Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 115
Diritto sindacale  Pag. 1 Diritto sindacale  Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sindacale  Pag. 91
1 su 115
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

risolto. RECESSO DEL CONTRATTO COLLETTIVO A TEMPO INDETERMINATO

A@o unilaterale receMzio con cui una parte me@e fine al contra@o. Il recesso è regolamentato in

maniera diversa a seconda dei casi e ci sono una serie di norme che vengono richiamate: ART.1372

“Efficacia del contra@o” Il contra@o ha forza di legge tra le parT. Non può essere sciolto che per

mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contra@o non produce effe@o rispe@o ai terzi

che nei casi previsT dalla legge ArTcolo che fa emergere la forza imposiTva rilevante del contra@o

che rende quindi impossibile scioglierlo se non in alcuni casi specifici

È possibile il recesso? Il recesso dal CC a tempo indeterminato è ritenuto possibile dalla

giurisprudenza in virtù di un principio generale di divieto generale di rapporT che non hanno

termine libertà contra@uale, non si può pensare ad un vincolo infinito che non si può sciogliere.

CASS. 1 LUGLIO 1998

MASSIMA Il recesso unilaterale del datore di lavoro da un accordo colleLvo aziendale isEtuEvo di

un fondo di previdenza integraEva privo del termine finale è ammissibile, secondo i principi

generali che regolano l'isEtuzione dei rapporE di durata a tempo indeterminato. Esso, tuOavia, non

solo trova un ostacolo insuperabile (salvo specifico assenso degli interessaE) nei diriL "quesiE" dei

lavoratori - al pari delle modifiche in peius delle condizioni contraOuali di traOamento

precedentemente in vigore - ma deve altresì rispeOare la garanzia normaEva di cui all'art. 2117 c.c.

Ne consegue che il recesso in oggeOo non soltanto non può influire nè sulla posizione di coloro che,

avendo maturato i requisiE ed esercitato il diriOo, hanno ormai conseguito il previsto traOamento

pensionisEco aziendale nè sulla posizione di coloro che hanno maturato i requisiE per un

traOamento pensionisEco ma non hanno ancora esercitato il relaEvo diriOo previo proprio

collocamento a riposo (posizioni entrambi riconducibili alla nozione di diriL "quesiE"), ma non può

avere effeOo neppure sulla posizione di coloro che, pur non avendo maturato i requisiE per il

traOamento aziendale, sono parte della faLspecie a formazione progressiva, cosEtuEva di capitale

in via di accumulo, vincolato a beneficio di tuL gli iscriL al fondo ai sensi del citato art. 2117.

• Il recesso unilaterale del datore di lavoro da un accordo colleMvo aziendale privo del

termine finale è ammissibile secondo i principi generali che regolano l’isTtuzione dei

rapporT di durata a tempo indeterminato. Esso trova ostacolo nei diriM quesiT, valgono

quindi i diriM quesiT. Ci dice che è possibile il recesso di un CC a tempo indeterminato,

faM salvi però i diriM quesiT. Qui la corte, prima di entrare nel merito se sia possibile

recedere, deve risolvere una quesTone fondamentaleà è possibile che esista nel nostro

ordinamento un CC a tempo indeterminato? Perché nell’ordinamento corporaTvo c’era la

necessità che i CC fossero a termine. La giurisprudenza ha già chiarito comunque che i

principi privaTsTci comportano l’assoluta possibilità che esistano CC a tempo indeterminato

anche se sono molto rari.

• Anche in questo asse@o maggioritario di riconoscimento della possibilità di recesso dal CC a

tempo indeterminato esistono posizioni che invece ci dicono che non è possibile perché si

fa riferimento ai principi civilisTci che regolano la possibilità o meno di recedere dal

contra@o (1372 – 73 cc), ma anche in virtù della funzione normaTva del nostro CC e quindi

la possibilità di recesso unilaterale appare complicata.

• Quindi la ques@one come viene risolta? Al di là di de@e specifiche ipotesi per quanto

aMene in parTcolare contraM privi di terminale, ossia a tempo indeterminato, deve

esserne riconosciuta la possibilità di far necessaria l'efficacia previa disde@a, anche in

mancanza di un'espressa previsione legale, così come ha già da tempo riconosciuto la

do@rina: tra@asi di un principio che appare in sintonia con quello di buona fede

nell'esecuzione del contra@o e che è coerente con la parTcolare stru@ura del rapporto, che

non può vincolare le parT senza limiT, in contrasto con la naturale temporaneità

dell'azione.

• la buona fede, in realtà, non è che automaTcamente T porta alla necessità di recedere. La

buona fede può essere correlata allo stesso 1372, quindi anzi, la buona fede può confidare

nel principio pacta sunt servanda, che è fondamentale nella teorica dei contraM, quindi

questo non è. Proprio condivisibile,

• in secondo, l'obbligazione contra@uale in sé, non può per principio essere considerata a

tempo indeterminato, ci deve essere comunque la possibilità per le parT di eh di venir fuori

dal vincolo contra@uale.

• Il punto è se questo principio può valere e me@ere in discussione il principio contra@uale

dell'arTcolo 1372, di un contra@o che è stato effeMvamente voluto da entrambe le parT in

a@uazione dei principi di libertà contra@ualeà è un principio che è assolutamente

dominante, quindi dobbiamo riconoscerlo come tale.

CASS. 18 DICEMBRE 2006 N. 27031

MASSIMA Qualora un contraOo colleLvo venga sEpulato senza l'indicazione di una scadenza, la

relaEva mancanza non implica che gli effeL perdurino nel tempo senza limiE, aOeso che — in

sintonia col principio di buona fede nell'esecuzione del contraOo ex art. 1375 c.c. e in coerenza con

la naturale temporaneità dell'obbligazione — deve essere riconosciuta alle parE la possibilità di

farne cessare unilateralmente l'efficacia, previa disdeOa, anche in difeOo di previsione legale, non

essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 1373 c.c. che, regolando il recesso unilaterale nei

contraL di durata quando tale facoltà è stata prevista dalle parE, nulla dispone per il caso di

mancata previsione paLzia al riguardo.

• Allora questo previa disde@a, in realtà sarebbe previo recesso. Questo è un vero e proprio

recesso con un preavviso dato all'altra parte, però qui il termine di disde@a viene

comunque uTlizzato. E il principio è esa@amente quello che abbiamo visto nella precedente

sentenza. E anche qui il viene ripreso.

CASS. 12 FEBBRAIO 1990

MASSIMA Il recesso unilaterale da un contraOo colleLvo non è consenEto alle parE in assenza di

una esplicita previsione legale o convenzionale.

• L’unica possibilità di recesso è quella prevista dal cc e cioè quando le parT l’hanno

espressamente previsto.

• Richiamo all’art 1373: del fa@o che il recesso c'è, se o lo dicono le parT all'interno del

contra@o o lo dice la legge, no, questo abbiamo appena rile@o. È necessario cioè che di

essa sussista la specifica fonte produMva per legge o per clausola convenzionale ed in

quest'ulTmo caso è evidente che l'onere della prova ne ricada sulla parte che deduce la

facoltà stessa. Cioè chi vuole uTlizzare il recesso. Anche qui. È un principio generale

dell'ordinamento per cui chi vuole. Fare riferimento a una norma deve provare che possa

applicarsi questa questa norma

CASS. 22 NOVEMBRE 2010

MASSIMA In tema di rapporto di lavoro subordinato, le obbligazioni delle parE si inseriscono

all'interno di un rapporto contraOuale sinallagmaEco di caraOere conEnuaEvo che rende

inapplicabile il principio, valido per le obbligazioni unilaterali, secondo cui le obbligazioni non

possono avere caraOere perpetuo, dovendosi ritenere che le erogazioni da parte del datore di

lavoro trovano la loro causa nelle prestazioni lavoraEve dei dipendenE, intesi sia come singoli che

come colleLvità, mentre queste ulEme traggono, a loro volta, la giusEficazione nelle erogazioni a

carico del datore, tra le quali rientrano tuOe le somme di denaro, a qualsiasi Etolo, anche diverso

dallo sEpendio di base e dalle voci previste dalla contraOazione colleLva, corrisposte ai dipendenE

in maniera stabile e conEnuaEva. Ne consegue che il datore di lavoro non può recedere

unilateralmente, senza accordo prevenEvo, dall'obbligo a suo carico di corrisponderle, integrando

l'eventuale loro cessazione, in assenza di specifica giusEficazione di caraOere giuridico (e non

semplicemente di natura economica), una forma di inadempimento contraOuale che può essere,

secondo i casi, totale o parziale.

• Ci pone quesToni diverse legate ancora alla natura del CC, anche se comunque apparTene

ad una decisione minoritaria. Qui ci dice che non basta la quesTone della scadenza, ma

rimane comunque l’efficacia secondo il principio per cui gli accordi non possono essere

modificaT se non per casi parTcolari previsT dalla legge.

• Anche qui alla base del ragionamento c’è la funzione fondamentale di Tpo normaTvo del

CC, questa anima della legge del CC che bisogna fare in modo che resT efficace in qualche

modo, altrimenT nascono dei problemi per i lavoratori che rimangono privi di una

regolazione fondamentale del proprio rapporto lavoraTvo.

• Se c’è un obbligo contra@uale sinallagmaTco, cioè le obbligazioni di una parte si giusTficano

nell'obbligazione dell'altra, beh, non è che io posso recedere dal contra@o e pretendere che

l'altra parte conTnui a prestare la propria obbligazione

LEZIONE 7/11/2023

DISDETTA/RECESSO DAL CC A TEMPO DETERMINATO

Si può recedere dal cc a tempo determinato? Quello che accade normalmente in relazione al CI di

lavoro è che nell’ambito del contra@o a tempo determinato non è possibile recedere ante tempus

se non per giusta causa.

Se lo fa il datore di lavoro egli è condannato a pagare tu@o quello che doveva pagare fino al

termine, se lo fa il lavoratore chiede la prova dell’effeMvo danno, ma anche il lavoratore non può

recedere ante tempus dal CI a tempo determinato.

La do@rina riteneva che, così come accade nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato,

allora si riteneva che non fosse possibile recedere prima della scadenza da un CC.

Diverso è il caso della disde@a, cioè lo svincolo dal rinnovo del nuovo contra@o colleMvo.

Fino ad un certo momento era abbastanza chiara la regola che non si potesse recedere da un CC a

tempo determinato.

Le cose si sono complicate a parTre dal 2008, proprio in virtù di quel passaggio fondamentale del

se@ore metalmeccanico per cui dal CC sTpulato da tu@e le parT sindacali, nel 2009 alcune di quelle

parT sTpulanT il contra@o colleMvo del 2008, ne hanno firmato un altro.

La Fiom non ha ritenuto di introdurre quelle modifiche significaTve che, sopra@u@o da parte di

Federmeccanica, erano state richieste e quindi il risultato &

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
115 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flm131332123 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Giasanti Lorenzo.