Diritto sportivo
Capitolo 1: Ordinamento sportivo
La nozione di diritto sportivo non è univoca poiché cambia a seconda della scienza che si occupa dello studio di tale definizione:
- Campo filosofico: lo sport è la categoria primordiale dell’agire umano
- Campo sociologico: lo sport è il gioco, l’esercizio organizzato oppure occasionale
- Campo giuridico: la definizione è complicata perché con il tempo si sono affermati in merito due orientamenti diversi:
- Il primo dava una definizione di attività sportiva partendo da un formalismo giuridico, ovvero l'atto di riconoscimento del CONI, affermando che l'attività sportiva era quella espressamente riconosciuta come tale dal CONI, tutte le altre non rientravano in questa categoria.
- Il secondo reputava erronea questa definizione perché era basata esclusivamente su un formalismo giuridico (l’atto di riconoscimento del CONI), il quale doveva avere solo una mera efficacia dichiarativa e ciò era provato dal fatto che molti sport venivano praticati senza di esso. Secondo questo orientamento il discrimine doveva essere effettuato verso i caratteri distintivi dell’attività sportiva, che non erano presenti in altre attività come per esempio l’attività di gioco. Questi caratteri sono:
- Serietà dei fini: si manifesta nell’eccezionale qualità di impegno fisico, intellettuale, volitivo e morale correlato dalla natura dell’agonismo che si realizza nel bisogno di superare i propri record.
- Competizione: i cui cardini fondamentali sono agonismo, lealtà ed osservanza delle regole.
- Attività regolamentata
Da ciò possiamo dedurre che l’attività sportiva è qualsiasi attività, comunque essa venga praticata, purché presenti i caratteri appena elencati e sia organizzata in forma associata con il rispetto di regole uniformemente condivise.
Ordinamento statale e sportivo
Si può parlare di un vero e proprio ordinamento sportivo? Per parlare di ordinamento devono essere presenti due requisiti:
- Plurisoggettività: esistenza di un congruo numero di soggetti legati dall’osservanza di un corpo comune di norme per loro vincolanti.
- Organizzazione: complesso di persone fisiche e giuridiche dotate di poteri in grado di incidere sulle libertà delle singole persone per l’interesse generale.
Si può allora parlare di un ordinamento sportivo perché questi elementi sono presenti, ed è un ordinamento autonomo in grado di determinare i propri fini.
Nella costituzione
I primi riferimenti all’attività sportiva in costituzione si hanno con la riforma del 2001 che ha introdotto la nuova formulazione dell’articolo 117, il quale si occupa della ripartizione delle competenze tra stato e regione e per quanto riguarda l’attività sportiva ha stabilito:
- Stato: si occupa della legislazione di principio
- Regioni: si occupano della legislazione di dettaglio
E l’Unione Europea
L’Unione Europea si è sempre occupata dello sport, prima dal punto di vista economico e poi sottolineando il valore educativo dello sport e proprio in ordine ad esso ha introdotto:
- Regola del “fair play” ovvero del gioco corretto e non violento
- Libro bianco che contiene il piano di azione di Pierre De Coubertin per sviluppare al meglio l’attività sportiva
- Il Trattato di Lisbona che ha riconosciuto l’attività sportiva come disciplina autonoma
Capitolo 2: Le fonti
Come ogni ordinamento, anche quello sportivo si è dotato di un sistema di fonti, a livello internazionale e nazionale.
A) Livello internazionale
Abbiamo la Carta Olimpica e i Regolamenti delle federazioni internazionali.
La Carta Olimpica si compone di sei capitoli:
- Movimento olimpico
- Comitato Internazionale Olimpico
- Sanzioni disciplinari
- Federazioni Internazionali
- Comitato Olimpico Internazionale
- Giochi Olimpici
L’importanza della Carta Olimpica è dovuta a tre ragioni:
- Fissa i principi fondamentali e i valori dell’olimpismo, ovvero quella filosofia di vita che esalta armonicamente le qualità del corpo, volontà e spirito attraverso l’organizzazione dei Giochi Olimpici e l’esaltazione di un forte simbolismo che fa riferimento sia al simbolo delle Olimpiadi, i cinque cerchi incrociati che rappresentano i cinque continenti e quindi il fatto che nelle gare si sfidano gli atleti di tutto il mondo, ma anche alla fiamma olimpica, soluzione di continuità rispetto al passato quando c’era la tradizione che la fiamma doveva essere accesa per tutta la durata delle Olimpiadi.
- Rappresenta lo statuto del CIO (Comitato Olimpico Internazionale)
- Delinea i diritti ed i doveri che fanno capo alle istituzioni che hanno aderito al movimento olimpico
Per quanto riguarda i Regolamenti delle federazioni sportive internazionali, dettano norme relative a:
- Svolgimento delle competizioni
- Attrezzature sportive
- Condotte disciplinari
- Giustizia interna
B) Livello nazionale
Sono di due tipologie:
Fonti di natura pubblicistica
In quanto valgono per la generalità dei soggetti e vi rientrano:
- Statuto del CONI: si compone di dieci capitoli che dettano disposizioni generali per il CONI, disciplina ed organizzazione delle istituzioni
- Codice di comportamento sportivo: detta i doveri fondamentali che tutti i soggetti devono rispettare e l’osservanza è garantita dalla presenza di un garante il quale, se emergono violazioni generali, deve avvertire la pubblica autorità, se queste riguardano il CONI diventa giudice di unico grado e le sue sentenze sono inappellabili
- Regolamento del CONI
Fonti di natura privatistica
La cui valenza è interna alle federazioni perché sono atti di autonomia privata:
- Regolamenti delle federazioni sportive nazionali: sono di vario tipo, organici, tecnici, di giustizia e disciplinari.
- Statuto delle federazioni sportive nazionali: dettano i principi a cui devono attenersi i tesserati e gli enti affiliati.
Paraolimpico
Anche gli atleti che hanno un handicap fisico deve essere riconosciuta la possibilità di praticare sport, ma questi non potendo gareggiare con atleti normodotati, devono partecipare a queste gare che garantiscono l’eguaglianza.
Capitolo 3: I soggetti
All’interno dell’ordinamento giuridico interagiscono persone fisiche e giuridiche su vari livelli:
Livello internazionale
Abbiamo il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), le Federazioni sportive internazionali e le Confederazioni.
CIO: Questo è un’organizzazione internazionale non governativa, senza scopo di lucro, con sede permanente in Svizzera ed è regolamentato dalla Carta Olimpica. Ha competenze generali:
- Organizzazione dei giochi olimpici
- Difesa filosofia del dilettantismo secondo cui “l’importante è partecipare”
- Rispetto della carta olimpica
- Iniziative per il reperimento di risorse finanziarie
Per far questo si dota di una precisa organizzazione composta da:
- Sessione: è un’assemblea generale che si unisce ordinariamente una volta al mese, ma può essere riunita in via eccezionale dal Presidente
- Presidente: presiede tutte le attività, è eletto per otto anni a scrutinio segreto nella Sessione
- Commissione esecutiva: è l’organo direttivo, composto dal Presidente, Vicepresidente e altri dieci membri. È responsabile dell’amministrazione, governa gli affari ed il bilancio e stabilisce l’ordine del giorno per le sessioni.
Federazioni sportive internazionali: sono sottoposte all’osservanza delle norme imposte dal CIO, in particolare il fatto che ogni disciplina sportiva a livello internazionale deve far riferimento ad una sola federazione. Queste:
- Partecipano a pieno titolo a tutte le attività concernenti il movimento olimpico
- Promuovono con le proprie attività lo sviluppo della pratica sportiva
Sono composte da:
- Organo assembleare: funzione normativa
- Organo esecutivo: funzioni direttive ed esecutive
- Segreteria: funzioni amministrative
- Altri organi permanenti necessari
Confederazioni: sono un tramite per raccordare a livello continentale le federazioni sportive nazionali ed internazionali.
Livello nazionale
Abbiamo il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Società o associazioni sportive.
CONI: è un ente pubblico non economico esponenziale dell’ordinamento sportivo e la sua evoluzione è segnata dal decreto Meleandri che ha introdotto principi importanti nella sua organizzazione, come i principi della democraticità e rappresentanza diretta negli organi direttivi. La sua struttura è composta da vari organi:
- Consiglio nazionale: è l’organo politico più rilevante e si occupa di:
- Funzioni di indirizzo e controllo
- Adotta lo Statuto del CONI
- Emana i principi fondamentali per gli statuti
- Delibera sul commissionamento degli enti per gravi violazioni
- Giunta nazionale: si occupa dell’esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale e dell’amministrazione del CONI, in particolare:
- Formula proposte di modifica dello statuto
- Adotta i provvedimenti di urgenza
- Delibera sul bilancio
- Controlla le federazioni sportive nazionali
- Presidente:
- Eletto dal Consiglio Nazionale
- Coordina tutta l’attività
- È il legale rappresentante del CONI
- Segretario generale:
- Nominato dalla Giunta Nazionale
- Provvede all’amministrazione del CONI
- Collegio dei revisori contabili: si occupano della materia contabile
- CONI Servizi S.p.A.: è stato creato nel momento in cui il CONI come ente pubblico stava attraversando una forte crisi finanziaria dovuta all’organizzazione dei giochi olimpici. Così il legislatore, invece di procedere al suo commissionamento, ha provveduto a creare l’ente di diritto privato (CONI Servizi S.p.A.) in funzione di supporto alle attività da esso svolte. Infatti si occupa:
- Gestione dei centri di preparazione atletica
- Reperimento dei finanziamenti per le attività sportive
Il CONI riconosce e autorizza a praticare attività sportive le federazioni sportive nazionali e le federazioni con discipline associate.
Federazioni sportive nazionali: sono delle federazioni che si occupano essenzialmente del movimento olimpico e per far ciò necessitano dell’atto di riconoscimento da parte del CONI che è rilasciato in presenza di precisi requisiti, ovvero tali federazioni devono svolgere un’attività sportiva sul territorio nazionale.
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