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PUBBLICO IMPIEGO

Il rapporto di lavoro del pubblico impiego è stato a lungo tempo disciplinato da leggi o da regolamenti senza che le organizzazioni sindacali dei lavoratori pubblici potessero influenzare l'attività normativa. Ciò in maniera conforme alla concezione autoritativa del rapporto che vede la pubblica amministrazione in posizione di supremazia rispetto al dipendente. Tale concezione ha subito un processo di progressiva attenuazione. Infatti, da un lato è stato riconosciuto ai pubblici dipendenti, sia pure entro certi limiti, il diritto di sciopero, dall'altro si è assistito alla penetrazione nell'area del pubblico impiego della contrattazione collettiva che si presenta all'inizio con peculiarità diverse dal settore privatistico. Una significativa tappa nel processo normativo di riforma nel settore è costituita dalla legge quadro sul pubblico impiego del 29.03.1983 nr. 93, la quale per la prima volta

Istituzionalizzala contrattazione collettiva come fonte di regolamentazione del rapporto di lavoro pubblico. Secondo tale legge, però l'oggetto della contrattazione, i soggetti contraenti, i livelli e le procedure non rientrano nella libera disponibilità delle parti. Inoltre l'accordo sindacale non è immediatamente efficace nei confronti dei singoli rapporti di lavoro, ma produce i suoi effetti dopo che è stato recepito in un apposito atto emanato dall'ente pubblico (decreto del presidente della Repubblica per i dipendenti statali).

Si avverte quindi, a più livelli, la necessità di un ulteriore processo di riforma che viene avviato con l'art. 2 della Legge delega 23.10.1992 nr. 421 ed il successivo d.lvo 03.02.1993 nr. 29, il quale rimane la normativa di riferimento in materia sino all'emanazione del D.lvo 30.03.2001 nr. 165, intitolato "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni".

con il quale l'intera materia viene riordinata ed accorpata in una sorta di testo Unico con l'abrogazione del d.lvo nr. 29 del 1993. La legge nr. 165 prevede che i rapporti di pubblico impiego siano regolati medianti contratti individuali e collettivi di lavoro. Questi ultimi diventano fonte diretta di disciplina del rapporto, cioè sono immediatamente efficaci per i destinatari. La contrattazione trova peraltro limiti di carattere soggettivo ed oggettivo. a. Limiti di carattere soggettivo, sono dati dal fatto che la nuova disciplina non trova applicazione nei confronti di alcune categorie, quali: - avvocati dello stato, - magistrati, - personale militare e di polizia, - personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, - professori e ricercatori universitari... il cui rapporto di lavoro rimane regolato soltanto mediante atti normativi. b. Limiti di carattere oggettivo. Sono esclusi dalla contrattazione collettiva le seguenti materie: - la garanzia dellalibertà dell'insegnamento- e la disciplina delle incompatibilità tra impiego pubblico ed altre attività.- le responsabilità giuridiche nell'espletamento di procedure amministrative,- i modi di conferimento della titolarità della responsabilità,- i principi fondamentali di organizzazione degli uffici,- i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro,Al di fuori di tali ambiti, qualsiasi materia che non sia oggetto di riserva legale può essere contrattata con il sindacato da parte della pubblica amministrazione. La P.A. peraltro rimane libera di adottare provvedimenti unilaterali, al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, 1° comma e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.A tal fine le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte con i poteri del privato datore di

lavoro.Per evitare che la materia li dove già regolata dal contratto venga modificata dalle leggi, l'art. 2, 2° co del citato decreto prevede un espresso divieto.In pratica mentre eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi, una volta derogate queste leggi la relativa disciplina non può essere applicabile in senso contrario salvo che leggi successive prevedono l'inderogabilità da parte della contrattazione collettiva, c.d. leggi blindate dotate di una speciale forza vincolante.. Sidelineano insomma materie oggetto di regolazione concorrente da parte del contratto e dalla legge. Sussistono però materie per le quali vi è una riserva a favore della contrattazione collettiva, la quale appare dunque fonte necessaria di regolamentazione giuridica. Si tratta anzitutto della:- determinazione dei comparti negoziali;-

Fissazione della durata dei contratti collettivi, nazionali e integrativi della struttura contrattuale e dei rapporti tra i livelli di contrattazione;

Fissazione dei limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali.

I soggetti della contrattazione collettiva sono:

ARAN (Agenzia Per La Rappresentanza Negoziale Delle Pubbliche Amministrazioni) – dotata di personalità giuridica di diritto pubblico è sottoposta alla vigilanza della presidenza del consiglio dei ministri. Esso rappresenta in sede di contrattazione collettiva nazionale le pubbliche amministrazioni. È un organo sottoposto alla direzione collegiale di 5 membri (non vuol dire che non vi siano anche membri non direttivi):

  • 2 dei quali designati in rappresentanza rispettivamente delle regioni da un lato e delle provincie dall'altro, tra esperti in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, il cui incarico è incompatibile con la contestuale assunzione di cariche politiche.

Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei componenti ed elegge al suo interno un presidente. L'agenzia si attiene al suo interno alle direttive dei comitati di settore (conferenze dei presidenti delle regioni, Union camere, conferenza dei rettori). A tal fine, prima di ogni rinnovo contrattuale i comitati di settore deliberano gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale. La costituzione dell'ARAN ha lo scopo di individuare un agente contrattuale unico e di carattere tecnico per la parte pubblica, il quale sia in grado di condurre in modo omogeneo per tutti i comparti le trattative e di operare con una logica di carattere economico e non già politico.

Le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Sono costituite:

  • Per i contratti collettivi nazionali di comparto o area dirigenziale
    • (1) dalle organizzazioni sindacali rappresentative nell'ambito del comparto o area di riferimento
    • (2) e dalle confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali sono affiliate
sono affiliate. I criteri di individuazione della rappresentatività fanno leva sulla consistenza associativa riferita alle percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe (dato associativo), e sul consenso elettorale, misurato sul numero dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (dato elettorale). Sulla base di questi criteri l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva le organizzazioni sindacali che: - abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5% dei consensi, considerando la media tra dato associativo e dato elettorale. - che sul piano nazionale le organizzazioni raccolgano, nel complesso, almeno il 51% dei consensi come media tra il dato elettorale e quello associativo, ovvero il 60% con riferimento al solo dato elettorale. Per i contratti collettivi quadro, dalle confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o aree, siano affiliate organizzazioni.sindacali rappresentative; Per la contrattazione collettiva integrativa  dai soggetti indicati dai contratti collettivi nazionali. Questi ultimi di solito prevedono la legittimazione delle RSU, integrate da rappresentanti delle organizzazioni di categoria firmatarie del contratto nazionale. La struttura della contrattazione collettiva si presenta fortemente centralizzata sotto il profilo dei contenuti contrattuali per la presenza di rinvio da un livello contrattuale all'altro con predeterminazione delle materie che possono essere discusse ad ogni livello, sotto il profilo dei soggetti della contrattazione, in relazione ai quali assumono grande rilievo le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, abilitate a contrattare non solo per i contratti quadro e per i contratti di comparto, ma inspiegabilmente diversamente dal settore privato, anche per i contratti dei dirigenti, che nella logica del decreto rappresenterebbero la controparte dei lavoratori.<h2>CCNL prevedono 4 tipo di accordi collettivi</h2> <p>I CCN di comparto. I comparti comprendono settori omogenei o affini della P.A. e sono determinati mediante accordi stipulati fra l'agenzia e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sulla base di indirizzi provenienti da un apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore, costituito presso l'ARAN. Per il quadriennio 2002-2005 sono previsti 11 comparti. Tali contratti vengono stipulati: > per la parte pubblica dall'Agenzia per le relazioni sindacali > e, per i lavoratori, dalle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>I contratti collettivi quadro, possono disciplinare in modo uniforme istituti comuni a tutti i comparti e le aree di concertazione collettiva, ovvero a tutte le pubbliche amministrazioni. Sono stipulati dall'Agenzia e dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sulla base degli indirizzi provenienti da</p>

già citato organismo di coordinamento dei comitati di settore. I contratti collettivi integrativi – sono conclusi a livello di singola amministrazione.

Sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. Questi ultimi, di solito, demandano la competenza a trattare:

  • per la parte pubblica - ad una delegazione composta dal rappresentante delle singole amministrazioni e da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
  • Per la parte sindacale - agli organismo di rappresentanza unitaria del personale, integrati da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale di comparto.

I contratti collettivi nazionali delle aree dirigenziali. Soggetti contraenti sono:

  • per la parte pubblica - l’Agenzia
  • e dall’altro - le confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Le amministrazioni devono osservare gli obblighi assunti coi contratti.

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A.A. 2007-2008
62 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiakka87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Sindacale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.