Libertà di organizzazione sindacale
Il nostro O.G. è ispirato al principio della libertà di organizzazione sindacale, come:
- Solennemente espresso dall’art. 39, 1° comma della Cost. che recita "l’organizzazione sindacale è libera"
- Come indicato in numerose norme di carattere internazionale recepite nel nostro ordinamento quali le convenzioni nr. 87 e 88 dell’O.I.L e la Carta Sociale Europea del 1961
- Come sancito nello statuto dei lavoratori.
Concetto di libertà sindacale
In base alle citate disposizioni il concetto di libertà sindacale assume il significato di:
- Libertà per i gruppi di promuovere la costituzione di organizzazioni sindacali. Tale diritto è escluso per i militari (solo di carriera), in virtù dell’art. 8 della L. 382/1978 e per altri militari solo se si trovano in servizio o indossino l’uniforme. Per il personale della Polizia di Stato è invece limitato il diritto di costituirsi in sindacato ma la legge 121/1981 prevede in merito che il personale di polizia possa aderire solo a sindacati che siano formati, diretti e rappresentati esclusivamente da appartenenti alla Polizia di Stato.
- Libertà dei singoli di aderire o meno ad un’organizzazione sindacale – rispettivamente positiva o negativa. Quest’ultima (negativa) non implica che si possono ritenere legittime le clausole, frequenti nell’esperienza anglosassone di:
- "Closet Shop" che prevede l’obbligo per l’imprenditore di assumere lavoratori iscritti al sindacato
- "Union Shop" che sancisce l’obbligo per il lavoratore assunto di iscriversi al sindacato pena il suo licenziamento.
- Libertà delle organizzazioni sindacali nei confronti dello Stato – cioè da ingerenze da parte dei pubblici poteri relativamente ai suoi fini ed alla sua organizzazione (c.d. rifiuto del sindacalismo di stato tipico dell’esperienza corporativa ove, tra l’altro, il sindacato è unico per ogni categoria professionale). Sussiste invece la libertà di costituire più organizzazioni all’interno di uno stesso settore produttivo.
- Libertà di attività sindacale – come uso dei suoi strumenti tipici del:
- Contratto collettivo
- Sciopero.
Partecipazione del sindacato a funzioni pubbliche
Si deve però ricordare che l’attività sindacale si realizza sempre di più anche con la partecipazione del sindacato a funzioni pubbliche:
- Sia con il formale inserimento di suoi rappresentanti in organismi statali
- Sia in modo informale con la collaborazione del sindacato alla formazione ed attuazione delle fondamentali scelte di programmazione economica nazionale.
Distinzione tra libertà di organizzazione sindacale e libertà di associazione
Il principio cardine oggetto di trattazione (libertà di organizzazione sindacale) non può essere considerato un semplice aspetto (o doppione) della libertà di associazione prevista dall’art. 18 Cost.
- Art. 18 Cost: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale".
- Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera (1). Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo (nel senso che non ha vincoli che limitano il suo libero esercizio) se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare (a seguito della registrazione) contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie (erga omnes) alle quali il contratto si riferisce".
Nozione di libertà sindacale
Infatti l’art. 39, 1° co, che la sancisce da un lato prevede la liceità dell’azione sindacale – "L'organizzazione sindacale è libera", dall’altro implica che si possono costituire sindacati anche a struttura non associativa i quali quindi operino in rappresentanza di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro affiliazione sindacale, ad es. nelle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) previste dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori.
L’art. 39 però non specifica la nozione di libertà sindacale, pertanto il concetto di sindacalità viene desunto dal contesto dell’associazione in base a vari criteri quali:
Criteri per la definizione di sindacalità
- Criterio funzionale – in base al quale si afferma che l’attività perseguita dalle organizzazioni sindacali è rivolta alla tutela di interessi professionali, cioè di interessi connessi ad un rapporto giuridico in cui sia dedotta un’attività di lavoro, diversi dagli interessi di carattere politico. Degli interessi politici si occupano (non i sindacati) ma i partiti – che sono strutture di interessi generali in quanto devono concorrere con metodo democratico a determinare la politica economica nazionale (art. 49 Cost).
- Art. 49 Cost: "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale".
- In base ad una recente dottrina le finalità sindacali non sarebbero invece qualificabili a priori (come interessi professionali) per il fatto che i sindacati sono andati via via assumendo compiti di tutela “latu sensu” degli interessi dei lavoratori e quindi non esclusivamente professionali, ma attinenti anche, in generale, alla posizione dell’uomo che lavora, tutela che trova legittimazione ai sensi dell’art. 3, 2° co Cost, il quale concepisce una interazione tra sfera dei rapporti politici e sfera dei rapporti socio-economici. In questa prospettiva è inserita l’importante attività esercitata dalle associazioni sindacali tramite gli istituti di patronato che svolgono attività di informazione, consulenza, assistenza e tutela anche in sede giudiziaria, di lavoratori, pensionati, stranieri, anche in materie non attinenti strettamente al lavoro, quali:
- La sicurezza sociale
- Immigrazione
- Gli obblighi contributivi.
- Art. 3, 2° co Cost: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
- Criterio strumentale – in base al quale si sostiene che sindacati e partiti si differenziano non solo per le finalità perseguite, ma per i diversi strumenti di lotta, rispettivamente economici e politici di cui essi fanno uso.
- Mentre i sindacati si avvarrebbero della contrattazione collettiva e delle diverse forme di lotta sindacale,
- I partiti farebbero ricorso ai canali istituzionali della rappresentanza politica.
- Criterio soggettivo – in base al quale i soggetti che svolgono attività sindacale devono esser investiti dei poteri di rappresentanza direttamente dai lavoratori o dai datori di lavoro. Invece i partiti politici non possono considerarsi sindacali.
Libertà sindacale dei datori di lavoro
In relazione al punto c) che precede, circa i criteri soggettivi che identificano la figura del sindacato, se è vero che il sindacato presuppone una aggregazione di soggetti, sorge il dubbio se anche i datori di lavoro siano o meno da considerare titolari della libertà di organizzazione sindacale riconosciuta dall’art. 39, 1° co Cost, e quindi se possano agire anche in veste di singoli a tutela di interessi individuali, come avviene nell’ipotesi della contrattazione aziendale. In merito la dottrina esprime valutazioni contrastanti.
Argomentazioni contro la libertà sindacale dei datori
- La fattispecie prevista dall’art. 39 – 1° co, coinvolge necessariamente una pluralità di soggetti (lavoratori + datore incluso), per cui anche il singolo datore può diventare soggetto di relazioni sindacali nei confronti di un gruppo contrapposto di lavoratori, ad es., nell’ipotesi della contrattazione aziendale o della serrata;
- L’associazionismo dei datori ha carattere indotto, nel senso che non nasce spontaneo ma, in subordine ed in difesa rispetto all’organizzazione sindacale dei lavoratori;
- L’art. 39 Cost. appare strettamente collegato agli artt. 40 e 3, 2° co Cost e di conseguenza, la norma deve ritenersi riferibile ai lavoratori e non già ai datori di lavoro, per i quali opera unicamente la garanzia degli artt. 18 (diritto di associazione) e 41 (diritto all’iniziativa economica privata) Cost. Ciò perché l’organizzazione sindacale dei datori di lavoro non è portatrice di un interesse di carattere collettivo, ma tende piuttosto a realizzare l’interesse tipicamente individuale dell’imprenditore al profitto, quando le organizzazioni dei lavoratori invece, perseguono obbiettivi più ampi di valorizzazione della persona umana del lavoratore.
Si ritiene pertanto che l’attività sindacale dei datori non possa ricondursi alla tutela prevista dall’art. 39 Cost, ma debba semmai considerarsi espressione degli artt. 18 e 41 Cost., che sanciscono rispettivamente la libertà di associazione e di iniziativa economica privata.
- Art. 18: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale".
- Art. 41: "L'iniziativa economica privata è libera".
Argomentazioni a favore della libertà sindacale dei datori
- La Convenzione OIL e la Carta sociale Europea presentano un concetto estremamente ampio di sindacalità includendovi spesso il riferimento alla libertà sindacale dei datori di lavoro.
- L’ordinamento giuridico conferma in gran parte tale indirizzo, basti pensare le numerose disposizioni che prevedono una rappresentanza paritetica dei datori e dei lavoratori in organismi pubblici come ad es. le commissioni di conciliazione.
- La Corte dei Conti, con sent. 1/1960 ha avuto occasione di affermare che la libertà sindacale non è riferibile esclusivamente alla categoria economica dei lavoratori.
L’equiparazione, sul piano dei diritti sindacali, tra sindacati e lavoratori non implica peraltro che l’O.G. debba equiparare l’associazionismo dei datori di lavoro a quello dei lavoratori ma piuttosto che il legislatore possa introdurre condizioni più favorevoli per le organizzazioni sindacali dei lavoratori per soddisfare l’esigenza di cui all’art. 3, 2° co Cost (uguaglianza di tutti i cittadini – ove il lavoratore è la parte più debole del rapporto), ad es. attribuendo da un lato il riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero (e non di serrata) e dall’altro la legislazione di sostegno dell’attività delle organizzazioni sindacali.
Posizione giuridica dei sindacati
Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è un onere cui il sindacato deve sottostare affinché possa stipulare contratti collettivi erga omnes. Esso si ottiene con la registrazione del sindacato, con la quale viene accertato, tramite un controllo, la sussistenza dei requisiti di democraticità dell’organizzazione. I requisiti di democraticità si rilevano dallo statuto che deve essere tale da rispettare le regole dell’elezione e maggioranza dei dirigenti sindacali e del conferimento di determinati poteri all’assemblea dei soci.
Le disposizioni dell’art. 39 hanno carattere "programmatico" e quindi necessitano di norme legislative di attuazione che finora non sono state ancora emanate e ciò:
- Per paura che ciò li renda oggetto di controlli pubblici penetranti
- Per la resistenza dei sindacati minoritari ad attuare un sistema di contrattazione collettiva valida erga omnes che favorirebbe il potere contrattuale del sindacato maggioritario.
La legge tende a valorizzare la figura del sindacato c.d. maggiormente rappresentativo che pur senza assumere un particolare status giuridico, assume un ruolo determinante nel sistema politico economico, svolgendo funzioni di carattere amministrativo, legislativo e giudiziario. Infatti il SMR:
- Partecipa formalmente ad organismi pubblici di carattere collegiale
- Svolge consulenza nei loro confronti nei processi decisionali inerenti alle tematiche di politica economica ed industriale
- Riceve frequenti deleghe legislative per la regolamentazione contrattuale di determinati istituti solo genericamente disciplinati dalla legge
- È altresì abilitato a derogare in peius alle stesse norme di legge inderogabili, in vista di una maggiore flessibilità nell’uso della forza di lavoro e quindi della tutela di obbiettivi occupazionali.
La mancata attuazione dei commi 2, 3 e 4 (di carattere programmatico) dell’art. 39 Cost fa sì che le associazioni sindacali siano disciplinate dalla normativa di diritto comune e più precisamente dagli artt. 36, 37 e 38 del C.C., in base ai quali esse costituiscono associazioni non riconosciute e cioè enti di fatto e ne consegue che:
- L’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati (come per le associazioni)
- L’associazione può stare in giudizio (rappresentanza) nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione.
Nelle RSA che non si configurano come associazioni ma come organi muniti di potere di rappresentanza, la legittimazione processuale appartiene alla collegialità, salvo procura ad uno dei membri. I contributi degli associati ed i beni acquistati con essi costituiscono il fondo comune dell’associazione che è indivisibile finché dura l’associazione e su di esso il socio recedente non può chiedere la sua quota, in quanto appartiene a tutti i soci a titolo di comproprietà.
Ha una limitata autonomia patrimoniale per cui i terzi creditori, per le obbligazioni assunte, possono rivalersi sul fondo comune oltre che sui beni dei rappresentanti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Ciò vuol dire che l’associazione non riconosciuta anche se priva di personalità giuridica, costituisce pur sempre un centro autonomo di imputazione giuridica, in quanto possono stare in giudizio a mezzo dei propri rappresentanti ed hanno una autonomia patrimoniale limitata. (Invece l’associazione riconosciuta risponde sempre con il patrimonio comune e gode, quindi, di autonomia patrimoniale perfetta).
Secondo una qualificata dottrina l’identità di struttura tipica delle associazioni riconosciute e non riconosciute fa sì che alle seconde debbano ritenersi applicabili anche le norme dettate dal codice civile per le prime (riconosciute) se non risultino lesive del principio costituzionale di libertà sindacale. La lesione si avrebbe per il fatto che:
- L’art. 18 e 22 c.c. riconoscono la responsabilità degli amministratori
- L’art. 20 c.c., che attribuisce agli amministratori l’obbligo di convocare l’assemblea una volta l’anno;
che tendono a superare il principio secondo cui l’ordinamento interno delle associazioni non riconosciute è regolato dagli accordi degli associati (vi sono delle norme di diritto comune cui le organizzazioni sindacali si devono adeguare, come anche qualsiasi altra associazione).
Il riconoscimento giuridico ordinario per qualsiasi associazione implica il controllo di merito dell’autorità governativa sull’associazione, ma nei riguardi dei sindacati tale controllo appare escluso dal principio costituzionale di libertà sindacale.
- Art. 18 c.c. Responsabilità degli amministratori – "Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità l’amministratore che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso".
- Art. 20 c.c. Convocazione dell'assemblea delle associazioni – "L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale".
- Art. 22 c.c. Azioni di responsabilità contro gli amministratori – "Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori".
Organizzazione sindacale
Il principio di libertà di organizzazione sindacale consente al sindacato di scegliere anche l’ambito entro il quale operare (livello locale, aziendale, di categoria) e pertanto esso può raggruppare i lavoratori ed i datori secondo criteri soggettivi non determinati a priori, ma in base a come si presentano e nel momento in cui si auto-organizzano. Fra i criteri che identificano il gruppo professionale possono essere scelti ad es.:
- Il mestiere – si hanno in tal caso sindacati che si identificano con i diversi "mestieri" rilevabili nel processo produttivo
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