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risolto. RECESSO DEL CONTRATTO COLLETTIVO A TEMPO INDETERMINATO
A@o unilaterale receMzio con cui una parte me@e fine al contra@o. Il recesso è regolamentato in
maniera diversa a seconda dei casi e ci sono una serie di norme che vengono richiamate: ART.1372
“Efficacia del contra@o” Il contra@o ha forza di legge tra le parT. Non può essere sciolto che per
mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contra@o non produce effe@o rispe@o ai terzi
che nei casi previsT dalla legge ArTcolo che fa emergere la forza imposiTva rilevante del contra@o
che rende quindi impossibile scioglierlo se non in alcuni casi specifici
È possibile il recesso? Il recesso dal CC a tempo indeterminato è ritenuto possibile dalla
giurisprudenza in virtù di un principio generale di divieto generale di rapporT che non hanno
termine libertà contra@uale, non si può pensare ad un vincolo infinito che non si può sciogliere.
CASS. 1 LUGLIO 1998
MASSIMA Il recesso unilaterale del datore di lavoro da un accordo colleLvo aziendale isEtuEvo di
un fondo di previdenza integraEva privo del termine finale è ammissibile, secondo i principi
generali che regolano l'isEtuzione dei rapporE di durata a tempo indeterminato. Esso, tuOavia, non
solo trova un ostacolo insuperabile (salvo specifico assenso degli interessaE) nei diriL "quesiE" dei
lavoratori - al pari delle modifiche in peius delle condizioni contraOuali di traOamento
precedentemente in vigore - ma deve altresì rispeOare la garanzia normaEva di cui all'art. 2117 c.c.
Ne consegue che il recesso in oggeOo non soltanto non può influire nè sulla posizione di coloro che,
avendo maturato i requisiE ed esercitato il diriOo, hanno ormai conseguito il previsto traOamento
pensionisEco aziendale nè sulla posizione di coloro che hanno maturato i requisiE per un
traOamento pensionisEco ma non hanno ancora esercitato il relaEvo diriOo previo proprio
collocamento a riposo (posizioni entrambi riconducibili alla nozione di diriL "quesiE"), ma non può
avere effeOo neppure sulla posizione di coloro che, pur non avendo maturato i requisiE per il
traOamento aziendale, sono parte della faLspecie a formazione progressiva, cosEtuEva di capitale
in via di accumulo, vincolato a beneficio di tuL gli iscriL al fondo ai sensi del citato art. 2117.
• Il recesso unilaterale del datore di lavoro da un accordo colleMvo aziendale privo del
termine finale è ammissibile secondo i principi generali che regolano l’isTtuzione dei
rapporT di durata a tempo indeterminato. Esso trova ostacolo nei diriM quesiT, valgono
quindi i diriM quesiT. Ci dice che è possibile il recesso di un CC a tempo indeterminato,
faM salvi però i diriM quesiT. Qui la corte, prima di entrare nel merito se sia possibile
recedere, deve risolvere una quesTone fondamentaleà è possibile che esista nel nostro
ordinamento un CC a tempo indeterminato? Perché nell’ordinamento corporaTvo c’era la
necessità che i CC fossero a termine. La giurisprudenza ha già chiarito comunque che i
principi privaTsTci comportano l’assoluta possibilità che esistano CC a tempo indeterminato
anche se sono molto rari.
• Anche in questo asse@o maggioritario di riconoscimento della possibilità di recesso dal CC a
tempo indeterminato esistono posizioni che invece ci dicono che non è possibile perché si
fa riferimento ai principi civilisTci che regolano la possibilità o meno di recedere dal
contra@o (1372 – 73 cc), ma anche in virtù della funzione normaTva del nostro CC e quindi
la possibilità di recesso unilaterale appare complicata.
• Quindi la ques@one come viene risolta? Al di là di de@e specifiche ipotesi per quanto
aMene in parTcolare contraM privi di terminale, ossia a tempo indeterminato, deve
esserne riconosciuta la possibilità di far necessaria l'efficacia previa disde@a, anche in
mancanza di un'espressa previsione legale, così come ha già da tempo riconosciuto la
do@rina: tra@asi di un principio che appare in sintonia con quello di buona fede
nell'esecuzione del contra@o e che è coerente con la parTcolare stru@ura del rapporto, che
non può vincolare le parT senza limiT, in contrasto con la naturale temporaneità
dell'azione.
• la buona fede, in realtà, non è che automaTcamente T porta alla necessità di recedere. La
buona fede può essere correlata allo stesso 1372, quindi anzi, la buona fede può confidare
nel principio pacta sunt servanda, che è fondamentale nella teorica dei contraM, quindi
questo non è. Proprio condivisibile,
• in secondo, l'obbligazione contra@uale in sé, non può per principio essere considerata a
tempo indeterminato, ci deve essere comunque la possibilità per le parT di eh di venir fuori
dal vincolo contra@uale.
• Il punto è se questo principio può valere e me@ere in discussione il principio contra@uale
dell'arTcolo 1372, di un contra@o che è stato effeMvamente voluto da entrambe le parT in
a@uazione dei principi di libertà contra@ualeà è un principio che è assolutamente
dominante, quindi dobbiamo riconoscerlo come tale.
CASS. 18 DICEMBRE 2006 N. 27031
MASSIMA Qualora un contraOo colleLvo venga sEpulato senza l'indicazione di una scadenza, la
relaEva mancanza non implica che gli effeL perdurino nel tempo senza limiE, aOeso che — in
sintonia col principio di buona fede nell'esecuzione del contraOo ex art. 1375 c.c. e in coerenza con
la naturale temporaneità dell'obbligazione — deve essere riconosciuta alle parE la possibilità di
farne cessare unilateralmente l'efficacia, previa disdeOa, anche in difeOo di previsione legale, non
essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 1373 c.c. che, regolando il recesso unilaterale nei
contraL di durata quando tale facoltà è stata prevista dalle parE, nulla dispone per il caso di
mancata previsione paLzia al riguardo.
• Allora questo previa disde@a, in realtà sarebbe previo recesso. Questo è un vero e proprio
recesso con un preavviso dato all'altra parte, però qui il termine di disde@a viene
comunque uTlizzato. E il principio è esa@amente quello che abbiamo visto nella precedente
sentenza. E anche qui il viene ripreso.
CASS. 12 FEBBRAIO 1990
MASSIMA Il recesso unilaterale da un contraOo colleLvo non è consenEto alle parE in assenza di
una esplicita previsione legale o convenzionale.
• L’unica possibilità di recesso è quella prevista dal cc e cioè quando le parT l’hanno
espressamente previsto.
• Richiamo all’art 1373: del fa@o che il recesso c'è, se o lo dicono le parT all'interno del
contra@o o lo dice la legge, no, questo abbiamo appena rile@o. È necessario cioè che di
essa sussista la specifica fonte produMva per legge o per clausola convenzionale ed in
quest'ulTmo caso è evidente che l'onere della prova ne ricada sulla parte che deduce la
facoltà stessa. Cioè chi vuole uTlizzare il recesso. Anche qui. È un principio generale
dell'ordinamento per cui chi vuole. Fare riferimento a una norma deve provare che possa
applicarsi questa questa norma
CASS. 22 NOVEMBRE 2010
MASSIMA In tema di rapporto di lavoro subordinato, le obbligazioni delle parE si inseriscono
all'interno di un rapporto contraOuale sinallagmaEco di caraOere conEnuaEvo che rende
inapplicabile il principio, valido per le obbligazioni unilaterali, secondo cui le obbligazioni non
possono avere caraOere perpetuo, dovendosi ritenere che le erogazioni da parte del datore di
lavoro trovano la loro causa nelle prestazioni lavoraEve dei dipendenE, intesi sia come singoli che
come colleLvità, mentre queste ulEme traggono, a loro volta, la giusEficazione nelle erogazioni a
carico del datore, tra le quali rientrano tuOe le somme di denaro, a qualsiasi Etolo, anche diverso
dallo sEpendio di base e dalle voci previste dalla contraOazione colleLva, corrisposte ai dipendenE
in maniera stabile e conEnuaEva. Ne consegue che il datore di lavoro non può recedere
unilateralmente, senza accordo prevenEvo, dall'obbligo a suo carico di corrisponderle, integrando
l'eventuale loro cessazione, in assenza di specifica giusEficazione di caraOere giuridico (e non
semplicemente di natura economica), una forma di inadempimento contraOuale che può essere,
secondo i casi, totale o parziale.
• Ci pone quesToni diverse legate ancora alla natura del CC, anche se comunque apparTene
ad una decisione minoritaria. Qui ci dice che non basta la quesTone della scadenza, ma
rimane comunque l’efficacia secondo il principio per cui gli accordi non possono essere
modificaT se non per casi parTcolari previsT dalla legge.
• Anche qui alla base del ragionamento c’è la funzione fondamentale di Tpo normaTvo del
CC, questa anima della legge del CC che bisogna fare in modo che resT efficace in qualche
modo, altrimenT nascono dei problemi per i lavoratori che rimangono privi di una
regolazione fondamentale del proprio rapporto lavoraTvo.
• Se c’è un obbligo contra@uale sinallagmaTco, cioè le obbligazioni di una parte si giusTficano
nell'obbligazione dell'altra, beh, non è che io posso recedere dal contra@o e pretendere che
l'altra parte conTnui a prestare la propria obbligazione
LEZIONE 7/11/2023
DISDETTA/RECESSO DAL CC A TEMPO DETERMINATO
Si può recedere dal cc a tempo determinato? Quello che accade normalmente in relazione al CI di
lavoro è che nell’ambito del contra@o a tempo determinato non è possibile recedere ante tempus
se non per giusta causa.
Se lo fa il datore di lavoro egli è condannato a pagare tu@o quello che doveva pagare fino al
termine, se lo fa il lavoratore chiede la prova dell’effeMvo danno, ma anche il lavoratore non può
recedere ante tempus dal CI a tempo determinato.
La do@rina riteneva che, così come accade nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato,
allora si riteneva che non fosse possibile recedere prima della scadenza da un CC.
Diverso è il caso della disde@a, cioè lo svincolo dal rinnovo del nuovo contra@o colleMvo.
Fino ad un certo momento era abbastanza chiara la regola che non si potesse recedere da un CC a
tempo determinato.
Le cose si sono complicate a parTre dal 2008, proprio in virtù di quel passaggio fondamentale del
se@ore metalmeccanico per cui dal CC sTpulato da tu@e le parT sindacali, nel 2009 alcune di quelle
parT sTpulanT il contra@o colleMvo del 2008, ne hanno firmato un altro.
La Fiom non ha ritenuto di introdurre quelle modifiche significaTve che, sopra@u@o da parte di
Federmeccanica, erano state richieste e quindi il risultato &