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CONTRATTI DELLO SPORT
Lo possiamo definire come un accordo vincolante tra 2 parti.
Caratteristica del contratto è l’AUTONOMIA CONTRATTUALE, la quale si
riferisce: libertà di stipulare o meno il contratto; libertà di scegliere la
parte contraente; libertà di stabilire i contenuti del contratto e
modificarli tramite apposite clausole prestabilite; libertà di decidere la
forma del contratto (se non imposta dalla legge).
L’accettazione di quanto stipulato nel contratto, viene eseguita mediante la
firma, la quale non risulta valida se ottenuta mediante mezzo violento. Quindi,
la firma ha valore di approvazione di ciò che è contenuto nel contratto, senza
possibilità di poter modificare UNILATERALMENTE i contenuti. È
comunque presente una CLAUSOLA che permette il recesso unilaterale del
contratto.
Tipologia di contratti:
TIPICI sch.contrattuale previsto dall’ordinamento giuridico
ATIPICI sch. contrattuale non previsto dall’ordinamento giuridico. Quindi
possibilità di creare nuove forme di contratto, entro i limiti stabiliti dalla legge.
Elementi essenziali contratto:
ACCORDO: unione delle 2 volontà in una UNICA. Una volta concluso
l’accordo si è vincolati nello svolgere quanto stabilito nel contratto.
CAUSA: lo scopo del contratto è quello di soddisfare gli interessi di
entrambe le parti. Il cambiamento della CAUSA determina il
cambiamento del contratto. La causa deve essere lecita, quindi
conforme alla legge e alle norme di buon costume.
OGGETTO: può essere un BENE – DIRITTO – PRESTAZIONE che viene
trasferito da una PARTE all’altra. Un contratto può avere più
oggetti. Spesso sono 2 di cui almeno 1 in denaro). L’oggetto deve essere
LECITO (conforme alla legge) – POSSIBILE (Reale. Oppure può essere
riferito a qualcosa che ancora NON è REALE, ma lo sarà) –
DETERMINABILE (oggetto deve essere DETERMINATO nel contratto. La
sua non determinazione, comporta la NON VALENZA).
FORMA: le parti hanno la libertà di decidere la forma del contratto,
qualora non sia imposta dalla legge.
Contratto di lavoro sportivo con l’atleta
OGGETTO contratto sportivo PRESTAZIONE SPORTIVA
La l. 23 marzo 1981 n.91, disciplina il contratto di lavoro sportivo:
Art.1 libertà di stipulare o meno contratto. L’att.sportiva è libera.
Art.2 viene definito l’ambito (quello del professionismo) nel quale è
applicabile la normativa: “sono sportivi professionisti gli atleti, allenatori,
direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, i quali svolgono l’att.sportiva a
titolo ONEROSO con carattere di CONTINUITA’ nell’ambito delle discipline
regolamentate dal CONI”. Ciò che accomuna gli atleti-allenatori-direttori
tecnico-sportivi è il MIGLIORAMENTO PRESTAZIONE DELLO SPORTIVO.
ONEROSITA’ si ha onerosità, quando l’atleta è ricompensato con
una RETRIBUZIONE SALARIALE (NON rimborso spese come previsto
nel dilettantismo).
CONTINUITA’ quando l’atleta svolge l’attività in maniera NON
limitata alle singole gare (più gare non collegate tra loro in un breve
periodo di tempo).
In quelle situazioni in cui non si presentano queste caratteristiche, si parla di
DIELTTANTISMO
Art.3 prevede:
CONTRATTO AUTONOMO: si ha questa tipologia di contratto quando:
Attività è svolta nell’ambito della singola manifestazione
sportiva o più manifestazioni tra loro collegate in un breve
periodo di tempo.
L’atleta non sia contrattualmente vincolato x quanto riguarda
FREQUENZA sedute preparazione o allenamento.
La prestazione, pur avendo carattere CONTINUATIVO, non deve
superare le 8 ore/sett, oppure 5gg/mese (ovvero 30gg/anno).
CONTRATTO SUBORDINATO: è previsto in tutti i casi in cui non vengono
rispettati i requisiti richiesti nel CONTRATTO AUTONOMO.
Art.4 il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta, in
forma scritta (AD SUBSTANTIAM “ ai fini della sostanza" e identifica quella forma
obbligatoriamente richiesta per dare piena sostanza a un atto).
Il contratto deve essere conforme all’accordo stipulato FED.SPORT. –
RAPP.CATEGORIE INTERESSATE.
Al comma 5 è prevista la possibilità di inserire una clausola compromissoria
x la risoluzione delle controversie riguardo l’attuazione contratto di
lavoro.
Le norme federali, vietano di concludere CONTRATTI DI LAVORO
AUTONOMO-SUBORDINATO nelle categorie DILETTANTISTICHE, ma sono
concessi accordi economici, concernenti indennità di trasferta, rimborsi
forfetari di spese, in misura NON superiore a 25.822€.
Contratti di cessione di atleti
Il trasferimento di una atleta può essere eseguito:
Titolo DEFINITIVO il VINCOLO DI APPARTENENZA si costituisce a
favore della società di destinazione, fino alla scadenza contratto.
Titolo TEMPORANEO il VINCOLO DI APPARTENENZA si costituisce a
favore della società di provenienza, ma l’atleta x un periodo di tempo,
è obbligato a prestare la propria att.sportiva ad un’altra società, in
seguito a costituzione di un nuovo sodalizio (nuovo accordo con altra
società).
Il VINCOLO DI APPARTENENZA, è il vincolo che lega l’atleta (o
allenatore,massaggiatore,ecc) a un certo sodalizio (società sportiva). Il
VINCOLO DI APPARTENENZA, non dipende necessariamente dall’esistenza
di un CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO o altro CONTRATTO A TITOLO
ONEROSO. Questo vincolo si crea x le sole esigenze di carattere
organizzativo della pratica sportiva ed è disciplinato dalle NORME
FEDERALI.
Influenza sentenza Bosman nella disciplina del trasferimento in
ambito professionistico La disciplina attualmente vigente in materia di
TRASFERIMENTO DI ATLETI è sensibilmente influenzata dai principi stabiliti dalla
Sentenza Bosman, con la quale la Corte di Giustizia europea si è pronunciata
sulla incompatibilità tra NORME FEDERALI – NORME COMUNITARIE: le
NORME FEDERALI imponevano alle società un num.max di stranieri
COMUNITARI, mentre le NORME COMUNITARIE prevedono la libera
circolazione dei lavoratori COMUNITARI. Inoltre le NORME FEDERALI
prevedevano che alla scadenza del contratto di un’atleta, la SOCIETA’ DI
DESTINAZIONE pagasse una somma di denaro a favore della SOCIETA’ DI
PROVENIENZA. Attualmente invece i trasferimenti in scadenza di contratto
avvengono a parametro zero; ciò significa che la SOCIETA’ DI DESTINAZIONE
non è tenuta a pagare alcunché alla SOCIETA’ DI PROVENIENZA ciò è
conforme ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei
lavoratori: una volta scaduto il contratto (e quindi venuto meno il VINCOLO DI
APPARTENENZA), l’atleta svincolato è libero di negoziare a proprio
piacimento le condizioni del successivo contratto di lavoro.
Nel caso invece di trasferimento in “pendenza di contratto” (contratto non
ancora scaduto), c’è la possibilità di rescindere il contratto, grazie alla
presenza di un CLAUSOLA (clausola penale o corrispettivo x la cessione
di contratto – corrispettivo di risoluzione consensuale del contratto), la
quale permette il trasferimento dietro versamento di una somma di
denaro a favore della SOCIETA’ DI PROVENIENZA.
I principi affermati con la Sentenza Bosman, valgono nel PROFESSIONISMO.
Trasferimenti di atleti nel dilettantismo le disposizioni federali in materia
di TRASFERIMENTO ATLETI DILETTANTI, x poter essere considerate valide,
devono rispettare il PRINCIPIO FONDAMENTALE DEL LIBERO ESERCIZIO
DELL’ATT.SPORTIVA. Ne consegue che è di dubbia validità, ad es., le
disposizioni della FIGC che limita irragionevolmente la possibilità di
trasferimento dei calciatori infraventicinquenni, considerati atleti
vincolati.
A tal proposito, sono da considerare indebite anche le richieste di denaro che
molto frequentemente alcune società richiedono, x permettere lo svincolo
dell’atleta (trasferimento ad un’altra società) tali pretese ledono il diritto
fondamentale della persona al libero esercizio della pratica sportiva e
possono essere addirittura considerate penalmente rilevanti.
Scadenze contratto: ogni contratto ha una SCADENZA ed è previsto un
tempo max non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. È
comunque ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da
una società sportiva all’altra, purché vengano rispettate le modalità fissate
dalle fed.sportive nazionali. La violazione delle modalità, comporta la nullità
del contratto.
Ciò che viene trasferito è il CONTRATTO e NON il CARTELLINO il
trasferimento dell’atleta si realizza sempre attraverso la cessione del
CONTRATTO, da una società all’altra, mentre il CARTELLINO rappresenta il
diritto fondamentale della persona alla pratica sportiva e indica lo
status di SPORTIVO, sul quale non è pensabile l’esistenza di un diritto reale.
Dirigenti (direttore sportivo, general manager, team manager, direttore area
tecnica)
Svolgono prevalentemente funzione tecnico-organizzativa dell’ente presso il
quale operano.
I dirigenti rientrano nella categoria degli sportivi professionisti, di
conseguenza x essi dovrebbe attuarsi la disciplina del lavoro subordinato,
prevista dall’art.4.
Tecnici sportivi
Fanno parte di questa categoria:
Allenatori – selezionatori – maestri o prep. Atletici questi hanno in
comune la funz. di migliorare le funz. agonistiche degli atleti, o
avviarli alla disciplina praticata.
Nell’espletare le loro mansioni, possono essere chiamati a rispondere
danni cagionati nell’ambito delle att.sportive svolte sotto la loro guida o
sorveglianza. Considerata quindi la delicatezza e l’importanza del ruolo
rivestito, i tecnici sportivi devono essere tesserati. Il tesseramento
comporta l’obbligo ad esercitare la propria attività con lealtà
sportiva, tenendo in considerazione, in particolare: la funzione
sociale, educativa e culturale. Dovrà inoltre osservare le norme degli
organismi nazionali e sovranazionali (statuto CONI).
L’acquisizione di tale qualifica, richiede determinati requisiti
professionali, generalmente individuati dalle fed. sportive di
riferimento.
Il carattere dell’ONEROSITA’ è presente in alcune di queste figure
(es.maestro sci, tennis) e in quelle definite come professionistiche
(es.allenatori calcio serie maggiori). Per quest’ultime figure, il rapp.di
lavoro è disciplinato dalla