Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Contratto Collettivo
- È espressione della libertà di organizzazione sindacale (non è espressione del comma 4 dell'art. 39, ma espressione del comma 1)
- I sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulano il contratto nel proprio interesse e in rappresentanza dei propri iscritti
- È stipulato in ragione dell'autonomia contrattuale spettante a ciascun soggetto giuridico
- Prende il nome di Contratto Collettivo di Diritto Comune: è privo di disciplina specifica, ma disciplina associazioni non riconosciute; contratto espressione dell'art. 39, 1 Cost. e soprattutto dell'autonomia negoziale delle parti
- Contratto innominato in senso formale (non disciplina specifica) ma nominato in senso sostanziale (perché il legislatore conosce bene questo istituto al punto tale da rinviare allo stesso per numerose funzioni)
- Negli artt. 2067 ss. c.c. viene nominato il "contratto collettivo", ma queste norme sono inapplicabili agli
Attuali contratti collettivi perché questi articoli si riferiscono al contratto collettivo di epoca corporativa, un sistema venuto meno con l'entrata in vigore della Costituzione e quindi quelle norme sono inapplicabili al contratto collettivo "di diritto comune".
Si applicano gli artt. 1321 ss. c.c. relativi ai contratti collettivi di diritto comune che tutelano interessi meritevoli di tutela.
Problemi derivanti dalla mancata disciplina specifica in materia di contrattazione collettiva -> numerose lacune da colmare:
Regole del sistema contrattuale:
- individuazione delle materie di contrattazione
- individuazione dei soggetti stipulanti
- definizione delle procedure di stipulazione
Problema della categoria:
- individuazione dell'ambito di riferimento (ambito metalmeccanici, ...)
Efficacia soggettiva: erga omnes,
- individuazione dei lavoratori ai quali si applica il contratto (non ha efficacia può applicarsi direttamente solamente ai lavoratori iscritti al
è tenuto a rispettarle.
INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO DI RIFERIMENTO:
Chi decide la categoria alla quale il contratto di diritto comune si riferisce? A quale categoria di lavoratori si applica quel contratto?
Inapplicabilità dell’art. 2070 c.c. in quanto si riferisce al contratto collettivo corporativo.
L’individuazione della categoria è espressione dell’autonomia contrattuale e della libertà di organizzazione sindacale (art. 39,1 Cost)
Sono le stesse parti stipulanti che individuano, solitamente nella prima parte del contratto, la categoria alla quale si riferiscono. (es. nel contratto dei metalmeccanici, nulla impedisce alle parti di riferirsi anche a quei soggetti che metalmeccanici non sono, poiché l’individuazione spetta alle parti e non vi sono criteri legali).
Questa categoria è vincolante soltanto per quelle parti che stanno stipulando il contratto (efficacia privatistica).
Non abbiamo un criterio legale. ‘il
Il seguente contratto si applica a: EFFICACIA SOGGETTIVA e EFFICACIA OGGETTIVA: problemi distinti ma collegati
A quali soggetti si applica il contratto collettivo (efficacia soggettiva del contratto collettivo)ergatenuto conto della mancata attuazione della seconda parte dell'art. 39 Cost.? No efficaciaomnes -> si applica solo ai lavoratori iscritti al sindacato stipulante
Una volta stabilita l'applicazione del contratto collettivo, quale rapporto si istaura tra la disciplina del contratto collettivo e quella del contratto individuale (efficacia oggettiva del contratto collettivo)?
Le parti a livello individuale fino a che punto sono vincolate a rispettare il contratto collettivo, cioè le parti possono derogare alla disciplina del contratto collettivo?
La soluzione deve essere fondata al di fuori di una disciplina specifica, poiché il contratto collettivo di diritto comune non ne ha una EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO di categoria; funzioni
del contrattocollettivo:
- funzione normativa: dettare le regole applicabili al contratto individuale di lavoro
- funzione obbligatoria: insieme delle clausole che disciplinano i rapporti tra le parti collettive
- funzione amministrativa: sottospecie della funzione obbligatoria
Funzione obbligatoria: funzione ulteriore rispetto a quella normativa. Le parti stipulanti si riconoscono diritti e obblighi reciproci che non riguardano le parti individuali del contratto di lavoro subordinato (di informazione, consultazione, clausole di tregua...), ma si rivolgono alle stesse parti collettive. I soggetti vincolati sono le parti collettive.
In caso di violazione di tali regole le parti possono agire per l'inadempimento contrattuale, ma è improbabile che ciò avvenga. L'eventuale conflitto si risolve generalmente nell'ambito dei rapporti di forza tra le parti collettive (un giudice potrebbe difficilmente indurre un'organizzazione sindacale ad adempiere).
L'azione di repressione della condotta antisindacale dell'art. 28 St. Lav. può essere utilizzata quando dall'altra parte vi è il singolo datore di lavoro; non può essere esperita nel momento in cui l'inadempimento fa capo ad un soggetto collettivo, perché l'articolo 28 si applica al datore di lavoro e non all'organizzazione di rappresentanza dei datori di lavoro. Funzione amministrativa: funzione ulteriore rispetto a quella normativa. Le parti collettive spesso pattuiscono alcune regole di gestione del mercato del lavoro (es. enti bilaterali). Si tratta di una sottospecie della funzione obbligatoria. Funzione normativa: si tratta della funzione principale del contratto collettivo (funzione storicamente originaria per la definizione dei livelli di retribuzione). Interviene sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro; opera all'esterno sui contratti di lavoro (fonte eteronoma) come la legge. In questo modo tenta diRiequilibrare la disparità di forza contrattuale del datore di lavoro.
Il problema: a quali soggetti si applica il contratto collettivo nazionale di categoria e perché?
Sappiamo che abbiamo due norme: art. 2069 e 2070 c.c. -> sono inapplicabili- art. 2069 c.c.: prevede che il contratto collettivo indica la categoria e che è obbligatorio per tutti gli imprenditori e lavoratori appartenenti alla categoria- art. 2070 c.c.: stabilisce che l'appartenenza alla categoria professionale si determina secondo l'attività esercitata dall'imprenditore-> la mancata attuazione dell'art. 39 Cost. priva il contratto collettivo di efficacia soggettiva erga omnes (assume solo efficacia privatistica -> può applicarsi solo alle parti stipulanti ex art. 1372 c.c.: ha efficacia solo tra le parti, ossia tra gli iscritti)
Bisogna fare in modo che questo contratto possa conseguire ambiti di applicazione maggiori, per perseguire il suo obiettivo;
maggiore sarà l'ambito di applicazione, più equilibrata sarà la forza contrattuale tra datori e lavoratori. 6 ottobre: Qual è il fondamento giuridico di tale efficacia? ("applicazione del contratto collettivo al contratto individuale") Risposte della dottrina: teoria della rappresentanza -> gli iscritti al sindacato conferiscono mandato all'organizzazione sindacale affinché ne rappresenti gli interessi attraverso la stipulazione del contratto collettivo (mandato rappresentanza applicazione del contratto collettivo) collegamento tra il contratto collettivo e il lavoratore iscritto Problemi: L'iscrizione al sindacato può essere davvero qualificato come un mandato? Il sindacato stipulante rappresenta gli interessi di ciascun lavoratore singolarmente considerato? No, interesse collettivo l'interesse del singolo può essere sacrificato nella dimensione collettiva Correttivi: La rappresentanza non sivariante si parte dalla dimensione collettiva (autonomia collettiva) per arrivare alla dimensione individuale (efficacia soggettiva).Variante la dimensione collettiva è già in capo al sindacato (sindacato soggetto che incorpora l'interesse collettivo). Rimane ancora privo di soluzione il problema principale: l'applicazione del contratto collettivo presuppone che il lavoratore e il datore di lavoro siano entrambi iscritti alla rispettiva associazione stipulante.
Cosa accade se:
- il lavoratore è iscritto mentre il datore non è iscritto?
- il datore di lavoro è iscritto mentre il lavoratore non è iscritto?
- entrambi non sono iscritti ad alcuna associazione stipulante? (=problema dell'efficacia soggettiva, ossia dell'applicazione del contratto rispetto ai soggetti (lavoratori e datori)
La GIURISPRUDENZA ha adottato nel tempo una serie di meccanismi funzionali ad estendere l'efficacia del contratto collettivo:
- se il dato di lavoro è iscritto all'associazione stipulante, applicherà il contratto collettivo nazionale a tutti i lavoratori (anche