricavarne la norma compatibile con la Costituzione.
Le sentenze interpretative di rigetto hanno le caratteristiche e gli effetti delle sentenze di rigetto: i loro
effetti sono solo inter partes .
I giudici sono soggetti soltanto alla legge, e non anche all’interpretazione della legge fornita dalla Corte
costituzionale. Pertanto, le interpretazioni «conformi a Costituzione» della Corte, pur essendo autorevoli, non
hanno efficacia vincolante.
L’unico ad essere vincolato dalla sentenza della Corte è il giudice a quo, il quale non può insistere nella sua
interpretazione originale, né può risollevare la stessa identica questione, ma deve riprendere il processo che
aveva sospeso e adeguarsi all’interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza interpretativa di rigetto.
06. Quali sono gli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale?
Sentenze interpretative di accoglimento: decisioni con cui la Corte, accogliendo la questione di legittimità
costituzionale, dichiara la incostituzionalità della disposizione in quanto interpretata in un certo modo,
indicato nella motivazione (schema ribaltato rispetto alle sentenze interpretative di rigetto).
In pratica, la Corte dichiara la illegittimità costituzionale non della disposizione, ma di una delle
interpretazioni che di quella disposizione viene data. Di conseguenza, risulta vietata erga omnes la possibilità
di ricavare una certa norma, contraria a Costituzione, dalla disposizione impugnata.
In questo modo la Corte impedisce l’interpretazione contraria a Costituzione, pur senza caducare la
disposizione.
07. Come possono essere classificate le decisioni della Corte costituzionale?
Le decisioni della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale (promossi in via incidentale o in
via principale) possono essere suddivise in tre categorie:
decisioni di inammissibilità;
● decisioni di rigetto;
● decisioni di accoglimento.
●
DECISIONI DI INAMMISSIBILITÀ
La Corte pronuncia l’inammissibilità della questione quando mancano i presupposti per procedere ad un giudizio
di merito. Ipotesi:
• mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la legittimazione a sollevare la questione di legittimità
costituzionale: la questione è stata sollevata da un organo non qualificabile come «giudice» (quindi non
legittimato ad adottare l’ordinanza di rimessione) o in un procedimento non qualificabile come «giudizio»;
• carenza dell’oggetto del giudizio: l’atto impugnato non rientra tra quelli indicati dall’art. 134 Cost. (cioè è
privo di forza di legge);
• mancanza del requisito della rilevanza;
• mancanza di indicazioni sufficienti ed univoche nell’ordinanza di rimessione (o nel ricorso) per definire il
thema decidendum (es. non sono indicate chiaramente le norme impugnate o quelle che fungono da parametro
di giudizio);
- errori meramente procedurali (es. mancata notificazione);
- caso in cui la questione sottoposta alla Corte comporta una «valutazione di natura politica» o un sindacato
«sull’uso del potere discrezionale del Parlamento», esplicitamente esclusi dal controllo della Corte dall’art. 28
della legge 87/1953 (ipotesi delicata, rimessa al giudizio discrezionale della Corte).
Il difetto o la carenza che preclude il giudizio di merito può essere:
• macroscopico: in tal caso la «manifesta inammissibilità» è decisa in camera di consiglio e dichiarata con una
ordinanza;
• di difficile valutazione: in tal caso si fa luogo ad udienza pubblica, e l’inammissibilità è dichiarata con
sentenza.
DECISIONI DI RIGETTO
Con la pronuncia di rigetto la Corte dichiara «non fondata» la questione prospettata nell’ordinanza di
rimessione (o nel ricorso in caso di giudizio in via principale).
N.B. La Corte NON dichiara che la legge impugnata è «legittima», ma si limita a respingere la questione
sollevata dal giudice a quo: rigettando la questione, la Corte nulla dice circa la legittimità della legge in
astratto, ma si pronuncia solo sulla fondatezza della costruzione intellettuale prospettata dal giudice.
La decisione di rigetto è generalmente pronunciata con sentenza, ma talvolta può essere pronunciata anche
con ordinanza.
La sentenza di rigetto NON ha effetti erga omnes, ma solo inter partes : il suo unico effetto giuridico è
quello di precludere la riproposizione della stessa questione da parte dello stesso giudice nello stesso stato e
grado dello stesso giudizio.
Se il giudice proponesse nuovamente proprio la stessa questione di legittimità costituzionale nello stesso
giudizio, la Corte gli risponderebbe con una ordinanza di manifesta inammissibilità .
Nulla impedisce al giudice, invece, di sollevare una questione diversa (diverso parametro costituzionale,
diverso profilo o motivo di illegittimità, ecc.).
Nessuna preclusione subiscono inoltre gli altri giudici (né lo stesso giudice in altro processo). Può tuttavia
accadere che, se un altro giudice risolleva la stessa questione senza aggiungere argomentazioni nuove, la
Corte si pronunci con una ordinanza di manifesta infondatezza della questione stessa, richiamando il
precedente.
DECISIONI DI ACCOGLIMENTO
Con la sentenza di accoglimento la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, a
seguito dell’accertamento di un vizio della stessa, cioè di un contrasto con le norme costituzionali che ne
causa l’invalidità.
La decisione di accoglimento deve sempre e necessariamente essere pronunciata con sentenza.
N.B. Non c’è simmetria tra la decisione di rigetto e la decisione di accoglimento:
• la decisione di rigetto dichiara non fondata la costruzione prospettata dal giudice a quo, nulla dicendo circa
la legittimità costituzionale della legge, e ha effetti solo inter partes (la Corte si pronuncia solo sulla
questione, senza esprimere un giudizio sulla legge);
&bu