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CONTRATTI DELLO SPORT

Lo possiamo definire come un accordo vincolante tra 2 parti.

Caratteristica del contratto è l’AUTONOMIA CONTRATTUALE, la quale si

riferisce: libertà di stipulare o meno il contratto; libertà di scegliere la

parte contraente; libertà di stabilire i contenuti del contratto e

modificarli tramite apposite clausole prestabilite; libertà di decidere la

forma del contratto (se non imposta dalla legge).

L’accettazione di quanto stipulato nel contratto, viene eseguita mediante la

firma, la quale non risulta valida se ottenuta mediante mezzo violento. Quindi,

la firma ha valore di approvazione di ciò che è contenuto nel contratto, senza

possibilità di poter modificare UNILATERALMENTE i contenuti. È

comunque presente una CLAUSOLA che permette il recesso unilaterale del

contratto.

Tipologia di contratti:

TIPICI  sch.contrattuale previsto dall’ordinamento giuridico

ATIPICI  sch. contrattuale non previsto dall’ordinamento giuridico. Quindi

possibilità di creare nuove forme di contratto, entro i limiti stabiliti dalla legge.

Elementi essenziali contratto:

ACCORDO: unione delle 2 volontà in una UNICA. Una volta concluso

 l’accordo si è vincolati nello svolgere quanto stabilito nel contratto.

CAUSA: lo scopo del contratto è quello di soddisfare gli interessi di

 entrambe le parti. Il cambiamento della CAUSA determina il

cambiamento del contratto. La causa deve essere lecita, quindi

conforme alla legge e alle norme di buon costume.

OGGETTO: può essere un BENE – DIRITTO – PRESTAZIONE che viene

 trasferito da una PARTE all’altra. Un contratto può avere più

oggetti. Spesso sono 2 di cui almeno 1 in denaro). L’oggetto deve essere

LECITO (conforme alla legge) – POSSIBILE (Reale. Oppure può essere

riferito a qualcosa che ancora NON è REALE, ma lo sarà) –

DETERMINABILE (oggetto deve essere DETERMINATO nel contratto. La

sua non determinazione, comporta la NON VALENZA).

FORMA: le parti hanno la libertà di decidere la forma del contratto,

 qualora non sia imposta dalla legge.

Contratto di lavoro sportivo con l’atleta

OGGETTO contratto sportivo  PRESTAZIONE SPORTIVA

La l. 23 marzo 1981 n.91, disciplina il contratto di lavoro sportivo:

Art.1  libertà di stipulare o meno contratto. L’att.sportiva è libera.

Art.2  viene definito l’ambito (quello del professionismo) nel quale è

applicabile la normativa: “sono sportivi professionisti gli atleti, allenatori,

direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, i quali svolgono l’att.sportiva a

titolo ONEROSO con carattere di CONTINUITA’ nell’ambito delle discipline

regolamentate dal CONI”. Ciò che accomuna gli atleti-allenatori-direttori

tecnico-sportivi è il MIGLIORAMENTO PRESTAZIONE DELLO SPORTIVO.

ONEROSITA’  si ha onerosità, quando l’atleta è ricompensato con

una RETRIBUZIONE SALARIALE (NON rimborso spese come previsto

nel dilettantismo).

CONTINUITA’  quando l’atleta svolge l’attività in maniera NON

limitata alle singole gare (più gare non collegate tra loro in un breve

periodo di tempo).

In quelle situazioni in cui non si presentano queste caratteristiche, si parla di

DIELTTANTISMO

Art.3  prevede:

CONTRATTO AUTONOMO: si ha questa tipologia di contratto quando:

Attività è svolta nell’ambito della singola manifestazione

 sportiva o più manifestazioni tra loro collegate in un breve

periodo di tempo.

L’atleta non sia contrattualmente vincolato x quanto riguarda

 FREQUENZA sedute preparazione o allenamento.

La prestazione, pur avendo carattere CONTINUATIVO, non deve

 superare le 8 ore/sett, oppure 5gg/mese (ovvero 30gg/anno).

CONTRATTO SUBORDINATO: è previsto in tutti i casi in cui non vengono

rispettati i requisiti richiesti nel CONTRATTO AUTONOMO.

Art.4  il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta, in

forma scritta (AD SUBSTANTIAM  “ ai fini della sostanza" e identifica quella forma

obbligatoriamente richiesta per dare piena sostanza a un atto).

Il contratto deve essere conforme all’accordo stipulato FED.SPORT. –

RAPP.CATEGORIE INTERESSATE.

Al comma 5 è prevista la possibilità di inserire una clausola compromissoria

x la risoluzione delle controversie riguardo l’attuazione contratto di

lavoro.

Le norme federali, vietano di concludere CONTRATTI DI LAVORO

AUTONOMO-SUBORDINATO nelle categorie DILETTANTISTICHE, ma sono

concessi accordi economici, concernenti indennità di trasferta, rimborsi

forfetari di spese, in misura NON superiore a 25.822€.

Contratti di cessione di atleti

Il trasferimento di una atleta può essere eseguito:

Titolo DEFINITIVO  il VINCOLO DI APPARTENENZA si costituisce a

 favore della società di destinazione, fino alla scadenza contratto.

Titolo TEMPORANEO  il VINCOLO DI APPARTENENZA si costituisce a

 favore della società di provenienza, ma l’atleta x un periodo di tempo,

è obbligato a prestare la propria att.sportiva ad un’altra società, in

seguito a costituzione di un nuovo sodalizio (nuovo accordo con altra

società).

Il VINCOLO DI APPARTENENZA, è il vincolo che lega l’atleta (o

allenatore,massaggiatore,ecc) a un certo sodalizio (società sportiva). Il

VINCOLO DI APPARTENENZA, non dipende necessariamente dall’esistenza

di un CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO o altro CONTRATTO A TITOLO

ONEROSO. Questo vincolo si crea x le sole esigenze di carattere

organizzativo della pratica sportiva ed è disciplinato dalle NORME

FEDERALI.

Influenza sentenza Bosman nella disciplina del trasferimento in

ambito professionistico La disciplina attualmente vigente in materia di

TRASFERIMENTO DI ATLETI è sensibilmente influenzata dai principi stabiliti dalla

Sentenza Bosman, con la quale la Corte di Giustizia europea si è pronunciata

sulla incompatibilità tra NORME FEDERALI – NORME COMUNITARIE: le

NORME FEDERALI imponevano alle società un num.max di stranieri

COMUNITARI, mentre le NORME COMUNITARIE prevedono la libera

circolazione dei lavoratori COMUNITARI. Inoltre le NORME FEDERALI

prevedevano che alla scadenza del contratto di un’atleta, la SOCIETA’ DI

DESTINAZIONE pagasse una somma di denaro a favore della SOCIETA’ DI

PROVENIENZA. Attualmente invece i trasferimenti in scadenza di contratto

avvengono a parametro zero; ciò significa che la SOCIETA’ DI DESTINAZIONE

non è tenuta a pagare alcunché alla SOCIETA’ DI PROVENIENZA  ciò è

conforme ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei

lavoratori: una volta scaduto il contratto (e quindi venuto meno il VINCOLO DI

APPARTENENZA), l’atleta svincolato è libero di negoziare a proprio

piacimento le condizioni del successivo contratto di lavoro.

Nel caso invece di trasferimento in “pendenza di contratto” (contratto non

ancora scaduto), c’è la possibilità di rescindere il contratto, grazie alla

presenza di un CLAUSOLA (clausola penale o corrispettivo x la cessione

di contratto – corrispettivo di risoluzione consensuale del contratto), la

quale permette il trasferimento dietro versamento di una somma di

denaro a favore della SOCIETA’ DI PROVENIENZA.

I principi affermati con la Sentenza Bosman, valgono nel PROFESSIONISMO.

Trasferimenti di atleti nel dilettantismo  le disposizioni federali in materia

di TRASFERIMENTO ATLETI DILETTANTI, x poter essere considerate valide,

devono rispettare il PRINCIPIO FONDAMENTALE DEL LIBERO ESERCIZIO

DELL’ATT.SPORTIVA. Ne consegue che è di dubbia validità, ad es., le

disposizioni della FIGC che limita irragionevolmente la possibilità di

trasferimento dei calciatori infraventicinquenni, considerati atleti

vincolati.

A tal proposito, sono da considerare indebite anche le richieste di denaro che

molto frequentemente alcune società richiedono, x permettere lo svincolo

dell’atleta (trasferimento ad un’altra società)  tali pretese ledono il diritto

fondamentale della persona al libero esercizio della pratica sportiva e

possono essere addirittura considerate penalmente rilevanti.

Scadenze contratto: ogni contratto ha una SCADENZA ed è previsto un

tempo max non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. È

comunque ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da

una società sportiva all’altra, purché vengano rispettate le modalità fissate

dalle fed.sportive nazionali. La violazione delle modalità, comporta la nullità

del contratto.

Ciò che viene trasferito è il CONTRATTO e NON il CARTELLINO  il

trasferimento dell’atleta si realizza sempre attraverso la cessione del

CONTRATTO, da una società all’altra, mentre il CARTELLINO rappresenta il

diritto fondamentale della persona alla pratica sportiva e indica lo

status di SPORTIVO, sul quale non è pensabile l’esistenza di un diritto reale.

Dirigenti (direttore sportivo, general manager, team manager, direttore area

tecnica)

Svolgono prevalentemente funzione tecnico-organizzativa dell’ente presso il

quale operano.

I dirigenti rientrano nella categoria degli sportivi professionisti, di

conseguenza x essi dovrebbe attuarsi la disciplina del lavoro subordinato,

prevista dall’art.4.

Tecnici sportivi

Fanno parte di questa categoria:

Allenatori – selezionatori – maestri o prep. Atletici  questi hanno in

 comune la funz. di migliorare le funz. agonistiche degli atleti, o

avviarli alla disciplina praticata.

Nell’espletare le loro mansioni, possono essere chiamati a rispondere

danni cagionati nell’ambito delle att.sportive svolte sotto la loro guida o

sorveglianza. Considerata quindi la delicatezza e l’importanza del ruolo

rivestito, i tecnici sportivi devono essere tesserati. Il tesseramento

comporta l’obbligo ad esercitare la propria attività con lealtà

sportiva, tenendo in considerazione, in particolare: la funzione

sociale, educativa e culturale. Dovrà inoltre osservare le norme degli

organismi nazionali e sovranazionali (statuto CONI).

L’acquisizione di tale qualifica, richiede determinati requisiti

professionali, generalmente individuati dalle fed. sportive di

riferimento.

Il carattere dell’ONEROSITA’ è presente in alcune di queste figure

(es.maestro sci, tennis) e in quelle definite come professionistiche

(es.allenatori calcio serie maggiori). Per quest’ultime figure, il rapp.di

lavoro è disciplinato dalla

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A.A. 2012-2013
41 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AndriMariot di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dello sport e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Agostinis Barbara.