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Cap.1 Sport: profili teorici e metodologici

Cosa si intende per sport?

Lo sport può essere inteso in due forme:

  • Generale: si fa riferimento al fenomeno sportivo, cioè lo sport in tutti i suoi aspetti (struttura organizzativa nazionale e internazionale, associazioni e società atleti, pratica sportiva).
  • Specifico: inteso come l’esercizio vero e proprio dell’attività sportiva (messa in pratica dell’attività sportiva).

L’attività sportiva rappresenta il nucleo del fenomeno, cioè è dalla natura dell’attività sportiva che dipende la strutturazione del fenomeno sportivo (esempio: il professionismo nello sport è dato dalla natura spettacolare dell’attività messa in atto).

Che cos'è l'attività sportiva?

Da un punto di vista fenomenologico si intende: "sistema di comportamenti umani collegati tra loro dall’idea fondamentale del giuoco ed aventi come fine comune il giuoco stesso".

Da questa definizione possiamo ricavare elementi di natura oggettiva → l’esperienza psico-fisica del corpo umano; soggettiva → ricerca della performance (competizione), significa volontà di superare l’avversario, rispettando specifiche regole.

Dal concetto di competizione (performance), possiamo ricavare due concetti che la caratterizzano:

  • Cooperazione nell’attività sportiva: si intende che tra gli avversari si genera un rapporto sociale di collaborazione, cioè presuppone una regolamentazione (in altre parole.. i due avversari, "scontrandosi", realizzano la performance, cioè cooperano al fine di realizzarla, rispettando determinate regole che permettano di poter misurare il rispettivo valore). La funzione di controllo del rispetto delle regole è in mano ad un ente (federazioni).
  • Opposizione nell’attività sportiva: è il modo con cui viene messo in atto il rapporto sociale di collaborazione. Ciò significa che i due avversari contrappongono le proprie prestazioni al fine di decretare un vincitore e un perdente. Questa contrapposizione è regolata dalla presenza di regole.

Definizione empirica di sport

Da questa analisi della definizione fenomenologica di attività sportiva, possiamo ricavare la definizione empirica di sport → è un’attività ludica che consiste in esercizi atletici o prove di abilità con attrezzi, mezzi meccanici o animali, che andranno a costituire la prestazione dedotta nel rapporto di competizione, il quale è volto al conseguimento dei valori sportivi attraverso la performance.

Funzioni, ruoli e applicazioni dello sport

Funzioni primarie

Derivano dagli elementi costituenti lo sport (espressione corpo, movimento reale, ostacolo, performance, competizione):

  • Progresso: inteso come funzione di migliorare la propria performance.
  • Agonale: tale funzione è realizzata dalla competizione.
  • Edonistica (piacere): lo sport provoca piacere fisico e psicologico in quanto soddisfa tutte le tendenze che motivano la sua pratica. Tale funzione è svolta dall’insieme di tutti gli elementi dello sport.
  • Igienica: la pratica sportiva fortifica e mantiene il fisico in buone condizioni.
  • Relazioni interpersonali: si intende la funzione sociale, determinata dall’incontrarsi delle persone nel giuoco.
  • Tempo libero: ricreazione, divertimento e sviluppo personalità.
  • Estetica: per estetica si intende la bellezza associata all’esecuzione tecnica dei vari gesti.
  • Spettacolo: manifestata dalla performance e dalla competizione.

Ruoli

Rappresentano le funzioni che possono essere svolte nella vita ordinaria:

  • Ludico
  • Educativo
  • Militare
  • Adattamento e preparazione mestiere: predisposizione a svolgere mediocramente tutte le abilità.
  • Terapeutico
  • Servizio sociale
  • Ricerca scientifica

Applicazioni dell’attività sportiva

L’attività sportiva viene applicata in diversi ambiti (politico-economico) mantenendo però la sua struttura, funzioni e ruoli. Se questi elementi vengono alterati in funzione della realizzazione di finalità ad esso totalmente estranee, si parla di strumentalizzazione. Queste strumentalizzazioni, modificando la struttura funzionale dell’attività sportiva, necessitano di risposte differenziate da parte del sistema giuridico, potendo assumere in alcuni casi anche caratteristica di dubbia liceità rispetto all’ordinamento, ed essere così soggetta a possibili sanzioni.

Applicazioni politiche: esempio: politica nazionale che sfrutta vicende sportive come supporto dell’azione di un partito, ambizione di un personaggio, ecc.

Applicazioni socio-economiche: da questo punto di vista, lo sport può essere considerato come:

  • Consumatore: la pratica sportiva è molto costosa, in quanto necessita comunque di particolari strumenti, oltretutto dà vita a fenomeni di ostentazione sociale (mode) in virtù dei quali determinati capi di abbigliamento divengono "status symbol" e quindi fittizie espressioni di prestigio.
  • Produttore: lo sport è oggetto di attività imprenditoriali che forniscono servizi e spettacoli sportivi. È presente un mercato nazionale-internazionale nel quale l’atleta è un "mercante" che può vendersi al miglior offerente, muovendo un giro di affari tale da richiedere l’intervento di enti diretti al controllo dell’attività economica.

Quando lo sport diviene oggetto di attività commerciali che sfruttano il momento spettacolare, ha luogo inevitabilmente l’accentuazione del rilievo della funzione spettacolo, la quale può dar luogo ad una modificazione delle regole tecniche di giuoco al solo fine di aumentarne la spettacolarità, accentuando il livello di tensione negli spettatori (esempio: sport alto rischio come automobilismo, riduzione sicurezza piloti per aumento spettacolarità).

Strettamente connesso alla spettacolarità è il settore del professionismo (i professionisti sono presenti in quegli sport che offrono spettacolo commercializzabile). Più elevato è il livello di professionismo, tanto maggiori sono le somme percepite dagli atleti.

Legato sempre all’applicazione economica dello sport, è il suo rapporto con mass-media e concorsi a pronostici. Nel primo caso: radio, stampa, televisione, internet, ecc, contribuiscono ad esaltare la spettacolarizzazione della gara (creando star e celebrandole), la pubblicità trova nei campioni un eccezionale mediatore con la massa dei consumatori → mezzo efficientissimo per far penetrare i suoi messaggi.

Soddisfando questa applicazione economica, lo sport nel tempo ha subito una strumentalizzazione tale da modificare le sue caratteristiche, in funzione della speculazione finanziaria dell’evento.

Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico

Lo Stato considera l’ordinamento sportivo come organizzazione diffusa dotata di proprie norme la cui esistenza è prevista dallo Stato.

Il fenomeno sportivo ha cominciato ad assumere valenza giuridica da metà '800 circa, grazie ad aristocratici che hanno dato vita a gruppi sportivi, precursori delle attuali federazioni. L’evento sportivo non era organizzato in maniera continuativa, ma occasionale, in quanto lo sport era un fenomeno di nicchia.

Con la reintroduzione delle Olimpiadi Moderne (Pierre De Coubertin – Ia ed. Olimpiadi Moderne – Atene 1896) nasce l’esigenza di costituire un ente organizzativo, viene così fondato il CIO (Comitato Olimpico Internazionale). Questo ente costituiva il filo conduttore tra i vari stati, permettendo la partecipazione degli sportivi derivanti dalle diverse nazioni. A tal proposito, gli Stati che avessero voluto far partecipare i propri atleti all’Olimpiade avrebbero dovuto costituire degli enti omologhi al CIO, a livello nazionale, ed aderenti allo stesso. Così ogni nazione costituì un ente nazionale che riuniva tutte le discipline sportive e permetteva la comunicazione con il CIO. In Italia si costituì nel 1914 il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il quale inizialmente non era un organo duraturo, infatti si costituiva solo con l’avvento delle Olimpiadi per poi sciogliersi al termine. Con l’avvento del Fascismo diviene permanente, in quanto suo compito era quello di diffondere lo svolgimento delle attività sportive al popolo, con l’intento di ottenere una popolazione robusta e sana.

Con la legge n° 426 del 1942 lo Stato trasforma il CONI in suo ente pubblico attribuendogli potestà amministrativa e regolamentare nel settore sportivo. Inoltre vengono disciplinate anche le federazioni nazionali, le quali hanno il potere di: "..predisporre le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l’esercizio dello sport controllato".

Si vennero così a creare degli ordinamenti giuridici settoriali, anche seguendo il principio di diritto della pluralità degli ordinamenti giuridici che prevede che sia definibile "Istituzione" o "Ordinamento giuridico" ogni associazione che abbia i seguenti requisiti:

  • Pluralità di soggetti: costituita da più soggetti aderenti o affiliati (rectius: tesserati). Soggetti fisici → l'essere umano in quanto soggetto di diritto e, quindi, dotato di capacità giuridica. Entrano in ambito sportivo con tesseramento.
  • Soggetti giuridici: creato dal diritto con il quale s'intende un complesso organizzato di persone e di beni al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto. Entrano in ambito sportivo con affiliazione (es. società sportive, ecc). Possiamo distinguere persone giuridiche:
    • Pubbliche: perseguono interesse pubblici (es. Stato – regioni – province- ecc). Tale soggetto viene creato con legge statale. Il CONI è ente pubblico).
    • Private: perseguono interessi privati (associazioni – srl – spa – ecc). Possono avere o meno scopo di lucro (ripartire gli utili derivanti dallo svolgimento di un’attività economica), il lucro può essere diretto o indiretto (es. società professionistiche → scopo lucro – società dilettantistiche → non scopo lucro). Tale soggetto viene a costituirsi con accordo tra parti (contratto). Le federazioni nazionali sono enti privati.
  • Che sia dotata di una organizzazione stabile;
  • Che sia capace di emanare norme interne proprie.

Gli ordinamenti giuridici sono quindi divisibili in due categorie:

  • Ordinamenti che esprimono interessi collettivi, ad esempio lo Stato Italiano.
  • Ordinamenti che esprimono interessi settoriali, come le associazioni.

Ovviamente i due ordinamenti sono posti in un rapporto tale per il quale gli ordinamenti settoriali non sono autosufficienti rispetto a quello statale; tuttavia sono però dotati di autonomia limitata, cioè hanno delle proprie regole, ma devono rispettare i principi della Costituzione. La conseguenza di tale ragionamento è che gli effetti degli atti che provengono da un ordinamento settoriale, quale è quello sportivo, possono legittimamente essere conosciuti e giudicati all’interno dell’ordinamento statale.

Diritto comunitario: UE contribuisce a promuovere lo sport, tenendo conto della sua funzione sociale – educativa. Promuove l’equità e apre alla competizione sportiva, promuovendo l’integrità fisica.

Di conseguenza tutti quei fatti incresciosi che possono insorgere nell’evento sportivo, come ad esempio lesioni nella boxe o addirittura omicidio di uno dei due atleti, sono fatti che non possono dar luogo a responsabilità né penali né civili, perché intimamente connessi a un sistema giuridico che lo Stato ignora completamente.

Secondo l’articolo 17 comma 2, si stabilisce che l’effetto dell’atto di un’autorità privata cade sotto la sanzione penale se esso costituisce reato → es. boxeur combattendo, uccide avversario. In tal caso se si scopre premeditazione della volontà di uccidere l’avversario, gli effetti dell’atto commesso non si limitano più solamente all’ambito di competenza della sfera sportiva, ma va ad essere regolata da legge penale dello Stato.

Cap. II: Le attività sportive

Attività sportiva professionistica e semiprofessionistica

  • Art. 2 L. n° 91 del 1981 si ritiene che l’attività sportiva professionistica è quell’attività esercitata a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline riconosciute dal CONI. Per sportivi professionisti si intendono: atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici. La prestazione sportiva si costituisce come oggetto di contratto di lavoro, il quale può essere subordinato o autonomo. In quest’ultimo caso devono ricorrere i seguenti requisiti:
    • L’attività sportiva deve essere svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni sportive collegate che si svolgono in un breve periodo.
    • L’atleta non deve essere contrattualmente vincolato da sedute di preparazione o allenamento.
    • La "prestazione sportiva" che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non deve superare le 8 ore settimanali oppure 5 giorni mensili ovvero 30 giorni/anno.

Art. 2 l. n° 91 del 1981, consente ai club e federazioni di decidere se considerare i propri sportivi professionisti oppure no. Capita così che in molti settori e federazioni, vi sia formalmente un dilettantismo che in realtà è un professionismo mascherato e quindi privo delle relative garanzie → professionismo di fatto.

L’attività sportiva professionistica, essendo considerata come attività lavorativa, è tutelata dall’articolo 4 e articolo 35 della Costituzione i quali dispongono la "tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni" → di conseguenza l’attività sportiva professionistica si configura come attività lavorativa e costituisce la prestazione (prevista dal contratto) che l’atleta professionista si obbliga a svolgere in cambio di una retribuzione economica (migliorare le sue qualità, permette una più alta remunerazione). Allo stesso tempo la società sfrutta economicamente la performance dell’atleta, volta al conseguimento di valori sportivi.

Attività sportiva dilettantistica

Esprime il valore intrinseco dello sport, ossia quello del continuo miglioramento dei risultati e non possiede natura economica. Il dilettantismo è tutelato a livello comunitario, concedendo allo sportivo dilettante la libera circolazione nell’Unione ed il corrispondente diritto all’esercizio della pratica dilettantistica. Inoltre gli SM hanno adottato la Carta Europea dello Sport, nella quale sono fissati i seguenti principi: "lo sport è un’attività sociale e culturale, nessuna discriminazione sulla base della nazionalità è permessa per ciò che riguarda accesso agli impianti o alle attività sportive; chiunque possiede una certa abilità sportiva deve essere posto in condizione di migliorare le sue prestazioni e raggiungere il proprio livello di perfezionamento personale."

Sono quindi considerate illecite le clausole che fissano la quota massima di stranieri presenti in una società, in quanto hanno valore discriminatorio. Mentre sono lecite quelle limitazioni che consentono ai soli cittadini dello SM la partecipazione alle rappresentative nazionali (es. nazionale italiana calcio), in quanto intese come espressione della cultura del territorio (e non come discriminatorie).

Anche nel dilettantismo sono previste visite mediche che certifichino l’idoneità sportiva. Questa certificazione è condizione indispensabile per la partecipazione a ogni attività agonistica. Chiaramente è vietato far uso di sostanze che possano modificare le prestazioni dell’atleta. L’attività dilettantistica è disciplinata dalle federazioni nazionali, le quali devono svolgere attività in armonia con le deliberazioni del CONI e CIO.

Attività parasportiva

L’attività sportiva viene praticata ai fini ricreativi o di cura della propria salute, oppure come strumento di educazione scolastica e di formazione militare. Assolve così ruoli ludici-educativi-militari-preparazione professionale.

Per quanto riguarda le visite mediche, art.1 del d.m. 28 febbraio 1983, impone visite mediche preventive e annuali al fine di accertare lo stato di buona salute dello sportivo.

Attività sportiva nei disabili

Chi si occupa dell’attività sportiva nei disabili è il CPI (Comitato Paralimpico Internazionale) fondata nel 1989 → è l’organizzazione non-profit che gestisce il movimento paralimpico. Esso organizza i Giochi Paralimpici estivi-invernali. La missione di questo comitato è quello di permettere ad atleti disabili di raggiungere eccellenze sportive e di creare opportunità sportive per tutti a qualsiasi livello. CPI raggruppa 161 Comitati Paralimpici Nazionali.

Il CPI ha sviluppato un sistema di classificazione degli atleti rispetto al grado di handicap, costituendo sei diversi gruppi:

  • Amputazioni
  • Paresi cerebrali
  • Difficoltà visive
  • Lesioni spinali
  • Handicap intellettuali
  • Gruppo che include tutti quelli che non rientrano nei precedenti

CIP: In Italia l’attività sportiva per disabili è gestita dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) nato nel 2005 e riunisce tutte le federazioni sportive disabili. Questo ente persegue scopi che vanno oltre la preparazione delle squadra agonistiche impegnati nelle gare internazionali del CPI, gli è stato infatti riconosciuta la valenza sociale che mira a garantire il diritto allo sport in tutte le sue espressioni, promuovendo la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AndriMariot di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dello sport e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Agostinis Barbara.
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