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DIRITTO TAVOLARE

L'ordinamento italiano prevede due sistemi immobiliari: il sistema tavolare si basa sull'effetto costituivo (iscrizione) di derivazione franco-belga, il sistema tradizionale si basa invece sul contratto (consenso) di derivazione francofona. Il sistema tavolare è strutturato su base reale, mentre il sistema tradizionale è di tipo personalistico per cui è il soggetto ad essere oggetto di imputazione.

L'atto fondamentale del diritto tavolare è la partita tavolare tenuta dal catasto al quale si riferiscono tutte le iscrizioni effettuabili. Offre un quadro immobiliare completo e di visura immediata. Il sistema tavolare arriva a piegare ai suoi principi anche l'acquisto a titolo di usucapione.

L'oggetto specifico del sistema tavolare è retto dal principio della tassatività della pubblicità: diritto di proprietà o altri diritti reali minori soggetti a intavolazione nonché tutti gli atti e

ifatti sanciti dalla legge tavolare soggetti ad annotazione.

Legge tavolare: comprende il regio decreto 499/1929 (RD) e la legge tavolare (LT). Il regio decreto contiene norme di carattere sostanziale emesse dall'ordinamento per raccordare il diritto italiano al regime fondiario di matrice austriaca (in particolare la deroga al principio consensualistico); la legge tavolare invece è la traduzione italiana della legge austriaca che si occupa dell'aspetto procedurale (iscrizione, reclamo).

Il diritto tavolare è un complesso di norme volto a disciplinare la circolazione e il trasferimento dei diritti immobiliari nei territori austro - ungarici annessi all'Italia dopo la Prima guerra mondiale. La caratteristica principale è che fonda il suo sistema pubblicitario sul libro fondiario, strumento tecnologico su cui si innestano tutte le vicende immobiliari che interessano il sistema tavolare. Infatti, da questo punto di vista il diritto tavolare viene anche

Definito sistema del libro fondiario. È una disciplina particolare: il RD 2325/1928 conteneva di fatto le disposizioni per l'unificazione legislativa per i territori annessi. Il sistema del libro fondiario è stata l'unica istituzione civilistica di derivazione austro-ungarica rimasta in vigore in questi territori, infatti l'art.2 estendeva tutte le leggi civili nazionali (cc 1865) ai territori di nuova annessione, con l'unica eccezione della pubblicità sui diritti dei beni immobili per cui rimaneva in vigore, fino a nuove disposizioni, il sistema del libro fondiario. L'articolo preannunciava poi un provvedimento legislativo che avrebbe rivisto la legge austriaca in vigore e che avrebbe coordinato la stessa con l'ordinamento civilistico italiano. Su questa linea viene emanato il RD 499/1929, con cui si provvede all'introduzione, nell'ordinamento italiano, dei principi fondamentali del sistema tavolare all'epoca.

Contenuti nel codice civile austriaco, l'ABGB. Quindi si provvede non solo all'introduzione ma anche coordinamento. L'art.1 statuisce infatti che i libri fondiari così come custoditi in questi territori e disciplinati dalla legge austriaca, vengono allegati al regio decreto stesso. Nella prima parte del decreto si attua l'unificazione della disciplina. Oggi il sistema è composto da due provvedimenti normativi diversi: il RD 499/1929 il quale contiene principalmente le norme di recezione e coordinamento della legge tavolare con il sistema tavolare. La legge tavolare annessa quindi non è altro che la traduzione italiana della legge tavolare austriaca, adattata e riformata soprattutto nel '75 con la disciplina del diritto di famiglia. Il regio decreto introduce in questi territori una disciplina dei trasferimenti immobiliari che per regole e principi è diversa e talvolta opposta rispetto a quella vigente nel resto d'Italia.

L'ordinamento italiano presenta quindi due distinti sistemi di trasferimento immobiliare, retti da altrettanti principi distinti. Il sistema tavolare è in vigore nelle province di Trento e Bolzano, Trieste, Gorizia, in alcuni comuni della provincia di Udine, Belluno e in un paio di comuni della provincia di Brescia e Vicenza i cui libri fondiari, eccezionalmente, vengono gestiti dalla provincia di Trento.

I fondamenti economici dei trasferimenti immobiliari hanno trovato una traduzione giuridica nei diversi ordinamenti. Il problema della circolazione dei titoli è disciplina coessenziale allo studio del diritto di proprietà, connaturato da due aspetti fondamentali: godimento e piena disponibilità (art. 832 cc). Il riferimento al godimento ne definisce il valore d'uso, l'utilità, ed evidenzia dal punto di vista giuridico l'attribuzione alle autorità del potere di controllo sull'allocazione durante tutto il periodo di godimento.

La disponibilità invece si riferisce al valore di scambio ovvero la trasformazione dell'utilità individuale in valore capitale; si evidenzia in questo modo il dato per cui alla proprietà viene fatto corrispondere un titolo che il proprietario può far circolare al fine di capitalizzarne il valore di mercato. Questi due momenti comportano una diversa funzione rispetto alla regolazione giuridica: infatti in riferimento alla disciplina del godimento e quindi dell'uso, l'ordinamento oltre ad individuare la sovranità del titolare sulla cosa, deve poi preoccuparsi che le azioni svolte dal proprietario non abbiano ricadute negative sugli altri. Il proprietario può quindi usare ed abusare del bene, salvi i limiti dell'ordinamento giuridico imposti affinché non si abbiano ricadute negative sui terzi (cd. esternalità negative). Nella circolazione invece l'ordinamento deve porre in essere tutti gli strumenti utili al

Il funzionamento del mercato. La tutela statica del proprietario deve coordinarsi con l'elemento dinamico della proprietà (disposizione) affinché il mercato funzioni. I trasferimenti dei diritti reali svolgono un ruolo centrale nell'economia di mercato in quanto attraverso questi si produce ricchezza. L'analisi economica del diritto inquadra la disciplina dei trasferimenti dei diritti all'interno dei costi transattivi mediante l'applicazione del teorema di Coase. Il processo di transazione e la transazione immobiliare in sé è costosa e compito dell'analisi economica del diritto è comprendere e valutare l'impatto che le regole giuridiche hanno sulla struttura dei costi che caratterizzano il processo stesso. L'analisi economica studia quindi se le regole giuridiche della transazione aumentano, diminuiscono o annullano i costi. Questo studio risulta fondamentale per comprendere l'efficienza del mercato; secondo

di meno a chi la valuta di più. Questo processo di negoziazione porta a un aumento del benessere sociale, poiché il valore soggettivo attribuito alla risorsa dall'acquirente e dal venditore si traduce in un surplus di ricchezza. La Bargain Theory sostiene che l'efficienza del mercato si basa sull'idea che quando esiste una differenza di valori soggettivi relativi alla stessa risorsa, c'è spazio per una negoziazione efficiente. Quando le parti raggiungono un accordo volontario sullo scambio, si verifica la transazione del bene. In questo modo, la teoria sostiene che il mercato è efficiente perché permette il trasferimento della risorsa da chi la valuta di meno a chi la valuta di più.di meno a chi la valuta di più. Nella seconda parte della teoria invece si studia il mercato e le altre eventuali istituzioni non di mercato presenti; se da un lato l'efficienza di mercato si realizza mediante la libera negoziazione delle parti, dall'altro è necessario inibire e limitare gli eccessivi costi transattivi. Viene fatta salva l'ipotesi degli eccessivi costi transativi questo perché la transazione è costosa. Il teorema funziona anche se la transazione non fosse costosa, ma in realtà tutte le transazioni sono più o meno costose e le parti raggiungeranno sempre un risultato efficiente a prescindere dalle modalità con cui il diritto regola quella transazione. Ma dal momento che i costi transattivi esistono è necessaria una regolamentazione giuridica, e qualora i costi transattivi vengano presi in considerazione, molte transazioni efficienti potrebbero non aver luogo in quanto i loro costo potrebbe risultare.

superiore al surplus comparativo da esse prodotto. Quindi le parti addiverranno ad un accordo efficiente soltanto se la transazione non sia inibita dai costi transattivi. I costi transattivi sono i costi legati alla titolarità e alla conclusione dell'accordo di trasferimento e comprendono i costi di ricerca, di negoziazione (informazione) e di esecuzione, nonché tutti i costi che emergono nel caso in cui il trasferimento non avvenga (danno per evizione, quindi risarcimento). Ogni costo influenza direttamente o indirettamente, in maniera maggiore o minore sull'esito della negoziazione e sull'efficienza di mercato. In questo senso l'ordinamento giuridico deve designare dei regolari meccanismi di trasferimento in modo da favorire gli scambi volontari che trasferiscono le risorse, ridurre i costi ad essi connessi e rendere sicuri gli scambi immobiliari designando dei diritti proprietari in maniera semplice e di immediata percezione. Il postulato fondamentale

del teorema è che quanto più i diritti sono limitati, tanto maggiori saranno le informazioni a disposizione delle parti e di conseguenza maggiori saranno i trasferimenti efficienti, il che ha come obiettivo l'abbattimento dei costi. Nel corso della transazione le parti incontreranno soprattutto i costi di informazione derivanti dalla titolarità del bene e dall'esatta delimitazione del titolo oggetto del trasferimento (accertamento del legittimo proprietario). Ciò si riflette sulla disciplina dei trasferimenti infatti nella circolazione ciò che è significativo non è la motivazione per cui un trasferimento è avvenuto, ma che lo stesso trasferimento sia avvenuto e che il bene abbia un nuovo proprietario centro di imputazione di tutte le vicende giuridiche ed economiche (rilevanza dell'atto ultimo). Nel contratto ad effetti obbligatori, vincolante soltanto inter partes, le parti si scambiano delle promesse di compiere.

Determinate prestazioni e i relativi costi non sono elevati; a contrario il contratto traslativo produce effetti reali per cui le sue risultanze devono essere opponibili ai terzi. L'accordo deve quindi assumere una veste tale da designare in maniera inequivocabile il destinatario del trasferimento e la sua posizione giuridica.

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Publisher
A.A. 2019-2020
88 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher hysteria.1995 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tavolare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Giurisprudenza Prof..