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ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA(VISP)
Affianca le DSA, anche questi riconosciute dal coni nel 1985. Sono enti che racchiudono associazioni e
società sportive di ogni genere. Hanno come scopo la promozione dell’attività sportiva. Ricevono molti
contributi dal CONI e quindi sono soggetti a controllo di bilancio. Requisiti per poter essere enti di
promozione sportiva richiesti dallo statuto del CONI:
- Deve avere associazioni o società sportive affiliate in almeno 15 regioni italiane e 70 province
sparse.
- Deve aver svolto attività sportiva promozionale per almeno 3 anni.
LEGHE
Non sono riconosciute né dal CONI né dal CIO e si creano per dare specificità a uno sport federale
perché raggruppa i componenti del settore professionistico e dilettantistico. La lega organizza campionati
stabilendo data e orari e criteri d’iscrizione al campionato. È componente alla vendita dei diritti televisivi; le
leghe sono associazioni con proprio organi, regolamenti, norme e hanno il potere di agire come
rappresentanti delle società che le compongono. La lega fa parte della federazione, ma non è
indispensabile: “può esistere una federazione senza lega, ma non una lega senza federazione”.
STATUTO DEL CONI
Atto normativo emanato dal CONI per disciplinare la propria vita interna:sport italiano e i soggetti che ne
fanno parte. Definisce il CONI come “autorità che è volta a disciplinare, a regolare, a gestire l’attività
sportiva, che rappresenta un elemento essenziale per la formazione fisica e morale del’individuo”. Il CONI
deve operare in osservanza della normativa disposta dal CIO.
Finalità del CONI:
- Tutela della salute degli atleti, che si riflette sul corretto svolgimento delle gare
- Combattere violenza e disuguaglianza tra atleti
- Azione anti-doping
- Diffondere lo sport ai giovani
- Bilanciare la funzione economica dello sport con quella educativa e sociale
Lo statuto ribadisce il principio di autonomia sportiva: il CONI agisce con autonomia di giudizio limitata nei
confronti dello stato e dell’ordinamento sportivo internazionale; deve inoltre rispettare la carta olimpia
dettata dal CIO. Il CONI collabora con UE, regioni, enti locali e pubblica amministrazione per la diffusione
dello sport.
Il CONI è legittimato, in materia di sport, a rappresentare il parlamento e al governo delle proposte. Lo
statuto prevede la regolamentazione del CONI come ente: prevedere la durata quinquennale degli organi
del CONI e i requisiti richiesti per poter essere eletti membri.
Requisiti di eleggibilità e compatibilità: Non avere condanne panali o per doping
Lo statuto stabilisce il potere di controllo del CONI e che la giunta deve verificare i risultati dettati dal
CONI, ma soprattutto controlla gli statuti e i regolamenti delle federazioni, delle DSA e degli enti di
promozione sportiva.
SOGGETTI FISICI
- Atleti: dilettanti( semiprofessionisti/professionisti di fatto o dilettanti puri) e professionisti
- Tecnici, allenatori e istruttoritesserati indiretti
- Ufficiali di garadisciplinati dalla loro federazione di riferimento
Professionisti di fattonon sono tesserati ad una delle 6 federazioni. Questo comporta che non hanno un
contratto di lavoro sportivo professionistico e non hanno tutela contributiva, giuridicamente sono dilettanti.
Tesseramentoatto che consente ad un soggetto di entrare nel mondo sportivo, status di diritti e doveri,
- Direttodirettamente dalla federazione
- In direttotramite società
Vincolo sportivoper i dilettanti; consiste nell’impossibilità di tesserarsi a 2 società contemporaneamente
della stessa disciplina, esistono però i prestiti.
Vincolo di giustiziaprevisto in tutte le federazioni e consiste nell’obbligo di devolvere la risoluzione delle
controversie sportive ai giudici federali anziché a quelli statali.
Legge 1999prevede la quantità di atleti e tecnici che rappresentano la giunta nazionale: 20%atleti
10%tecnici per il principio di democraticità
SOGGETTI DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
- Società e associazioni sportive
Struttura dello sport in Italia:
1. CONI
2. FSN, DSA, EPS, associazioni benemerite
3. Società ed associazioni sportive
4. Persone fisiche: atleti, tecnici, dirigenti, tesserati, medici….
Sport professionistico viene svolto da società di capitali con scopo di lucro (legge 91 del 1981)
Sport dilettantisticoviene svolto da società di capitali e cooperative senza scopo di lucro e da associazioni
senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica. Sono attività dilettantistiche tutte quelle che non
hanno recepito la legge 91 del 1981.
Soggetti che possono comparire in ambito dilettantistico:
- Associazioni sportive e dilettanti con o senza personalità giuridica
- Società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, senza scopo di lucro
- Società cooperative sportive dilettantistiche
- Società di capitali con scopo di lucro
- Ditte individuali, società di persone o capitali che operano nel settore dei <<servizi della persona>>
- Comitati organizzatori di manifestazioni sportive.
Società e associazioni sono realtà diverse. Le associazioni sono organizzazioni collettive costituite per il
proseguimento di scopi comuni di natura non lucrativa ne mutualistica; lo scopo non è né il guadagno né
dare utilità ai soci. Le associazioni nascono da un atto di natura negoziale con il quale i membri si
impegnano a perseguire l’interesse comune. Lo scopo delle associazioni è quello di svolgere attività
sportiva.
Contratto delle associazioni:
- Pluriannuale
- Aperto (possono aderire poi altri associati senza che ciò comporti modifica del contratto originario-
adesione simultanea alla costituzione o successiva)
- A scopo comune di natura locale e non economica
Gli elementi delle associazioni:
- Persone (Associati)
- Scopo
- Patrimonio (può anche non esserci)
Le persone costituiscono l’elemento fondamentale che, sottoscrivendo il contratto associativo, o
aderendovi successivamente, definisce lo scopo ideale dell’ente e le regole di funzionamento. Lo scopo
delle associazioni sportive dilettantistiche è quello dell’organizzazione di attività sportive dilettantistiche,
comprese le attività didattiche. I diritti e gli obblighi degli associati sono disciplinati dallo statuto (contratto
di associazione), questo contratto nel tempo può cambiare.
Organi dell’associazione:
- Assemblea degli associati(ordinaria o straordinaria); è l’organo sovrano delle associazioni. Le
deliberazioni prese dall’assemblea, legalmente costituita, vincolano tutti gli associati.
- Consiglio direttivo
- Presidenteè il legale rappresentate dell’associazione e l’organo di rappresentanza della stessa.
Il rapporto associativo può essere:
- Simultaneo alla costituzione (soci fondatori)
- Successivo (attraverso domanda di adesione)
Tutti gli associati devono avere parità di diritti e di doveri.
Due tipi di associazioni:
- Riconosciutehanno autonomia patrimoniale perfetta, per questo nel caso ci fossero debiti o conti
da pagare ne risponde l’associazione con il suo patrimonio. Per essere un’associazione
riconosciuta, questa deve dimostrare di avere un patrimoni, oltre a seguire un iter costituzionale
- Non riconosciute non hanno personalità giuridica. Nel caso ci fossero debiti o conti da pagare, ne
risponde chi ha agito in nome e per conto dell’associazione.
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un
attività economica allo scopo di dividere gli utili.
Le società si distinguono in:
- Società di persone
- Società di capitali
- Società cooperative
Ogni società è disciplinata da un codice civile. Le società sportive possono assumere solo la natura di
società di capitali o cooperative- la società professionistiche non possono essere società cooperative, in
quanto lo scopo sarebbe mutualistico. Le società sono contratti: plurilaterali e chiusi; possono entrare
nuovi soci solo se quelli attuali sono d’accordo, l’entrata prevede un prezzo; per le cooperative è prevista
l’adesione successiva.
Le associazioni sportive dilettantistiche godono di agevolazioni, per questo non sono a scopo di lucro e
devono rispettare le norme.
Comma 18: requisiti per qualifica “sportiva dilettantistica”. Nello statuto devono essere presenti:
- Denominazione sportiva dilettantistica
- Oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa
l’attività didattica.
- Attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione
- Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione.
È importante che gli utili vengano investiti per l’attività sportiva
- Norme sull’ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive
dilettantistiche che assumono la forma di società capitali o cooperative per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile.
- Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e relative modalità di approvazione da
parte degli organi statuari (obbligo di bilancio)
- Modalità di svolgimento dell’associazione
- Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento della società
o dell’associazione
Comma 18 bisè fatto divieto agli amministratori delle società o associazioni sportive dilettantistiche di
recepire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della
medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI
IL DOPING
Il doping consiste in una varietà di condotte vietate volte a migliorare la performance dell’atleta; può
essere assunzione o somministrazione di sostanze farmacologicamente attiva che possono occultare
la precedente assunzione di sostanze dopanti. Si tratta di pratiche mediche finalizzate al
miglioramento della prestazione sportiva; sono sostanze vietate, se non per motivi di salute in cui
bisogna richiedere l’autorizzazione al CONI, in particolare al CEFT (comitato esenzioni ai fini
terapeutici). Queste condotte nel nostro ordinamento hanno duplice valenza di reato(perseguibile
penal