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RSU

Il legislatore comunitario, poi, con il regolamento 2157/2001 ha preso in considerazione l’ipotesi di Società europee, ossia società di capitale disciplinate a livello europeo e non vincolate agli ostacoli del diritto commerciale dei vari Stati membri. Anche in tal caso è previsto un coinvolgimento dei lavoratori, tramite un accordo tra i vertici societari ed una delegazione speciale di negoziazione, che costituisca un organo di rappresentanza dei lavoratori per le procedure d’informazione e consultazione. Una terza direttiva, la 2002/14, ha previsto, infine, che in tutte le imprese operanti all’interno del territorio dell’Unione, gli Stati membri, tramite un proprio intervento attuativo, assicurino il diritto d’informazione e consultazione dei lavoratori. Lo Stato italiano, con il D.Lgs.25/2007 ha affidato tale compito alle RSU, rinviano ai contratti collettivi la determinazione delle modalità di esercizio. Il rappresentante percaso sarà il datore di lavoro a nominare il rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha il compito di vigilare sull'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di segnalare eventuali situazioni di pericolo e di proporre misure preventive. Inoltre, ha il diritto di essere informato e consultato dal datore di lavoro su tutte le questioni riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori. È importante sottolineare che il rappresentante per la sicurezza non ha poteri decisionali, ma svolge un ruolo di consulenza e di supporto nei confronti del datore di lavoro e dei lavoratori. La presenza del rappresentante per la sicurezza è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre, in cui i lavoratori possano svolgere le proprie attività in condizioni di sicurezza.caso il rappresentante andrà individuato nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, tramite elezione o designazione. Ovviamente più è grande l'azienda, più rappresentanti occorreranno: la legge stabilisce un numero minimo, ma la contrattazione collettiva può aumentare tale numero. Vi è poi la figura del rappresentante di sito produttivo, il quale viene nominato qualora all'interno di uno stesso luogo operino più imprese, il cui operato cumulativo, di fatto, fa aumentare i rischi di sicurezza: i rappresentanti per la sicurezza aziendali individuano uno di loro per coordinare le proprie attività. I rappresentanti per la sicurezza hanno un ruolo fondamentale: devono ricevere copia del documento di valutazione dei rischi, conoscere la materia legislativa sulla sicurezza e controllarne l'applicazione da parte dell'azienda, hanno diritto a permessi retribuiti in funzione del loro operato, possono

accedereliberamente a luoghi di lavoro ed a documenti inerenti l'applicazione delle misure di sicurezza. E' comunque la contrattazione collettiva nazionale ad individuare le modalità di esercizio di tali poteri, escludendo quella aziendale, più soggetta alle pressioni dei datori di lavoro e pertanto assoggettabile allavolontà degli stessi.

CAPITOLO SESTO - ATTIVITA' SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE A: I DIRITTI SINDACALI

Lo statuto dei lavoratori come legislazione di sostegno

Abbiamo a lungo parlato della libertà sindacale garantita all'interno del Titolo II dello Statuto dei lavoratori, il quale impone un obbligo all'imprenditore di astenersi dal ledere tale libertà. Il titolo III, per garantire una maggior efficacia della libertà sindacale, non si limita ad imporre un divieto, a carico dell'imprenditore, di interferire nelle attività sindacali, ma, tramite una legislazione che viene definita

“di sostegno”, limita di fatto il diritto dello stesso ad ottenere la prestazione lavorativa, per poter garantire ai prestatori di lavoro di esercitare i propri diritti.

Abbiamo avuto modo di analizzare come l’art.19, che apre il titolo III, attribuisca tali diritti SOLO alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) che, sebbene costituite dai lavoratori, operino nell’ambito dei sindacati selezionati secondo quanto dispone lo stesso articolo.

L’assemblea

Primo diritto sancito dal Titolo III dello Statuto che prendiamo in considerazione è quello relativo all’assemblea, previsto dall’art.20 ed inerente la possibilità dei lavoratori di riunirsi.

Anzitutto l’imprenditore deve garantire dei locali per effettuare tali assemblee, l’energia elettrica in tali locali, il libero accesso ad essi anche per quanto concerne lavoratori in CIG, in sciopero o sospesi.

Le assemblee devono avere ad oggetto “materie di interesse sindacale e

del lavoro”, il che ricomprende uno svariato numero di temi inerenti l’attività lavorativa. In realtà, in forza dell’art.1 dello Statuto inerente la possibilità di manifestare il proprio pensiero ed in applicazione del quale è stato previsto l’art.20, le assemblee potrebbero avere ad oggetto anche altri temi, senza godere, però, della tutela apprestata dall’art.20. Le assemblee devono svolgersi fuori dall’orario di lavoro o comunque all’interno di esso nel limite di 10 ore annue normalmente retribuite (ridotte a 3 per il settore privato), e devono essere convocate dalle RSA individuate dall’art.19, nonché dalle organizzazioni sindacali, ossia dalle RSU, che ricordiamo essere la forma assunta dalle RSA dei sindacati aderenti. Ovviamente occorre un preavviso, inerente l’assemblea, dato al datore di lavoro, il quale non può prendere parte, se non previo invito, all’assemblea, allaqualeinvece possono partecipare dirigenti sindacali, anche provinciali e di confederazioni. La contrattazione collettiva, infine, può derogare, solo in meglio, la disciplina legale per ciò che concerne la fruibilità del diritto e la possibilità di esercitarlo, anche se è possibile, talune volte, andare incontro alle necessità dell'imprenditore, come è avvenuto nell'Accordo 7 agosto 1998, il quale ha consentito all'amministrazione di differire l'assemblea in caso di condizioni eccezionali e motivate. Il referendum Ai lavoratori è, poi, concesso il diritto allo svolgimento di referendum "inerenti l'attività sindacale": essi devono, secondo quanto prevede l'art.21, svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro ed essere indetti da tutte le RSA unitariamente. L'imprenditore, tra l'altro, deve collaborare per la disponibilità dei locali, l'accesso agli stessi,

L'uso dei servizi e così via. Altri referendum possono essere svolti, ma senza tale collaborazione.

I permessi sindacali

I dirigenti delle RSA hanno diritto, in forza dello Statuto dei lavoratori, a permessi sindacali per lo svolgimento della propria attività sindacale, ossia hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro entro i limiti consentiti dagli artt.23 e 24 dello stesso Statuto, i quali attuano una distinzione tra "permessi retribuiti e permessi non retribuiti". I dirigenti di cui si parla, tra l'altro, sono quelli nominati secondo le procedure previste dalla statuto dell'organizzazione al quale sono riconducibili: tale nomina deve essere comunicata anche al datore di lavoro. La contrattazione collettiva, tra l'altro, ha previsto che possano godere di tali diritti anche i componenti delle RSU.

L'art.23 disciplina i permessi retribuiti, prevedendo che essi siano concessi ai dirigenti per l'espletamento del loro mandato,

ossia per lo svolgimento di tutte quelle attività inerenti le RSA (rappresentanza, partecipazione a trattative, funzioni organizzative). Il dirigente che voglia esercitare il proprio diritto deve comunicarlo al datore di lavoro almeno 24 ore prima. Il numero dei dirigenti che può esercitare tale diritto varia in base alle previsione dell'art.23: un dirigente solo per le unità produttive con 200 dipendenti, un dirigente ogni 300 dipendenti per ogni RSA in unità produttive fino a 3000 dipendenti, un dirigente ogni 500 dipendenti per ogni RSA in unità produttive con più di 3000 dipendenti. Nel primo caso viene garantita un'ora all'anno di permesso retribuito, negli altri due casi 8 ore mensili. L'art.24 disciplina, poi, i permessi non retribuiti, prevedendo che essi vengano riconosciuti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi/convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad 8 giorni all'anno e con.

Un preavviso di almeno 3 giorni. Nella prassi sono le RSA richiedenti a scegliere tra i due tipi di permessi. I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali possono essere posti in aspettativa non retribuita per tutta la durata del proprio mandato, dando luogo ad un'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro: la norma si applica a tutti i dirigenti e non solo a quelli delle organizzazioni sindacali più rappresentative. Gli artt. 31 e 32 dello Statuto garantiscono medesimi diritti anche a coloro che ricoprono cariche politiche.

Le tutele per i dirigenti sindacali

Ai dirigenti delle RSA, nominati in base all'organizzazione interna sindacale e la cui nomina è conosciuta o pervenuta dal/al datore di lavoro, è apprestata una tutela particolare, proprio per la maggiore esposizione degli stessi a ritorsioni da parte dell'imprenditore, in materia di licenziamenti e trasferimenti. L'art. 18 dello Statuto prevede una procedura

giudiziale di reintegrazione immediata in caso di licenziamento, senza attendere la sentenza definitiva.
L'art.28 pone una tutela sul piano della condotta antisindacale.
L'art.22 prevede che il trasferimento di tali soggetti ad altra unità produttiva debba avvenire previo nullaosta delle associazioni sindacali alle quali gli stessi appartengono. I trasferimenti all'interno della stessa unità produttiva non ricevono pari tutela, ma sono comunque illegittimi se configuranti un atto discriminatorio e una condotta antisindacale.
Diritti di affissione e diritto all'uso di locali
L'art.25 dello Statuto disciplina il diritto delle RSA di affiggere, all'interno delle unità produttive, manifesti, testi e pubblicazioni inerenti la materia sindacale e del lavoro (unico limite imposto). I datori di lavoro, quindi, devono mettere a disposizione di ogni RSA spazi per l'affissione, accessibili a tutti e non soggetti a limiti di transito. Egli

non deve autorizzare l'affissione, in quanto non ne ha il potere, né tanto meno può rimuovere testi e pubblicazioni, neanche qualora configurino un reato: in tal caso dovrà rivolgersi allestes

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A.A. 2009-2010
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Garofalo Domenico.